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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/10/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 870/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
OT LI
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
MA MI
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, depositate telematicamente in data
14/10/2025, che di seguito si riportano integralmente:
“Voglia il Tribunale, definitivamente pronunciando, 1. Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese € 450,00 con decorrenza dal mese di novembre
[...]
2025, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a far data da detta data.
2. L'assegno Unico Universale sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_1
3. Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Grosseto.
4. Nessun contributo al mantenimento della Sig.ra la quale è Parte_2 economicamente autosufficiente.
5. Spese compensate e i legali sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 comma
VIII L.P.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30/06/2001, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Serie A, Parte II, atto n. 21, anno 2001).
Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio (il 15/12/2006). Per_1
Sulla domanda di separazione personale il Tribunale si è già pronunciato con sentenza non definitiva sullo status, depositata in data 18/06/2025.
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, all'udienza del 15/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le sopra indicate conclusioni congiunte.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero
PRENDE ATTO
delle condizioni di separazione concordate dalle parti, incorporare nelle note di
“conclusioni congiunte” depositate in data 14/10/2025, in sostituzione dell'odierna udienza, e dispone in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
OT LI
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
MA MI
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, depositate telematicamente in data
14/10/2025, che di seguito si riportano integralmente:
“Voglia il Tribunale, definitivamente pronunciando, 1. Stabilire che per il mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese € 450,00 con decorrenza dal mese di novembre
[...]
2025, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a far data da detta data.
2. L'assegno Unico Universale sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_1
3. Entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Grosseto.
4. Nessun contributo al mantenimento della Sig.ra la quale è Parte_2 economicamente autosufficiente.
5. Spese compensate e i legali sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 comma
VIII L.P.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30/06/2001, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Serie A, Parte II, atto n. 21, anno 2001).
Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio (il 15/12/2006). Per_1
Sulla domanda di separazione personale il Tribunale si è già pronunciato con sentenza non definitiva sullo status, depositata in data 18/06/2025.
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, all'udienza del 15/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le sopra indicate conclusioni congiunte.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero
PRENDE ATTO
delle condizioni di separazione concordate dalle parti, incorporare nelle note di
“conclusioni congiunte” depositate in data 14/10/2025, in sostituzione dell'odierna udienza, e dispone in conformità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti