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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3245/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3245/2025, promossa con ricorso depositato il 05/08/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. , C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. , C.F._2 residente a[...] entrambi con gli avv.ti Antonia Nuzzachi e Valentina Guerra del Foro di Varese,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisuschio (VA) in data 7 maggio 2011
(anno 2011 atto n. 1 parte II serie A); con il seguente figlio minorenne:
nato il [...] a [...]_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni: pagina1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/08/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale:
Il minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre, la Sig.ra
[...]
che, unitamente al minore, stabilirà la residenza familiare presso l'abitazione Pt_2 familiare in Induno Olona (VA) – via Trieste nr. 37, angolo via Friuli n. 10. Secondo il principio di responsabilità genitoriale, le principali decisioni riguardanti l'educazione, la formazione scolastica e la salute del minore saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle esigenze di assistenza, anche medico/sanitaria e sostegno e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di I Per_1 ricorrenti, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, potranno compiere, durante i rispettivi periodi di convivenza, atti di ordinaria amministrazione nel precipuo ed esclusivo interesse del minore;
3. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ed il figlio saranno disciplinati come segue:
il figlio trascorrerà con il padre tre fine settimana al mese, anche non consecutivi, dal venerdì sera alle ore 18.00, prima di cena, alle ore 17 di domenica. Il padre si occuperà di prelevare il minore nonché riaccompagnarlo presso l'abitazione materna entro gli orari indicati. Entro il giorno 25 del mese precedente, le parti si daranno reciprocamente comunicazione delle loro esigenze e intenzioni, così da poter definire i fine settimana di spettanza del padre. I Sig.ri e si impegnano a rivedere i Pt_1 Pt_2 tempi e le modalità di visita del figlio in funzione della crescita del minore e del mutare delle sue esigenze e necessità;
- Festività natalizie e pasquali: Il minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Natale sino alle ore 16:00 con la madre, mentre dalle ore 16:00 del giorno di
Natale fino al giorno 26 dicembre ore 16 resterà con il padre, che avrà cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna. In alternanza di anno in anno, il minore trascorrerà le giornate dal 31.12 alle ore 9 circa al 1.1 ore 20:30 circa con un genitore ed il giorno dell'Epifania con l'altro genitore. Il principio dell'alternanza di anno in anno tra i genitori verrà adottato anche per la Santa domenica di Pasqua ed il Lunedì
pagina2 di 5 dell'Angelo e pertanto il genitore che avrà trascorso con il minore il 31.12 e il 1.1. trascorrerà con il figlio anche la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. I ponti e le festività infrasettimanali – diversi da Natale e Pasqua e da quelli sopra indicati – verranno gestiti a rotazione in alternanza tra i genitori. Per tutto quanto non disciplinato in ordine al diritto di visita, ci si rimette infine alla concreta efficienza agli accordi ed al buon senso dei genitori;
- Per le vacanze estive: ogni genitore terrà con sé il figlio per un periodo di quindici giorni – anche non consecutivi - durante le vacanze estive (da inizio maggio a fine ottobre). Il suddetto periodo verrà concordato tra i ricorrenti entro il mese di febbraio di ogni anno, così da consentire le necessarie prenotazioni evitando sovrapposizioni.
Nell'eventualità in cui entrambi i genitori abbiano disponibilità di ferie nel solo mese di agosto, il figlio minore trascorrerà le prime due settimane del mese con un genitore e le altre due con l'altro, in alternanza di anno in anno.
– Ricorrenze familiari: Il minore trascorrerà la Festa del Papà ed il compleanno di quest'ultimo con il Sig. e la Festa della Mamma ed il compleanno della stessa con Pt_1 la sig.ra Per quanto concerne il compleanno del figlio, i genitori cercheranno di Pt_2 intrattenersi entrambi, per quanto possibile e compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi, con il bambino.
– I ricorrenti si impegnano a mantenere in essere fra loro un dialogo costruttivo e ragionevole, nell'esclusivo interesse del figlio, stabilendo sin d'ora che lo schema di regolamentazione di cui ai punti che precedono debba intendersi come insieme di regole minime, da osservarsi salvo diverso accordo tra loro;
4. Sul mantenimento ordinario: Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo Pt_1 Pt_2 di contributo al mantenimento ordinario del figlio, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), annualmente rivalutata su base Istat FOI secondo i criteri di cui all'art. 150 disp. Att. c.c.; prima rivalutazione dal 12° mese dal primo versamento.
– Si precisa che l'assegno unico e universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun coniuge;
– la pensione di invalidità percepita mensilmente dal minore continuerà a essere accreditata sul conto corrente intestato al minore e quanto in esso accantonato verrà gestito e usato dalla madre solo per esigenze connesse a bisogni del figlio stesso;
5. Spese straordinarie: i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, conformemente alle ultime linee guida del Tribunale di Varese in materia di diritto di pagina3 di 5 famiglia;
6. Sui rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi
- I coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti e nulla reciprocamente chiedono a titolo di contributo al rispettivo mantenimento;
- la casa familiare sita in Induno Olona - Trieste nr. 37 – angolo via Friuli n. 10 - viene assegnata alla sig.ra ove vi risiederà unitamente al minore, provvedendo in Pt_2 autonomia al pagamento delle spese di ordinaria amministrazione, al pagamento delle spese condominiali (ed al 50% delle spese straordinarie in virtù del titolo di comproprietà dell'immobile) e alle spese per le utenze delle forniture gas e luce e per le utenze telefoniche o di linea internet;
- I coniugi continueranno la corresponsione della rata mensile del mutuo in pari importo ciascuno con prelievo diretto dai propri conti correnti. Si impegnano perciò a versare mensilmente sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Sondrio – filiale di
Porto Ceresio - il 50% della rispettiva rata pari ad € 290,00 cadauno entro il giorno 30 di ogni mese;
- ll sig. è gravato dalla cessione del quinto dello stipendio contratto per l'acquisto Pt_1
e il pagamento dell'autovettura intestata alla sig.ra con rata mensile di € 166,00. Pt_2
L'autovettura tg EF883RG si intende assegnata in esclusiva proprietà alla sig.ra
[...]
, ma sarà il sig. a continuare a farsi carico in via esclusiva delle rate del Pt_2 Pt_1 finanziamento contratto per il relativo acquisto, nonché di ogni spesa inerente alla stessa, manlevando la sig.ra da qualsiasi responsabilità e richiesta economica relativa Pt_2 al pagamento delle rate;
- la sig.ra è invece gravata da finanziamento nr. 30953442 acceso con Compass Pt_2 in data 11.12.2024 con rata mensile pari a € 247,00, che resterà a carico della sola sig.ra
Pt_2
– I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità per sé e per il figlio minore.
-
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Bisuschio (VA) in data 07.05.2011 trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Bisuschio (VA) (anno 2011 atto n. 1 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3245/2025, promossa con ricorso depositato il 05/08/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. , C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. , C.F._2 residente a[...] entrambi con gli avv.ti Antonia Nuzzachi e Valentina Guerra del Foro di Varese,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bisuschio (VA) in data 7 maggio 2011
(anno 2011 atto n. 1 parte II serie A); con il seguente figlio minorenne:
nato il [...] a [...]_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni: pagina1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/08/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione effetti civili/scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale:
Il minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre, la Sig.ra
[...]
che, unitamente al minore, stabilirà la residenza familiare presso l'abitazione Pt_2 familiare in Induno Olona (VA) – via Trieste nr. 37, angolo via Friuli n. 10. Secondo il principio di responsabilità genitoriale, le principali decisioni riguardanti l'educazione, la formazione scolastica e la salute del minore saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle esigenze di assistenza, anche medico/sanitaria e sostegno e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di I Per_1 ricorrenti, nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, potranno compiere, durante i rispettivi periodi di convivenza, atti di ordinaria amministrazione nel precipuo ed esclusivo interesse del minore;
3. I tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ed il figlio saranno disciplinati come segue:
il figlio trascorrerà con il padre tre fine settimana al mese, anche non consecutivi, dal venerdì sera alle ore 18.00, prima di cena, alle ore 17 di domenica. Il padre si occuperà di prelevare il minore nonché riaccompagnarlo presso l'abitazione materna entro gli orari indicati. Entro il giorno 25 del mese precedente, le parti si daranno reciprocamente comunicazione delle loro esigenze e intenzioni, così da poter definire i fine settimana di spettanza del padre. I Sig.ri e si impegnano a rivedere i Pt_1 Pt_2 tempi e le modalità di visita del figlio in funzione della crescita del minore e del mutare delle sue esigenze e necessità;
- Festività natalizie e pasquali: Il minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale e il giorno di Natale sino alle ore 16:00 con la madre, mentre dalle ore 16:00 del giorno di
Natale fino al giorno 26 dicembre ore 16 resterà con il padre, che avrà cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna. In alternanza di anno in anno, il minore trascorrerà le giornate dal 31.12 alle ore 9 circa al 1.1 ore 20:30 circa con un genitore ed il giorno dell'Epifania con l'altro genitore. Il principio dell'alternanza di anno in anno tra i genitori verrà adottato anche per la Santa domenica di Pasqua ed il Lunedì
pagina2 di 5 dell'Angelo e pertanto il genitore che avrà trascorso con il minore il 31.12 e il 1.1. trascorrerà con il figlio anche la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. I ponti e le festività infrasettimanali – diversi da Natale e Pasqua e da quelli sopra indicati – verranno gestiti a rotazione in alternanza tra i genitori. Per tutto quanto non disciplinato in ordine al diritto di visita, ci si rimette infine alla concreta efficienza agli accordi ed al buon senso dei genitori;
- Per le vacanze estive: ogni genitore terrà con sé il figlio per un periodo di quindici giorni – anche non consecutivi - durante le vacanze estive (da inizio maggio a fine ottobre). Il suddetto periodo verrà concordato tra i ricorrenti entro il mese di febbraio di ogni anno, così da consentire le necessarie prenotazioni evitando sovrapposizioni.
