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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2023, n. 10413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10413 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT IC nato il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, nel senso dell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10413 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato, presentata il da NI AT con riferimento alla sentenza n. 1064 emessa dal Tribunale di Vercelli il 4 luglio 2019, in quanto presentata oltre il termine di trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. La detta conoscenza è stata dalla Corte territoriale fatta risalire al 14 febbraio 2022, data di perfezionamento della notificazione a mani di NI AT (come emergente dalla relata acquisita agli atti) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione e scarcerazione, e non dalla successiva data in cui, a dire della richiedente, l'avvocato nominato per il giudizio di sorveglianza avrebbe estratto copia della relativa sentenza oggetto di esecuzione. Dalla notifica del detto provvedimento di esecuzione, chiarisce la Corte territoriale, NI AT ha avuto contezza del procedimento in quanto indicante gli estremi del procedimento, la sentenza di condanna, l'Autorità emittente la sentenza (il Tribunale di Vercelli), la data della pronuncia, il titolo di reato (con riferimento anche a luogo e data di commissione) e l'entità della pena. 2. Avverso l'ordinanza d'inammissibilità NI AT, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 127 e 629-bis cod. proc. pen. per aver la Corte territoriale emesso ordinanza d'inammissibilità de plano nonostante la sottesa decisione nel merito dell'ammissibilità del ricorso e previa valutazione dell'acquisita relata di notificazione a mani di NI AT del provvedimento di esecuzione pene concorrenti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Il giudice di merito avrebbe errato nell'individuare il dies a quo del termine per la richiesta di rescissione nella data di notificazione a mani di NI AT, peraltro assente da anni dall'Italia con conseguenti difficoltà di comprendere la lingua italiana, del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in luogo della data di notificazione del detto provvedimento al difensore o dall'ultima tra le due notificazioni (sostanzialmente in ragione della disciplina di cui agli artt. 663, 655 e 656 cod. proc. pen.) ovvero ancora in luogo della data di estrazione di copia della sentenza. 9 \ 3. La Procura generale della Repubblica ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato. 2. Priva di pregio è la censura di cui al primo motivo di ricorso, deducente l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver adottato la procedura de plano nella dichiarazione d'inammissibilità per tardività della richiesta di rescissione. 2.1. L'impugnata ordinanza d'inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato è stata pronunciata dalla Corte d'appello de plano, all'esito di camera di consiglio non partecipata, senza l'attivazione del contraddittorio camerale, sul rilievo della tardività della stessa argomentata dalla conoscenza del procedimento all'esito della notificazione a mani della stessa richiedente di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (previa acquisizione della relata). 2.2. Orbene, nella specie la relativa deliberazione d'inammissibilità adottata de plano in camera di consiglio, senza la previa attivazione del contraddittorio camerale, risulta coerente con il dettato normativo dell'art. 127 cod. proc. pen. (richiamato, quanto al modulo procedimentale, dall'art. 629-bis dello stesso codice) laddove, al comma 9, stabilisce che «L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito». Disposizione, questa, che, salva una espressa deroga normativa, nella specie non prevista, come recentemente chiarito da Sez. 6, n. 17836 del 27/05/2020, Wajdi, Rv. 279026, con principio che si attaglia anche alla presente fattispecie, estende la sua operatività a ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo: dal difetto dei requisiti formali o, come nella specie, dei termini di presentazione all'aspecificità o alla manifesta infondatezza, intesa quest'ultima come assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del petitum. Procedura de plano preclusa solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione del giudicato e non, come nella specie, a valutazioni in merito alla mera tempestività dell'istanza anche se previa disamina della relata di notifica ovvero dell'idoneità del provvedimento di esecuzione di pen concorrenti a integrare l'avvenuta conoscenza del procedimento. 3 3. Viene quindi in rilievo il secondo motivo di ricorso, le cui censure sono parimenti infondate dovendosi dare continuità al principio per cui in tema di rescissione del giudicato il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria. 3.1. Sul punto si vedano, in particolare, Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994, e Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925 (quest'ultima soprattutto con riferimento ai rapporti con l'istituto di cui all'art. 175 cod. proc. pen, anche in un'ottica costituzionale e sovranazionale). Nel dettaglio, il riferimento alla «conoscenza del procedimento», e non già del provvedimento divenuto irrevocabile, è sicuro indice del fatto che il termine inizia a decorrere pur quando l'interessato non abbia una compiuta conoscenza dei contenuti del provvedimento da rescindere. D'altronde, quel che deve provare, onde ottenere la rescissione del giudicato, è l'incolpevole mancata conoscenza «della celebrazione del processo» e dunque del fatto che un processo, al di là degli specifici accertamenti in esso compiuti, si sia tenuto. Non occorre, affinché il termine di proposizione della richiesta decorra, che il condannato abbia conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva, perché la legge ciò non richiede. Diversamente opinando, del resto, lo svolgimento di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe affidato a determinazioni prive della necessaria certezza, dovendo farsi carico di individuare, con inevitabile margine di soggettività valutativa, il momento in cui possa dirsi realizzata in capo al condannato una conoscenza adeguata, approfondita, degli atti del processo e della sentenza conclusiva. Resta comunque ferma la possibilità per il condannato che ritenga, per la complessità della vicenda processuale, di non poter esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria in un termine rivelatosi in concreto insufficiente, di chiedere una restituzione nello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 175 cod. proc. pen. 3.2. Nella specie è dunque corretta l'applicazione della norma - e pertanto infondato si palesa il relativo motivo di ricorso - da parte della Corte territoriale laddove ha ritenuto che il dies a quo del termine di trenta giorni normativamente previsto per proporre la richiesta dovesse essere individuato non nel giorno di accesso agli atti presso la cancelleria competente, estraendo copia della sentenza, ma in quello della notifica a mani proprie di NI AT del ( 4 Il Cj2fgliere re provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nel quale risultavano indicati gli estremi del procedimento, la sentenza di condanna, l'Autorità emittente la sentenza (il Tribunale di Vercelli), la data della pronuncia, il titolo di reato (con riferimento anche al luogo e data di commissione) e l'entità della pena. 3.3. A nulla rilevano in questa sede, peraltro, le prospettate difficoltà nella comprensione della lingua italiana da parte di NI AT, dovute alla sua lontananza dall'Italia per rilevante periodo di tempo (come riferito in ricorso), in considerazione della circostanza per la quale la richiesta di rescissione è stata presentata dalla stessa AT (come chiarito nell'ordinanza impugnata) e, comunque, dell'omessa attivazione dello strumento di cui all'art. 175 cod. proc. pen., come detto operante anche con riferimento alla rescissione del giudicato. 3.4. Inconferente si mostra infine il rilievo di cui al ricorso per cui il giudice di merito avrebbe errato nell'individuare il dies a quo del termine per la richiesta di rescissione nella data di notificazione a mani di NI AT del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in luogo della data di notificazione del detto provvedimento al difensore o dall'ultima delle due notificazioni. Il ricorrente difatti confonde, in termini che cozzano con la sistematica codicistica oltre che illogici in ragione della diversità di rationes, la procedura di rescissione del giudicato, ex art 629-bis cod. proc. pen, governata, per quanto di rilievo in questa sede, dai principi di cui innanzi, con l'esecuzione di pene concorrenti e, sostanzialmente, con la disciplina di cui agli artt. 663, 655 e 656 cod. proc. pen. 4. In conclusione, all'infondatezza del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Presidente
lette le conclusioni del PG, ETTORE PEDICINI, nel senso dell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10413 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato, presentata il da NI AT con riferimento alla sentenza n. 1064 emessa dal Tribunale di Vercelli il 4 luglio 2019, in quanto presentata oltre il termine di trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. La detta conoscenza è stata dalla Corte territoriale fatta risalire al 14 febbraio 2022, data di perfezionamento della notificazione a mani di NI AT (come emergente dalla relata acquisita agli atti) del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con contestuale ordine di esecuzione e scarcerazione, e non dalla successiva data in cui, a dire della richiedente, l'avvocato nominato per il giudizio di sorveglianza avrebbe estratto copia della relativa sentenza oggetto di esecuzione. Dalla notifica del detto provvedimento di esecuzione, chiarisce la Corte territoriale, NI AT ha avuto contezza del procedimento in quanto indicante gli estremi del procedimento, la sentenza di condanna, l'Autorità emittente la sentenza (il Tribunale di Vercelli), la data della pronuncia, il titolo di reato (con riferimento anche a luogo e data di commissione) e l'entità della pena. 2. Avverso l'ordinanza d'inammissibilità NI AT, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 127 e 629-bis cod. proc. pen. per aver la Corte territoriale emesso ordinanza d'inammissibilità de plano nonostante la sottesa decisione nel merito dell'ammissibilità del ricorso e previa valutazione dell'acquisita relata di notificazione a mani di NI AT del provvedimento di esecuzione pene concorrenti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Il giudice di merito avrebbe errato nell'individuare il dies a quo del termine per la richiesta di rescissione nella data di notificazione a mani di NI AT, peraltro assente da anni dall'Italia con conseguenti difficoltà di comprendere la lingua italiana, del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in luogo della data di notificazione del detto provvedimento al difensore o dall'ultima tra le due notificazioni (sostanzialmente in ragione della disciplina di cui agli artt. 663, 655 e 656 cod. proc. pen.) ovvero ancora in luogo della data di estrazione di copia della sentenza. 9 \ 3. La Procura generale della Repubblica ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato. 2. Priva di pregio è la censura di cui al primo motivo di ricorso, deducente l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale per aver adottato la procedura de plano nella dichiarazione d'inammissibilità per tardività della richiesta di rescissione. 2.1. L'impugnata ordinanza d'inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato è stata pronunciata dalla Corte d'appello de plano, all'esito di camera di consiglio non partecipata, senza l'attivazione del contraddittorio camerale, sul rilievo della tardività della stessa argomentata dalla conoscenza del procedimento all'esito della notificazione a mani della stessa richiedente di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (previa acquisizione della relata). 2.2. Orbene, nella specie la relativa deliberazione d'inammissibilità adottata de plano in camera di consiglio, senza la previa attivazione del contraddittorio camerale, risulta coerente con il dettato normativo dell'art. 127 cod. proc. pen. (richiamato, quanto al modulo procedimentale, dall'art. 629-bis dello stesso codice) laddove, al comma 9, stabilisce che «L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito». Disposizione, questa, che, salva una espressa deroga normativa, nella specie non prevista, come recentemente chiarito da Sez. 6, n. 17836 del 27/05/2020, Wajdi, Rv. 279026, con principio che si attaglia anche alla presente fattispecie, estende la sua operatività a ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo: dal difetto dei requisiti formali o, come nella specie, dei termini di presentazione all'aspecificità o alla manifesta infondatezza, intesa quest'ultima come assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del petitum. Procedura de plano preclusa solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione del giudicato e non, come nella specie, a valutazioni in merito alla mera tempestività dell'istanza anche se previa disamina della relata di notifica ovvero dell'idoneità del provvedimento di esecuzione di pen concorrenti a integrare l'avvenuta conoscenza del procedimento. 3 3. Viene quindi in rilievo il secondo motivo di ricorso, le cui censure sono parimenti infondate dovendosi dare continuità al principio per cui in tema di rescissione del giudicato il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria. 3.1. Sul punto si vedano, in particolare, Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994, e Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925 (quest'ultima soprattutto con riferimento ai rapporti con l'istituto di cui all'art. 175 cod. proc. pen, anche in un'ottica costituzionale e sovranazionale). Nel dettaglio, il riferimento alla «conoscenza del procedimento», e non già del provvedimento divenuto irrevocabile, è sicuro indice del fatto che il termine inizia a decorrere pur quando l'interessato non abbia una compiuta conoscenza dei contenuti del provvedimento da rescindere. D'altronde, quel che deve provare, onde ottenere la rescissione del giudicato, è l'incolpevole mancata conoscenza «della celebrazione del processo» e dunque del fatto che un processo, al di là degli specifici accertamenti in esso compiuti, si sia tenuto. Non occorre, affinché il termine di proposizione della richiesta decorra, che il condannato abbia conoscenza compiuta degli atti del processo e della sentenza conclusiva, perché la legge ciò non richiede. Diversamente opinando, del resto, lo svolgimento di un termine posto a pena di inammissibilità sarebbe affidato a determinazioni prive della necessaria certezza, dovendo farsi carico di individuare, con inevitabile margine di soggettività valutativa, il momento in cui possa dirsi realizzata in capo al condannato una conoscenza adeguata, approfondita, degli atti del processo e della sentenza conclusiva. Resta comunque ferma la possibilità per il condannato che ritenga, per la complessità della vicenda processuale, di non poter esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria in un termine rivelatosi in concreto insufficiente, di chiedere una restituzione nello stesso, secondo quanto disposto dall'art. 175 cod. proc. pen. 3.2. Nella specie è dunque corretta l'applicazione della norma - e pertanto infondato si palesa il relativo motivo di ricorso - da parte della Corte territoriale laddove ha ritenuto che il dies a quo del termine di trenta giorni normativamente previsto per proporre la richiesta dovesse essere individuato non nel giorno di accesso agli atti presso la cancelleria competente, estraendo copia della sentenza, ma in quello della notifica a mani proprie di NI AT del ( 4 Il Cj2fgliere re provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nel quale risultavano indicati gli estremi del procedimento, la sentenza di condanna, l'Autorità emittente la sentenza (il Tribunale di Vercelli), la data della pronuncia, il titolo di reato (con riferimento anche al luogo e data di commissione) e l'entità della pena. 3.3. A nulla rilevano in questa sede, peraltro, le prospettate difficoltà nella comprensione della lingua italiana da parte di NI AT, dovute alla sua lontananza dall'Italia per rilevante periodo di tempo (come riferito in ricorso), in considerazione della circostanza per la quale la richiesta di rescissione è stata presentata dalla stessa AT (come chiarito nell'ordinanza impugnata) e, comunque, dell'omessa attivazione dello strumento di cui all'art. 175 cod. proc. pen., come detto operante anche con riferimento alla rescissione del giudicato. 3.4. Inconferente si mostra infine il rilievo di cui al ricorso per cui il giudice di merito avrebbe errato nell'individuare il dies a quo del termine per la richiesta di rescissione nella data di notificazione a mani di NI AT del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in luogo della data di notificazione del detto provvedimento al difensore o dall'ultima delle due notificazioni. Il ricorrente difatti confonde, in termini che cozzano con la sistematica codicistica oltre che illogici in ragione della diversità di rationes, la procedura di rescissione del giudicato, ex art 629-bis cod. proc. pen, governata, per quanto di rilievo in questa sede, dai principi di cui innanzi, con l'esecuzione di pene concorrenti e, sostanzialmente, con la disciplina di cui agli artt. 663, 655 e 656 cod. proc. pen. 4. In conclusione, all'infondatezza del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Presidente