Articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 75Articolo 79
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15 novembre 1990
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15 luglio 1993
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28 febbraio 2006
Art. 78. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2)
Quantificazione delle sostanze (( 1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49)) .
Entrata in vigore il 28 febbraio 2006
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