Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01969/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03119/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3119 del 2025, proposto da
BR HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano-sezione Lavoro n. 2484/2024, depositata in data 15 maggio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa NA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad usufruire della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per le annualità indicate nella sentenza e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate nel predetto titolo.
La sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata all’Amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza predetta, non avendo il Ministero dato esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto con atto di mera forma.
Con memoria depositata il 25 febbraio 2026 la parte ricorrente ha dichiarato che, successivamente alla proposizione del ricorso, le somme dovute sono state accreditate. Ha insistito comunque per la liquidazione delle spese di lite.
Indi alla camera di consiglio del 19 marzo 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il Tribunale prende atto di quanto dichiarato dalla parte ricorrente, ovvero che successivamente all’instaurazione del giudizio il Ministero resistente ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe.
La pretesa del ricorrente è stata quindi integralmente soddisfatta, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In relazione alle spese di lite, su cui il ricorrente insiste per la relativa liquidazione, il Collegio ritiene di porle a carico del Ministero resistente, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale. Ed invero la sentenza del Tribunale di Milano della cui ottemperanza si tratta è stata notificata in data 7 ottobre 2024, è passata in giudicato, ma il Ministero non vi ha dato esecuzione se non dopo il deposito del ricorso ex art. 114 c.p.a., avvenuto il 12 agosto 2025, ben oltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Le spese pertanto seguono la soccombenza seppur virtuale, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario, e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale, nonché del non elevato livello di complessità anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
NA NT MA, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NA NT MA | HA SO |
IL SEGRETARIO