Art. 24. Individuazione dei distaccamenti disagiati 1. All' articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 le parole « previa informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto » sono sostituite dalle seguenti parole: « previa contrattazione integrativa ». 2. La contrattazione integrativa di cui al comma 1, che verra' attivata entro trenta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, puo' aggiornare i criteri ed i parametri di cui all' articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 .
3. All' articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
« i) definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati. ». Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», come modificato dal presente decreto:
«Art. 20. (Individuazione dei distaccamenti disagiati). - 1. I distaccamenti da considerarsi sedi disagiate sono individuati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, sulla base dei seguenti criteri:
comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne;
distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando;
tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali;
assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno;
altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile definisce i parametri applicativi dei criteri di cui al comma 1, previa contrattazione integrativa
3. Il personale operativo non residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. Il personale operativo residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72, previa concertazione a livello locale, da attivarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. A seguito di richiesta motivata del Comandante, previa informazione delle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, una sede territoriale puo' essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell' articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie.»
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 41. (Contrattazione integrativa). - 1.
L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie:
in sede di Amministrazione centrale:
a) criteri generali per la mobilita' a domanda;
b) criteri generali per l'impiego del personale in attivita' atipiche;
c) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale;
d) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri generali sulle attivita' socio - assistenziali del personale e welfare contrattuale;
f) criteri per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni;
g) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale e del fondo di Amministrazione nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale;
h) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
i) definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati;
in sede di Amministrazione locale:
a) criteri generali per la mobilita' del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali;
b) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e regionali.
2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni.
3. La contrattazione integrativa nazionale non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredate da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 3.
5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.".»
3. All' articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
« i) definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati. ». Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il triennio 2019-2021», come modificato dal presente decreto:
«Art. 20. (Individuazione dei distaccamenti disagiati). - 1. I distaccamenti da considerarsi sedi disagiate sono individuati con decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Capo del Corpo, sulla base dei seguenti criteri:
comuni con meno di 15.000 abitanti, classificati dall'Agenzia per la coesione territoriale come zone di cintura distanti oltre 100 km dal capoluogo di provincia ovvero come aree interne;
distanza del distaccamento dalla sede centrale del Comando;
tempo di percorrenza dalla sede del distaccamento alla sede centrale del Comando in relazione alla situazione plano-altimetrica delle vie di comunicazione stradali;
assenza di una stazione ferroviaria nel comune sede del distaccamento che garantisca adeguati collegamenti in corrispondenza delle fasce orarie di cambio turno;
altimetria massima del percorso stradale di collegamento dal distaccamento alla sede centrale del Comando anche in relazione alle caratteristiche della zona climatica.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile definisce i parametri applicativi dei criteri di cui al comma 1, previa contrattazione integrativa
3. Il personale operativo non residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato in turni di 24 ore di lavoro e 72 ore di riposo. Il personale operativo residente nei comuni sede dei distaccamenti di cui al comma 1 e in quelli con essi confinanti effettua un orario di lavoro articolato secondo l'ordinaria turnazione 12/24 - 12/48, ovvero, in alternativa, 24/72, previa concertazione a livello locale, da attivarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. A seguito di richiesta motivata del Comandante, previa informazione delle delegazioni locali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, una sede territoriale puo' essere, con decreto del Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo, considerata disagiata per un periodo di tempo determinato, non superiore a ventiquattro mesi ovvero fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, se ubicata in territorio per cui sussiste la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell' articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , ovvero in presenza di situazioni temporanee del tutto eccezionali che compromettono le infrastrutture viarie.»
- Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n.121 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 41. (Contrattazione integrativa). - 1.
L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie:
in sede di Amministrazione centrale:
a) criteri generali per la mobilita' a domanda;
b) criteri generali per l'impiego del personale in attivita' atipiche;
c) criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale;
d) criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) criteri generali sulle attivita' socio - assistenziali del personale e welfare contrattuale;
f) criteri per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni;
g) utilizzo delle risorse economiche destinate al personale e del fondo di Amministrazione nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale;
h) disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
i) definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati;
in sede di Amministrazione locale:
a) criteri generali per la mobilita' del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali;
b) criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e regionali.
2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni.
3. La contrattazione integrativa nazionale non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredate da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 3.
5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.".»