Nell'eventualità in cui entrambi i genitori abbiano disponibilità di ferie nel solo mese di agosto, il figlio minore trascorrerà le prime due settimane del mese con un genitore e le altre due con l'altro, in alternanza di anno in anno.
– Ricorrenze familiari: Il minore trascorrerà la Festa del Papà ed il compleanno di quest'ultimo con il Sig. e la Festa della Mamma ed il compleanno della stessa con Pt_1 la sig.ra Per quanto concerne il compleanno del figlio, i genitori cercheranno di Pt_2 intrattenersi entrambi, per quanto possibile e compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi, con il bambino.
– I ricorrenti si impegnano a mantenere in essere fra loro un dialogo costruttivo e ragionevole, nell'esclusivo interesse del figlio, stabilendo sin d'ora che lo schema di regolamentazione di cui ai punti che precedono debba intendersi come insieme di regole minime, da osservarsi salvo diverso accordo tra loro;
4. Sul mantenimento ordinario: Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo Pt_1 Pt_2 di contributo al mantenimento ordinario del figlio, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), annualmente rivalutata su base Istat FOI secondo i criteri di cui all'art. 150 disp. Att. c.c.; prima rivalutazione dal 12° mese dal primo versamento.
– Si precisa che l'assegno unico e universale verrà percepito nella misura del 50% da ciascun coniuge;
– la pensione di invalidità percepita mensilmente dal minore continuerà a essere accreditata sul conto corrente intestato al minore e quanto in esso accantonato verrà gestito e usato dalla madre solo per esigenze connesse a bisogni del figlio stesso;
5. Spese straordinarie: i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, conformemente alle ultime linee guida del Tribunale di Varese in materia di diritto di pagina3 di 5 famiglia;
6. Sui rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi
- I coniugi si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti e nulla reciprocamente chiedono a titolo di contributo al rispettivo mantenimento;
- la casa familiare sita in Induno Olona - Trieste nr. 37 – angolo via Friuli n. 10 - viene assegnata alla sig.ra ove vi risiederà unitamente al minore, provvedendo in Pt_2 autonomia al pagamento delle spese di ordinaria amministrazione, al pagamento delle spese condominiali (ed al 50% delle spese straordinarie in virtù del titolo di comproprietà dell'immobile) e alle spese per le utenze delle forniture gas e luce e per le utenze telefoniche o di linea internet;
- I coniugi continueranno la corresponsione della rata mensile del mutuo in pari importo ciascuno con prelievo diretto dai propri conti correnti. Si impegnano perciò a versare mensilmente sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Sondrio – filiale di
Porto Ceresio - il 50% della rispettiva rata pari ad € 290,00 cadauno entro il giorno 30 di ogni mese;
- ll sig. è gravato dalla cessione del quinto dello stipendio contratto per l'acquisto Pt_1
e il pagamento dell'autovettura intestata alla sig.ra con rata mensile di € 166,00. Pt_2
L'autovettura tg EF883RG si intende assegnata in esclusiva proprietà alla sig.ra
[...]
, ma sarà il sig. a continuare a farsi carico in via esclusiva delle rate del Pt_2 Pt_1 finanziamento contratto per il relativo acquisto, nonché di ogni spesa inerente alla stessa, manlevando la sig.ra da qualsiasi responsabilità e richiesta economica relativa Pt_2 al pagamento delle rate;
- la sig.ra è invece gravata da finanziamento nr. 30953442 acceso con Compass Pt_2 in data 11.12.2024 con rata mensile pari a € 247,00, che resterà a carico della sola sig.ra
Pt_2
– I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità per sé e per il figlio minore.
-
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Bisuschio (VA) in data 07.05.2011 trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Bisuschio (VA) (anno 2011 atto n. 1 parte II serie A), alle condizioni stabilite dalle parti;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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