Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 3
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché presentato oltre il termine di sei mesi dalla notifica dell'atto di pignoramento, non configurandosi una riassunzione del giudizio bensì una nuova e tardiva introduzione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa
    Numero : 3
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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