Art. 3.
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano, a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dal 1 gennaio 1975.