Sentenza 15 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/07/2020, n. 20861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20861 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. BU FR HA, nato in [...] il [...] 2. SO TI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza in data 09/09/2019 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per il ricorrente FR HA BU, l'avvocato Maria Antonietta Tortora, in sostituzione dell'avvocato Angelo Nicotera, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 9 settembre 2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di FR HA BU e di TI SO per il reato di illecita detenzione di kg. 2,208 di marijuana, a norma dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso tra loro ed accertato in data 16 aprile 2018, e, negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma applicata la diminuente per il rito, aveva irrogato ad entrambi la pena di tre anni di reclusione e di 20.000 euro di multa.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe FR HA BU, con atto sottoscritto dall'avvocato Angelo Nicotera, e DS SO, con atto sottoscritto dall'avvocato Filippo Cantale.
3. Il ricorso presentato da FR HA BU è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. Si deduce che i giudici di merito non hanno tenuto conto della scarsissima percentuale di principio attivo della sostanza sequestrata e della incensuratezza del ricorrente, ed hanno posto a base di calcolo una pena di molto superiore al minimo edittale.
4. Il ricorso presentato da TI SO è articolato in tre motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che la sentenza impugnata ha negato il beneficio senza confrontarsi con gli argomenti esposti nell'atto di appello, nel quale si era rimarcato come l'odierno ricorrente avesse confessato e fosse gravato di un unico e modesto precedente, e si è limitata a citare questo precedente e ad asserire l'assenza di elementi favorevolmente valutabili.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125 e 546 cod. proc, pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena. Si deduce che la pena base è stata fissata in misura superiore al doppio del minimo edittale, senza considerare gli elementi addotti nell'atto di appello, concernenti la quasi incensuratezza del ricorrente, la giovane età del medesimo, la "regolarità" della sua presenza sul territorio italiano, la non eccessiva quantità della sostanza stupefacente rinvenuta.
4.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dal territorio nazionale. Si deduce che la sentenza impugnata non si è confrontata compiutamente con le censure esposte nell'atto di appello, limitandosi a valorizzare il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata ed il mancato svolgimento di attività lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito precisate.
2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel ricorso di FR HA BU, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, deducendo la mancata considerazione di elementi come quello attinente al basso principio attivo ed alla incensuratezza, nonché il notevole discostamento dal minimo edittale. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione del beneficio (così, per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). Inoltre, costituisce principio condiviso quello secondo cui per motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr., ad esempio, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Ancora, per insegnamento costante, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinte finalità, come per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (v., da ultimo„ Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904-01).La sentenza impugnata ha negato al ricorrente le circostanze attenuanti generiche osservando che lo stesso, già prima della vicenda in esame, era stato tratto in arresto per due volte per reati concernenti gli stupefacenti, ed ha inoltre ammesso di aver riportato condanne all'estero. La Corte d'appello ha poi determinato la misura della pena evidenziando che lo stupefacente rinvenuto era idoneo a preparare ben 9.308 dosi attive droganti, e che la sostanza era detenuta in un contesto di "centrale di spaccio", insieme a materiali utili per il confezionamento delle dosi. Gli elementi indicati, esposti con precisione, e non puntualmente contestati nella loro obiettiva esistenza, costituiscono dati di fatto sulla base dei quali è legittimo fondare le scelte di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e di applicare una pena base superiore alla media edittale.
4. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel ricorso di TI SO, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la dosimetria della pena e l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, deducendo la mancata considerazione di elementi come la modestia del precedente penale, l'avvenuta confessione, la giovane età, la regolare presenza in Italia e la non eccessività del quantitativo di droga rinvenuta. In effetti, per quanto riguarda i principi giuridici applicabili è sufficiente fare richiamo a quanto indicato in precedenza (v. supra § 2.), ed aggiungere che, con riferimento alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, la giurisprudenza ritiene necessaria una congrua motivazione (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, Er Radi, Rv. 273743-01). Relativamente al ricorrente, la sentenza impugnata ha richiamato il precedente penale specifico in Italia, le condanne all'estero, il rilevante quantitativo di stupefacente rinvenuto, in quanto idoneo a preparare ben 9.308 dosi attive droganti, il contesto complessivo, caratterizzato dalla disponibilità di oggetti utili al confezionamento delle dosi. In ordine all'applicazione della misura dell'espulsione ed al giudizio di pericolosità sociale, poi, la Corte d'appello ha evidenziato che la detenzione del rilevante quantitativo di droga è di per sé indicativa del collegamento con ambienti criminali di alto livello, e deve inoltre essere considerata unitamente al dato dell'assenza di svolgimento di attività lavorativa. I principi giuridici applicabili e le circostanze di fatto indicate consentono di reputare del tutto immune da vizi il giudizio della Corte d'appello sia in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, sia con riguardo all'applicazione della misura di sicurezza.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché di ciascuno di essi singolarmente - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle