Art. 30. Investimenti
Il numero 4 del primo comma dell'articolo 31 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"4) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato".
Il numero 4 del primo comma dell'articolo 31 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"4) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato".