CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2099/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
VA GI, RE
CENTI FERNANDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 15699/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Gesar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202300006459001 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12048/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede la reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso in riassunzione avverso il pignoramento presso terzi notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con il quale venivano aggrediti i crediti che la contribuente vantava nei confronti del terzo Nominativo_1.
Esponeva che l'atto esecutivo risultava irritualmente notificato e comunque viziato, poiché non preceduto dall'intimazione di pagamento obbligatoria per tutte le cartelle notificate oltre l'anno. Tale omissione comportava l'inesistenza giuridica del pignoramento e la violazione del principio del contraddittorio.
Rappresentava inoltre che numerose cartelle poste a fondamento dell'azione esecutiva risultavano annullate da precedenti sentenze della giurisdizione tributaria, molte delle quali passate in giudicato, mentre altre erano oggetto di rottamazione-quater, con conseguente sospensione degli effetti esecutivi. L'atto impugnato, inoltre, non riportava il dettaglio analitico dei crediti sottesi, in violazione dei principi di trasparenza e specificità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Evidenziava che, anche a voler ritenere esistenti alcune residue pretese, la contribuente vantava crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dell'Amministrazione, comprovati da numerose sentenze favorevoli, per un importo complessivo superiore a euro 33.000,00 sollevando pertanto eccezione preventiva di compensazione legale ai sensi del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23225/2016.
Chiedeva quindi che fosse dichiarata la nullità o inesistenza del pignoramento e degli atti presupposti,
l'insussistenza del debito tributario, la compensazione delle eventuali somme residue e la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di iniziativa esecutiva intrapresa nonostante l'annullamento giudiziale delle cartelle.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, la quale, premetteva che il pignoramento impugnato era stato preceduto da una serie articolata di atti presupposti e interruttivi della prescrizione, regolarmente notificati alla contribuente, come risultava dalla certificazione istruttoria allegata. Pertanto riteneva infondate e generiche le eccezioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla violazione degli artt. 50 e 72-bis del d.P.R. 602/1973.
In relazione alla rottamazione-quater, AdER evidenziava che l'adesione della contribuente riguardava esclusivamente due cartelle (punti 17 e 20 dell'elenco), senza alcun effetto sulle restanti pretese poste a fondamento del pignoramento.
Quanto alla presunta carenza di dettaglio del credito pignorato, l'Ente sosteneva che l'atto impugnato riportava tutti gli elementi richiesti dalla normativa, con indicazione completa delle cartelle sottese.
Con riferimento alla dedotta inesistenza del titolo esecutivo per annullamento delle cartelle, AdER contestava integralmente le affermazioni della ricorrente. In particolare osservava:
- che la sentenza n. 6250/2023 della CGT di Roma, richiamata per l'annullamento di numerose cartelle, non risultava provata nel suo passaggio in giudicato;
- che alcune cartelle indicate dalla contribuente non erano affatto menzionate nella sentenza stessa;
- che la sentenza del Giudice di Pace n. 17872/2019 non incideva sulla materia tributaria, essendo limitata alla competenza del giudice ordinario per l'imposta di registro;
- contestava l'annullamento delle cartelle oggetto della sentenza n. 6885/2019, anch'essa priva di prova del giudicato.
AdER procedeva quindi a elencare puntualmente tutte le 36 cartelle sottese al pignoramento, indicando per ciascuna: la data di notifica, la modalità di consegna (PEC o irreperibilità), l'importo iscritto a ruolo.
L'Ente depositava inoltre l'elenco degli atti interruttivi notificati prima del pignoramento (intimazioni di pagamento, preavvisi di ipoteca, preavvisi di fermo), sostenendo che tali atti confermavano la piena validità della procedura esecutiva.
Concludeva affermando che la contribuente non poteva chiedere una verifica “a ritroso” degli atti presupposti, essendo preclusa dalla mancata impugnazione delle cartelle e degli atti notificati nei termini di legge. Riteneva pertanto infondate tutte le eccezioni sollevate e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente specificava che il pignoramento era stato riassunto esclusivamente per le cartelle di competenza della giurisdizione tributaria ed elencava le posizioni sottese, evidenziando come la maggior parte risultasse annullata con sentenze immediatamente esecutive (CT e CTR di Roma), alcune fossero state ricondotte a rottamazione quater, altre ancora pendenti in appello. Pertanto la ricorrente chiedeva di dichiarare la nullità del pignoramento e, in via subordinata, la compensazione delle somme residue, pari a poche decine di euro. forniva un elenco di 27 cartelle in cui specificava quali fossero state annullate con sentenza e quali fossero ancora pendenti in appello. Chiedeva la nullità del pignoramento e la compensazione delle restanti somme residue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti va preliminarmente rilevato il difetto di giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria in relazione alle cartelle contenute nel pignoramento riguardanti materie devolute alla cognizione di altri giudici, così come precisato dallo stesso ricorrente nelle memorie depositate in atti.
Ciò premesso, dall'esame degli atti e da ricerche effettuate da questa stessa Corte, emerge che l'atto di pignoramento presso terzi impugnato è fondato su una pluralità di cartelle di pagamento riferite a differenti annualità. Parte ricorrente ha dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo per una serie di ragioni, tra cui l'intervenuto annullamento di alcune cartelle con sentenze passate in giudicato, l'adesione alla definizione agevolata per altre e la pendenza di giudizi di appello non ancora definiti.
La documentazione consente di accertare che una parte delle cartelle ossia:
- n. 09720180074344732000 annnullata con sentenza CT 7846/2023
- n. 09720200213521925001 ANNULLATA CON SENTENZA CT 7923/2023
- n. 09720200191683909000 ANNULLATA CON SENTENZA CT 10061/2023
- n. 09720200228272634000 ANNULLATA CON SENTENZA CT 6250-23 - n. 09720210111455115000 ANNULLATA CON SENTENZA N. 13135/2023
- n. 09720210234761787000 ANNULLATA CON SENTENZA 4549/2024
- n. 09720220018625326001 ANNULLATA DEFINITO SENT 11249/2023 Sezione n. 09
- n. 09720220019320402001 ANNULLATA CON SENTENZA CGTP n. 4306/2023
- n. 09720220030407719001 ANNULLATA CON SENTENZA n. 268/24 sez. 10
- n. 09720220030845324000 ANNULLATA PARZIALMENTE CON SE TENZA CGTP n. 6511/2023
- n. 09720220105816058000 ANNULLATA SENTENZA 4727/2024 Sezione n. 25
- n. 09720220177863663000 ANNULLATA CON SENTENZA 7559-2024
- n. 09720220177863764000 ANNULLATA CON SENTENZA 4280/2025
- n. 09720230009221789001 ANNULLATA CON SENTENZA 9966/2024 DELL CT
risulta effettivamente annullata con sentenze divenute definitive.
Trattandosi di crediti ormai privi di efficacia, essi non possono sostenere l'azione esecutiva.
Secondo il principio affermato da Cass. SS.UU. n. 23225/2016, la compensazione legale opera automaticamente quando i crediti contrapposti sono certi, liquidi ed esigibili, e il giudice deve rilevarla anche d'ufficio. Nel caso di specie, i crediti vantati dal ricorrente, risultanti da sentenze passate in giudicato, presentano tali requisiti e determinano l'estinzione delle corrispondenti pretese esecutive dell'Amministrazione.
Per quanto concerne le restanti cartelle:
- n. 09720200169966381000 ANNULLATA CON SENTENZA CT 5596/2023 (appello favorevole all'Ufficio)
- n. 09720200191683808000 ANNULLATA CON SENTENZA CT 7924/2023 (appello favorevole all'Ufficio)
- n. 09720200228272432000 CARTELLA RIMESSA AL PRIMO GRADO CON SENTENZA 2003/2025
- n. 09720210199774682002 ANNULLATA CON SENTENZA 9561/2024 CT OM (appello non ancora discusso)
- n. 09720210229548838002 ANNULLATA CON SENTENZA 13409 /2024 CT OM (appello non ancora discusso)
- n. 09720220009034501000 ANNULLATA COn SENTENZA N. 15563/23 SEZ. 36 (appello favorevole all'Ufficio)
- n. 09720220022290839001 (appello favorevole all'Ufficio)
- n. 09720220105816159000 Ricorso respinto, non risultano appelli
- n. 09720220132612800000 PENDENTE IN APPELLO (appello non ancora discusso) - n. 09720220166264947000 Ricorso respinto, non risultano appelli esse risultano ritualmente notificate e non annullate. La circostanza che alcune siano attualmente oggetto di giudizio di appello non incide sulla loro efficacia esecutiva, poiché l'impugnazione non ha effetto sospensivo automatico e non risulta adottato alcun provvedimento cautelare ex art. 47 del d.lgs. . 546/1992. La cartella di pagamento conserva, pertanto, la propria idoneità a sorreggere l'azione esecutiva sino all'eventuale annullamento definitivo. Il giudice non può anticipare l'esito del giudizio pendente né sterilizzare la pretesa impositiva in assenza di sospensione.
Ne consegue che l'atto di pignoramento deve essere dichiarato illegittimo nella parte in cui si fonda su cartelle definitivamente annullate e oggetto di compensazione, mentre deve essere confermato per le ulteriori cartelle tuttora valide ed efficaci.
Va infine dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per le cartelle rubricate ai nn. 09720190027488378000 e 09720210048884412000 le quali risultano inserite nella rottamazione quater come confermato dalla documentazione prodotta in atti.
Nel caso di specie, attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando nel merito 1) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di cui in motivazione;
2) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere in relazione alle cartelle nn 09720210048884412000 e
09720190027488378000; 3) e per il resto accoglie parzialmente il ricorso annullando parzialmente il pignoramento nei termini di cui in motivazione. Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, al termine della pubblica udienza del 24 novembre 2025 e nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Il Giudice RE Il Presidente
PI CH BA Di UL
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OM Sezione 6, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GIULIO ROSALBA, Presidente
VA GI, RE
CENTI FERNANDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 15699/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Gesar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 09784202300006459001 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12048/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: chiede la reiezione del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso in riassunzione avverso il pignoramento presso terzi notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con il quale venivano aggrediti i crediti che la contribuente vantava nei confronti del terzo Nominativo_1.
Esponeva che l'atto esecutivo risultava irritualmente notificato e comunque viziato, poiché non preceduto dall'intimazione di pagamento obbligatoria per tutte le cartelle notificate oltre l'anno. Tale omissione comportava l'inesistenza giuridica del pignoramento e la violazione del principio del contraddittorio.
Rappresentava inoltre che numerose cartelle poste a fondamento dell'azione esecutiva risultavano annullate da precedenti sentenze della giurisdizione tributaria, molte delle quali passate in giudicato, mentre altre erano oggetto di rottamazione-quater, con conseguente sospensione degli effetti esecutivi. L'atto impugnato, inoltre, non riportava il dettaglio analitico dei crediti sottesi, in violazione dei principi di trasparenza e specificità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Evidenziava che, anche a voler ritenere esistenti alcune residue pretese, la contribuente vantava crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dell'Amministrazione, comprovati da numerose sentenze favorevoli, per un importo complessivo superiore a euro 33.000,00 sollevando pertanto eccezione preventiva di compensazione legale ai sensi del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23225/2016.
Chiedeva quindi che fosse dichiarata la nullità o inesistenza del pignoramento e degli atti presupposti,
l'insussistenza del debito tributario, la compensazione delle eventuali somme residue e la condanna dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di iniziativa esecutiva intrapresa nonostante l'annullamento giudiziale delle cartelle.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, la quale, premetteva che il pignoramento impugnato era stato preceduto da una serie articolata di atti presupposti e interruttivi della prescrizione, regolarmente notificati alla contribuente, come risultava dalla certificazione istruttoria allegata. Pertanto riteneva infondate e generiche le eccezioni sollevate dalla ricorrente in ordine alla violazione degli artt. 50 e 72-bis del d.P.R. 602/1973.
In relazione alla rottamazione-quater, AdER evidenziava che l'adesione della contribuente riguardava esclusivamente due cartelle (punti 17 e 20 dell'elenco), senza alcun effetto sulle restanti pretese poste a fondamento del pignoramento.
Quanto alla presunta carenza di dettaglio del credito pignorato, l'Ente sosteneva che l'atto impugnato riportava tutti gli elementi richiesti dalla normativa, con indicazione completa delle cartelle sottese.
Con riferimento alla dedotta inesistenza del titolo esecutivo per annullamento delle cartelle, AdER contestava integralmente le affermazioni della ricorrente. In particolare osservava:
- che la sentenza n. 6250/2023 della CGT di Roma, richiamata per l'annullamento di numerose cartelle, non risultava provata nel suo passaggio in giudicato;
- che alcune cartelle indicate dalla contribuente non erano affatto menzionate nella sentenza stessa;
- che la sentenza del Giudice di Pace n. 17872/2019 non incideva sulla materia tributaria, essendo limitata alla competenza del giudice ordinario per l'imposta di registro;
- contestava l'annullamento delle cartelle oggetto della sentenza n. 6885/2019, anch'essa priva di prova del giudicato.
AdER procedeva quindi a elencare puntualmente tutte le 36 cartelle sottese al pignoramento, indicando per ciascuna: la data di notifica, la modalità di consegna (PEC o irreperibilità), l'importo iscritto a ruolo.
L'Ente depositava inoltre l'elenco degli atti interruttivi notificati prima del pignoramento (intimazioni di pagamento, preavvisi di ipoteca, preavvisi di fermo), sostenendo che tali atti confermavano la piena validità della procedura esecutiva.
Concludeva affermando che la contribuente non poteva chiedere una verifica “a ritroso” degli atti presupposti, essendo preclusa dalla mancata impugnazione delle cartelle e degli atti notificati nei termini di legge. Riteneva pertanto infondate tutte le eccezioni sollevate e chiedeva il rigetto del ricorso.
Con successive memorie parte ricorrente specificava che il pignoramento era stato riassunto esclusivamente per le cartelle di competenza della giurisdizione tributaria ed elencava le posizioni sottese, evidenziando come la maggior parte risultasse annullata con sentenze immediatamente esecutive (CT e CTR di Roma), alcune fossero state ricondotte a rottamazione quater, altre ancora pendenti in appello. Pertanto la ricorrente chiedeva di dichiarare la nullità del pignoramento e, in via subordinata, la compensazione delle somme residue, pari a poche decine di euro. forniva un elenco di 27 cartelle in cui specificava quali fossero state annullate con sentenza e quali fossero ancora pendenti in appello. Chiedeva la nullità del pignoramento e la compensazione delle restanti somme residue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti va preliminarmente rilevato il difetto di giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria in relazione alle cartelle contenute nel pignoramento riguardanti materie devolute alla cognizione di altri giudici, così come precisato dallo stesso ricorrente nelle memorie depositate in atti.
Ciò premesso, dall'esame degli atti e da ricerche effettuate da questa stessa Corte, emerge che l'atto di pignoramento presso terzi impugnato è fondato su una pluralità di cartelle di pagamento riferite a differenti annualità. Parte ricorrente ha dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo per una serie di ragioni, tra cui l'intervenuto annullamento di alcune cartelle con sentenze passate in giudicato, l'adesione alla definizione agevolata per altre e la pendenza di giudizi di appello non ancora definiti.
La documentazione consente di accertare che una parte delle cartelle ossia:
- n. 09720180074344732000 annnullata con sentenza CT 7846/2023
- n. 09720200213521925001 ANNULLATA CON SENTENZA CT 7923/2023
- n. 09720200191683909000 ANNULLATA CON SENTENZA CT 10061/2023
- n. 09720200228272634000 ANNULLATA CON SENTENZA CT 6250-23 - n. 09720210111455115000 ANNULLATA CON SENTENZA N. 13135/2023
- n. 09720210234761787000 ANNULLATA CON SENTENZA 4549/2024
- n. 09720220018625326001 ANNULLATA DEFINITO SENT 11249/2023 Sezione n. 09
- n. 09720220019320402001 ANNULLATA CON SENTENZA CGTP n. 4306/2023
- n. 09720220030407719001 ANNULLATA CON SENTENZA n. 268/24 sez. 10
- n. 09720220030845324000 ANNULLATA PARZIALMENTE CON SE TENZA CGTP n. 6511/2023
- n. 09720220105816058000 ANNULLATA SENTENZA 4727/2024 Sezione n. 25
- n. 09720220177863663000 ANNULLATA CON SENTENZA 7559-2024
- n. 09720220177863764000 ANNULLATA CON SENTENZA 4280/2025
- n. 09720230009221789001 ANNULLATA CON SENTENZA 9966/2024 DELL CT
risulta effettivamente annullata con sentenze divenute definitive.
Trattandosi di crediti ormai privi di efficacia, essi non possono sostenere l'azione esecutiva.
Secondo il principio affermato da Cass. SS.UU. n. 23225/2016, la compensazione legale opera automaticamente quando i crediti contrapposti sono certi, liquidi ed esigibili, e il giudice deve rilevarla anche d'ufficio. Nel caso di specie, i crediti vantati dal ricorrente, risultanti da sentenze passate in giudicato, presentano tali requisiti e determinano l'estinzione delle corrispondenti pretese esecutive dell'Amministrazione.
Per quanto concerne le restanti cartelle:
- n. 09720200169966381000 ANNULLATA CON SENTENZA CT 5596/2023 (appello favorevole all'Ufficio)
- n. 09720200191683808000 ANNULLATA CON SENTENZA CT 7924/2023 (appello favorevole all'Ufficio)
- n. 09720200228272432000 CARTELLA RIMESSA AL PRIMO GRADO CON SENTENZA 2003/2025
- n. 09720210199774682002 ANNULLATA CON SENTENZA 9561/2024 CT OM (appello non ancora discusso)
- n. 09720210229548838002 ANNULLATA CON SENTENZA 13409 /2024 CT OM (appello non ancora discusso)
- n. 09720220009034501000 ANNULLATA COn SENTENZA N. 15563/23 SEZ. 36 (appello favorevole all'Ufficio)
- n. 09720220022290839001 (appello favorevole all'Ufficio)
- n. 09720220105816159000 Ricorso respinto, non risultano appelli
- n. 09720220132612800000 PENDENTE IN APPELLO (appello non ancora discusso) - n. 09720220166264947000 Ricorso respinto, non risultano appelli esse risultano ritualmente notificate e non annullate. La circostanza che alcune siano attualmente oggetto di giudizio di appello non incide sulla loro efficacia esecutiva, poiché l'impugnazione non ha effetto sospensivo automatico e non risulta adottato alcun provvedimento cautelare ex art. 47 del d.lgs. . 546/1992. La cartella di pagamento conserva, pertanto, la propria idoneità a sorreggere l'azione esecutiva sino all'eventuale annullamento definitivo. Il giudice non può anticipare l'esito del giudizio pendente né sterilizzare la pretesa impositiva in assenza di sospensione.
Ne consegue che l'atto di pignoramento deve essere dichiarato illegittimo nella parte in cui si fonda su cartelle definitivamente annullate e oggetto di compensazione, mentre deve essere confermato per le ulteriori cartelle tuttora valide ed efficaci.
Va infine dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per le cartelle rubricate ai nn. 09720190027488378000 e 09720210048884412000 le quali risultano inserite nella rottamazione quater come confermato dalla documentazione prodotta in atti.
Nel caso di specie, attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando nel merito 1) dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di cui in motivazione;
2) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere in relazione alle cartelle nn 09720210048884412000 e
09720190027488378000; 3) e per il resto accoglie parzialmente il ricorso annullando parzialmente il pignoramento nei termini di cui in motivazione. Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, al termine della pubblica udienza del 24 novembre 2025 e nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Il Giudice RE Il Presidente
PI CH BA Di UL
(digitalmente firmato) (digitalmente firmato)