Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 100
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità Avvisi di Accertamento per mancata allegazione PVC

    L'eccezione è infondata in quanto l'obbligo di allegare l'atto presupposto sussiste solo se non è già noto al contribuente. Nel caso di specie, il verbale è stato notificato e la contribuente ha presentato memorie a seguito della sua notifica. L'Agenzia ha comunque prodotto il PVC.

  • Accolto
    Infondatezza degli accertamenti

    La Corte ritiene che le operazioni, pur potendo essere qualificate come simulate o riguardanti prestazioni con diversa qualificazione giuridica, sono state effettivamente rese. Sulla base della giurisprudenza UE e della Cassazione, la nullità del contratto non impedisce la detrazione dell'IVA se l'operazione è effettivamente realizzata e non vi è evasione o abuso di diritto. L'Agenzia ha riconosciuto la deducibilità di gran parte dei costi, rendendo illogico il recupero della differenza. Pertanto, l'annullamento della ripresa dei costi comporta l'annullamento dei rilievi IRES e IRAP.

  • Accolto
    Infondatezza degli accertamenti

    La Corte ritiene che le operazioni, pur potendo essere qualificate come simulate o riguardanti prestazioni con diversa qualificazione giuridica, sono state effettivamente rese. Sulla base della giurisprudenza UE e della Cassazione, la nullità del contratto non impedisce la detrazione dell'IVA se l'operazione è effettivamente realizzata e non vi è evasione o abuso di diritto. L'Agenzia ha riconosciuto la deducibilità di gran parte dei costi, rendendo illogico il recupero della differenza. Pertanto, l'annullamento della ripresa dei costi comporta l'annullamento dei rilievi IVA.

  • Accolto
    Infondatezza degli accertamenti

    La Corte ritiene che l'Agenzia ha riconosciuto la deducibilità di gran parte dei costi ai fini IRES, rendendo illogico il recupero della differenza ai fini IRAP. Pertanto, all'annullamento della ripresa dei costi consegue l'annullamento anche dei rilievi IRAP.

  • Accolto
    Infondatezza degli accertamenti

    La Corte ritiene che le operazioni, pur potendo essere qualificate come simulate o riguardanti prestazioni con diversa qualificazione giuridica, sono state effettivamente rese. Sulla base della giurisprudenza UE e della Cassazione, la nullità del contratto non impedisce la detrazione dell'IVA se l'operazione è effettivamente realizzata e non vi è evasione o abuso di diritto. L'Agenzia ha riconosciuto la deducibilità di gran parte dei costi, rendendo illogico il recupero della differenza. Pertanto, l'annullamento della ripresa dei costi comporta l'annullamento dei rilievi IRES.

  • Accolto
    Infondatezza degli accertamenti

    La Corte ritiene che le operazioni, pur potendo essere qualificate come simulate o riguardanti prestazioni con diversa qualificazione giuridica, sono state effettivamente rese. Sulla base della giurisprudenza UE e della Cassazione, la nullità del contratto non impedisce la detrazione dell'IVA se l'operazione è effettivamente realizzata e non vi è evasione o abuso di diritto. L'Agenzia ha riconosciuto la deducibilità di gran parte dei costi, rendendo illogico il recupero della differenza. Pertanto, l'annullamento della ripresa dei costi comporta l'annullamento dei rilievi IVA.

  • Accolto
    Infondatezza degli accertamenti

    La Corte ritiene che l'Agenzia ha riconosciuto la deducibilità di gran parte dei costi ai fini IRES, rendendo illogico il recupero della differenza ai fini IRAP. Pertanto, all'annullamento della ripresa dei costi consegue l'annullamento anche dei rilievi IRAP.

  • Accolto
    Infondatezza degli accertamenti

    La Corte ritiene che le operazioni, pur potendo essere qualificate come simulate o riguardanti prestazioni con diversa qualificazione giuridica, sono state effettivamente rese. Sulla base della giurisprudenza UE e della Cassazione, la nullità del contratto non impedisce la detrazione dell'IVA se l'operazione è effettivamente realizzata e non vi è evasione o abuso di diritto. L'Agenzia ha riconosciuto la deducibilità di gran parte dei costi, rendendo illogico il recupero della differenza. Pertanto, l'annullamento della ripresa dei costi comporta l'annullamento dei rilievi IVA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 100
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 100
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo