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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 1375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1375/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Crotone (KR) alla Via Vecchia Carrara n. 5, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Russo (C.F.
pec: che, che lo rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. , nata a Rmilat in [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...], ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone
(KR) alla Via Vecchia Carrara n. 5, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Russo (C.F.
pec: che la rappresenta e difende per mandato in C.F._2 Email_1 calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 05/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 27/12/2024 Pt_1
e esponevano:
[...] Parte_2 - di aver contratto matrimonio civile in data 30.06.2022, con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del comune di Crotone al numero 23, parte I, serie nessuna, dell'anno 2022;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che ormai la convivenza era divenuta intollerabile ragion per cui concordemente sono addivenuti alla decisione di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno, anche all'estero, portandosi reciproco rispetto, dandosi sin d'ora reciproco consenso per il rilascio
e/o rinnovo del passaporto;
- La casa coniugale di Via Delle Gardenie n.7 in Crotone (KR) con gli annessi arredamenti viene assegnata al Sig. atteso che la Sig.ra ha scelto di trasferirsi Parte_1 Parte_2 in altro appartamento sito in Crotone alla Via F. Lucifero n. 38;
- La Sig.ra è autorizzata ad asportare eventuali effetti personali che ancora si Parte_2 trovano presso la ex dimora coniugale;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, quindi, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento personale”.
Chiedevano altresì, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con decreto del 15/01/2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2.
In data 31/01/2025, le parti depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e di procedere alla dichiarazione di separazione consensuale con contestuale domanda di dichiarazione di scioglimento del matrimonio, secondo i termini e le modalità ex lege.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 05/02/2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, confermare le conclusioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1375/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile in data 30.06.2022, con atto iscritto nei
[...] registri dello Stato Civile del comune di Crotone al numero 23, parte I, serie nessuna, dell'anno
2022;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20.02.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1375/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], ed ai fini del presente giudizio domiciliato in Crotone (KR) alla Via Vecchia Carrara n. 5, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Russo (C.F.
pec: che, che lo rappresenta e difende per C.F._2 Email_1 mandato in calce al ricorso;
E
(C.F. , nata a Rmilat in [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...], ed ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone
(KR) alla Via Vecchia Carrara n. 5, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Russo (C.F.
pec: che la rappresenta e difende per mandato in C.F._2 Email_1 calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 05/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. cod. proc. civ, depositato in data 27/12/2024 Pt_1
e esponevano:
[...] Parte_2 - di aver contratto matrimonio civile in data 30.06.2022, con atto iscritto nei registri dello Stato
Civile del comune di Crotone al numero 23, parte I, serie nessuna, dell'anno 2022;
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che ormai la convivenza era divenuta intollerabile ragion per cui concordemente sono addivenuti alla decisione di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno, anche all'estero, portandosi reciproco rispetto, dandosi sin d'ora reciproco consenso per il rilascio
e/o rinnovo del passaporto;
- La casa coniugale di Via Delle Gardenie n.7 in Crotone (KR) con gli annessi arredamenti viene assegnata al Sig. atteso che la Sig.ra ha scelto di trasferirsi Parte_1 Parte_2 in altro appartamento sito in Crotone alla Via F. Lucifero n. 38;
- La Sig.ra è autorizzata ad asportare eventuali effetti personali che ancora si Parte_2 trovano presso la ex dimora coniugale;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, quindi, rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento personale”.
Chiedevano altresì, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni.
Con decreto del 15/01/2025 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2.
In data 31/01/2025, le parti depositavano telematicamente note scritte d'udienza riportandosi alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e di procedere alla dichiarazione di separazione consensuale con contestuale domanda di dichiarazione di scioglimento del matrimonio, secondo i termini e le modalità ex lege.
Visto il parere favorevole del P.M., letti gli atti, all'udienza del 05/02/2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo ancora tale domanda procedibile, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione di non volersi conciliare. Le parti dovranno anche, con le medesime note scritte, confermare le conclusioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1375/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile in data 30.06.2022, con atto iscritto nei
[...] registri dello Stato Civile del comune di Crotone al numero 23, parte I, serie nessuna, dell'anno
2022;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 20.02.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli