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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 202/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CO GIUSEPPE, Presidente
DI FF, RE
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 399/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4122/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024378589000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024378589000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, Sig. Ricorrente_1, aveva impugnato la Cartella di Pagamento n. 094 2021 00243785 89 000, notificata il 1° febbraio 2023, relativa a crediti IMU per gli anni 2012 e 2013 vantati dal Comune di
Taurianova. Il ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e la sopravvenuta prescrizione del credito. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si era costituita in giudizio chiedendo la chiamata in causa dell'Ente Impositore, il quale, pur regolarmente evocato, non si era costituito. La Corte di primo grado, con sentenza n. 4122/2024, aveva accolto il ricorso nel merito, annullando la pretesa tributaria, ma aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite. Il giudice di prime cure aveva motivato tale decisione asserendo che il Concessionario fosse stato "diligente" nel chiamare l'ente impositore e che la mancata partecipazione di quest'ultimo fosse frutto di una scelta processuale del ricorrente che non doveva gravare sulla convenuta.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello censurando il capo relativo alla compensazione delle spese. L'appellante lamentava la violazione del principio di soccombenza e di causalità, evidenziando come la scelta di evocare in giudizio il solo Agente della Riscossione fosse pienamente legittima ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999. L'Ufficio, di contro, controdeduceva richiedendo la conferma della sentenza appellata, sostenendo che la motivazione del primo giudice fosse corretta e basata su principi di equità e diligenza processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte l'Agente della Riscossione è dotato di una legittimazione passiva generale nelle controversie riguardanti la riscossione. Il principio di causalità, che informa quello di soccombenza, impone che le spese di lite siano poste a carico del soggetto che ha dato causa al processo. Nella specie, anche se l'illegittimità è ascrivibile all'ente impositore per omessa notifica degli atti prodromici, l'esattore deve rispondere delle spese nei confronti del contribuente vittorioso perché la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento.
La circostanza che AdER abbia effettuato la litis denuntiatio non esclude la sua soccombenza verso il ricorrente, ma rileva esclusivamente nei rapporti interni tra l'Agente e l'Ente creditore, in sede di eventuale manleva. Pertanto, la scelta del contribuente di citare solo il concessionario è pienamente legittima ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 e non può costituire una "grave ed eccezionale ragione" per compensare le spese. La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata nel capo relativo alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 4122/2024 limitatamente al capo delle spese che seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 150,00 per il primo grado di giudizio ed Euro 200,00 per il secondo grado di giudizio. Le somme, a cui vanno aggiunti gli accessori di legge, se dovuti, sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CO GIUSEPPE, Presidente
DI FF, RE
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 399/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4122/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 05/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024378589000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210024378589000 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, Sig. Ricorrente_1, aveva impugnato la Cartella di Pagamento n. 094 2021 00243785 89 000, notificata il 1° febbraio 2023, relativa a crediti IMU per gli anni 2012 e 2013 vantati dal Comune di
Taurianova. Il ricorrente aveva eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e la sopravvenuta prescrizione del credito. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si era costituita in giudizio chiedendo la chiamata in causa dell'Ente Impositore, il quale, pur regolarmente evocato, non si era costituito. La Corte di primo grado, con sentenza n. 4122/2024, aveva accolto il ricorso nel merito, annullando la pretesa tributaria, ma aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di lite. Il giudice di prime cure aveva motivato tale decisione asserendo che il Concessionario fosse stato "diligente" nel chiamare l'ente impositore e che la mancata partecipazione di quest'ultimo fosse frutto di una scelta processuale del ricorrente che non doveva gravare sulla convenuta.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello censurando il capo relativo alla compensazione delle spese. L'appellante lamentava la violazione del principio di soccombenza e di causalità, evidenziando come la scelta di evocare in giudizio il solo Agente della Riscossione fosse pienamente legittima ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999. L'Ufficio, di contro, controdeduceva richiedendo la conferma della sentenza appellata, sostenendo che la motivazione del primo giudice fosse corretta e basata su principi di equità e diligenza processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte l'Agente della Riscossione è dotato di una legittimazione passiva generale nelle controversie riguardanti la riscossione. Il principio di causalità, che informa quello di soccombenza, impone che le spese di lite siano poste a carico del soggetto che ha dato causa al processo. Nella specie, anche se l'illegittimità è ascrivibile all'ente impositore per omessa notifica degli atti prodromici, l'esattore deve rispondere delle spese nei confronti del contribuente vittorioso perché la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento.
La circostanza che AdER abbia effettuato la litis denuntiatio non esclude la sua soccombenza verso il ricorrente, ma rileva esclusivamente nei rapporti interni tra l'Agente e l'Ente creditore, in sede di eventuale manleva. Pertanto, la scelta del contribuente di citare solo il concessionario è pienamente legittima ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 e non può costituire una "grave ed eccezionale ragione" per compensare le spese. La sentenza di primo grado deve quindi essere riformata nel capo relativo alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 4122/2024 limitatamente al capo delle spese che seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 150,00 per il primo grado di giudizio ed Euro 200,00 per il secondo grado di giudizio. Le somme, a cui vanno aggiunti gli accessori di legge, se dovuti, sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.