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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/12/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2073/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 25/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2073/2021 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI TOMASSI NICOLA, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. CARBONI SILVESTRO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: differenze retributive dando lettura dei presenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ha ad oggetto la condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 25.911,86 a titolo di differenze retributive mensili per il lavoro straordinario svolto in relazione all'attività lavorativa disimpegnata dal ricorrente come
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro autista, inquadrato al livello 3° S del CCNL Settore Spedizioni/Trasporti, dal 7.4.2017 al
3.7.2019, epoca della cessazione del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_1 prescrizione dei crediti vantati con riferimento al primo contratto di lavoro stipulato il
7.04.2017 e cessato il 5.8.2017; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva la integrale reiezione.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale, è stata assunta in decisione
***
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1.1. L'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente rimane assorbite in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c.”, così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. n. 26242-
3/2014;
2. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Dalla documentazione in atti e dalle deduzioni delle parti risulta provata l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché l'applicabilità del CCNL invocato.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In particolare, è pacifico che il sig. è stato assunto dalla società resistente con un Pt_1 primo contratto tempo determinato e pieno con decorrenza dal 7.04.2017 al 06.10.2017 con mansioni di autista ed inquadramento nel livello 3S del ccnl Trasporti (cfr doc n. 1 all.to al ricorso); che, tale rapporto di lavoro è cessato in data 5.08.2017 per mancato superamento del periodo di prova (cfr. doc.ti n. 1 e 3 all.ti alla memoria difensiva); che, successivamente dal 6.01.2018 al 5.07.2018, è stato nuovamente assunto dalla convenuta con contratto a tempo determinato e pieno sempre con le medesime mansioni e qualifica e che, a seguito di due proroghe, il rapporto è proseguito sino al 4.01.2019 e poi sino al 03.07.2019, data della sua cessazione (cfr doc.ti 2, 3 e 4 all.ti al ricorso)
Pertanto, l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, nonché
l'inquadramento e le mansioni svolte dal ricorrente non sono in contestazione.
In contestazione sono, invece, gli importi della retribuzione corrisposti, in relazione al maggior orario di lavoro svolto dal ricorrente e per la mancata fruizioni di riposi e rol
4. Tanto premesso, il ricorrente deduce:
-di aver eseguito per tutta la durata del rapporto di lavoro sia viaggi nazionali che internazionali per la consegna di prodotti ortofrutticoli e materiale farmaceutici;
-che, qualunque fosse il giorno e l'orario di carico, la settimana di lavoro, una volta iniziata, si articolava sempre ininterrottamente dalla partenza con il carico di prodotti ortofrutticoli alla consegna, al carico dei prodotti farmaceutici e loro consegna, senza alcuna interruzione e senza che il ricorrente facesse ritorno a casa;
-che, durante l'esecuzione dei viaggi egli aveva la totale ed ininterrotta responsabilità del mezzo e non poteva mai allontanarsi dallo stesso;
-che, l'orario di lavoro era articolato in modo tale da non consentire alcun recupero delle energie psico fisiche;
-che, infatti, al ritorno da ogni viaggio, sia nazionale che internazionale, così come tra un viaggio ed un altro e mentre si trovava a non godeva di alcun riposo ma veniva CP_2 occupato nell'effettuazione di consegne locali nelle zone limitrofe;
-che, infine, si occupava anche della pulizia del mezzo.
Ha quindi concluso richiamando l'art. 11 bis del ccnl di categoria ed evidenziando che il lavoro straordinario prestato non aveva mai avuto il carattere della eccezionalità o della saltuarietà e che era stato prestato ben oltre il limite giornaliero e settimanale consentito.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5. Tanto premesso, in tema di lavoro discontinuo occorre richiamare i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7577del20/04/2004) secondo cui: “Nell'ipotesi di lavoro discontinuo – come quello di autista adibito a trasporto merci – caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività -, oppure l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso”; cfr. anche Cass. sez. lav. 2829/1990: “Nel lavoro discontinuo intervallato da attese non lavorate che comportano la libertà per il lavoratore di disporre delle frazioni di tempo non soggette ad un obbligo specifico di facere, e che possono anche parificarsi al riposo costitutivo delle energie psicofisiche consumate nella prima parte del viaggio per il trasporto di cose o persone, affinchè possa parlarsi di prestazioni di ore straordinarie occorre che il prestatore subordinato, il quale abbia effettivamente lavorato oltre l'orario contrattuale (o legale) alleghi le modalità del servizio, i tempi ed i luoghi congiuntamente all'intimazione datoriale di aiutare nel carico e scarico, alla sistemazione delle merci….”; e cfr. Cass.
3/2/2000 n. 1202: “In materia di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di lavoro le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento del lavoro straordinario solo allorquando sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e tale limite sia superato, occorrendo all'uopo che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa in modo da consentire di tenere conto delle pause di inattività”).
6. Alla stregua dei predetti principi di diritto, occorre necessariamente anche richiamare la disciplina delle mansioni “discontinue” regolata dalle previsioni di cui al R.D.L. n. 692 del
1923, artt. 1 e 3, anche in relazione all'art. 2697 c.c., laddove si sostiene che i caratteri del lavoro “effettivo” consistono nell'applicazione assidua e continuativa, con esclusione cioè
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di quelle occupazioni che richiedono, per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Occorre, infatti, partire dalla considerazione che il lavoro discontinuo, di cui al R.D.L. cit.,
è caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, e che l'espletamento di lavoro straordinario è configurabile non solo ove sia convenzionalmente fissato un orario di lavoro e siano provate, anche in via presuntiva ed indiziaria, le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere conto delle pause di inattività, ma anche allorquando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso (v. in tal senso Cass. n. 18211 del 2012, Cass. sez. lav. n. 5049 del 26/02/2008 e Cass. sez. lav. n.
1173 del 19/01/2009).
Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 21695 del 14/08/2008) che “il principio di ragionevolezza, in base al quale l'orario di lavoro deve comunque rispettare i limiti imposti dalla tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa per le quali la variabilità, caso per caso, della loro onerosità - che dipende dalla intensità e dalla natura della prestazione ed è diversa a seconda che questa sia continuativa, anche se di semplice attesa, o discontinua - impedisce una limitazione dell'orario in via generale da parte del legislatore”.
Quanto all'incidenza della temporanea inattività nella determinazione della durata dell'orario di lavoro nelle ipotesi di lavoro discontinuo si è avuto modo di statuire (Cass.
Sez. Lav. n. 5023 del 2/3/2009) che "il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità”.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 7. In virtù dei richiamati principi di diritto occorre valutare le prove acquisite.
Le prospettazioni attoree non hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In primo luogo, tutti i testimoni hanno escluso che, delle operazioni di carico e scarico delle merci si occupassero gli autisti dipendenti della convenuta;
anzi i testi hanno espressamente riferito -in termini concordanti ed univoci- che le suddette attività erano svolte dagli operai addetti delle aziende agricole e/o farmaceutiche e che potevano durare dai 30 minuti sino ad un'ora e mezzo e che gli autisti in tale arco temporale potevano riposarsi o andare al bar
(cfr dichiarazioni testimoniali dei testi di parte ricorrente sig. : Controparte_3
“Le attività di scarico della merce venivano sempre effettuate dagli operai delle aziende riceventi la merce. Noi autisti non effettuavamo questo tipo di operazione” e Sig.
“Tutte le operazioni di carico e scarico venivano effettuati dagli Parte_2 addetti delle varie aziende o mercati. Tali operazioni potevano durare 30 minuti o un'ora per ogni scarico.” Nonché le dichiarazioni rese dati testi di parte convenuta sig.
“La fase di carico e di scarico della merce era eseguita dagli Testimone_1 operai delle varie aziende che producevano i prodotti caricati o di quelle che li ricevevano;
tali operazioni di carico e scarico merce potevano durare da mezz'ora a un'ora o anche un'ora e mezzo;
io controllavo come caricavano ma potevo anche andare al bar se c'era oppure riposarmi in cabina. Non ci occupavamo noi autisti di tali operazioni.” e del sig.
: “Tutte le operazioni di carico e di scarico erano effettuate dagli Controparte_4 addetti della azienda interessata e l'autista attendeva sul mezzo. La durata dell'operazione di carico varia da circa mezz'ora sino ad un'ora, a volte anche di più nel caso in cui la merce non è ancora pronta. (...) durante le operazioni di carico e scarico non era necessario che l'autista rimanesse sul mezzo o che controllasse le operazioni, poteva quindi anche allontanarsi e andare al bar. In alcuni posti non è permesso all'autista assistere alle operazioni di carico e scarico delle merci. In questi casi o si rimane nel proprio abitacolo oppure ci si reca nella sala di attesa per gli autisti, dove ci sono docce, bagni e punto caffè”.
Le dichiarazioni testimoniali così raccolte portano a ritenere che gli autisti, nei periodi di attesa durante le operazioni di carico e di scarico della merce, non dovessero rimanere a disposizione né avessero l'obbligo di custodia del veicolo, ma che anzi potessero godere del riposo rimanendo nel veicolo o recandosi al bar/sala d'attesa
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro La circostanza riferita dal teste secondo cui durante le operazioni di carico/scarico Pt_2
“Non era possibile allontanarci dal camion perché dovevamo comunque controllare le suddette operazioni per evitare che prendessero merce in più o in meno” (peraltro riferita solo in relazione al Mercato di Marsiglia) non sposta i termini della questione, intanto perché tale modalità non è stata confermata dagli altri testi escussi, e poi perché la suddetta attività di controllo da parte degli autisti è riferita in termini piuttosto generici e blandi senza fare riferimento ad un preciso obbligo datoriale imposto in tale senso.
Discende che tale periodo di tempo deve correttamente essere qualificato come attesa non lavorata non computabile nell'arco dell'orario di lavoro giornaliero.
8. Quanto poi all'orario di lavoro osservato, tutti i testimoni hanno sempre riferito di 9 ore di riposo giornaliere oltre che dei giorni di riposo tra un viaggio e l'altro. Cont In particolare, i testi di parte ricorrente sig. e –autisti CP_3 Parte_2 alle dipendenze dalla – hanno univocamente riferito che, al rientro dai viaggi CP_1 nazionali o internazionali, se le ore di guida e di impegno risultavano terminate come indicato dal cronotachigrafo e dalla scheda tachigrafa personale, non si svolgevano ulteriori tratte e che in questi casi (ovvero quando non residuavano ore di viaggio da effettuare) si tornava a casa e si facevano le 24 ore di pausa una volta la mese o le 45 ore di pausa.
Il fatto poi che il ricorrente cambiasse la testa del trattore stradale svolgendo più ore di quelle indicate nella scheda del conducente (circostanza non dedotta in ricorso) è stata Cont espressamente smentita dal teste , mentre l'ulteriore circostanza riferita dal teste
(anche questa non dedotta in ricorso) secondo cui gli autisti mettessero un magnete Pt_2 sotto il bulbo del cambio per evitare che la scheda registrasse l'interruzione della pausa in modo tale da consentire ulteriori consegne, non è stata confermata dagli altri testimoni escussi.
Occorre poi evidenziare che i suddetti due testi di parte ricorrente, nulla hanno saputo riferire in termini specifici cosa facesse il ricorrente una volta conclusa la tratta nazionale e internazionale, nel senso che non hanno confermato che al ritorno da ogni viaggio il venisse occupato ininterrottamente ed oltre le ore di viaggio già svolte, Pt_1 nell'effettuazione di ulteriori consegne locali nelle zone limitrofe, né se costui fruisse di riposo tra un viaggio e l'altro; parimenti nulla hanno specificato in ordine al godimento da parte del ricorrente delle ferie.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Mette conto infine osservare che la circostanza che gli autisti tornassero a casa una volta rientrati dai viaggi nazionali o internazionali con ore di viaggio terminate è stata confermata anche dai testi di parte resistente.
9. Ebbene in applicazione di quanto sin qui evidenziato, il quadro probatorio acquisito al processo e la prova testimoniale raccolta come innanzi riportata non consentono di ritenere sufficientemente provati i presupposti della domanda attorea.
Dal quadro istruttorio emerso risulta infatti adeguatamente dimostrato che le operazioni di carico e scarico delle merce non rientravano nell'attività prestazionale del ricorrente e che anzi erano pacificamente attese non lavorate;
che le ore di viaggio sia per le tratte nazionali che per quelle internazionali erano quelle ordinarie (cfr. art. 11bis CCNL in atti che prevede il limite orario di lavoro in 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3S con mansioni discontinue); che, al rientro dalle predette tratte se non vi erano ore di viaggio residue il ricorrente tornava a casa godendo del riposo.
Ritiene il Giudicante che il lavoratore non ha dato prova della continuità della prestazione lavorativa oltre le 47 ore settimanali previste dal ccnl di categoria, risultano non dimostrato l'assunto attoreo secondo cui tutte le ore intercorrenti tra l'inizio e la fine della giornata lavorativa fossero da considerare come lavorative. Risulta infatti positivamente acquisita la prova che la durata media della giornata lavorativa del ricorrente comprendesse tempi di guida effettiva, periodi di inattività lavorativa e riposi intermedi.
In conclusione, rileva il Tribunale che non è stata fornita prova rigorosa del superamento del limite di 47 ore settimanali di lavoro effettivo, necessario per ottenere il pagamento degli straordinari.
10. Quanto alla produzione dei dischi cronotachigrafi/carta conducente e dei fogli di viaggio, occorre evidenziare che essi, per sé soli, non costituiscono prova piena e che, nel caso di specie, parte ricorrente ha pacificamente calcolato come lavoro continuativo -da essi estratto- l'intero periodo compreso tra la partenza e l'arrivo, conteggiando anche i tempi di inattività riferiti alle procedure di carico e scarico merci
11. In applicazione dei principi di diritto innanzi esposti e tenuto conto delle risultanze testimoniali, il Giudicante ha ritenuto di non effettuare alcuna CTU sui predetti fogli di viaggio e sulla carta conducente
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 12. Le spese del giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alla natura ed al valore della causa
(€5200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari minimi – seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere in favore della società resistente - in persona del legale rappresentante pro tempore – le spese del giudizio che si liquidano in complessivi
€2.695,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 25/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2073/2021 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI TOMASSI NICOLA, Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. CARBONI SILVESTRO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: differenze retributive dando lettura dei presenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ha ad oggetto la condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 25.911,86 a titolo di differenze retributive mensili per il lavoro straordinario svolto in relazione all'attività lavorativa disimpegnata dal ricorrente come
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro autista, inquadrato al livello 3° S del CCNL Settore Spedizioni/Trasporti, dal 7.4.2017 al
3.7.2019, epoca della cessazione del rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva la Controparte_1 prescrizione dei crediti vantati con riferimento al primo contratto di lavoro stipulato il
7.04.2017 e cessato il 5.8.2017; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva la integrale reiezione.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale, è stata assunta in decisione
***
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1.1. L'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente rimane assorbite in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c.”, così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. n. 26242-
3/2014;
2. Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Dalla documentazione in atti e dalle deduzioni delle parti risulta provata l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché l'applicabilità del CCNL invocato.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In particolare, è pacifico che il sig. è stato assunto dalla società resistente con un Pt_1 primo contratto tempo determinato e pieno con decorrenza dal 7.04.2017 al 06.10.2017 con mansioni di autista ed inquadramento nel livello 3S del ccnl Trasporti (cfr doc n. 1 all.to al ricorso); che, tale rapporto di lavoro è cessato in data 5.08.2017 per mancato superamento del periodo di prova (cfr. doc.ti n. 1 e 3 all.ti alla memoria difensiva); che, successivamente dal 6.01.2018 al 5.07.2018, è stato nuovamente assunto dalla convenuta con contratto a tempo determinato e pieno sempre con le medesime mansioni e qualifica e che, a seguito di due proroghe, il rapporto è proseguito sino al 4.01.2019 e poi sino al 03.07.2019, data della sua cessazione (cfr doc.ti 2, 3 e 4 all.ti al ricorso)
Pertanto, l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, nonché
l'inquadramento e le mansioni svolte dal ricorrente non sono in contestazione.
In contestazione sono, invece, gli importi della retribuzione corrisposti, in relazione al maggior orario di lavoro svolto dal ricorrente e per la mancata fruizioni di riposi e rol
4. Tanto premesso, il ricorrente deduce:
-di aver eseguito per tutta la durata del rapporto di lavoro sia viaggi nazionali che internazionali per la consegna di prodotti ortofrutticoli e materiale farmaceutici;
-che, qualunque fosse il giorno e l'orario di carico, la settimana di lavoro, una volta iniziata, si articolava sempre ininterrottamente dalla partenza con il carico di prodotti ortofrutticoli alla consegna, al carico dei prodotti farmaceutici e loro consegna, senza alcuna interruzione e senza che il ricorrente facesse ritorno a casa;
-che, durante l'esecuzione dei viaggi egli aveva la totale ed ininterrotta responsabilità del mezzo e non poteva mai allontanarsi dallo stesso;
-che, l'orario di lavoro era articolato in modo tale da non consentire alcun recupero delle energie psico fisiche;
-che, infatti, al ritorno da ogni viaggio, sia nazionale che internazionale, così come tra un viaggio ed un altro e mentre si trovava a non godeva di alcun riposo ma veniva CP_2 occupato nell'effettuazione di consegne locali nelle zone limitrofe;
-che, infine, si occupava anche della pulizia del mezzo.
Ha quindi concluso richiamando l'art. 11 bis del ccnl di categoria ed evidenziando che il lavoro straordinario prestato non aveva mai avuto il carattere della eccezionalità o della saltuarietà e che era stato prestato ben oltre il limite giornaliero e settimanale consentito.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5. Tanto premesso, in tema di lavoro discontinuo occorre richiamare i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7577del20/04/2004) secondo cui: “Nell'ipotesi di lavoro discontinuo – come quello di autista adibito a trasporto merci – caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività -, oppure l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso”; cfr. anche Cass. sez. lav. 2829/1990: “Nel lavoro discontinuo intervallato da attese non lavorate che comportano la libertà per il lavoratore di disporre delle frazioni di tempo non soggette ad un obbligo specifico di facere, e che possono anche parificarsi al riposo costitutivo delle energie psicofisiche consumate nella prima parte del viaggio per il trasporto di cose o persone, affinchè possa parlarsi di prestazioni di ore straordinarie occorre che il prestatore subordinato, il quale abbia effettivamente lavorato oltre l'orario contrattuale (o legale) alleghi le modalità del servizio, i tempi ed i luoghi congiuntamente all'intimazione datoriale di aiutare nel carico e scarico, alla sistemazione delle merci….”; e cfr. Cass.
3/2/2000 n. 1202: “In materia di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di lavoro le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l'espletamento del lavoro straordinario solo allorquando sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e tale limite sia superato, occorrendo all'uopo che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa in modo da consentire di tenere conto delle pause di inattività”).
6. Alla stregua dei predetti principi di diritto, occorre necessariamente anche richiamare la disciplina delle mansioni “discontinue” regolata dalle previsioni di cui al R.D.L. n. 692 del
1923, artt. 1 e 3, anche in relazione all'art. 2697 c.c., laddove si sostiene che i caratteri del lavoro “effettivo” consistono nell'applicazione assidua e continuativa, con esclusione cioè
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di quelle occupazioni che richiedono, per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Occorre, infatti, partire dalla considerazione che il lavoro discontinuo, di cui al R.D.L. cit.,
è caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate, e che l'espletamento di lavoro straordinario è configurabile non solo ove sia convenzionalmente fissato un orario di lavoro e siano provate, anche in via presuntiva ed indiziaria, le modalità ed i tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso tra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, così da tenere conto delle pause di inattività, ma anche allorquando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso (v. in tal senso Cass. n. 18211 del 2012, Cass. sez. lav. n. 5049 del 26/02/2008 e Cass. sez. lav. n.
1173 del 19/01/2009).
Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 21695 del 14/08/2008) che “il principio di ragionevolezza, in base al quale l'orario di lavoro deve comunque rispettare i limiti imposti dalla tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa per le quali la variabilità, caso per caso, della loro onerosità - che dipende dalla intensità e dalla natura della prestazione ed è diversa a seconda che questa sia continuativa, anche se di semplice attesa, o discontinua - impedisce una limitazione dell'orario in via generale da parte del legislatore”.
