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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. TI MA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2845/2024 promossa da:
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via Misticoni n.3, presso e nello studio dell'Avv. Concetta Spadaccini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Pianella, alla Via CP_1 C.F._2
Regina Margherita, n. 47, presso e nello studio dell'avv. Massimo Di Tonto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso depositato il 1° ottobre 2024 agiva in giudizio nei confronti del Parte_1
coniuge chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle CP_1
condizioni indicate in ricorso e che successivamente fosse dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Pianella (PE) 04 luglio 2010 alle medesime condizioni indicate in ricorso.
2. Il resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa e aderiva alla domanda formulata dalla ricorrente fatta eccezione per la regolamentazione del contributo al mantenimento dei di loro figli
Per_ minori, e per i motivi versati in atti. Per_1 Per_3
3. All'udienza di prima comparizione del 27 febbraio 2025 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di essere addivenuto ad un accordo utile a dirimere la controversia, alle condizioni sottoscritte e versate in atti il giorno 26 febbraio 2025 e chiedevano, pertanto, che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione dei coniugi, riservando all'esito, ex. art 473 bis. 49 c.p.c., la comparizione dei coniugi per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 co.1 c.c.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
5. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
“a) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
b) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo ogni decisione di comune accordo;
pagina 2 di 4 c) i minori saranno collocati principalmente presso la madre nella casa familiare di sua proprietà sita in Pianella (PE) alla Via Parigi n. 8 mentre il padre sposterà la residenza in Pianella (PE) alla via
M.D. Francesco Verrotti n. 28, non appena il comodatario rilascerà l'immobile;
d) il padre genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo con la madre. Il padre potrà comunque vedere i figli ogni giorno, andandoli a riprendere a scuola, pranzando con loro e riconsegnandoli alla madre intorno alle ore 16.00 circa, nella settimana con turno di lavoro 19.30 – 01.30 del giorno successivo e trascorrerà con loro anche le domeniche nelle settimane con detto turno lavorativo serale
(la madre avrà turno 11.00 – 16.00). La madre andrà a riprendere i figli a scuola nelle settimane con turno di lavoro 08.00 – 13.00 e trascorrerà con loro le domeniche nelle settimane con detto turno lavorativo mattutino (il padre avrà turno 13.00 – 19.30);
e) i genitori trascorreranno con i minori alternativamente negli anni il giorno di Natale (25 dicembre)
o Santo NO (26 Dicembre) ed il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo il padre trascorrerà una settimana intera con i minori previo accordo in base al periodo feriale del padre e dei turni di lavoro dello stesso e degli impegni materni, altrettanto farà la madre;
f) il padre verserà alla madre per il mantenimento dei figli minori la somma complessiva mensile di €
750,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
g) le spese straordinarie secondo il protocollo famiglia del Tribunale di Pescara saranno sostenute nella misura del 50% cadauno;
h) L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico sarà percepito dalla madre collocataria;
6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e dei di loro figli minori.
7. La causa prosegue per la decisione sulla domanda di divorzio come da verbale d'udienza del 27 febbraio 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
coniugati in Pianella (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pianella al n. 5, parte II, serie A, anno 2010) alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
pagina 3 di 4 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pianella di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio, come da verbale di udienza del 27 febbraio 2025.
Così deciso in Pescara, il 6 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa L. TI MA dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. TI MA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2845/2024 promossa da:
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_1 C.F._1
Via Misticoni n.3, presso e nello studio dell'Avv. Concetta Spadaccini che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Pianella, alla Via CP_1 C.F._2
Regina Margherita, n. 47, presso e nello studio dell'avv. Massimo Di Tonto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso depositato il 1° ottobre 2024 agiva in giudizio nei confronti del Parte_1
coniuge chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle CP_1
condizioni indicate in ricorso e che successivamente fosse dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Pianella (PE) 04 luglio 2010 alle medesime condizioni indicate in ricorso.
2. Il resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa e aderiva alla domanda formulata dalla ricorrente fatta eccezione per la regolamentazione del contributo al mantenimento dei di loro figli
Per_ minori, e per i motivi versati in atti. Per_1 Per_3
3. All'udienza di prima comparizione del 27 febbraio 2025 le parti, presenti personalmente, dichiaravano di essere addivenuto ad un accordo utile a dirimere la controversia, alle condizioni sottoscritte e versate in atti il giorno 26 febbraio 2025 e chiedevano, pertanto, che il Tribunale pronunciasse sentenza di separazione dei coniugi, riservando all'esito, ex. art 473 bis. 49 c.p.c., la comparizione dei coniugi per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 co.1 c.c.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
5. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
“a) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
b) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo ogni decisione di comune accordo;
pagina 2 di 4 c) i minori saranno collocati principalmente presso la madre nella casa familiare di sua proprietà sita in Pianella (PE) alla Via Parigi n. 8 mentre il padre sposterà la residenza in Pianella (PE) alla via
M.D. Francesco Verrotti n. 28, non appena il comodatario rilascerà l'immobile;
d) il padre genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e previo accordo con la madre. Il padre potrà comunque vedere i figli ogni giorno, andandoli a riprendere a scuola, pranzando con loro e riconsegnandoli alla madre intorno alle ore 16.00 circa, nella settimana con turno di lavoro 19.30 – 01.30 del giorno successivo e trascorrerà con loro anche le domeniche nelle settimane con detto turno lavorativo serale
(la madre avrà turno 11.00 – 16.00). La madre andrà a riprendere i figli a scuola nelle settimane con turno di lavoro 08.00 – 13.00 e trascorrerà con loro le domeniche nelle settimane con detto turno lavorativo mattutino (il padre avrà turno 13.00 – 19.30);
e) i genitori trascorreranno con i minori alternativamente negli anni il giorno di Natale (25 dicembre)
o Santo NO (26 Dicembre) ed il giorno di Pasqua o Lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo il padre trascorrerà una settimana intera con i minori previo accordo in base al periodo feriale del padre e dei turni di lavoro dello stesso e degli impegni materni, altrettanto farà la madre;
f) il padre verserà alla madre per il mantenimento dei figli minori la somma complessiva mensile di €
750,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
g) le spese straordinarie secondo il protocollo famiglia del Tribunale di Pescara saranno sostenute nella misura del 50% cadauno;
h) L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico sarà percepito dalla madre collocataria;
6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e dei di loro figli minori.
7. La causa prosegue per la decisione sulla domanda di divorzio come da verbale d'udienza del 27 febbraio 2025; all'esito si provvederà in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
coniugati in Pianella (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pianella al n. 5, parte II, serie A, anno 2010) alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
pagina 3 di 4 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pianella di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio, come da verbale di udienza del 27 febbraio 2025.
Così deciso in Pescara, il 6 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa L. TI MA dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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