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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/12/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OR VI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1336/2025 tra
Oggi 17 dicembre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. M. Tresca si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento o in caso di rigetto la compensazione delle spese tenuto conto che non era chiaro la ragione dell'indebito CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria ed insiste per l'accoglimento.
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,15
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 1336/2025
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 17.12.2025
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Tresca in virtù di procura a margine del Parte_1 ricorso
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1 locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Del sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 17.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8 luglio 2025 la ricorrente in epigrafe, in qualità di erede di
, titolare di pensione n. 7040528 Cat. INVCID, ha chiesto dichiararsi irripetibile Persona_1
CP_ l'indebito richiesto dall' con duplice nota del 3.12.2024 “per aver corrisposto sulla pensione del defunto prestazioni di invalidità non spettanti in quanto è venuto meno il diritto a seguito della liquidazione di altro trattamento pensionistico (IR 31023290) nel periodo 1.05.2006 – 30.09.2011”
(quanto al primo provvedimento con richiesta di indebito pari ad euro 14.144,54) e per aver corrisposto rate di prestazione in misura superiore a quella spettante nel periodo 1.01.2007-
30.06.2011 (quanto al secondo provvedimento con richiesta di indebito pari ad euro 346,60).
A sostegno del gravame ha eccepito la irripetibilità dell'indebito derivante dal superamento dei limiti reddituali per affidamento del de cuius in relazione alle somme versate dall'ente nel periodo precedente all'accertamento, oltre che per assenza di dolo da parte del percettore, tenuto conto che l'entità dei redditi del coniuge defunto, e dunque il superamento reddituale, era conoscibile dall'Ente previdenziale avendo il predetto provveduto annualmente entro le scadenze di legge ad effettuare le prescritte dichiarazioni reddituali (v. dichiarazioni reddituale persone fisiche negli anni
2007-2011) ed infine in ragione del decorso del termine annuale di cui dall'art. 13,comma 2, L. n.
141/91 che consente il recupero di quanto eventualmente corrisposto in eccedenza entro l'anno successivo alle verifica delle situazioni reddituali dei pensionati. Ha infine eccepito la prescrizione dell'indebito non essendovi prova dell'intervenuta ricezione dei provvedimenti di indebito emessi dall'ente nel termine dei 10 anni dalla data del pagamento della prestazione ed avendo l'erede ricevuto la richiesta restitutoria solo con l'impugnato provvedimento del 3.12.2014. CP_ L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Dalla documentazione allegata agli atti emerge come correttamente ricostruito dall'ente quanto segue: al Sig. , coniuge defunto della ricorrente in data 17 dicembre 2007 Persona_1
(v.allegato 1) e' stato liquidato l'assegno mensile di assistenza in quanto invalido parziale con decorrenza 1 maggio 2006; al medesimo successivamente in data 23 marzo 2011 (v. allegato 2), e' stato liquidato l'assegno ordinario di invalidita' cat IR sempre con decorrenza 1 maggio 2006, CP_1 ossia con la stessa decorrenza dell'assegno mensile di assistenza
Per effetto della detta erogazione l' nello stesso anno 2011, con due provvedimenti successivi CP_1 ha effettuato la ricostituzione della prestazione INV CIV dalla quale e' derivato l'indebito per cui è causa. La prima con il provvedimento del 20 maggio 2011 (v. allegato 3) riferita al solo anno 2011
e la seconda del 9 agosto 2011 (allegato 4) riferita agli anni dal 2006 al 2010 (INDEBITO
1018771).
In data 9 agosto 2011 emerge altresì che il defunto ha presentato domanda di Per_1 ricostituzione per cambio fascia invalidita'civile (v. la ricevuta domanda con numero di protocollo ) ed a seguito della suddetta domanda e' stato emesso il provvedimento di riliquidazione prestazione
INV CIV del 9 agosto 2011 con ricalcolo dal 1 maggio 2006 e conseguente comunicazione della indebita erogazione di € 15.707,65 ovvero della prestazione inv civ erogata dal 1 maggio 2006.
Risulta allegata altresì la comunicazione del 10 marzo 2014 ( rac ar allegata ) pervenuta al destinatario il 21.03.2014 con cui l' ha provveduto alla comunicazione del recupero della CP_1 prestazione indebita con trattenute mensili di 50 euro con decorrenza 06/2014. L'eccezione di prescrizione risulta pertanto infondata non essendo decorso il termine decennale di prescrizione dall'avvenuto pagamento alla comunicazione dell'indebito al e alla successiva nota di Per_1 comunicazione del recupero dell'indebito all'erede odierna ricorrente. CP_
E' pacifico pertanto che nel caso di specie l' ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte indebitamente in quanto le prestazioni corrisposte risultano incompatibili. L'articolo 1, comma 12, della legge 222/1984 stabilisce espressamente che l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 118/1971 “è incompatibile con l'assegno di invalidità”. Se pertanto le prestazioni per errore o per sovrapposizione vengono entrambe riconosciute dall'ente, il beneficiario deve optare per quella economicamente più favorevole e restituire le somme eventualmente percepite in eccedenza.
Nel caso di specie non viene infatti in rilievo l'ipotesi di recupero dell'indebito per superamento del limite reddituale, in quanto erogato nel medesimo periodo l'assegno ordinario di invalidità ex L.
n. 222 del 1984, prestazione incompatibile con l'assegno mensile in di assistenza ex art. 13 L. n. 118 del 1971 di cui il de cuius aveva pacificamente goduto;
conseguentemente non può trovare applicazione l'invocato art. 52 L. n. 88 del 1989, venendo in rilievo un indebito formatosi su prestazione assistenziale e non previdenziale. Nel caso in esame vale quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, D.L. n. 850 del 1976 (conv. con L. n. 29 del 1977), e 3, comma 9, D.L.
n. 173 del 1988 (conv. con L. n. 291 del 1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (così, in termini, Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022;
Cass n. 30516/2022).
Inoltre derivando l'indebito da un divieto normativo di cumulo, lo stato soggettivo del beneficiario di due prestazioni, per le quali il legislatore preveda il divieto di cumulo (art. 3 L. n. 407 del 1990),
è del tutto irrilevante. Non è possibile infatti fondare un legittimo affidamento su una situazione giuridica (id est il diritto al cumulo di due prestazioni incompatibili) assolutamente vietata dal legislatore.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto che il provvedimento di recupero non ha esplicitato le ragioni della incompatibilità delle prestazioni erogate al de cuius e oggetto di recupero nei confronti dell'erede, odierno ricorrente.
P. Q. M.
Il GOP così provvede: respinge il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 17.12.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OR VI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1336/2025 tra
Oggi 17 dicembre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per la ricorrente l'avv. M. Tresca si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento o in caso di rigetto la compensazione delle spese tenuto conto che non era chiaro la ragione dell'indebito CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria ed insiste per l'accoglimento.
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,15
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 1336/2025
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 17.12.2025
PROMOSSO DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Tresca in virtù di procura a margine del Parte_1 ricorso
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1 locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Del sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 17.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8 luglio 2025 la ricorrente in epigrafe, in qualità di erede di
, titolare di pensione n. 7040528 Cat. INVCID, ha chiesto dichiararsi irripetibile Persona_1
CP_ l'indebito richiesto dall' con duplice nota del 3.12.2024 “per aver corrisposto sulla pensione del defunto prestazioni di invalidità non spettanti in quanto è venuto meno il diritto a seguito della liquidazione di altro trattamento pensionistico (IR 31023290) nel periodo 1.05.2006 – 30.09.2011”
(quanto al primo provvedimento con richiesta di indebito pari ad euro 14.144,54) e per aver corrisposto rate di prestazione in misura superiore a quella spettante nel periodo 1.01.2007-
30.06.2011 (quanto al secondo provvedimento con richiesta di indebito pari ad euro 346,60).
A sostegno del gravame ha eccepito la irripetibilità dell'indebito derivante dal superamento dei limiti reddituali per affidamento del de cuius in relazione alle somme versate dall'ente nel periodo precedente all'accertamento, oltre che per assenza di dolo da parte del percettore, tenuto conto che l'entità dei redditi del coniuge defunto, e dunque il superamento reddituale, era conoscibile dall'Ente previdenziale avendo il predetto provveduto annualmente entro le scadenze di legge ad effettuare le prescritte dichiarazioni reddituali (v. dichiarazioni reddituale persone fisiche negli anni
2007-2011) ed infine in ragione del decorso del termine annuale di cui dall'art. 13,comma 2, L. n.
