Ordinanza collegiale 29 aprile 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01146/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2015, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Signore, con domicilio digitale come da PEC registri di Giustizia;
contro
Comune di Minturno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell''ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. LI RI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione adottata in data -OMISSIS- dei competenti uffici del Comune di Minturno, con cui è stata ingiunta l’eliminazione, con ripristino dei lughi, dell’ampliamento realizzato dall’esponente presso il proprio immobile descritto in atti, giusta D.I.A. del -OMISSIS-. In particolare, l’amministrazione ha rilevato la violazione della normativa sulle distanze rispetto alla proprietà finitima, in seguito all’esecuzione dei lavori relativi al corpo di fabbrica separato dall’immobile principale, meglio descritto in atti.
L’istante ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, come declinati in ricorso, in particolare assumendo poi la violazione dell’articolo 10 bis della legge generale sul procedimento amministrativo. Ha dunque concluso per l’annullamento dell’atto gravato.
Il Comune di Minturno non si è costituito in giudizio.
La causa è stata chiamare trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 30 settembre 2025.
Il ricorso non può essere accolto.
Emerge dagli atti che a seguito del sopralluogo del -OMISSIS-, gli uffici hanno potuto accertare sensibili violazioni delle distanze in violazione dell’articolo 9 del DM 1444/1968, per effetto dell’avvenuta realizzazione dell’ampliamento descritto in atti, ai danni della proprietà limitrofa. Hanno altresì accertato come l’immobile ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, tal ché è imprescindibile il rispetto della normativa edilizia di protezione invocata nel provvedimento. Sotto il profilo procedurale, gli uffici hanno riscontrato le osservazioni proposte dal tecnico di parte, confutandole alla luce del disposto del citato DM e delle incontestate misurazioni dell’opera (oltre che mediante il riferimento alla legge regionale 21/2009).
L’amministrazione ha, in modo necessitato, ingiunto la demolizione dell’opera, anche evidenziando che nella DIA non erano in alcun modo riportate le distanze dai fabbricati limitrofi e in particolare da quello sito sulla particella n. -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-.
Alla luce di quanto appena osservato, nessuna delle doglianze esposte nel ricorso può essere condivisa.
In materia non può concepirsi un affidamento tutelabile che si generi per effetto del decorso del tempo. Gli uffici sono intervenuti ad opera realizzata, quando l’elaborato progettuale allegato alla DIA nulla riportava in ordine al rispetto delle distanze dalle proprietà confinanti.
Alcun altro provvedimento poteva adottare l’amministrazione se non quello necessitato di demolizione dell’opera, che l’esponente potrà ricondurre nelle dimensioni consentite mediante riduzione in ripristino (il che consente di respingere anche la censura con cui l’esponente deduce che l’amministrazione non avrebbe considerato la demolizione parziale dell’immobile).
Quanto alla dedotta violazione dell’articolo 10 bis, si rileva come l’amministrazione abbia regolarmente interloquito con la parte istante, recependo le osservazioni difensive e quelle esposte dal proprio tecnico di fiducia, che sono state motivatamente disattese nel corpo del provvedimento. Alcun altro adempimento partecipativo era dunque imponibile agli uffici, i quali non potevano che determinarsi, in modo affatto vincolato, nei sensi del provvedimento gravato.
Da ultimo deve anche osservarsi come alcuna prova vi sia in ordine ad una natura asseritamente abusiva dell’immobile confinante, circostanza che, peraltro, non neutralizza gli effetti della incontestata violazione delle distanze, come rilevata dall’amministrazione.
Il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato. Nulla sulle spese data la mancata costituzione del comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC VO, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
LI RI TR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI RI TR | CC VO |
IL SEGRETARIO