Art. 6-ter. (( (Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalita' informatiche) )) (( 1. All' articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento".
2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento".
2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))