141/91 che consente il recupero di quanto eventualmente corrisposto in eccedenza entro l'anno successivo alle verifica delle situazioni reddituali dei pensionati. Ha infine eccepito la prescrizione dell'indebito non essendovi prova dell'intervenuta ricezione dei provvedimenti di indebito emessi dall'ente nel termine dei 10 anni dalla data del pagamento della prestazione ed avendo l'erede ricevuto la richiesta restitutoria solo con l'impugnato provvedimento del 3.12.2014. CP_ L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Dalla documentazione allegata agli atti emerge come correttamente ricostruito dall'ente quanto segue: al Sig. , coniuge defunto della ricorrente in data 17 dicembre 2007 Persona_1
(v.allegato 1) e' stato liquidato l'assegno mensile di assistenza in quanto invalido parziale con decorrenza 1 maggio 2006; al medesimo successivamente in data 23 marzo 2011 (v. allegato 2), e' stato liquidato l'assegno ordinario di invalidita' cat IR sempre con decorrenza 1 maggio 2006, CP_1 ossia con la stessa decorrenza dell'assegno mensile di assistenza
Per effetto della detta erogazione l' nello stesso anno 2011, con due provvedimenti successivi CP_1 ha effettuato la ricostituzione della prestazione INV CIV dalla quale e' derivato l'indebito per cui è causa. La prima con il provvedimento del 20 maggio 2011 (v. allegato 3) riferita al solo anno 2011
e la seconda del 9 agosto 2011 (allegato 4) riferita agli anni dal 2006 al 2010 (INDEBITO
1018771).
In data 9 agosto 2011 emerge altresì che il defunto ha presentato domanda di Per_1 ricostituzione per cambio fascia invalidita'civile (v. la ricevuta domanda con numero di protocollo ) ed a seguito della suddetta domanda e' stato emesso il provvedimento di riliquidazione prestazione
INV CIV del 9 agosto 2011 con ricalcolo dal 1 maggio 2006 e conseguente comunicazione della indebita erogazione di € 15.707,65 ovvero della prestazione inv civ erogata dal 1 maggio 2006.
Risulta allegata altresì la comunicazione del 10 marzo 2014 ( rac ar allegata ) pervenuta al destinatario il 21.03.2014 con cui l' ha provveduto alla comunicazione del recupero della CP_1 prestazione indebita con trattenute mensili di 50 euro con decorrenza 06/2014. L'eccezione di prescrizione risulta pertanto infondata non essendo decorso il termine decennale di prescrizione dall'avvenuto pagamento alla comunicazione dell'indebito al e alla successiva nota di Per_1 comunicazione del recupero dell'indebito all'erede odierna ricorrente. CP_
E' pacifico pertanto che nel caso di specie l' ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte indebitamente in quanto le prestazioni corrisposte risultano incompatibili. L'articolo 1, comma 12, della legge 222/1984 stabilisce espressamente che l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 118/1971 “è incompatibile con l'assegno di invalidità”. Se pertanto le prestazioni per errore o per sovrapposizione vengono entrambe riconosciute dall'ente, il beneficiario deve optare per quella economicamente più favorevole e restituire le somme eventualmente percepite in eccedenza.
Nel caso di specie non viene infatti in rilievo l'ipotesi di recupero dell'indebito per superamento del limite reddituale, in quanto erogato nel medesimo periodo l'assegno ordinario di invalidità ex L.
n. 222 del 1984, prestazione incompatibile con l'assegno mensile in di assistenza ex art. 13 L. n. 118 del 1971 di cui il de cuius aveva pacificamente goduto;
conseguentemente non può trovare applicazione l'invocato art. 52 L. n. 88 del 1989, venendo in rilievo un indebito formatosi su prestazione assistenziale e non previdenziale. Nel caso in esame vale quanto anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità per cui l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, D.L. n. 850 del 1976 (conv. con L. n. 29 del 1977), e 3, comma 9, D.L.
n. 173 del 1988 (conv. con L. n. 291 del 1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (così, in termini, Cass. nn. 15759 del 2019 e 11026 del 2022;
Cass n. 30516/2022).
Inoltre derivando l'indebito da un divieto normativo di cumulo, lo stato soggettivo del beneficiario di due prestazioni, per le quali il legislatore preveda il divieto di cumulo (art. 3 L. n. 407 del 1990),
è del tutto irrilevante. Non è possibile infatti fondare un legittimo affidamento su una situazione giuridica (id est il diritto al cumulo di due prestazioni incompatibili) assolutamente vietata dal legislatore.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto che il provvedimento di recupero non ha esplicitato le ragioni della incompatibilità delle prestazioni erogate al de cuius e oggetto di recupero nei confronti dell'erede, odierno ricorrente.
P. Q. M.
Il GOP così provvede: respinge il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 17.12.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)