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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/11/2025, n. 8774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8774 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 33564/2023 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Eugenio Antonio Correale e dell'avv. Alessandra Tononi Correale, elettivamente domiciliata in Viale Campana n. 26/A, , presso i difensori Pt_1
ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dario Paolo Mezzena e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Cinzia Graff Cavanna, elettivamente domiciliata in Piazza S. Pietro in Gessate,
, presso i difensori Pt_1
CONVENUTA e contro Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
AS AC, elettivamente domiciliata in Via Santa Sofia n. 18, presso Pt_1 il difensore CONVENUTA CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia all'On Tribunale adito, contrariis rejectis, dato atto degli accertamenti intervenuti in esito all'esperito ATP, dato atto che l'attore ha chiesto disporsi pagina 1 di 12 l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex artt 669 e segg cpc R.G. 35658/2021 Tribunale di Milano, sezione settima, Dottoressa Perfetti accogliere la domanda attorea e, conseguentemente:
- dato atto della sussistenza dei gravi difetti costruttivi denunciati dall'attore, nonché della mancata osservanza delle normative ricordate in narrativa, dato atto della sussistenza di tutte le ulteriori carenze evidenziate in narrativa, dato atto che i vizi de quibus implicano la sussistenza dei presupposti per far valere la garanzia ex art.1669 c.c. e della altre norme di legge già evocate nei confronti del costruttore, comprese quelle contenute nell'art. 2043 c.c., condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal , anche per i costi per i ripristini e per i pregiudizi patiti dalle Parte_1 parti comun rietà esclusive;
- dato atto della copertura assicurativa dovuta da cod. fisc. e Parte_2
P.Iva. dato atto dei diritti che compe ostruttore P.IVA_3
e quindi del condominio, dato atto del mandato conferito dai condomini CP_1 atore ai fini della presente azione, dichiarare tenuta detta Compagnia a risarcire il per tutti i danni patiti e patiendi in esito alle circostanze esposte Parte_1 in narrativ
- condannare le convenute in via alternativa o concorrente al pagamento delle somme dovute per risarcimento dei pregiudizi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, che l'attore indica: a. in € 18.500, 00 oltre il rimborso delle spese legali e tecniche dell'ATP e del presente giudizio, per l'eventualità che non sia ammessa nuova CTU;
b. alternativamente, per l'eventualità che non sia ammessa nuova CTU, in € 60.000,00 o nella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia;
Sempre, con rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese di lite. Si chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
1. confermo la mia relazione in data 27 febbraio 2021 e confermo le circostanze ivi da me riferite, nonché le fotografie che vi ho allegato. Teste: P.I. con studio in via Gran San Bernardo 18 Milano Tes_1 Pt_1
Salvis juri
Per la convenuta Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: I. IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare la improcedibilità delle domande di parte attrice ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010 per tutti i motivi in atti ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. pagina 2 di 12 II. NEL ME
- Respingere tutte le domande di parte attrice perché inammissibili e/o inaccoglibili e/o infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti.
- In ogni caso con vittoria di spese legali, di CTU e CTP. III. IN VIA ISTRUTTORIA
- Si insta per l'ammissione dei mezzi istruttori in atti.”
Per la convenuta Parte_2
“Voglia il Tribun Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa ogni opportuna declaratoria o provvedimento di legge;
Riservata ogni più opportuna istanza o deduzione istruttoria nei termini di legge;
Nel merito:
- Respingere tutte le domande svolte nei confronti di perché Parte_2 infondate sia in diritto sia in fatto e comunque non prova
- Accertare e dichiarare la non operatività della polizza assicurativa per tutti i motivi indicati in atti che si intendono qui integralmente richiamati. In subordine e in ogni caso:
- Accertare e dichiarare che la domanda giudiziale formulata nei confronti di
[...]
è improponibile considerata la mancata espletazione della preventiva Parte_2 ale prevista nella polizza così come meglio indicato in atti.
- Dichiarare, in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dagli attori, tenuta a corrispondere l'importo Parte_2 ridotto e determinato in ragione dell'applicazione di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo così come indicati in polizza e pari al 10% dell'indennizzo con un minimo non indennizzabile di Euro 25.000,00. In ogni caso:
- Con vittoria di spese anche forfettarie, onorari di causa, i.v.a., c.p.a. e occorrende successive alla Sentenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il ha evocato in giudizio Parte_3 dinanzi al Tribunale di Milano e Controparte_1 [...]
, deducendo che: - nell'anno 2010, per il Controparte_4 tramite di diverse imprese, ha iniziato la costruzione di un edificio composto CP_1 da sette piani fuori terra, oltre ad un piano interrato destinato a cantine, box e locali tecnici, nell'area di proprietà della medesima, sita in via Marussing n. 6, - in data Pt_1
pagina 3 di 12 5.12.2012, ha presentato la comunicazione di fine lavori e, successivamente, CP_1 ha proceduto alla vendita frazionata delle unità immobiliari edificate, che andavano a costituire il nuovo Condominio di;
- a copertura dei danni diretti al Parte_3 suddetto complesso immobiliare, ha stipulato con CP_1 Parte_2 una polizza di assicurazione decennale postuma (polizza n. 950M7988), avente durata fino al 30.06.2022; - già nel 2016 erano emerse talune problematiche presso l'edificio in questione, che il aveva risolto con addivenendo alla conclusione di Parte_1 CP_5 una scrittura transattiva;
- nel mese di febbraio 2020, a seguito di segnalazioni da parte dei condòmini circa l'intasamento dei pozzetti di scarico, con conseguenti ristagni d'acqua, e non essendo risolutivi gli interventi di pulizia e disostruzione effettuati, esso attore ha incaricato un perito della verifica di tali criticità, provvedendo a denunciare le stesse sia a sia a , a mezzo pec del 2.02.2020; - ha poi promosso un CP_1 Pt_2 accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Milano, A.T.P. R.G.N. 35658/2021, all'esito del quale il CTU ha accertato la sussistenza di gran parte dei vizi lamentati dal Condominio e la loro riconducibilità a fatto di , quantificando i CP_1 costi di ripristino in € 18.600,00; - ha così trasmesso alle convenute la pec del 24.01.2023, nella quale ha evidenziato come, al suddetto importo determinato dal CTU, dovesse aggiungersi altresì il rimborso, in favore del Condominio, delle spese sostenute nell'ambito dell'A.T.P. (compenso al CTU, al CTP e spese legali), così da arrivare ad un credito complessivo di € 35.912,61; - le problematiche accertate sono diverse da quelle oggetto dell'accordo transattivo di cui sopra, siglato con , e sono riconducibili CP_1 ai “gravi difetti” emersi nel periodo temporale dei dieci anni dal compimento dell'opera, per i quali la medesima , nel ruolo di società costruttrice/venditrice, è CP_1 responsabile a mente dell'art. 1669 c.c., e comunque ex art. 2043 c.c.; - deve rispondere anche ai sensi dell'art. 1489 c.c. per le difformità urbanistiche accertate e la CP_1 violazione di norme concernenti la realizzazione degli edifici;
- infine, sussistono le condizioni per l'operatività della garanzia assicurativa stipulata tra e , Pt_2 CP_1 mentre la clausola sulla valutazione dell'ammontare dell'indennizzo mediante periti, presente nella polizza, non è riconducibile ad una clausola compromissoria, è illegittima a mente degli artt. 33 e 34 Codice del Consumo, e non è specificamente sottoscritta. L'attore ha, così, concluso chiedendo, in considerazione della sussistenza dei gravi difetti costruttivi e della inosservanza delle citate norme, la condanna di a CP_1 risarcirgli i danni subiti nonché la condanna di alla corresponsione Pt_2
pagina 4 di 12 dell'indennizzo assicurativo in favore di esso Condominio, in via alternativa o concorrente, nella misura di € 18.500,00, oltre al rimborso delle spese legali e tecniche del giudizio di A.T.P. e del presente giudizio, oppure di € 60.000,00, o nella somma che risulterà di giustizia, per il caso in cui non fosse ammessa nuova CTU. Entrambe le convenute, e , Controparte_1 Controparte_6 si sono costituite in giudizio.
ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea in ragione del mancato CP_1 esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex art.
5.1bis, d.lgs. n. 28/2010; la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum; ha sollevato altresì l'eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 1669 c.c., in quanto il Condominio avrebbe scoperto i difetti per cui è causa attraverso la relazione tecnica del proprio perito, datata 27.01.2020 (doc. 3 attore), ed avrebbe esercitato l'azione oltre un anno dopo, con il deposito del ricorso per A.T.P. nel mese di settembre 2021. Ha rappresentato, in particolare, che: - dopo il completamento, nell'anno 2012, della costruzione dell'edificio di , a partire dal 2015 il ha Parte_3 Parte_1 sollevato contestazioni in ordine alla sussistenza di vizi e difetti, tra i quali anche la problematica della non corretta progettazione e/o realizzazione del sistema di raccolta e scarico delle acque piovane e dei liquami, che ha costituito l'oggetto del successivo A.T.P. (docc. 1-8); - in data 17.01.2018, ha così sottoscritto con il Condominio un accordo transattivo in cui le parti, facendosi reciproche concessioni, hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, escludendo all'art. 8 soltanto “eventuali nuovi e diversi vizi e/o difetti ad oggi non scoperti e/o conosciuti” (doc. 9); - pertanto, la domanda attorea è inammissibile, concernendo vizi e difetti già conosciuti dall'anno 2015 e poi definiti in sede di scrittura transattiva;
- in ogni caso, nel procedimento di istruzione preventiva, il CTU ha confermato solo in parte la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dall'attore, individuandone la causa nella errata progettazione del sistema di raccolta acque del imputabile alla società terza - il medesimo ha Parte_1 Controparte_7 quantificato i costi di ripristino in € 18.600,00, mentre la somma di € 35.912,61 chiesta dal è infondata e, comunque, sproporzionata rispetto alle risultanze della Parte_1 consulenza tecnica. Ha dunque concluso chiedendo la dichiarazione di improcedibilità della domanda attorea ex art.
5.1bis, d.lgs. n. 28/2010; l'autorizzazione alla chiamata in causa della citata pagina 5 di 12 società terza a mente dell'art. 269 c.p.c.; nel merito, il rigetto delle Controparte_7 domande attoree e, in via subordinata, per l'ipotesi di loro accoglimento, di essere manlevata dalla terza chiamata. Anche dal canto suo, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, Parte_2 nonché l'accertamento della inoperatività della polizza assicurativa decennale postuma n. 950M7988 (doc. 3) in quanto: ha ad oggetto l'edificio sito al civico numero 6 di
[...]
in , e non già quello ubicato al civico numero 4 per cui è causa;
Parte_3 Pt_1 essendo stipulata nella sola “garanzia base”, i difetti lamentati dall'attore ed accertati in sede di A.T.P., attinenti all'impianto fognario, non rientrano nella tipologia di danni all'immobile coperti dall'assicurazione; neppure ricorre l'ipotesi della responsabilità civile verso terzi, contemplata dall'art. 15 della polizza;
in ogni caso, l'importo di € 18.600,00, determinato dal CTU per la messa in pristino dei luoghi, rientra nello scoperto di polizza (corrispondente al 10% del danno, con un minimo non indennizzabile pari ad € 25.000,00). In via subordinata, la convenuta ha chiesto dichiararsi improponibile la Pt_2 domanda giudiziale nei suoi confronti, per omesso preventivo espletamento della perizia contrattuale prevista all'art. 10 della polizza ai fini della stima del danno;
per l'ipotesi di suo accoglimento, la corresponsione da parte di essa convenuta di un importo ridotto sulla base delle varie condizioni di polizza (scoperti, franchigie, limiti di indennizzo, ecc.). Rigettata l'istanza ex art. 269 c.p.c. avanzata dalla convenuta le parti Controparte_1 hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c.; dopo una serie di rinvii dell'udienza di prima comparizione delle parti per consentire loro di raggiungere una soluzione bonaria della lite, in esito all'udienza del 9.7.2024 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di istruzione preventiva n. R.G. 35658/2021 (Sezione VII Civile-Tribunale di Milano). Acquisito il fascicolo, con ordinanza resa in data 10.10.2024, e per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite, non è stata ammessa la prova testimoniale indicata dall'attore; la causa è, così, entrata nella fase decisionale a mente degli artt. 281quinquies.1 - 189 c.p.c. Tanto premesso, va innanzitutto rilevato che la convenuta in sede di Controparte_1 comparsa conclusionale ex art. 189 n. 2 c.p.c. ha rinunciato alla richiesta di pagina 6 di 12 improcedibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento del procedimento di mediazione. Va, poi, rigettata l'eccezione, svolta ugualmente dalla convenuta , di nullità CP_1 della domanda attorea per assoluta incertezza del petitum, a mente degli artt. 163.3 n. 3 e 164.3 c.p.c., giacché dal contenuto dell'atto di citazione è dato comprendere chiaramente l'oggetto della domanda svolta dall'attore. Ciò posto, l'attore ha lamentato l'insorgenza di gravi difetti presso le parti comuni dell'edificio condominiale di , in , chiedendo la condanna della Parte_3 Pt_1 convenuta in qualità di costruttrice-venditrice, al risarcimento del Controparte_1 danno ex art. 1669 c.c. Dagli atti di causa risulta che ha commissionato ad una impresa terza Controparte_1
( l'attività di costruzione del suddetto edificio ed ha poi Controparte_8 proceduto alla vendita delle singole unità immobiliari realizzate, che hanno costituito il Condominio di;
non vi è prova che la medesima , su cui Parte_3 CP_1 incombe il relativo onere, si sia spogliata di ogni potere di direttiva o controllo sulla società appaltatrice. Ne consegue che, legittimamente, il ha esercitato Parte_3
l'azione prevista dall'art. 1669 c.c. nei confronti della società venditrice in CP_1 quanto, come noto, detta norma trova applicazione oltre che nei casi in cui la società abbia provveduto alla costruzione in maniera diretta, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, da attribuirsi al venditore “per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riservatasi” (Cass., Sez. 2, ord. n. 777/2020; Cass., Sez. 2, sent. 20877/2020); l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice grava, appunto, sulla società venditrice (cfr. Cass., Sez. 2, ord. n. 17955/2024), che in questo caso si è limitata a dichiarare di aver appaltato la costruzione alla terza
[...]
Controparte_8
Nell'esaminare i difetti su cui l'attore fonda la domanda risarcitoria, giova richiamare il costante orientamento della Cassazione secondo cui “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua pagina 7 di 12 globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.” (Cass., Sez. 2, ord. n. 24230/2018; Cass., Sez. 2, ord. n. 27315/2017). Nel caso di specie, sulla base delle risultanze della CTU in atti, gli accertati difetti costruttivi dell'immobile ineriscono al sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche presente nella parte comune dell'edificio condominiale, nei seguenti termini:
“La dimensione insufficiente delle griglie di raccolta dell'acqua piovana ai piedi delle rampe è la causa degli allagamenti verificatisi nei corselli comuni della autorimessa e nei box privati. A questo vizio si aggiunge anche la errata pendenza della porzione pavimentata del giardino che non convoglia l'acqua nella caditoia presente al centro del giardino e che in conseguenza di ciò confluisce verso il corsello del box e va ad aggiungersi all'acqua che trabocca dalle caditoie ai piedi della rampa che conduce ai box al piano terra.” (pag. 5 della CTU). Deve ritenersi che i difetti in questione, relativi all'efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane, incidano in modo apprezzabile sul godimento e sulla funzionalità dell'immobile, giustificando l'azione ex art. 1669 c.c. Ciò posto, con riferimento alle citate problematiche integranti “gravi difetti”, le eccezioni di decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1669 c.c., sollevate dalla convenuta , sono da respingere considerato che i lavori di costruzione CP_1 dell'edificio di sono terminati nel 2012; dopo aver riscontrato Parte_3 attraverso un tecnico, nel febbraio 2020, la presenza di difetti relativi ad alcune parti comuni dell'edificio condominiale (doc. 3 attore), nel settembre 2021 l'attore ha promosso il ricorso ex art. 696/696bis c.p.c., e con l'elaborato depositato dal CTU in data 11.07.2022 ha avuto la conferma dei difetti inerenti al sistema di raccolta e di smaltimento delle acque piovane;
sicché, da quel momento si è avuta la piena consapevolezza delle criticità, della loro natura e causa (sulla piena percezione, in capo al committente, della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, conseguita attraverso la relazione di consulenza tecnica cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, ord. n. 13707/2023; Cass., Sez. 2, ord. n. 19343/2022); le citate problematiche sono state denunziate dall'attore a mezzo pec del proprio difensore datata 24.02.2023 e indirizzata sia a sia a (doc. 23 attore); CP_1 Parte_2
pagina 8 di 12 successivamente, con atto di citazione notificato in data 21.09.2023, è stato promosso il presente giudizio. Il termine decennale dal compimento dell'opera per l'emersione dei gravi difetti e quello annuale dalla scoperta per la denuncia e dalla denuncia per l'azione, prescritti dall'art. 1669 c.c., risultano, pertanto, tutti rispettati. La convenuta ha altresì contestato che i difetti accertati con la Controparte_1 consulenza tecnica del luglio 2022 e costituenti oggetto della presente causa, in realtà, erano noti al Condominio già molto tempo prima, a partire dal 2015, ed erano stati poi affrontati e superati dalle parti mediante la conclusione, in data 17.01.2018, di un accordo transattivo (doc. 9 convenuta;
in altri termini, in forza di tale Controparte_1 contratto, e il avrebbero composto definitivamente ogni CP_1 Parte_1 questione relativa ai vizi e i difetti dell'edificio sino ad allora conosciuti, ivi comprese le problematiche per cui è causa. La tesi non coglie nel segno. Invero, dalla lettura della suddetta transazione, stipulata tra e il Condominio CP_1 nell'anno 2018, sub doc. 9 convenuta risulta come nelle Premesse vi sia il Controparte_9 riferimento alla controversia insorta tra le parti contrattuali, che si vuole definire in via transattiva;
in particolare, le lettere “f.” e “k.” richiamano rispettivamente l'elenco dei vizi contestati dal Condominio in un'apposita relazione trasmessa mediante racc. a.r. (doc. 1 allegato al contratto) e lo schema degli interventi di ripristino già effettuati (doc. 2 allegato); così, all'art. 3 del contratto, le parti dichiarano di comporre in via definitiva la controversia richiamata nelle Premesse, con la sola esclusione – pattuita all'art. 8 – di
“eventuali nuovi e diversi vizi e/o difetti ad oggi non scoperti e/o conosciuti […]” Ebbene, deve rilevarsi prima di tutto come l'elenco dei vizi, ai quali la scrittura transattiva si riferisce in modo esplicito allorquando descrive in Premesse la controversia insorta tra le parti, non comprenda, invero, i difetti oggetto della presente causa;
proprio il richiamo al citato elenco, allegato sub doc. 1 al contratto, è significativo della volontà delle parti di circoscrivere l'oggetto della transazione ai vizi ivi indicati. Ove anche i difetti oggetto della presente causa fossero emersi prima del giudizio di A.T.P e della stessa scrittura transattiva, sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte già citato, la piena comprensione dei difetti e la chiara individuazione e imputazione delle relative cause non può che ritenersi raggiunta attraverso un accertamento tecnico;
sicché, ben può ritenersi che all'epoca della transazione le parti non avessero una conoscenza sicura dei difetti (conoscenza da collocare invece pagina 9 di 12 temporalmente alla data del deposito dell'elaborato peritale), tanto che gli stessi non sono stati menzionati nelle pattuizioni contrattuali. Per quanto concerne nello specifico l'esistenza, la natura, tipologia e gravità dei difetti dell'immobile oggetto di causa, con indicazione delle opere rimediali e relativi costi, il CTU, ad esito dei sopralluoghi effettuati e delle indagini esperite, ha accertato i gravi difetti di cui si è detto, inerenti alle parti comuni dell'immobile: segnatamente, le dimensioni insufficienti delle griglie poste ai piedi delle rampe che conducono ai box, il diametro sottodimensionato delle tubazioni che collegano le griglie alla rete di scarico principale, l'errata pendenza della superficie del giardino (pagg. 4 e 5 della CTU); è così pervenuto alla conclusione, del tutto condivisibile, che le cause di tali problematiche siano da imputare alla errata progettazione e successiva realizzazione dell'opera a cura di (pag. 10 della CTU). Controparte_1
Per l'esecuzione degli interventi necessari ad eliminare i vizi riscontrati, il CTU ha stimato un costo di € 18.600,00 (senza indicare l'IVA), che la convenuta CP_1 dovrà corrispondere all'attore nel limite della somma richiesta (€ 18.500) a titolo di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c.; a detto importo si aggiungono la rivalutazione monetaria da luglio 2022 (epoca di deposito della relazione peritale) alla sentenza, e gli interessi ex art. 1284.4 c.c. sulla somma così ottenuta dalla sentenza, quando il credito di valore si è trasformato in credito di valuta, al saldo. Venendo alla garanzia assicurativa in ragione della quale l'attore ha evocato in giudizio va rilevato che la polizza n. 950M7988, stipulata da Pt_2 Parte_2 CP_1 con (vd. doc. 3 convenuta ), pur comprendendo nella Sezione “A” i danni Pt_2 Pt_2 all'immobile, tuttavia all'art. 1 specifica che tale tipologia di rischio assicurato deve concretizzarsi nella rovina totale o parziale dell'immobile oppure in gravi difetti costruttivi, “purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del Codice Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata”; ancora, a pag. 4 della polizza, viene chiarito il significato dei “gravi difetti costruttivi”, come segue: “gli eventi rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1669 del Codice Civile, che colpiscono parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'immobile, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente”.
pagina 10 di 12 Ebbene, deve ritenersi che i difetti accertati nel caso concreto, relativi al sistema di smaltimento delle acque meteoriche, non siano riconducibili ai “gravi difetti costruttivi” di cui sopra;
esemplificativamente, non risulta che, in conseguenza degli stessi, la stabilità e/o l'agibilità dell'edificio di sia stata compromessa, e Parte_3 neppure che sia intervenuta la dichiarazione formale di inagibilità dell'immobile, costituente presupposto per l'operatività della copertura assicurativa. La domanda avanzata dall'attore nei confronti della convenuta Parte_2 per ciò solo è infondata e va respinta. Ogni altra questione in punto di copertura assicurativa resta assorbita. Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento e con riduzione della fase istruttoria in relazione all'attività ivi effettivamente espletata. Per il medesimo principio, la convenuta deve rifondere le spese del giudizio CP_1 di ATP all'allora ricorrente e a – lì terza chiamata da Parte_2 CP_1
spetta, pertanto, all'odierno attore il rimborso di quanto pagato al CTU in forza
[...] del decreto di liquidazione del 13.09.2022 (non risultano, invece, documentate le spese di CTP) nonché sia al che all'assicurazione la rifusione delle spese Parte_1 processuali per la difesa in quel procedimento, liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, condanna a pagare al , a Controparte_1 Parte_4 titolo di risarcimento danni la somma complessiva di € 18.500,00 oltre IVA, oltre rivalutazione monetaria dal luglio 2022 alla sentenza, oltre interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo;
rigetta, per il resto, le domande formulate dall'attore; condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, Controparte_1 liquidate: - per la presente fase di merito: in € 786,00 per esborsi, € 4.237,00 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA;
- per la fase dell'istruzione preventiva: in € 286,00 per esborsi, € 3.056,00 per pagina 11 di 12 compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA., nonché a rimborsargli il costo della CTU, pari a € 2.232,70 oltre CP e IVA;
condanna la convenuta a rifondere alla convenuta le CP_1 Parte_2 spese processuali relative alla fase dell'istruzione preventiva, liquidate in € 3.056,00 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA.; condanna l'attore a rifondere alla convenuta Controparte_10
le spese processuali relative alla presente fase di
[...] merito, liquidate in € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 17.11.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 33564/2023 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Eugenio Antonio Correale e dell'avv. Alessandra Tononi Correale, elettivamente domiciliata in Viale Campana n. 26/A, , presso i difensori Pt_1
ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Dario Paolo Mezzena e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Cinzia Graff Cavanna, elettivamente domiciliata in Piazza S. Pietro in Gessate,
, presso i difensori Pt_1
CONVENUTA e contro Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_3
AS AC, elettivamente domiciliata in Via Santa Sofia n. 18, presso Pt_1 il difensore CONVENUTA CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia all'On Tribunale adito, contrariis rejectis, dato atto degli accertamenti intervenuti in esito all'esperito ATP, dato atto che l'attore ha chiesto disporsi pagina 1 di 12 l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex artt 669 e segg cpc R.G. 35658/2021 Tribunale di Milano, sezione settima, Dottoressa Perfetti accogliere la domanda attorea e, conseguentemente:
- dato atto della sussistenza dei gravi difetti costruttivi denunciati dall'attore, nonché della mancata osservanza delle normative ricordate in narrativa, dato atto della sussistenza di tutte le ulteriori carenze evidenziate in narrativa, dato atto che i vizi de quibus implicano la sussistenza dei presupposti per far valere la garanzia ex art.1669 c.c. e della altre norme di legge già evocate nei confronti del costruttore, comprese quelle contenute nell'art. 2043 c.c., condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal , anche per i costi per i ripristini e per i pregiudizi patiti dalle Parte_1 parti comun rietà esclusive;
- dato atto della copertura assicurativa dovuta da cod. fisc. e Parte_2
P.Iva. dato atto dei diritti che compe ostruttore P.IVA_3
e quindi del condominio, dato atto del mandato conferito dai condomini CP_1 atore ai fini della presente azione, dichiarare tenuta detta Compagnia a risarcire il per tutti i danni patiti e patiendi in esito alle circostanze esposte Parte_1 in narrativ
- condannare le convenute in via alternativa o concorrente al pagamento delle somme dovute per risarcimento dei pregiudizi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, che l'attore indica: a. in € 18.500, 00 oltre il rimborso delle spese legali e tecniche dell'ATP e del presente giudizio, per l'eventualità che non sia ammessa nuova CTU;
b. alternativamente, per l'eventualità che non sia ammessa nuova CTU, in € 60.000,00 o nella minore o maggiore somma che risulterà di giustizia;
Sempre, con rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese di lite. Si chiede ammettersi prova per testi sul seguente capitolo:
1. confermo la mia relazione in data 27 febbraio 2021 e confermo le circostanze ivi da me riferite, nonché le fotografie che vi ho allegato. Teste: P.I. con studio in via Gran San Bernardo 18 Milano Tes_1 Pt_1
Salvis juri
Per la convenuta Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: I. IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare la improcedibilità delle domande di parte attrice ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010 per tutti i motivi in atti ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. pagina 2 di 12 II. NEL ME
- Respingere tutte le domande di parte attrice perché inammissibili e/o inaccoglibili e/o infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti.
- In ogni caso con vittoria di spese legali, di CTU e CTP. III. IN VIA ISTRUTTORIA
- Si insta per l'ammissione dei mezzi istruttori in atti.”
Per la convenuta Parte_2
“Voglia il Tribun Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa ogni opportuna declaratoria o provvedimento di legge;
Riservata ogni più opportuna istanza o deduzione istruttoria nei termini di legge;
Nel merito:
- Respingere tutte le domande svolte nei confronti di perché Parte_2 infondate sia in diritto sia in fatto e comunque non prova
- Accertare e dichiarare la non operatività della polizza assicurativa per tutti i motivi indicati in atti che si intendono qui integralmente richiamati. In subordine e in ogni caso:
- Accertare e dichiarare che la domanda giudiziale formulata nei confronti di
[...]
è improponibile considerata la mancata espletazione della preventiva Parte_2 ale prevista nella polizza così come meglio indicato in atti.
- Dichiarare, in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dagli attori, tenuta a corrispondere l'importo Parte_2 ridotto e determinato in ragione dell'applicazione di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo così come indicati in polizza e pari al 10% dell'indennizzo con un minimo non indennizzabile di Euro 25.000,00. In ogni caso:
- Con vittoria di spese anche forfettarie, onorari di causa, i.v.a., c.p.a. e occorrende successive alla Sentenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il ha evocato in giudizio Parte_3 dinanzi al Tribunale di Milano e Controparte_1 [...]
, deducendo che: - nell'anno 2010, per il Controparte_4 tramite di diverse imprese, ha iniziato la costruzione di un edificio composto CP_1 da sette piani fuori terra, oltre ad un piano interrato destinato a cantine, box e locali tecnici, nell'area di proprietà della medesima, sita in via Marussing n. 6, - in data Pt_1
pagina 3 di 12 5.12.2012, ha presentato la comunicazione di fine lavori e, successivamente, CP_1 ha proceduto alla vendita frazionata delle unità immobiliari edificate, che andavano a costituire il nuovo Condominio di;
- a copertura dei danni diretti al Parte_3 suddetto complesso immobiliare, ha stipulato con CP_1 Parte_2 una polizza di assicurazione decennale postuma (polizza n. 950M7988), avente durata fino al 30.06.2022; - già nel 2016 erano emerse talune problematiche presso l'edificio in questione, che il aveva risolto con addivenendo alla conclusione di Parte_1 CP_5 una scrittura transattiva;
- nel mese di febbraio 2020, a seguito di segnalazioni da parte dei condòmini circa l'intasamento dei pozzetti di scarico, con conseguenti ristagni d'acqua, e non essendo risolutivi gli interventi di pulizia e disostruzione effettuati, esso attore ha incaricato un perito della verifica di tali criticità, provvedendo a denunciare le stesse sia a sia a , a mezzo pec del 2.02.2020; - ha poi promosso un CP_1 Pt_2 accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Milano, A.T.P. R.G.N. 35658/2021, all'esito del quale il CTU ha accertato la sussistenza di gran parte dei vizi lamentati dal Condominio e la loro riconducibilità a fatto di , quantificando i CP_1 costi di ripristino in € 18.600,00; - ha così trasmesso alle convenute la pec del 24.01.2023, nella quale ha evidenziato come, al suddetto importo determinato dal CTU, dovesse aggiungersi altresì il rimborso, in favore del Condominio, delle spese sostenute nell'ambito dell'A.T.P. (compenso al CTU, al CTP e spese legali), così da arrivare ad un credito complessivo di € 35.912,61; - le problematiche accertate sono diverse da quelle oggetto dell'accordo transattivo di cui sopra, siglato con , e sono riconducibili CP_1 ai “gravi difetti” emersi nel periodo temporale dei dieci anni dal compimento dell'opera, per i quali la medesima , nel ruolo di società costruttrice/venditrice, è CP_1 responsabile a mente dell'art. 1669 c.c., e comunque ex art. 2043 c.c.; - deve rispondere anche ai sensi dell'art. 1489 c.c. per le difformità urbanistiche accertate e la CP_1 violazione di norme concernenti la realizzazione degli edifici;
- infine, sussistono le condizioni per l'operatività della garanzia assicurativa stipulata tra e , Pt_2 CP_1 mentre la clausola sulla valutazione dell'ammontare dell'indennizzo mediante periti, presente nella polizza, non è riconducibile ad una clausola compromissoria, è illegittima a mente degli artt. 33 e 34 Codice del Consumo, e non è specificamente sottoscritta. L'attore ha, così, concluso chiedendo, in considerazione della sussistenza dei gravi difetti costruttivi e della inosservanza delle citate norme, la condanna di a CP_1 risarcirgli i danni subiti nonché la condanna di alla corresponsione Pt_2
pagina 4 di 12 dell'indennizzo assicurativo in favore di esso Condominio, in via alternativa o concorrente, nella misura di € 18.500,00, oltre al rimborso delle spese legali e tecniche del giudizio di A.T.P. e del presente giudizio, oppure di € 60.000,00, o nella somma che risulterà di giustizia, per il caso in cui non fosse ammessa nuova CTU. Entrambe le convenute, e , Controparte_1 Controparte_6 si sono costituite in giudizio.
ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea in ragione del mancato CP_1 esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex art.
5.1bis, d.lgs. n. 28/2010; la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza del petitum; ha sollevato altresì l'eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 1669 c.c., in quanto il Condominio avrebbe scoperto i difetti per cui è causa attraverso la relazione tecnica del proprio perito, datata 27.01.2020 (doc. 3 attore), ed avrebbe esercitato l'azione oltre un anno dopo, con il deposito del ricorso per A.T.P. nel mese di settembre 2021. Ha rappresentato, in particolare, che: - dopo il completamento, nell'anno 2012, della costruzione dell'edificio di , a partire dal 2015 il ha Parte_3 Parte_1 sollevato contestazioni in ordine alla sussistenza di vizi e difetti, tra i quali anche la problematica della non corretta progettazione e/o realizzazione del sistema di raccolta e scarico delle acque piovane e dei liquami, che ha costituito l'oggetto del successivo A.T.P. (docc. 1-8); - in data 17.01.2018, ha così sottoscritto con il Condominio un accordo transattivo in cui le parti, facendosi reciproche concessioni, hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, escludendo all'art. 8 soltanto “eventuali nuovi e diversi vizi e/o difetti ad oggi non scoperti e/o conosciuti” (doc. 9); - pertanto, la domanda attorea è inammissibile, concernendo vizi e difetti già conosciuti dall'anno 2015 e poi definiti in sede di scrittura transattiva;
- in ogni caso, nel procedimento di istruzione preventiva, il CTU ha confermato solo in parte la sussistenza dei vizi e difetti lamentati dall'attore, individuandone la causa nella errata progettazione del sistema di raccolta acque del imputabile alla società terza - il medesimo ha Parte_1 Controparte_7 quantificato i costi di ripristino in € 18.600,00, mentre la somma di € 35.912,61 chiesta dal è infondata e, comunque, sproporzionata rispetto alle risultanze della Parte_1 consulenza tecnica. Ha dunque concluso chiedendo la dichiarazione di improcedibilità della domanda attorea ex art.
5.1bis, d.lgs. n. 28/2010; l'autorizzazione alla chiamata in causa della citata pagina 5 di 12 società terza a mente dell'art. 269 c.p.c.; nel merito, il rigetto delle Controparte_7 domande attoree e, in via subordinata, per l'ipotesi di loro accoglimento, di essere manlevata dalla terza chiamata. Anche dal canto suo, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, Parte_2 nonché l'accertamento della inoperatività della polizza assicurativa decennale postuma n. 950M7988 (doc. 3) in quanto: ha ad oggetto l'edificio sito al civico numero 6 di
[...]
in , e non già quello ubicato al civico numero 4 per cui è causa;
Parte_3 Pt_1 essendo stipulata nella sola “garanzia base”, i difetti lamentati dall'attore ed accertati in sede di A.T.P., attinenti all'impianto fognario, non rientrano nella tipologia di danni all'immobile coperti dall'assicurazione; neppure ricorre l'ipotesi della responsabilità civile verso terzi, contemplata dall'art. 15 della polizza;
in ogni caso, l'importo di € 18.600,00, determinato dal CTU per la messa in pristino dei luoghi, rientra nello scoperto di polizza (corrispondente al 10% del danno, con un minimo non indennizzabile pari ad € 25.000,00). In via subordinata, la convenuta ha chiesto dichiararsi improponibile la Pt_2 domanda giudiziale nei suoi confronti, per omesso preventivo espletamento della perizia contrattuale prevista all'art. 10 della polizza ai fini della stima del danno;
per l'ipotesi di suo accoglimento, la corresponsione da parte di essa convenuta di un importo ridotto sulla base delle varie condizioni di polizza (scoperti, franchigie, limiti di indennizzo, ecc.). Rigettata l'istanza ex art. 269 c.p.c. avanzata dalla convenuta le parti Controparte_1 hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c.; dopo una serie di rinvii dell'udienza di prima comparizione delle parti per consentire loro di raggiungere una soluzione bonaria della lite, in esito all'udienza del 9.7.2024 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di istruzione preventiva n. R.G. 35658/2021 (Sezione VII Civile-Tribunale di Milano). Acquisito il fascicolo, con ordinanza resa in data 10.10.2024, e per le ragioni ivi illustrate e qui richiamate e ribadite, non è stata ammessa la prova testimoniale indicata dall'attore; la causa è, così, entrata nella fase decisionale a mente degli artt. 281quinquies.1 - 189 c.p.c. Tanto premesso, va innanzitutto rilevato che la convenuta in sede di Controparte_1 comparsa conclusionale ex art. 189 n. 2 c.p.c. ha rinunciato alla richiesta di pagina 6 di 12 improcedibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento del procedimento di mediazione. Va, poi, rigettata l'eccezione, svolta ugualmente dalla convenuta , di nullità CP_1 della domanda attorea per assoluta incertezza del petitum, a mente degli artt. 163.3 n. 3 e 164.3 c.p.c., giacché dal contenuto dell'atto di citazione è dato comprendere chiaramente l'oggetto della domanda svolta dall'attore. Ciò posto, l'attore ha lamentato l'insorgenza di gravi difetti presso le parti comuni dell'edificio condominiale di , in , chiedendo la condanna della Parte_3 Pt_1 convenuta in qualità di costruttrice-venditrice, al risarcimento del Controparte_1 danno ex art. 1669 c.c. Dagli atti di causa risulta che ha commissionato ad una impresa terza Controparte_1
( l'attività di costruzione del suddetto edificio ed ha poi Controparte_8 proceduto alla vendita delle singole unità immobiliari realizzate, che hanno costituito il Condominio di;
non vi è prova che la medesima , su cui Parte_3 CP_1 incombe il relativo onere, si sia spogliata di ogni potere di direttiva o controllo sulla società appaltatrice. Ne consegue che, legittimamente, il ha esercitato Parte_3
l'azione prevista dall'art. 1669 c.c. nei confronti della società venditrice in CP_1 quanto, come noto, detta norma trova applicazione oltre che nei casi in cui la società abbia provveduto alla costruzione in maniera diretta, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, da attribuirsi al venditore “per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riservatasi” (Cass., Sez. 2, ord. n. 777/2020; Cass., Sez. 2, sent. 20877/2020); l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice grava, appunto, sulla società venditrice (cfr. Cass., Sez. 2, ord. n. 17955/2024), che in questo caso si è limitata a dichiarare di aver appaltato la costruzione alla terza
[...]
Controparte_8
Nell'esaminare i difetti su cui l'attore fonda la domanda risarcitoria, giova richiamare il costante orientamento della Cassazione secondo cui “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua pagina 7 di 12 globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini.” (Cass., Sez. 2, ord. n. 24230/2018; Cass., Sez. 2, ord. n. 27315/2017). Nel caso di specie, sulla base delle risultanze della CTU in atti, gli accertati difetti costruttivi dell'immobile ineriscono al sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche presente nella parte comune dell'edificio condominiale, nei seguenti termini:
“La dimensione insufficiente delle griglie di raccolta dell'acqua piovana ai piedi delle rampe è la causa degli allagamenti verificatisi nei corselli comuni della autorimessa e nei box privati. A questo vizio si aggiunge anche la errata pendenza della porzione pavimentata del giardino che non convoglia l'acqua nella caditoia presente al centro del giardino e che in conseguenza di ciò confluisce verso il corsello del box e va ad aggiungersi all'acqua che trabocca dalle caditoie ai piedi della rampa che conduce ai box al piano terra.” (pag. 5 della CTU). Deve ritenersi che i difetti in questione, relativi all'efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane, incidano in modo apprezzabile sul godimento e sulla funzionalità dell'immobile, giustificando l'azione ex art. 1669 c.c. Ciò posto, con riferimento alle citate problematiche integranti “gravi difetti”, le eccezioni di decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1669 c.c., sollevate dalla convenuta , sono da respingere considerato che i lavori di costruzione CP_1 dell'edificio di sono terminati nel 2012; dopo aver riscontrato Parte_3 attraverso un tecnico, nel febbraio 2020, la presenza di difetti relativi ad alcune parti comuni dell'edificio condominiale (doc. 3 attore), nel settembre 2021 l'attore ha promosso il ricorso ex art. 696/696bis c.p.c., e con l'elaborato depositato dal CTU in data 11.07.2022 ha avuto la conferma dei difetti inerenti al sistema di raccolta e di smaltimento delle acque piovane;
sicché, da quel momento si è avuta la piena consapevolezza delle criticità, della loro natura e causa (sulla piena percezione, in capo al committente, della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, conseguita attraverso la relazione di consulenza tecnica cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, ord. n. 13707/2023; Cass., Sez. 2, ord. n. 19343/2022); le citate problematiche sono state denunziate dall'attore a mezzo pec del proprio difensore datata 24.02.2023 e indirizzata sia a sia a (doc. 23 attore); CP_1 Parte_2
pagina 8 di 12 successivamente, con atto di citazione notificato in data 21.09.2023, è stato promosso il presente giudizio. Il termine decennale dal compimento dell'opera per l'emersione dei gravi difetti e quello annuale dalla scoperta per la denuncia e dalla denuncia per l'azione, prescritti dall'art. 1669 c.c., risultano, pertanto, tutti rispettati. La convenuta ha altresì contestato che i difetti accertati con la Controparte_1 consulenza tecnica del luglio 2022 e costituenti oggetto della presente causa, in realtà, erano noti al Condominio già molto tempo prima, a partire dal 2015, ed erano stati poi affrontati e superati dalle parti mediante la conclusione, in data 17.01.2018, di un accordo transattivo (doc. 9 convenuta;
