Ordinanza cautelare 22 maggio 2023
Sentenza 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00355/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00182/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2023, proposto da
AN CC, rappresentato e difeso dall'avvocato AN Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bordighera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LO LL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione Settore Tecnico del Comune di Bordighera n. 123 di Registro Generale, avente ad oggetto la revoca dell’assegnazione di ormeggio stanziale e cessazione del diritto al posto stanziale n. BE01, ai sensi dell’art. 35-bis Regolamento comunale del Porto, per subentro irregolare e per omessa dichiarazione del cambio barca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bordighera;
Vista la memoria del 23.2.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa SI BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca dell’assegnazione di ormeggio disposta dal Comune di Bordighera.
Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 23.2.2026 parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 marzo 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, in assenza di opposizione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PE RU, Presidente
SI BI, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI BI | PE RU |
IL SEGRETARIO