Art. 1. Articolo unico:
I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali del legno e del sughero;
per la provincia di Forli', il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1957, relativo agli operai dipendenti dalle industrie dei prodotti del legno e del sughero;
per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1957, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;
per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 1 dicembre 1954, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;
per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1957, relativo agli operai addetti alle industrie del legno; l'accordo collettivo 4 giugno 1957, relativo agli operai addetti all'industria del legno sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle province di Bologna, Forli', Modena e Reggio Emilia e dalle imprese del legno della provincia di Ferrara.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali del legno e del sughero;
per la provincia di Forli', il contratto collettivo integrativo 26 aprile 1957, relativo agli operai dipendenti dalle industrie dei prodotti del legno e del sughero;
per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 16 dicembre 1957, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;
per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 1 dicembre 1954, relativo agli operai addetti alle industrie del legno e del sughero;
per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 4 giugno 1957, relativo agli operai addetti alle industrie del legno; l'accordo collettivo 4 giugno 1957, relativo agli operai addetti all'industria del legno sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle province di Bologna, Forli', Modena e Reggio Emilia e dalle imprese del legno della provincia di Ferrara.