Sentenza 27 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/08/2018, n. 38957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38957 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2017 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo: «Annullamento con rinvio» udito il difensore, Avv. Claudio Schiaffino: «Accoglimento del ricorso».
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di RE con sentenza del 21 giugno 2017 ha condannato AN TE alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed C 600,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e applicata la continuazione, con la riduzione per il rito abbreviato, relativamente ai reati di cui agli art. 81, cod. pen. e 2, comma 1 bis, legge 638/1983, commesso dal 16 gennaio 2010 al 16 settembre 2012. Omissioni per un importo totale di C 269.552,38. Il Tribunale assolveva AN IL per l'anno 2009 (dicembre 2009) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (sottosoglia).
2. Ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lettera C), cod. proc. pen. Mancanza assoluta di motivazione. L'omissione contributiva della ricorrente è riferita ai lavoratori della società Gesm Group di AN IL s.a.s. da dicembre 2009 a dicembre 2010, da febbraio a dicembre 2011 e da gennaio ad agosto 2012. Il processo di primo grado è stato celebrato con il rito abbreviato, subordinato alla produzione di una relazione tecnica, con i documenti alla stessa allegati. I motivi della decisione descrivono un processo diverso da quello svolto nei confronti della ricorrente. I motivi riguardano la società Fialdini Amabile Famitex, che è società diversa da quella della ricorrente. Diversi sono anche i periodi delle omissioni contributive, e gli importi delle omissioni. La motivazione non fa alcun riferimento alla relazione depositata, e alle argomentazioni difensive. La relazione in oggetto spiegava la crisi della società giustificata da fattori esterni. La relazione depositata, inoltre, documentava la circostanza che i soci di GESM avessero tentato di ripianare i debiti della società impiegando anche ingenti risorse personali. Nei casi di motivazione completamente distonica non può trovare ingresso la procedura di correzione dell'errore materiale, art. 130, cod. proc. pen. ma la sentenza è affetta da nullità. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso diretto per cassazione è fondato e deve accogliersi, con annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di RE («In ipotesi di ricorso "per saltum", all'annullamento della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione consegue il rinvio, non al giudice che l'ha emessa, ma al giudice di appello, che, dovendo redigere "ex novo" la motivazione mancante, è investito di una devoluzione totale del merito». Sez. F, n. 38927 del 19/08/2014 - dep. 23/09/2014, P.G. in proc. Rusu, Rv. 26123701). La sentenza impugnata contiene una motivazione riferibile ad altro caso giudiziario (nell'imputazione infatti è contestata la condotta relativa alle omissioni contributive relative ai dipendenti della
GESM
Group di AN IL, mentre nella motivazione si discute della ditta Fialdini Amabile Famitex;
anche gli importi dei contributi sono completamente diversi, 269.552,38 nell'imputazione, nella motivazione della sentenza, invece, solo € 53.348,00).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di RE. Così deciso il 27/04/2018 Il Consigliere estensore Il Presiden