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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/12/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De CA Presidente Relatore
GI ER IU
Valeria Monti IU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5474/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SPADINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … TUTTO CIO' PREMESSO I Signori e Parte_1 Parte_2 ut supra rappresentati e difesi, CHIEDONO che il Tribunale di Mantova, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, Voglia dichiarare la separazione dei Signori e alle seguenti condizioni: 1) Parte_1 Parte_2 I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza. L'abitazione coniugale, sita in Castelbelforte (MN), Via Trentino-Alto-Adige n.3, verrà temporaneamente abitata dal Signor Pt_1
e dalla figlia sino alla vendita dell'immobile. A tal fine il Signor Per_1 Pt_1 si impegna sin d'ora a liberare l'abitazione entro e non oltre 30 giorni prima della data fissata per l'atto di vendita. Per_ 2) La Signora e la figlia si trasferiranno in altro immobile non appena Pt_2 la prima avrà trovato una soluzione abitativa adeguata per sé e per la figlia e, comunque, entro e non oltre 30 giorni prima della data fissata per l'atto di vendita dell'immobile.
3) I genitori concordano di provvedere in forma diretta al mantenimento della figlia sino alla sua indipendenza economica. Per_1
4) Le parti concorreranno alle spese straordinarie per la figlia come da Per_1 protocollo del Tribunale di Mantova e più precisamente, nella misura del 70% in capo al Signor e 30% in capo alla Signora secondo il seguente Pt_1 Pt_2 schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione ad università pubblica o corsi di perfezionamento (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo universitari;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico. ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise nella quota 70% in capo al Signor e 30% in capo alla Signora Pt_1
secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se Pt_2 previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) I coniugi concordano di usufruire dell'assegno unico universale erogato dall'Inps nella misura del 50% ciascuno.
6) L'autovettura modello Fiato 500 tg. AK649PP intestata alla Signora ed Pt_2 attualmente in uso al Signor che ne sosterrà tutti i costi, verrà intestata Pt_1
a quest'ultimo a semplice richiesta dello stesso. A tal fine le parti provvederanno al cambio d'intestazione del PRA, se richiesto dal Signor Pt_1
2 7) Le parti concordano che il Signor provvederà al versamento del mutuo Pt_1 della casa coniugale per l'intero sino alla sua estinzione, la cui rata attualmente ammonta a complessivi €610,00, essendo il tasso variabile.
8) Le parti danno atto di aver messo in vendita la casa coniugale, sita in Castelbelforte (MN), Via Trentino-Alto-Adige n.3, i cui dati catastali estratti dall'agenzia delle entrate sono: foglio 7 mapp. 532/1-Foglio 12 mapp. 379 A/2/2 Vani 8 Euro 619,75, foglio 7 mapp. 532/2 C/6/2 mq.18 Euro 55,78, dando atto che il ricavato, detratte tutte le spese relative alla vendita (tasse, spese di mediazione, ecc.) ed al mutuo (cancellazione ipoteca, chiusura mutuo, ecc.) verrà diviso nella misura del 63,75% in capo al Signor e il 36,25% in capo alla Signora Pt_1
Pt_2
9) In caso la vendita dovesse avvenire a favore di uno dei coniugi, i costi dell'atto ed eventuali altre spese di cessione, rimarranno in capo all'acquirente, il quale, inoltre, si accollerà il mutuo per l'intero sino alla sua estinzione.
10) Le parti danno atto che con la suddivisone del ricavato della vendita nei termini di cui al punto 8) hanno regolato ogni rapporto economico tra le stesse, anche relativamente alla comunione dei beni, e che non avranno a pretendere nulla l'uno dall'altra e viceversa, anche a titolo di contributo al mantenimento del coniuge più debole.
11) I mobili della casa coniugale verranno divisi tra le parti a seguito della vendita dell'immobile, con facoltà per la Signora di prelevare quelli Pt_2 necessari al momento del trasferimento in altra abitazione.
12) Il cane “Macchia” formalmente intestato al Signor rimarrà presso Pt_1 l'abitazione coniugale e verranno suddivise tra i coniugi le sole spese veterinarie nella misura del 50% ciascuno.
13) Le spese legali verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RT (MN) in data 23/09/2000 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2000) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi
3 l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RT di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11/12/2025.
Il Presidente
MA De CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De CA Presidente Relatore
GI ER IU
Valeria Monti IU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5474/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SPADINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … TUTTO CIO' PREMESSO I Signori e Parte_1 Parte_2 ut supra rappresentati e difesi, CHIEDONO che il Tribunale di Mantova, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, Voglia dichiarare la separazione dei Signori e alle seguenti condizioni: 1) Parte_1 Parte_2 I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza. L'abitazione coniugale, sita in Castelbelforte (MN), Via Trentino-Alto-Adige n.3, verrà temporaneamente abitata dal Signor Pt_1
e dalla figlia sino alla vendita dell'immobile. A tal fine il Signor Per_1 Pt_1 si impegna sin d'ora a liberare l'abitazione entro e non oltre 30 giorni prima della data fissata per l'atto di vendita. Per_ 2) La Signora e la figlia si trasferiranno in altro immobile non appena Pt_2 la prima avrà trovato una soluzione abitativa adeguata per sé e per la figlia e, comunque, entro e non oltre 30 giorni prima della data fissata per l'atto di vendita dell'immobile.
3) I genitori concordano di provvedere in forma diretta al mantenimento della figlia sino alla sua indipendenza economica. Per_1
4) Le parti concorreranno alle spese straordinarie per la figlia come da Per_1 protocollo del Tribunale di Mantova e più precisamente, nella misura del 70% in capo al Signor e 30% in capo alla Signora secondo il seguente Pt_1 Pt_2 schema: senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione ad università pubblica o corsi di perfezionamento (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo universitari;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico. ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise nella quota 70% in capo al Signor e 30% in capo alla Signora Pt_1
secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se Pt_2 previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
5) I coniugi concordano di usufruire dell'assegno unico universale erogato dall'Inps nella misura del 50% ciascuno.
6) L'autovettura modello Fiato 500 tg. AK649PP intestata alla Signora ed Pt_2 attualmente in uso al Signor che ne sosterrà tutti i costi, verrà intestata Pt_1
a quest'ultimo a semplice richiesta dello stesso. A tal fine le parti provvederanno al cambio d'intestazione del PRA, se richiesto dal Signor Pt_1
2 7) Le parti concordano che il Signor provvederà al versamento del mutuo Pt_1 della casa coniugale per l'intero sino alla sua estinzione, la cui rata attualmente ammonta a complessivi €610,00, essendo il tasso variabile.
8) Le parti danno atto di aver messo in vendita la casa coniugale, sita in Castelbelforte (MN), Via Trentino-Alto-Adige n.3, i cui dati catastali estratti dall'agenzia delle entrate sono: foglio 7 mapp. 532/1-Foglio 12 mapp. 379 A/2/2 Vani 8 Euro 619,75, foglio 7 mapp. 532/2 C/6/2 mq.18 Euro 55,78, dando atto che il ricavato, detratte tutte le spese relative alla vendita (tasse, spese di mediazione, ecc.) ed al mutuo (cancellazione ipoteca, chiusura mutuo, ecc.) verrà diviso nella misura del 63,75% in capo al Signor e il 36,25% in capo alla Signora Pt_1
Pt_2
9) In caso la vendita dovesse avvenire a favore di uno dei coniugi, i costi dell'atto ed eventuali altre spese di cessione, rimarranno in capo all'acquirente, il quale, inoltre, si accollerà il mutuo per l'intero sino alla sua estinzione.
10) Le parti danno atto che con la suddivisone del ricavato della vendita nei termini di cui al punto 8) hanno regolato ogni rapporto economico tra le stesse, anche relativamente alla comunione dei beni, e che non avranno a pretendere nulla l'uno dall'altra e viceversa, anche a titolo di contributo al mantenimento del coniuge più debole.
11) I mobili della casa coniugale verranno divisi tra le parti a seguito della vendita dell'immobile, con facoltà per la Signora di prelevare quelli Pt_2 necessari al momento del trasferimento in altra abitazione.
12) Il cane “Macchia” formalmente intestato al Signor rimarrà presso Pt_1 l'abitazione coniugale e verranno suddivise tra i coniugi le sole spese veterinarie nella misura del 50% ciascuno.
13) Le spese legali verranno suddivise nella misura del 50% ciascuno. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RT (MN) in data 23/09/2000 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2000) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi
3 l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RT di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11/12/2025.
Il Presidente
MA De CA
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