Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 202
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici e prescrizione del credito

    La Corte di secondo grado ha confermato l'illegittimità della pretesa tributaria, ascrivibile all'ente impositore per omessa notifica degli atti prodromici.

  • Accolto
    Violazione principio di soccombenza e causalità

    La Corte di secondo grado ha accolto l'appello, ritenendo che la lite tragga origine dalla notificazione della cartella da parte dell'agente della riscossione, il quale deve quindi rispondere delle spese verso il contribuente vittorioso, anche in presenza di litis denuntiatio nei confronti dell'ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 202
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 202
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo