CASS
Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/09/2023, n. 37290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37290 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH AL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/12/2022 del TRIB. LIBERTA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato MANDUCA TOMMASO del foro di CATANIA in difesa di: CH AL il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37290 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 29 dicembre 2022, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Messina che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NZ AT per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 (capi 88 e 164 della imputazione provvisoria). Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura, operante nel rione Giostra di Messina. La gravità indiziaria in ordine alla esistenza dell'organizzazione di che trattasi era desunta dalle risultanze dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Messina, compendiate nell'informativa finale del 18 gennaio 2021. Le Forze dell'ordine avevano avviato un'attività di videoripresa con telecamere collocate nel vico Bensaia del suddetto rione, luogo in cui risultava operante l'organizzazione promossa e diretta da IN AT, il quale era coadiuvato dai più stretti familiari. Le attività di videoripresa erano state accompagnate da un'articolata attività d'intercettazione delle conversazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, effettuata anche attraverso l'utilizzo di captatori informatici. Erano state successivamente acquisite le propalazioni del collaboratore di giustizia NO NI, il quale, inizialmente intraneo alla congrega, si era poi dissociato dal contesto criminale di appartenenza, apportando un significativo contributo conoscitivo alle indagini e permettendo di stabilire l'organigramma del sodalizio, la ripartizione dei ruoli dei diversi partecipanti al suo interno, i settori di interesse e le modalità operative dell'organizzazione. Il sodalizio, strutturato su base familiare, presidiava il territorio ed aveva avviato un florido commercio di stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana. Il IN AT dettava le regole del commercio e si interfacciava con stabili fornitori ed acquirenti della sostanza, che provvedevano a loro volta allo smercio dello stupefacente. In relazione alla posizione di NZ AT, il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziarlo emerso a carico dell'indagato, ha richiamato gli esiti delle videoriprese e ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti gli episodi in contestazione, desumendo da tali episodi e dai rapporti instaurati con gli altri soggetti coinvolti nelle vicende in 9 esame, primo fra tutti il IN, anche la partecipazione del ricorrente all'associazione contestata al capo 164 della rubrica. In base alle risultanze in atti, si legge nella ordinanza, il ricorrente si riforniva di importanti quantitativi di stupefacenti dal IN, provvedendo a destinare tali quantitativi a soggetti operanti nel territorio di Catania, essendo egli referente e portavoce di un gruppo più ampio operante in quella zona. Si trattava di partite di consistenti entità, come si desume dalle conversazioni dedicate alle contrattazioni sui prezzi praticati al grammo e dalla entità del complessivo debito maturato dal NZ, suscettibile di mettere in difficoltà il IN rispetto ai fornitori calabresi che garantivano il flusso di stupefacenti. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione dell'art. 273, comma 1 e 1-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi in ordine alle contestazioni di cui all'imputazione relativamente alle fattispecie di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90. Secondo la difesa, le argomentazioni contenute nella ordinanza del riesame non darebbero conto in modo adeguato della condotta di partecipazione del ricorrente al reato associativo. Il NZ è soggetto incensurato che non ha altri procedimenti pendenti;
non si comprende come egli possa partecipare all'associazione in contestazione ed essere a capo di una consorteria operante in altro territorio. Il materiale probatorio su cui si fonda l'accusa formalizzata al capo 164 della rubrica si basa esclusivamente sul contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno riguardato IN AT ed altri soggetti vicini a quest'ultimo. - f - (Z Da tali conversazioni si vuole ,fare aiscendeì -6, in'ì'haniera arbitraria ed illegittima, la esistenza di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti. Il convincimento si fonda, solo ed esclusivamente, sulla frequenza dei rapporti osservati tra taluni soggetti attenzionati, finalizzati alla realizzazione di alcuni approvvigionamenti di partite di droga. Il ragionamento illogico riguarda gli aspetti concernenti il fine perseguito dal ricorrente e l'apporto contributivo di questi alla vita dell'organizzazione capeggiata dal IN. Se, come risulta dalla motivazione, il NZ agisce per un fine personale, non essendo dimostrato un qualunque stabile contributo alla vita dell'associazione e la consapevolezza piena di farne parte, è illogico ritenere la ricorrenza della gravità indiziaria in ordine alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Come potrà agevolmente rilevarsi dalla lettura della ordinanza impugnata, che ricalca quella genetica, il Tribunale omette qualsivoglia motivazione sul discrimine tra reato associativo e concorso di persone nel reato. Il ricorrente avrebbe intrattenuto contatti con il solo IN ed i giudici non indicano il contributo prestato alla vita ed alla realizzazione degli scopi associativi: l'esistenza di una pluralità di reati in materia di stupefacenti può essere sintomatica di un programma di natura delinquenziale, ma non dimostra l'esistenza di una condivisione degli scopi del sodalizio. Nessun collaboratore indica il ricorrente come partecipe dell'associazione. Degli episodi contestati al capo 88 della rubrica non vi è dimostrazione: non si conosce il quantitativo dello stupefacente oggetto di acquisto e neppure la modalità di consegna della partita di droga. L'incensuratezza dell'imputato e la risalenza dei fatti all'anno 2020 depongono per la mancanza dell'attualità del pericolo recidivante. In ordine alla ricorrenza delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., la motivazione dell'ordinanza impugnata è del tutto insoddisfacente. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza' della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza 4 accanto alla gravità degli indizi: derivandone„ quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Il Tribunale h:i_arufestà di avere seguito un adeguato percorso logico- argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Quanto alla gravità indiziaria attinente alla ipotizzata partecipazione all'associazione contestata, la motivazione del provvedimento impugnato contiene una puntuale indicazione degli elementi acquisiti nel corso delle indagini a carico del ricorrente suscettibili di rivelare, sia pure alla stregua dei criteri da impiegarsi in materia cautelare, la intraneità del ricorrente al sodalizio. Seguendo una ricostruzione organica e coerente, il Tribunale ha dapprima dato conto della esistenza dell'organizzazione capeggiata da IN AT;
ha poi desunto l'ipotizzata partecipazione dell'indagato ad essa dalle risultanze delle videoriprese effettuate presso l'abitazione di IN e dal contenuto di numerosi colloqui intercettati, puntualmente richiamati e commentati in motivazione, che riguardavano gli accordi intervenuti tra il ricorrente ed il capo dell'organizzazione per le forniture dello stupefacente. Il Tribunale ha posto in rilievo, analizzando il contenuto dei dialoghi, come gli accordi prevedessero non un singolo acquisto, ma uno stabile rapporto di fornitura dello stupefacente da parte di IN, con possibilità di pagamenti rateizzati del NZ (cfr. conversazione del 20 luglio 2020 riportata alle pagine 7 e seguenti della ordinanza). La fitta rete di contatti e di rapporti diretti instaurati dal ricorrente con il capo dell'organizzazione, finalizzati alla stabile acquisizione di partite di stupefacenti da immettere sul mercato, è indice sintomatico della partecipazione dell'indagato al sodalizio. La valutazione è fondata su dati oggettivi (numerosi accessi del ricorrente all'abitazione di IN, intensi rapporti di frequentazione nel periodo esaminato) e sulla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, non sindacabile in questa sede (Sez. U, n. 72471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715:"In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità"). 4. Si rammenta come il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, conformemente alle altre fattispecie di associazione a delinquere, sia punito in relazione al pericolo rappresentato per l'ordine pubblico dalla predisposizione di una struttura organizzata finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso diretto alla violazione izle--1---reati. , in materia di stupefacenti. Perché ricorra la fattispecie in esame, occorre l'esistenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l'elemento costitutivo del delitto in questione è quindi rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque a carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. E' proprio la permanenza del vincolo associativo che differenzia l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 dal concorso di persone nel reato e determina il pericolo per l'ordine pubblico, giustificando l'autonoma configurazione del delitto di associazione per delinquere (in termini, ex multis Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008 - 01, così massimata: "L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma cri minoso"). Occorre poi precisare come l'accordo tra i diversi compartecipi all'associazione non debba necessariamente assumere la forma di un patto espresso, essendo sufficiente l'esistenza di fatto di una struttura organizzata tesa all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico degli stupefacenti, in cui si innesti il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (cfr. Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli e altri., Rv. 256969 - 01: «Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio 6 societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale»; Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente ed altri, Rv. 202031 - 01:«Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sè la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniz azione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune»). Sul piano processuale l'esistenza del sodalizio criminoso e la prova del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, l'impiego di beni comuni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207 - 01: «In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»). In ordine poi alla condotta di partecipazione, trattandosi, per pacifica giurisprudenza, di un reato a forma libera, esso può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Sez. 4, 15/1/2014, n. 4063 n.m.). 7 E' d'uopo in proposito evidenziare come, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, integri la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (cfr. Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Mnzari, Rv. 280450-01). Il Tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, in particolare di quello richiamato alle pagine 7 e 8 dell'ordinanza, come il rapporto instauratosi tra il capo del sodalizio e l'indagato prevedesse una stabile disponibilità del ricorrente a rifornirsi di stupefacente dall'organizzazione, anche ricorrendo all'acquisto "a credito". Ciò rappresenta, come evidenziato nella massima da ultimo richiamata, un contributo alla vita dell'organizzazione, suscettibile di integrare la fattispecie contestata. 5. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura. Il motivo è infondato alla luce della motivazione del provvedimento impugnato che riconduce la scelta della misura della custodia in carcere alla valutazione della inesistenza di elementi specifici dai quali desumere la rescissione dei legami con l'associazione, così come il pericolo di recidiva al considerevole numero dei contatti e delle attività illecite poste in essere dal ricorrente in collegamento con IN nel periodo di interesse. Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli, in relazione alla fattispecie associativa, due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (ex multis Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Rv. 256388) E' evidente come il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non sia meritevole di essere censurato da parte di questa Corte: è stato espresso in modo adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive. 8 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp. att. cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31 maggio 2023 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato MANDUCA TOMMASO del foro di CATANIA in difesa di: CH AL il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37290 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 31/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 29 dicembre 2022, il Tribunale di Messina, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Messina che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NZ AT per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 (capi 88 e 164 della imputazione provvisoria). Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di varia natura, operante nel rione Giostra di Messina. La gravità indiziaria in ordine alla esistenza dell'organizzazione di che trattasi era desunta dalle risultanze dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza di Messina, compendiate nell'informativa finale del 18 gennaio 2021. Le Forze dell'ordine avevano avviato un'attività di videoripresa con telecamere collocate nel vico Bensaia del suddetto rione, luogo in cui risultava operante l'organizzazione promossa e diretta da IN AT, il quale era coadiuvato dai più stretti familiari. Le attività di videoripresa erano state accompagnate da un'articolata attività d'intercettazione delle conversazioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, effettuata anche attraverso l'utilizzo di captatori informatici. Erano state successivamente acquisite le propalazioni del collaboratore di giustizia NO NI, il quale, inizialmente intraneo alla congrega, si era poi dissociato dal contesto criminale di appartenenza, apportando un significativo contributo conoscitivo alle indagini e permettendo di stabilire l'organigramma del sodalizio, la ripartizione dei ruoli dei diversi partecipanti al suo interno, i settori di interesse e le modalità operative dell'organizzazione. Il sodalizio, strutturato su base familiare, presidiava il territorio ed aveva avviato un florido commercio di stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina e marijuana. Il IN AT dettava le regole del commercio e si interfacciava con stabili fornitori ed acquirenti della sostanza, che provvedevano a loro volta allo smercio dello stupefacente. In relazione alla posizione di NZ AT, il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziarlo emerso a carico dell'indagato, ha richiamato gli esiti delle videoriprese e ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti gli episodi in contestazione, desumendo da tali episodi e dai rapporti instaurati con gli altri soggetti coinvolti nelle vicende in 9 esame, primo fra tutti il IN, anche la partecipazione del ricorrente all'associazione contestata al capo 164 della rubrica. In base alle risultanze in atti, si legge nella ordinanza, il ricorrente si riforniva di importanti quantitativi di stupefacenti dal IN, provvedendo a destinare tali quantitativi a soggetti operanti nel territorio di Catania, essendo egli referente e portavoce di un gruppo più ampio operante in quella zona. Si trattava di partite di consistenti entità, come si desume dalle conversazioni dedicate alle contrattazioni sui prezzi praticati al grammo e dalla entità del complessivo debito maturato dal NZ, suscettibile di mettere in difficoltà il IN rispetto ai fornitori calabresi che garantivano il flusso di stupefacenti. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione dell'art. 273, comma 1 e 1-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; mancanza di gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi in ordine alle contestazioni di cui all'imputazione relativamente alle fattispecie di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90. Secondo la difesa, le argomentazioni contenute nella ordinanza del riesame non darebbero conto in modo adeguato della condotta di partecipazione del ricorrente al reato associativo. Il NZ è soggetto incensurato che non ha altri procedimenti pendenti;
non si comprende come egli possa partecipare all'associazione in contestazione ed essere a capo di una consorteria operante in altro territorio. Il materiale probatorio su cui si fonda l'accusa formalizzata al capo 164 della rubrica si basa esclusivamente sul contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno riguardato IN AT ed altri soggetti vicini a quest'ultimo. - f - (Z Da tali conversazioni si vuole ,fare aiscendeì -6, in'ì'haniera arbitraria ed illegittima, la esistenza di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti. Il convincimento si fonda, solo ed esclusivamente, sulla frequenza dei rapporti osservati tra taluni soggetti attenzionati, finalizzati alla realizzazione di alcuni approvvigionamenti di partite di droga. Il ragionamento illogico riguarda gli aspetti concernenti il fine perseguito dal ricorrente e l'apporto contributivo di questi alla vita dell'organizzazione capeggiata dal IN. Se, come risulta dalla motivazione, il NZ agisce per un fine personale, non essendo dimostrato un qualunque stabile contributo alla vita dell'associazione e la consapevolezza piena di farne parte, è illogico ritenere la ricorrenza della gravità indiziaria in ordine alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Come potrà agevolmente rilevarsi dalla lettura della ordinanza impugnata, che ricalca quella genetica, il Tribunale omette qualsivoglia motivazione sul discrimine tra reato associativo e concorso di persone nel reato. Il ricorrente avrebbe intrattenuto contatti con il solo IN ed i giudici non indicano il contributo prestato alla vita ed alla realizzazione degli scopi associativi: l'esistenza di una pluralità di reati in materia di stupefacenti può essere sintomatica di un programma di natura delinquenziale, ma non dimostra l'esistenza di una condivisione degli scopi del sodalizio. Nessun collaboratore indica il ricorrente come partecipe dell'associazione. Degli episodi contestati al capo 88 della rubrica non vi è dimostrazione: non si conosce il quantitativo dello stupefacente oggetto di acquisto e neppure la modalità di consegna della partita di droga. L'incensuratezza dell'imputato e la risalenza dei fatti all'anno 2020 depongono per la mancanza dell'attualità del pericolo recidivante. In ordine alla ricorrenza delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen., la motivazione dell'ordinanza impugnata è del tutto insoddisfacente. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dal ricorrente sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza' della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza 4 accanto alla gravità degli indizi: derivandone„ quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Il Tribunale h:i_arufestà di avere seguito un adeguato percorso logico- argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato in relazione ai fatti di cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Quanto alla gravità indiziaria attinente alla ipotizzata partecipazione all'associazione contestata, la motivazione del provvedimento impugnato contiene una puntuale indicazione degli elementi acquisiti nel corso delle indagini a carico del ricorrente suscettibili di rivelare, sia pure alla stregua dei criteri da impiegarsi in materia cautelare, la intraneità del ricorrente al sodalizio. Seguendo una ricostruzione organica e coerente, il Tribunale ha dapprima dato conto della esistenza dell'organizzazione capeggiata da IN AT;
ha poi desunto l'ipotizzata partecipazione dell'indagato ad essa dalle risultanze delle videoriprese effettuate presso l'abitazione di IN e dal contenuto di numerosi colloqui intercettati, puntualmente richiamati e commentati in motivazione, che riguardavano gli accordi intervenuti tra il ricorrente ed il capo dell'organizzazione per le forniture dello stupefacente. Il Tribunale ha posto in rilievo, analizzando il contenuto dei dialoghi, come gli accordi prevedessero non un singolo acquisto, ma uno stabile rapporto di fornitura dello stupefacente da parte di IN, con possibilità di pagamenti rateizzati del NZ (cfr. conversazione del 20 luglio 2020 riportata alle pagine 7 e seguenti della ordinanza). La fitta rete di contatti e di rapporti diretti instaurati dal ricorrente con il capo dell'organizzazione, finalizzati alla stabile acquisizione di partite di stupefacenti da immettere sul mercato, è indice sintomatico della partecipazione dell'indagato al sodalizio. La valutazione è fondata su dati oggettivi (numerosi accessi del ricorrente all'abitazione di IN, intensi rapporti di frequentazione nel periodo esaminato) e sulla interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, non sindacabile in questa sede (Sez. U, n. 72471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715:"In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità"). 4. Si rammenta come il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, conformemente alle altre fattispecie di associazione a delinquere, sia punito in relazione al pericolo rappresentato per l'ordine pubblico dalla predisposizione di una struttura organizzata finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso diretto alla violazione izle--1---reati. , in materia di stupefacenti. Perché ricorra la fattispecie in esame, occorre l'esistenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l'elemento costitutivo del delitto in questione è quindi rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo (pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque a carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti. E' proprio la permanenza del vincolo associativo che differenzia l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 dal concorso di persone nel reato e determina il pericolo per l'ordine pubblico, giustificando l'autonoma configurazione del delitto di associazione per delinquere (in termini, ex multis Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008 - 01, così massimata: "L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma cri minoso"). Occorre poi precisare come l'accordo tra i diversi compartecipi all'associazione non debba necessariamente assumere la forma di un patto espresso, essendo sufficiente l'esistenza di fatto di una struttura organizzata tesa all'attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico degli stupefacenti, in cui si innesti il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (cfr. Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013, Bashli e altri., Rv. 256969 - 01: «Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio 6 societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale»; Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente ed altri, Rv. 202031 - 01:«Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sè la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniz azione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune»). Sul piano processuale l'esistenza del sodalizio criminoso e la prova del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli associati, i rapporti di frequentazione, l'impiego di beni comuni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Rv. 255207 - 01: «In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive»). In ordine poi alla condotta di partecipazione, trattandosi, per pacifica giurisprudenza, di un reato a forma libera, esso può assumere forme e contenuti diversi per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90, si reputa necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico: contributo che, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (così in motivazione Sez. 4, 15/1/2014, n. 4063 n.m.). 7 E' d'uopo in proposito evidenziare come, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, integri la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (cfr. Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Mnzari, Rv. 280450-01). Il Tribunale ha correttamente declinato i criteri enunciati, mettendo in rilievo, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, in particolare di quello richiamato alle pagine 7 e 8 dell'ordinanza, come il rapporto instauratosi tra il capo del sodalizio e l'indagato prevedesse una stabile disponibilità del ricorrente a rifornirsi di stupefacente dall'organizzazione, anche ricorrendo all'acquisto "a credito". Ciò rappresenta, come evidenziato nella massima da ultimo richiamata, un contributo alla vita dell'organizzazione, suscettibile di integrare la fattispecie contestata. 5. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura. Il motivo è infondato alla luce della motivazione del provvedimento impugnato che riconduce la scelta della misura della custodia in carcere alla valutazione della inesistenza di elementi specifici dai quali desumere la rescissione dei legami con l'associazione, così come il pericolo di recidiva al considerevole numero dei contatti e delle attività illecite poste in essere dal ricorrente in collegamento con IN nel periodo di interesse. Nel definire correttamente l'ambito valutativo a cui deve essere rapportato il giudizio da operarsi nel caso in esame, deve rammentarsi come l'assetto normativo vigente (art. 275, comma 3 ultima parte, cod. proc. pen.) contempli, in relazione alla fattispecie associativa, due presunzioni relative, una riguardante la sussistenza delle esigenze cautelari, correlata all'imputazione, l'altra riguardante l'adeguatezza della sola custodia cautelare, la quale può essere superata quando siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (ex multis Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Rv. 256388) E' evidente come il discorso giustificativo espresso dal Tribunale non sia meritevole di essere censurato da parte di questa Corte: è stato espresso in modo adeguato il convincimento che la presunzione di pericolosità non abbia trovato smentita nelle deduzioni difensive. 8 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispongono gli adempimenti di cui all'art. 94 co.
1-ter disp. att. cod. proc. pen. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 31 maggio 2023 Il Consigliere estensore