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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1400/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
FEO NC PA, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6785/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9011800771 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello e vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
Appellata: rigetto dell'appello e vittoria delle spese di questo grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno ha proposto appello avverso la sentenza della
Corte di Giustizia di primo grado di Salerno che ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento con cui la stessa Agenzia le aveva contestato, ai fini IRPEF ed ai fini delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF, l'omessa indicazione di un reddito di capitale ex art. 44 lett. e) del DPR 917/1986 pari ad euro 117.683,00, in quanto coniuge ed erede di Nominativo_1, titolare all'85% delle quote della società Società_1 s.r.l., destinataria di avviso di accertamento per utili non contabilizzati e conseguente addebito ai soci, essendo tale società a “ristretta base societaria”.
La sentenza di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo, come dedotto da parte ricorrente, che Resistente_1
non potesse esser qualificata erede, ma solo legataria, sulla base di quanto disposto da testamento redatto dal de cuius Nominativo_1.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'accoglimento dell'appello, sul presupposto della mancata allegazione del testamento, visto che la contribuente, nel ricorso, aveva solo riportato nel testo la disposizione testamentaria qualificabile come legato.
Si è costituita Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello, allegando il testamento in oggetto da cui era evidente la sua qualità solo di legataria e non di erede.
La causa veniva decisa all'udienza del 12 Gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Dalla lettura del testamento di Nominativo_1, del 4 Giugno 2014, pubblicato con verbale del 18 Luglio 2022 (Rep. n. 163413 – Raccolta n. 46656), – già riportato, nella parte del testo che interessa, nel ricorso di primo grado, ma poi allegato per intero in questo grado di giudizio – deve concludersi in senso conforme a quanto deciso dal giudice di prime cure, che ha affermato la qualità di legataria di Resistente_1, non sottoponibile quindi all'imposizione, in quanto non erede, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante.
Ed Invero, riguardo alla distinzione fra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., la Corte di Cassazione ha affermato che l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass. ord. 6125/2020). Ed ancora,
l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio (Cass. 42121/2021). Calando tali principi nella fattispecie in esame, va evidenziato come, dalla lettura delle disposizioni testamentarie del de cuius Nominativo_1, emerga invero la volontà di istituire suoi eredi i tre figli, tanto è vero che gli stessi vengono espressamente qualificati come tali disposizioni testamentarie;
laddove invece tale qualifica non viene utilizzata per la posizione di Resistente_1, alla quale viene solo lasciata l'intera liquidità (intesa come somma di danaro), ovunque depositata o custodita;
non solo, ma alla predetta conclusione deve giungersi ove si consideri che, nell'attribuzione della quota a due dei figli, quali eredi appunto, veniva specificato che la quota ad essi riservata fosse rappresentativa sia della legittima che della disponibile, il che vuol dire che quella quota doveva intendersi come parte di una universalità di beni (per la terza figlia, pure essa erede, veniva invece prevista la successione per la sola legittima); del tutto diversa era invece la disposizione riservata a Resistente_1 che, come già evidenziato, non veniva qualificata erede e che veniva beneficiata di beni determinati. Ne segue dunque che, sia dal punto di vista dell'interpretazione letterale del testo, che sotto il profilo del sostanziale contenuto delle disposizioni testamentarie di Nominativo_1
, Resistente_1 devesi qualificare legataria del predetto Nominativo_1, non erede.
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, che risultano assorbenti rispetto a tutte le altre questioni mosse dalle parti, l'appello deve esser rigettato.
L'esito di questo grado di giudizio impone la condanna dell'appellante al rimborso delle spese in favore della controparte, nella misura che verrà determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'AdE a rifondere alla contribuente le spese del grado che liquida in euro
2.797,00, oltre rimb. For. 15% nonchè IVA e Cap se dovuti
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
FEO NC PA, Relatore
CUOCO MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6785/2024 depositato il 21/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 24/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9011800771 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento dell'appello e vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
Appellata: rigetto dell'appello e vittoria delle spese di questo grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno ha proposto appello avverso la sentenza della
Corte di Giustizia di primo grado di Salerno che ha accolto il ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento con cui la stessa Agenzia le aveva contestato, ai fini IRPEF ed ai fini delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF, l'omessa indicazione di un reddito di capitale ex art. 44 lett. e) del DPR 917/1986 pari ad euro 117.683,00, in quanto coniuge ed erede di Nominativo_1, titolare all'85% delle quote della società Società_1 s.r.l., destinataria di avviso di accertamento per utili non contabilizzati e conseguente addebito ai soci, essendo tale società a “ristretta base societaria”.
La sentenza di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo, come dedotto da parte ricorrente, che Resistente_1
non potesse esser qualificata erede, ma solo legataria, sulla base di quanto disposto da testamento redatto dal de cuius Nominativo_1.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'accoglimento dell'appello, sul presupposto della mancata allegazione del testamento, visto che la contribuente, nel ricorso, aveva solo riportato nel testo la disposizione testamentaria qualificabile come legato.
Si è costituita Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello, allegando il testamento in oggetto da cui era evidente la sua qualità solo di legataria e non di erede.
La causa veniva decisa all'udienza del 12 Gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
Dalla lettura del testamento di Nominativo_1, del 4 Giugno 2014, pubblicato con verbale del 18 Luglio 2022 (Rep. n. 163413 – Raccolta n. 46656), – già riportato, nella parte del testo che interessa, nel ricorso di primo grado, ma poi allegato per intero in questo grado di giudizio – deve concludersi in senso conforme a quanto deciso dal giudice di prime cure, che ha affermato la qualità di legataria di Resistente_1, non sottoponibile quindi all'imposizione, in quanto non erede, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante.
Ed Invero, riguardo alla distinzione fra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., la Corte di Cassazione ha affermato che l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass. ord. 6125/2020). Ed ancora,
l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio (Cass. 42121/2021). Calando tali principi nella fattispecie in esame, va evidenziato come, dalla lettura delle disposizioni testamentarie del de cuius Nominativo_1, emerga invero la volontà di istituire suoi eredi i tre figli, tanto è vero che gli stessi vengono espressamente qualificati come tali disposizioni testamentarie;
laddove invece tale qualifica non viene utilizzata per la posizione di Resistente_1, alla quale viene solo lasciata l'intera liquidità (intesa come somma di danaro), ovunque depositata o custodita;
non solo, ma alla predetta conclusione deve giungersi ove si consideri che, nell'attribuzione della quota a due dei figli, quali eredi appunto, veniva specificato che la quota ad essi riservata fosse rappresentativa sia della legittima che della disponibile, il che vuol dire che quella quota doveva intendersi come parte di una universalità di beni (per la terza figlia, pure essa erede, veniva invece prevista la successione per la sola legittima); del tutto diversa era invece la disposizione riservata a Resistente_1 che, come già evidenziato, non veniva qualificata erede e che veniva beneficiata di beni determinati. Ne segue dunque che, sia dal punto di vista dell'interpretazione letterale del testo, che sotto il profilo del sostanziale contenuto delle disposizioni testamentarie di Nominativo_1
, Resistente_1 devesi qualificare legataria del predetto Nominativo_1, non erede.
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, che risultano assorbenti rispetto a tutte le altre questioni mosse dalle parti, l'appello deve esser rigettato.
L'esito di questo grado di giudizio impone la condanna dell'appellante al rimborso delle spese in favore della controparte, nella misura che verrà determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; condanna l'AdE a rifondere alla contribuente le spese del grado che liquida in euro
2.797,00, oltre rimb. For. 15% nonchè IVA e Cap se dovuti