Quanto all'incidenza della temporanea inattività nella determinazione della durata dell'orario di lavoro nelle ipotesi di lavoro discontinuo si è avuto modo di statuire (Cass.
Sez. Lav. n. 5023 del 2/3/2009) che "il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, e che trova applicazione anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità”.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 7. In virtù dei richiamati principi di diritto occorre valutare le prove acquisite.
Le prospettazioni attoree non hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In primo luogo, tutti i testimoni hanno escluso che, delle operazioni di carico e scarico delle merci si occupassero gli autisti dipendenti della convenuta;
anzi i testi hanno espressamente riferito -in termini concordanti ed univoci- che le suddette attività erano svolte dagli operai addetti delle aziende agricole e/o farmaceutiche e che potevano durare dai 30 minuti sino ad un'ora e mezzo e che gli autisti in tale arco temporale potevano riposarsi o andare al bar
(cfr dichiarazioni testimoniali dei testi di parte ricorrente sig. : Controparte_3
“Le attività di scarico della merce venivano sempre effettuate dagli operai delle aziende riceventi la merce. Noi autisti non effettuavamo questo tipo di operazione” e Sig.
“Tutte le operazioni di carico e scarico venivano effettuati dagli Parte_2 addetti delle varie aziende o mercati. Tali operazioni potevano durare 30 minuti o un'ora per ogni scarico.” Nonché le dichiarazioni rese dati testi di parte convenuta sig.
“La fase di carico e di scarico della merce era eseguita dagli Testimone_1 operai delle varie aziende che producevano i prodotti caricati o di quelle che li ricevevano;
tali operazioni di carico e scarico merce potevano durare da mezz'ora a un'ora o anche un'ora e mezzo;
io controllavo come caricavano ma potevo anche andare al bar se c'era oppure riposarmi in cabina. Non ci occupavamo noi autisti di tali operazioni.” e del sig.
: “Tutte le operazioni di carico e di scarico erano effettuate dagli Controparte_4 addetti della azienda interessata e l'autista attendeva sul mezzo. La durata dell'operazione di carico varia da circa mezz'ora sino ad un'ora, a volte anche di più nel caso in cui la merce non è ancora pronta. (...) durante le operazioni di carico e scarico non era necessario che l'autista rimanesse sul mezzo o che controllasse le operazioni, poteva quindi anche allontanarsi e andare al bar. In alcuni posti non è permesso all'autista assistere alle operazioni di carico e scarico delle merci. In questi casi o si rimane nel proprio abitacolo oppure ci si reca nella sala di attesa per gli autisti, dove ci sono docce, bagni e punto caffè”.
Le dichiarazioni testimoniali così raccolte portano a ritenere che gli autisti, nei periodi di attesa durante le operazioni di carico e di scarico della merce, non dovessero rimanere a disposizione né avessero l'obbligo di custodia del veicolo, ma che anzi potessero godere del riposo rimanendo nel veicolo o recandosi al bar/sala d'attesa
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro La circostanza riferita dal teste secondo cui durante le operazioni di carico/scarico Pt_2
“Non era possibile allontanarci dal camion perché dovevamo comunque controllare le suddette operazioni per evitare che prendessero merce in più o in meno” (peraltro riferita solo in relazione al Mercato di Marsiglia) non sposta i termini della questione, intanto perché tale modalità non è stata confermata dagli altri testi escussi, e poi perché la suddetta attività di controllo da parte degli autisti è riferita in termini piuttosto generici e blandi senza fare riferimento ad un preciso obbligo datoriale imposto in tale senso.
Discende che tale periodo di tempo deve correttamente essere qualificato come attesa non lavorata non computabile nell'arco dell'orario di lavoro giornaliero.
8. Quanto poi all'orario di lavoro osservato, tutti i testimoni hanno sempre riferito di 9 ore di riposo giornaliere oltre che dei giorni di riposo tra un viaggio e l'altro. Cont In particolare, i testi di parte ricorrente sig. e –autisti CP_3 Parte_2 alle dipendenze dalla – hanno univocamente riferito che, al rientro dai viaggi CP_1 nazionali o internazionali, se le ore di guida e di impegno risultavano terminate come indicato dal cronotachigrafo e dalla scheda tachigrafa personale, non si svolgevano ulteriori tratte e che in questi casi (ovvero quando non residuavano ore di viaggio da effettuare) si tornava a casa e si facevano le 24 ore di pausa una volta la mese o le 45 ore di pausa.
Il fatto poi che il ricorrente cambiasse la testa del trattore stradale svolgendo più ore di quelle indicate nella scheda del conducente (circostanza non dedotta in ricorso) è stata Cont espressamente smentita dal teste , mentre l'ulteriore circostanza riferita dal teste
(anche questa non dedotta in ricorso) secondo cui gli autisti mettessero un magnete Pt_2 sotto il bulbo del cambio per evitare che la scheda registrasse l'interruzione della pausa in modo tale da consentire ulteriori consegne, non è stata confermata dagli altri testimoni escussi.
Occorre poi evidenziare che i suddetti due testi di parte ricorrente, nulla hanno saputo riferire in termini specifici cosa facesse il ricorrente una volta conclusa la tratta nazionale e internazionale, nel senso che non hanno confermato che al ritorno da ogni viaggio il venisse occupato ininterrottamente ed oltre le ore di viaggio già svolte, Pt_1 nell'effettuazione di ulteriori consegne locali nelle zone limitrofe, né se costui fruisse di riposo tra un viaggio e l'altro; parimenti nulla hanno specificato in ordine al godimento da parte del ricorrente delle ferie.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Mette conto infine osservare che la circostanza che gli autisti tornassero a casa una volta rientrati dai viaggi nazionali o internazionali con ore di viaggio terminate è stata confermata anche dai testi di parte resistente.
9. Ebbene in applicazione di quanto sin qui evidenziato, il quadro probatorio acquisito al processo e la prova testimoniale raccolta come innanzi riportata non consentono di ritenere sufficientemente provati i presupposti della domanda attorea.
Dal quadro istruttorio emerso risulta infatti adeguatamente dimostrato che le operazioni di carico e scarico delle merce non rientravano nell'attività prestazionale del ricorrente e che anzi erano pacificamente attese non lavorate;
che le ore di viaggio sia per le tratte nazionali che per quelle internazionali erano quelle ordinarie (cfr. art. 11bis CCNL in atti che prevede il limite orario di lavoro in 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3S con mansioni discontinue); che, al rientro dalle predette tratte se non vi erano ore di viaggio residue il ricorrente tornava a casa godendo del riposo.
Ritiene il Giudicante che il lavoratore non ha dato prova della continuità della prestazione lavorativa oltre le 47 ore settimanali previste dal ccnl di categoria, risultano non dimostrato l'assunto attoreo secondo cui tutte le ore intercorrenti tra l'inizio e la fine della giornata lavorativa fossero da considerare come lavorative. Risulta infatti positivamente acquisita la prova che la durata media della giornata lavorativa del ricorrente comprendesse tempi di guida effettiva, periodi di inattività lavorativa e riposi intermedi.
In conclusione, rileva il Tribunale che non è stata fornita prova rigorosa del superamento del limite di 47 ore settimanali di lavoro effettivo, necessario per ottenere il pagamento degli straordinari.
10. Quanto alla produzione dei dischi cronotachigrafi/carta conducente e dei fogli di viaggio, occorre evidenziare che essi, per sé soli, non costituiscono prova piena e che, nel caso di specie, parte ricorrente ha pacificamente calcolato come lavoro continuativo -da essi estratto- l'intero periodo compreso tra la partenza e l'arrivo, conteggiando anche i tempi di inattività riferiti alle procedure di carico e scarico merci
11. In applicazione dei principi di diritto innanzi esposti e tenuto conto delle risultanze testimoniali, il Giudicante ha ritenuto di non effettuare alcuna CTU sui predetti fogli di viaggio e sulla carta conducente
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 12. Le spese del giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alla natura ed al valore della causa
(€5200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari minimi – seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere in favore della società resistente - in persona del legale rappresentante pro tempore – le spese del giudizio che si liquidano in complessivi
€2.695,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
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