in altri termini, in forza di tale Controparte_1 contratto, e il avrebbero composto definitivamente ogni CP_1 Parte_1 questione relativa ai vizi e i difetti dell'edificio sino ad allora conosciuti, ivi comprese le problematiche per cui è causa. La tesi non coglie nel segno. Invero, dalla lettura della suddetta transazione, stipulata tra e il Condominio CP_1 nell'anno 2018, sub doc. 9 convenuta risulta come nelle Premesse vi sia il Controparte_9 riferimento alla controversia insorta tra le parti contrattuali, che si vuole definire in via transattiva;
in particolare, le lettere “f.” e “k.” richiamano rispettivamente l'elenco dei vizi contestati dal Condominio in un'apposita relazione trasmessa mediante racc. a.r. (doc. 1 allegato al contratto) e lo schema degli interventi di ripristino già effettuati (doc. 2 allegato); così, all'art. 3 del contratto, le parti dichiarano di comporre in via definitiva la controversia richiamata nelle Premesse, con la sola esclusione – pattuita all'art. 8 – di
“eventuali nuovi e diversi vizi e/o difetti ad oggi non scoperti e/o conosciuti […]” Ebbene, deve rilevarsi prima di tutto come l'elenco dei vizi, ai quali la scrittura transattiva si riferisce in modo esplicito allorquando descrive in Premesse la controversia insorta tra le parti, non comprenda, invero, i difetti oggetto della presente causa;
proprio il richiamo al citato elenco, allegato sub doc. 1 al contratto, è significativo della volontà delle parti di circoscrivere l'oggetto della transazione ai vizi ivi indicati. Ove anche i difetti oggetto della presente causa fossero emersi prima del giudizio di A.T.P e della stessa scrittura transattiva, sulla scorta dell'orientamento della Suprema Corte già citato, la piena comprensione dei difetti e la chiara individuazione e imputazione delle relative cause non può che ritenersi raggiunta attraverso un accertamento tecnico;
sicché, ben può ritenersi che all'epoca della transazione le parti non avessero una conoscenza sicura dei difetti (conoscenza da collocare invece pagina 9 di 12 temporalmente alla data del deposito dell'elaborato peritale), tanto che gli stessi non sono stati menzionati nelle pattuizioni contrattuali. Per quanto concerne nello specifico l'esistenza, la natura, tipologia e gravità dei difetti dell'immobile oggetto di causa, con indicazione delle opere rimediali e relativi costi, il CTU, ad esito dei sopralluoghi effettuati e delle indagini esperite, ha accertato i gravi difetti di cui si è detto, inerenti alle parti comuni dell'immobile: segnatamente, le dimensioni insufficienti delle griglie poste ai piedi delle rampe che conducono ai box, il diametro sottodimensionato delle tubazioni che collegano le griglie alla rete di scarico principale, l'errata pendenza della superficie del giardino (pagg. 4 e 5 della CTU); è così pervenuto alla conclusione, del tutto condivisibile, che le cause di tali problematiche siano da imputare alla errata progettazione e successiva realizzazione dell'opera a cura di (pag. 10 della CTU). Controparte_1
Per l'esecuzione degli interventi necessari ad eliminare i vizi riscontrati, il CTU ha stimato un costo di € 18.600,00 (senza indicare l'IVA), che la convenuta CP_1 dovrà corrispondere all'attore nel limite della somma richiesta (€ 18.500) a titolo di risarcimento del danno ex art. 1669 c.c.; a detto importo si aggiungono la rivalutazione monetaria da luglio 2022 (epoca di deposito della relazione peritale) alla sentenza, e gli interessi ex art. 1284.4 c.c. sulla somma così ottenuta dalla sentenza, quando il credito di valore si è trasformato in credito di valuta, al saldo. Venendo alla garanzia assicurativa in ragione della quale l'attore ha evocato in giudizio va rilevato che la polizza n. 950M7988, stipulata da Pt_2 Parte_2 CP_1 con (vd. doc. 3 convenuta ), pur comprendendo nella Sezione “A” i danni Pt_2 Pt_2 all'immobile, tuttavia all'art. 1 specifica che tale tipologia di rischio assicurato deve concretizzarsi nella rovina totale o parziale dell'immobile oppure in gravi difetti costruttivi, “purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del Codice Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata”; ancora, a pag. 4 della polizza, viene chiarito il significato dei “gravi difetti costruttivi”, come segue: “gli eventi rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1669 del Codice Civile, che colpiscono parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'immobile, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente”.
pagina 10 di 12 Ebbene, deve ritenersi che i difetti accertati nel caso concreto, relativi al sistema di smaltimento delle acque meteoriche, non siano riconducibili ai “gravi difetti costruttivi” di cui sopra;
esemplificativamente, non risulta che, in conseguenza degli stessi, la stabilità e/o l'agibilità dell'edificio di sia stata compromessa, e Parte_3 neppure che sia intervenuta la dichiarazione formale di inagibilità dell'immobile, costituente presupposto per l'operatività della copertura assicurativa. La domanda avanzata dall'attore nei confronti della convenuta Parte_2 per ciò solo è infondata e va respinta. Ogni altra questione in punto di copertura assicurativa resta assorbita. Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento e con riduzione della fase istruttoria in relazione all'attività ivi effettivamente espletata. Per il medesimo principio, la convenuta deve rifondere le spese del giudizio CP_1 di ATP all'allora ricorrente e a – lì terza chiamata da Parte_2 CP_1
spetta, pertanto, all'odierno attore il rimborso di quanto pagato al CTU in forza
[...] del decreto di liquidazione del 13.09.2022 (non risultano, invece, documentate le spese di CTP) nonché sia al che all'assicurazione la rifusione delle spese Parte_1 processuali per la difesa in quel procedimento, liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta, condanna a pagare al , a Controparte_1 Parte_4 titolo di risarcimento danni la somma complessiva di € 18.500,00 oltre IVA, oltre rivalutazione monetaria dal luglio 2022 alla sentenza, oltre interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla sentenza al saldo;
rigetta, per il resto, le domande formulate dall'attore; condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese processuali, Controparte_1 liquidate: - per la presente fase di merito: in € 786,00 per esborsi, € 4.237,00 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA;
- per la fase dell'istruzione preventiva: in € 286,00 per esborsi, € 3.056,00 per pagina 11 di 12 compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA., nonché a rimborsargli il costo della CTU, pari a € 2.232,70 oltre CP e IVA;
condanna la convenuta a rifondere alla convenuta le CP_1 Parte_2 spese processuali relative alla fase dell'istruzione preventiva, liquidate in € 3.056,00 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA.; condanna l'attore a rifondere alla convenuta Controparte_10
le spese processuali relative alla presente fase di
[...] merito, liquidate in € 4.237,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 17.11.2025 IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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