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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/10/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2552/2021
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Causa civile iscritte al n. 2552/2021 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...], il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]in via Monte LE snc, elettivamente domiciliato a Pozzallo, in Via E.
Giunta n.78, nello studio dell'avv. Mariachiara Gravagna che lo rappresenta e difende. giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
e residente in [...]in via Monte LE snc, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Aprile, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, senza termini, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.01.2025, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale Parte_1 da;
Controparte_1 che ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario, in Scicli il 25.08.2004, con la resistente, dal quale sono nate le figlie il 29.05.2005 e il 23.06.2007, ed ha addotto Persona_1 Persona_2 come la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile a causa degli insanabili contrasti intercorrenti tra le parti, e risalenti sin dall'anno 2018, che hanno portato progressivamente i coniugi ad una irreversibile disaffezione di tale che entrambi, nonostante la coabitazione mantenuta nel solo interesse delle figlie, avevano instaurato nuove relazioni, ed ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, con affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori e collocamento presso la casa coniugale da condividere alternativamente da ciascun genitore, oltre che porsi a proprio carico il mantenimento diretto delle due ragazze;
che costituendosi in giudizio , mentre non si è opposta alla pronuncia di Controparte_1 separazione delle parti, essendo definitivamente venuta meno, ogni forma di affectio coniugalis, ha contestato la ricostruzione in fatto dedotta dal marito, addebitandone ogni responsabilità allo stesso, avendo quest'ultimo perpetrato a danno della medesima gravi violazioni dei doveri coniugali, per tutta la durata del matrimonio, specie per avere intrattenuto una relazione extraconiugale confessata alla moglie nell'anno 2020, ed ha chiesto, di conseguenza, di ascriversi la responsabilità della separazione al marito, ed il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 1,.000,00 mensili, oltre l'assegnazione di una casa sita in Scicli, facente parte del cospicuo patrimonio immobiliare del , in cui coabitare in uno alla figlie da affidarsi ad entrambi i Parte_1 genitori, ma collocate presso di sé, e disporsi in capo al padre l'obbligo di contribuire al loro mantenimento indiretto corrispondendole la somma mensile di euro 800,00 in proporzione alle relative sostanze ed al tenore di vita goduto dall'intero nucleo familiare in costanza di matrimonio, specie per avere imposto alla medesima moglie di non lavorare e di non formarsi professionalmente e ciò al fine di dedicarsi in via esclusiva alle incombenze familiari;
che, infine, ha chiesto di vedersi altresì riconosciuta una somma a titolo di risarcimento per il danno patito in costanza di matrimonio, a causa della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio posti in essere dal marito;
che, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale del
16.12.2021, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, e concesso termine per favorire il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di separazione;
che, non essendo i coniugi riusciti a raggiungere un accordo in seno al verbale dell'udienza del 10 febbraio 2022, è stato disposto l'affidamento condiviso delle due figlie ad entrambi i genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare e stabilito il versamento a carico del e in favore della moglie, di un assegno per il Parte_1 mantenimento della stessa e delle figlie di complessivi euro 1500,00 mensili, di cui euro 500,00 in favore della stessa , oltre alla ripartizione delle spese straordinarie ponendole al 70% in CP_1 capo al e al 30% in capo alla , e disposto come da separata ordinanza sulla Parte_1 CP_1 prosecuzione del giudizio, per la fase di merito;
che con ordinanza del 10 ottobre 2023, il precedente G.I., dopo aver provveduto ad ascoltare la minore il 23.06.2007, a modifica del provvedimento presidenziale a sua volta già in Persona_2 parte riformato, in punto di mantenimento previsto in favore della , con decreto della locale CP_1
Corte di Appello, adita in sede di reclamo ex art. 708 u.c. cpc, essendo nelle more la primogenita il 29.05.2005 divenuta maggiorenne e trasferitasi presso il padre, ha disposto Persona_1
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento presso il padre con diritto della madre di frequentare la minore almeno tre volte a settimana secondo le modalità che le parti riterranno più opportune e tenuto conto della volontà della minore, ed ancora la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, sita in Scicli, Via Monte
LE snc, e la sua assegnazione a , nonché la revoca dell'assegno di Parte_1 mantenimento posto a carico del in favore della a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento delle figlie, ponendone il mantenimento in via diretta in capo allo stesso , Parte_1
e posto l'obbligo in capo allo stesso di corrispondere in favore della un assegno di CP_1 mantenimento pari ad € 400,00 a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento;
che, nel corso del giudizio sono state raccolte prove orali ed è stata disposta ed eseguita consulenza psicologica;
che, tuttavia, successivamente, è intervenuta, nelle more, la concorde volontà delle parti del presente giudizio di addivenire ad una risoluzione bonaria della presente controversia, con contestuale deposito di istanza congiunta sottoscritta personalmente dalle parti in data 16.12.2024 e depositata in data 20.12.2024, di tal che all'udienza del 22.01.2025, sostituita da note scritte, la causa, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, è stata rimessa al collegio per la decisione, senza concessione di termini;
che rimessa sul ruolo per chiarimenti, hanno depositato un nuovo accordo con le note di udienza per trattazione scritta del 24.09.2025, e la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, per il resto, come si è detto, le parti hanno adottato conclusioni congiunte, donde devono implicitamente ritenersi abbandonate quelle in esse non ricomprese, concordando che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione di e , coniugi in forza del Parte_1 Controparte_1 matrimonio contratto in Scicli il 25.08.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Scicli, dell'Anno 2004, Parte II, Serie A, Atto n. 59 e, pertanto, i coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo del mutuo rispetto;
2) Nulla disporre circa l'affidamento delle figlie, essendo entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
3) La separazione personale ha luogo senza addebito nei confronti di alcuno degli ex coniugi e con rinuncia espressa alle richieste formulate da entrambe le parti nei propri atti depositati nel procedimento indicato in premessa.
4) Disporre che il sig. contribuisca integralmente al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario delle figlie in via diretta. Tale contribuzione deve intendersi integrale sopportando lo stesso ogni onere sia di carattere ordinario che straordinario (nella misura del 100%) e fino alla loro avvenuta acquisita capacità lavorativa e indipendenza economica a prescindere dalla loro collocazione genitoriale.
5) Per il contributo al mantenimento sia ordinario che straordinario di entrambe le figlie, a prescindere dalla loro collocazione, la signora non è in grado di garantire il tenore di vita CP_1 analogo alla prole, per quanto possibile a quello goduto in precedenza, quale coniuge debole con forti disparità economiche reddituali e patrimoniali rispetto all'altro coniuge pertanto si impegna a versare la somma complessiva e forfettaria di euro 100,00 mensile per entrambe le figlie a far data dal rogito notarile, dalla stipula dell'usufrutto al . Parte_1
a. Tale obbligo economico per la sig.ra permarrà fino all'avvenuta Controparte_1 indipendenza economica e acquisita capacità lavorativa delle figlie e non potrà subire aumenti per nessuna ragione di causa e o diritto, anche a fronte di un considerevole miglioramento delle condizioni economiche, reddituali, patrimoniale e o lavorative che potrà verificarsi in futuro alla stessa e o per le diverse esigenze delle figlie, che cambiano col passare del tempo e con la CP_1 crescita delle stesse.
b. Tale obbligo economico per la sig.ra potrà essere oggetto di revisione alla Controparte_1 sola condizione di un notevole e sostanziale deterioramento in peius della situazione economica, reddituale e patrimoniali del sig. , tale da non consentire di sostenere in alcun Parte_1 modo l'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario nei confronti delle figlie.
6) Relativamente alla regolazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, tenuto conto delle disponibilità economiche e capacità reddituale da lavoro di entrambe le parti, i coniugi concordemente stabiliscono le seguenti condizioni:
a. La sig.ra abile al lavoro con occupazioni saltuarie che comunque le Controparte_1 permettono di mantenersi, rinuncia all'assegno di mantenimento dalla sottoscrizione del presente accordo.
7) La sig.ra si obbliga a rinunciare al diritto reale di usufrutto gravante Controparte_1 sull'immobile sito in Scicli in via Monte LE snc, consentendo in tal modo la consolidazione del diritto in capo al nudo proprietario, con ogni arredo, accessorio e pertinenza alla data del rogito notarile da concordare per il passaggio in capo al Causarano del diritto su indicato. Le spese notarili relative a tale atto saranno esclusivamente a carico del . Parte_1
8) Il sig. si obbliga a corrispondere alla la somma di € Parte_1 Controparte_1
55.000,00 per la causale di cui al punto 7, che verrà pagata in un'unica soluzione al momento del rogito di cui al punto precedente.
9) Il sig. si obbliga a trasferire la propria quota di proprietà dell'auto targata Parte_1
FK962JV alla sig.ra con oneri a carico di quest'ultima entro la sentenza Controparte_1 di separazione.
10) La mobilia acquistata in costanza di matrimonio e le suppellettili ubicate nella casa coniugale rimarranno nella disponibilità esclusiva del sig. , con rinuncia della quota di Parte_1 pertinenza della in favore di entrambe le figlie. CP_1
11) Col presente atto la sig.ra dichiara di voler rimettere la querela oggetto di Controparte_1 archiviazione al gip di Ragusa in data 20.10.23 presentata nei confronti del , e si Parte_1 impegna a depositare alla data del rogito di cui al punto 7 la remissione formale presso l'ufficio della Procura della Repubblica.
12) Le parti abbandoneranno tutte le liti dei giudizi pendenti aventi ad oggetto diritti di credito vantati da uno nei confronti dell'altro.
13) A far data dalla sottoscrizione del presente atto, il sig. rinuncerà a qualunque Parte_1 diritto di credito maturato in questi anni nei confronti della per qualsivoglia ragione di CP_1 causa e diritto, prima e dopo la separazione, a titolo di refusione delle spese straordinarie anticipate per le figlie nonché a titolo di indebito soggettivo per € 5.850,00 rivendicate con l'invito alla negoziazione assistita, nonché rinuncia anche per il difensore, agli effetti della condanna e alla refusione delle spese processuali e di lite della sentenza n. 1655/2024 del 28/10/2024 resa nel procedimento n. 1952/2022, del Trib. Civ. di Rg., senza nulla pretendere per ogni ragione di causa
e diritto del predetto giudizio già definito. La sig.ra , dal canto suo, a far data della CP_1 sottoscrizione del presente atto, rinuncia a qualunque diritto di credito maturato in questi anni nei confronti del , per cui dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione le parti Parte_1 reciprocamente non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
14) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per
l'espatrio. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
Visto il parere favorevole reso dal P.M. in data 23.01.2025;
P.T.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in Scicli il 25.08.2004, trascritto nei registri
[...] dello Stato Civile del Comune di Scicli, dell'Anno 2004, Parte II, Serle A, Atto n.59, alle condizioni di cui in parte motiva concordate dalle parti, che qui si hanno per interamente richiamate;
Prende atto degli ulteriori accordi presi dalle parti in materia disponibile alle stesse;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Cosi deciso in Ragusa il 6.10.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Causa civile iscritte al n. 2552/2021 R.G., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...], il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]in via Monte LE snc, elettivamente domiciliato a Pozzallo, in Via E.
Giunta n.78, nello studio dell'avv. Mariachiara Gravagna che lo rappresenta e difende. giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
e residente in [...]in via Monte LE snc, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Aprile, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, senza termini, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 22.01.2025, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale Parte_1 da;
Controparte_1 che ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario, in Scicli il 25.08.2004, con la resistente, dal quale sono nate le figlie il 29.05.2005 e il 23.06.2007, ed ha addotto Persona_1 Persona_2 come la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile a causa degli insanabili contrasti intercorrenti tra le parti, e risalenti sin dall'anno 2018, che hanno portato progressivamente i coniugi ad una irreversibile disaffezione di tale che entrambi, nonostante la coabitazione mantenuta nel solo interesse delle figlie, avevano instaurato nuove relazioni, ed ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dalla moglie, con affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori e collocamento presso la casa coniugale da condividere alternativamente da ciascun genitore, oltre che porsi a proprio carico il mantenimento diretto delle due ragazze;
che costituendosi in giudizio , mentre non si è opposta alla pronuncia di Controparte_1 separazione delle parti, essendo definitivamente venuta meno, ogni forma di affectio coniugalis, ha contestato la ricostruzione in fatto dedotta dal marito, addebitandone ogni responsabilità allo stesso, avendo quest'ultimo perpetrato a danno della medesima gravi violazioni dei doveri coniugali, per tutta la durata del matrimonio, specie per avere intrattenuto una relazione extraconiugale confessata alla moglie nell'anno 2020, ed ha chiesto, di conseguenza, di ascriversi la responsabilità della separazione al marito, ed il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 1,.000,00 mensili, oltre l'assegnazione di una casa sita in Scicli, facente parte del cospicuo patrimonio immobiliare del , in cui coabitare in uno alla figlie da affidarsi ad entrambi i Parte_1 genitori, ma collocate presso di sé, e disporsi in capo al padre l'obbligo di contribuire al loro mantenimento indiretto corrispondendole la somma mensile di euro 800,00 in proporzione alle relative sostanze ed al tenore di vita goduto dall'intero nucleo familiare in costanza di matrimonio, specie per avere imposto alla medesima moglie di non lavorare e di non formarsi professionalmente e ciò al fine di dedicarsi in via esclusiva alle incombenze familiari;
che, infine, ha chiesto di vedersi altresì riconosciuta una somma a titolo di risarcimento per il danno patito in costanza di matrimonio, a causa della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio posti in essere dal marito;
che, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale del
16.12.2021, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, e concesso termine per favorire il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di separazione;
che, non essendo i coniugi riusciti a raggiungere un accordo in seno al verbale dell'udienza del 10 febbraio 2022, è stato disposto l'affidamento condiviso delle due figlie ad entrambi i genitori, ma con collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa familiare e stabilito il versamento a carico del e in favore della moglie, di un assegno per il Parte_1 mantenimento della stessa e delle figlie di complessivi euro 1500,00 mensili, di cui euro 500,00 in favore della stessa , oltre alla ripartizione delle spese straordinarie ponendole al 70% in CP_1 capo al e al 30% in capo alla , e disposto come da separata ordinanza sulla Parte_1 CP_1 prosecuzione del giudizio, per la fase di merito;
che con ordinanza del 10 ottobre 2023, il precedente G.I., dopo aver provveduto ad ascoltare la minore il 23.06.2007, a modifica del provvedimento presidenziale a sua volta già in Persona_2 parte riformato, in punto di mantenimento previsto in favore della , con decreto della locale CP_1
Corte di Appello, adita in sede di reclamo ex art. 708 u.c. cpc, essendo nelle more la primogenita il 29.05.2005 divenuta maggiorenne e trasferitasi presso il padre, ha disposto Persona_1
l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento presso il padre con diritto della madre di frequentare la minore almeno tre volte a settimana secondo le modalità che le parti riterranno più opportune e tenuto conto della volontà della minore, ed ancora la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, sita in Scicli, Via Monte
LE snc, e la sua assegnazione a , nonché la revoca dell'assegno di Parte_1 mantenimento posto a carico del in favore della a titolo di contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento delle figlie, ponendone il mantenimento in via diretta in capo allo stesso , Parte_1
e posto l'obbligo in capo allo stesso di corrispondere in favore della un assegno di CP_1 mantenimento pari ad € 400,00 a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento;
che, nel corso del giudizio sono state raccolte prove orali ed è stata disposta ed eseguita consulenza psicologica;
che, tuttavia, successivamente, è intervenuta, nelle more, la concorde volontà delle parti del presente giudizio di addivenire ad una risoluzione bonaria della presente controversia, con contestuale deposito di istanza congiunta sottoscritta personalmente dalle parti in data 16.12.2024 e depositata in data 20.12.2024, di tal che all'udienza del 22.01.2025, sostituita da note scritte, la causa, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, è stata rimessa al collegio per la decisione, senza concessione di termini;
che rimessa sul ruolo per chiarimenti, hanno depositato un nuovo accordo con le note di udienza per trattazione scritta del 24.09.2025, e la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, per il resto, come si è detto, le parti hanno adottato conclusioni congiunte, donde devono implicitamente ritenersi abbandonate quelle in esse non ricomprese, concordando che la loro separazione proceda alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione di e , coniugi in forza del Parte_1 Controparte_1 matrimonio contratto in Scicli il 25.08.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Scicli, dell'Anno 2004, Parte II, Serie A, Atto n. 59 e, pertanto, i coniugi vivranno separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo del mutuo rispetto;
2) Nulla disporre circa l'affidamento delle figlie, essendo entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
3) La separazione personale ha luogo senza addebito nei confronti di alcuno degli ex coniugi e con rinuncia espressa alle richieste formulate da entrambe le parti nei propri atti depositati nel procedimento indicato in premessa.
4) Disporre che il sig. contribuisca integralmente al mantenimento ordinario e Parte_1 straordinario delle figlie in via diretta. Tale contribuzione deve intendersi integrale sopportando lo stesso ogni onere sia di carattere ordinario che straordinario (nella misura del 100%) e fino alla loro avvenuta acquisita capacità lavorativa e indipendenza economica a prescindere dalla loro collocazione genitoriale.
