Art. 7.
Chiunque contraffa, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo o del contrassegno di cui all'articolo 4 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 100.000 a L. 1.000.000.
Chiunque contraffa, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo o del contrassegno di cui all'articolo 4 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 100.000 a L. 1.000.000.