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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pisa, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pisa |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHIAVONE GAETANO, Presidente
RT STEFANO, RE
BR CRISTIANA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 394/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- 087842025000015 .
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Resistente/Appellato: Chiede la reiezione del ricorso.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il contribuente impugnava in riassunzione l'atto di pignoramento presso terzi ad esso notificato dall'Agenzia delle entrate-riscossione (AD) già in precedenza dallo stesso impugnato avanti al Giuidice ordinario.
Quest'ultimo, in data 30.7.2025, emetteva ordinanza mediante la quale respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando al ricorrente il termine perentorio di legge per l'introduzione del giudizio di opposizione all'autorità giudiziaria competente.
In data 30.10.2025 il contribuente notificava ad AD il ricorso ritenuto essere "in riassunzione", mediante il quale eccepiva come AD agisse per la riscossione di credti risultanti da "cartelle asseritamente notificate tra il 2013 e il 2023 contenute nell'avviso di intimazione n. 08720249008311437000" che al ricorrente non sarebbe stato correttamente notificato.
Si costituiva AD eccependo a sua volta la tardività del ricorso, nonchè il fatto che i crediti oggetto di impugnazione sarebbero stati fatti oggetto di due pronunce da parte di questa Corte, una divenuta definitiva ed una non ancora passata in giudicato, il cui oggetto non avrebbe comunque potuto riproposto in questa sede.
All'udienza cautelare la Corte avvisava AD, unica presente, che ricorrevano i presupposti per l'emissione di sentenza semplificata.
Il ricorso è inammissibile. Nella fattispecie il ricorrente ricorreva avverso l'atto di pignoramento ad esso notificato da AD al fine di far dichiarare non dovute le somme di cui alle cartelle del periodo
2013 -2023, in sostanza per nuovamente impugnare l'avviso di intimazione citato in premessa, già scrutinato da questa Corte. Il ricorso risulta presentato oltre il termine di cui all'art.21, comma 1, del D.Lgs.n. 546/1992. L'atto di pignoramento impugnato risulta essere stato notificato tramite pec all'indirizzo Ricorrente_2 . Email_3 il 30.4.2025. L'avvenuta ricezione risulta, tra l'altro, dimostrata dal fatto che il contribuente ha presentato ricorso avverso il suddetto atto avanti al Giudice Ordinario. Il ricorso in esame risulta invece essere stato notificato ad AD dopo sei mesi. In questo caso non si tratta di riassunzione del giudizio, fattispecie ammessa solo in specifici casi dalla legge, come erroneamente indicato dal ricorrente, ma di introduzione del giudizio mediante ricorso tardivo, come tale inammissibile. Mette conto di rilevare come per quanto sia del tutto irrilevante la data dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, essa precede il ricorso di 92 giorni (61 giorni al netto del feriato).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna parte ricorrente a rimborsare ad AD le spese di lite , che liquida in complessivi € 3.934,00.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 2, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHIAVONE GAETANO, Presidente
RT STEFANO, RE
BR CRISTIANA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 394/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- 087842025000015 .
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Resistente/Appellato: Chiede la reiezione del ricorso.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il contribuente impugnava in riassunzione l'atto di pignoramento presso terzi ad esso notificato dall'Agenzia delle entrate-riscossione (AD) già in precedenza dallo stesso impugnato avanti al Giuidice ordinario.
Quest'ultimo, in data 30.7.2025, emetteva ordinanza mediante la quale respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando al ricorrente il termine perentorio di legge per l'introduzione del giudizio di opposizione all'autorità giudiziaria competente.
In data 30.10.2025 il contribuente notificava ad AD il ricorso ritenuto essere "in riassunzione", mediante il quale eccepiva come AD agisse per la riscossione di credti risultanti da "cartelle asseritamente notificate tra il 2013 e il 2023 contenute nell'avviso di intimazione n. 08720249008311437000" che al ricorrente non sarebbe stato correttamente notificato.
Si costituiva AD eccependo a sua volta la tardività del ricorso, nonchè il fatto che i crediti oggetto di impugnazione sarebbero stati fatti oggetto di due pronunce da parte di questa Corte, una divenuta definitiva ed una non ancora passata in giudicato, il cui oggetto non avrebbe comunque potuto riproposto in questa sede.
All'udienza cautelare la Corte avvisava AD, unica presente, che ricorrevano i presupposti per l'emissione di sentenza semplificata.
Il ricorso è inammissibile. Nella fattispecie il ricorrente ricorreva avverso l'atto di pignoramento ad esso notificato da AD al fine di far dichiarare non dovute le somme di cui alle cartelle del periodo
2013 -2023, in sostanza per nuovamente impugnare l'avviso di intimazione citato in premessa, già scrutinato da questa Corte. Il ricorso risulta presentato oltre il termine di cui all'art.21, comma 1, del D.Lgs.n. 546/1992. L'atto di pignoramento impugnato risulta essere stato notificato tramite pec all'indirizzo Ricorrente_2 . Email_3 il 30.4.2025. L'avvenuta ricezione risulta, tra l'altro, dimostrata dal fatto che il contribuente ha presentato ricorso avverso il suddetto atto avanti al Giudice Ordinario. Il ricorso in esame risulta invece essere stato notificato ad AD dopo sei mesi. In questo caso non si tratta di riassunzione del giudizio, fattispecie ammessa solo in specifici casi dalla legge, come erroneamente indicato dal ricorrente, ma di introduzione del giudizio mediante ricorso tardivo, come tale inammissibile. Mette conto di rilevare come per quanto sia del tutto irrilevante la data dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, essa precede il ricorso di 92 giorni (61 giorni al netto del feriato).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna parte ricorrente a rimborsare ad AD le spese di lite , che liquida in complessivi € 3.934,00.