5) Per il contributo al mantenimento sia ordinario che straordinario di entrambe le figlie, a prescindere dalla loro collocazione, la signora non è in grado di garantire il tenore di vita CP_1 analogo alla prole, per quanto possibile a quello goduto in precedenza, quale coniuge debole con forti disparità economiche reddituali e patrimoniali rispetto all'altro coniuge pertanto si impegna a versare la somma complessiva e forfettaria di euro 100,00 mensile per entrambe le figlie a far data dal rogito notarile, dalla stipula dell'usufrutto al . Parte_1
a. Tale obbligo economico per la sig.ra permarrà fino all'avvenuta Controparte_1 indipendenza economica e acquisita capacità lavorativa delle figlie e non potrà subire aumenti per nessuna ragione di causa e o diritto, anche a fronte di un considerevole miglioramento delle condizioni economiche, reddituali, patrimoniale e o lavorative che potrà verificarsi in futuro alla stessa e o per le diverse esigenze delle figlie, che cambiano col passare del tempo e con la CP_1 crescita delle stesse.
b. Tale obbligo economico per la sig.ra potrà essere oggetto di revisione alla Controparte_1 sola condizione di un notevole e sostanziale deterioramento in peius della situazione economica, reddituale e patrimoniali del sig. , tale da non consentire di sostenere in alcun Parte_1 modo l'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario nei confronti delle figlie.
6) Relativamente alla regolazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, tenuto conto delle disponibilità economiche e capacità reddituale da lavoro di entrambe le parti, i coniugi concordemente stabiliscono le seguenti condizioni:
a. La sig.ra abile al lavoro con occupazioni saltuarie che comunque le Controparte_1 permettono di mantenersi, rinuncia all'assegno di mantenimento dalla sottoscrizione del presente accordo.
7) La sig.ra si obbliga a rinunciare al diritto reale di usufrutto gravante Controparte_1 sull'immobile sito in Scicli in via Monte LE snc, consentendo in tal modo la consolidazione del diritto in capo al nudo proprietario, con ogni arredo, accessorio e pertinenza alla data del rogito notarile da concordare per il passaggio in capo al Causarano del diritto su indicato. Le spese notarili relative a tale atto saranno esclusivamente a carico del . Parte_1
8) Il sig. si obbliga a corrispondere alla la somma di € Parte_1 Controparte_1
55.000,00 per la causale di cui al punto 7, che verrà pagata in un'unica soluzione al momento del rogito di cui al punto precedente.
9) Il sig. si obbliga a trasferire la propria quota di proprietà dell'auto targata Parte_1
FK962JV alla sig.ra con oneri a carico di quest'ultima entro la sentenza Controparte_1 di separazione.
10) La mobilia acquistata in costanza di matrimonio e le suppellettili ubicate nella casa coniugale rimarranno nella disponibilità esclusiva del sig. , con rinuncia della quota di Parte_1 pertinenza della in favore di entrambe le figlie. CP_1
11) Col presente atto la sig.ra dichiara di voler rimettere la querela oggetto di Controparte_1 archiviazione al gip di Ragusa in data 20.10.23 presentata nei confronti del , e si Parte_1 impegna a depositare alla data del rogito di cui al punto 7 la remissione formale presso l'ufficio della Procura della Repubblica.
12) Le parti abbandoneranno tutte le liti dei giudizi pendenti aventi ad oggetto diritti di credito vantati da uno nei confronti dell'altro.
13) A far data dalla sottoscrizione del presente atto, il sig. rinuncerà a qualunque Parte_1 diritto di credito maturato in questi anni nei confronti della per qualsivoglia ragione di CP_1 causa e diritto, prima e dopo la separazione, a titolo di refusione delle spese straordinarie anticipate per le figlie nonché a titolo di indebito soggettivo per € 5.850,00 rivendicate con l'invito alla negoziazione assistita, nonché rinuncia anche per il difensore, agli effetti della condanna e alla refusione delle spese processuali e di lite della sentenza n. 1655/2024 del 28/10/2024 resa nel procedimento n. 1952/2022, del Trib. Civ. di Rg., senza nulla pretendere per ogni ragione di causa
e diritto del predetto giudizio già definito. La sig.ra , dal canto suo, a far data della CP_1 sottoscrizione del presente atto, rinuncia a qualunque diritto di credito maturato in questi anni nei confronti del , per cui dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione le parti Parte_1 reciprocamente non avranno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
14) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per
l'espatrio. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che in relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
Visto il parere favorevole reso dal P.M. in data 23.01.2025;
P.T.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, che hanno contratto matrimonio concordatario in Scicli il 25.08.2004, trascritto nei registri
[...] dello Stato Civile del Comune di Scicli, dell'Anno 2004, Parte II, Serle A, Atto n.59, alle condizioni di cui in parte motiva concordate dalle parti, che qui si hanno per interamente richiamate;
Prende atto degli ulteriori accordi presi dalle parti in materia disponibile alle stesse;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Cosi deciso in Ragusa il 6.10.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti