CASS
Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2024, n. 16519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16519 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA GO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16519 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 07 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato il reclamo proposto da AG Papaìanni avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Rovigo ha respinto la sua richiesta di liberazione anticipata con riferimento a nove semestri, di cui sette relativi agli anni tra il 2013 e il 2017, e due, in parte, dal 2021 al 2022. Secondo il Tribunale di sorveglianza il diniego è corretto in quanto, nonostante la condotta carceraria esente da rilievi tenuta in tutti i periodi di detenzione, in data 12/12/2019 il detenuto, all'epoca latitante, è stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro accusandolo dei delitti di cui all'art. 416- bis cod.pen., con ruolo di co-organizzatore di un'associazione di 'ndrangheta, e all'art. 629 cod.pen., con condotta in atto dal 31/10/2013 e perdurante al momento di emissione della misura cautelare. Tale vicenda, a parere del Tribunale di sorveglianza, dimostra la mancata partecipazione del detenuto all'opera rieducativa, e rende impossibile una prognosi positiva. Il Tribunale ha ritenuto che la decisione del tribunale del riesame, che ha respinto il ricorso contro l'ordinanza cautelare evidenziando indizi che dimostrerebbero quanto meno la ripresa di un'attività criminale, da parte dell'istante, subito dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 2017, riverbera effetti sui semestri antecedenti ed anche su quelli successivi, per i quali la concessione del beneficio richiederebbe evidenze specifiche e ulteriori di un'adesione non solo formale al trattamento rieducativo. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso AG NN, per mezzo del suo difensore avv. Valerio Spigarelli, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. Il reclamo contestava la mancanza, nell'ordinanza del magistrato di sorveglianza, di una valutazione specifica degli indici rivelatori di una mancata adesione al trattamento rieducativo per ciascuno dei nove semestri per i quali il beneficio era stato negato, e il Tribunale di sorveglianza non ha colmato tale lacuna, adeguandosi completamente alla decisione del magistrato di sorveglianza e quindi fondando il diniego esclusivamente sull'ordinanza custodiale emessa dal g.i.p. del Tribunale di Catanzaro. Il Tribunale non ha, però, valutato l'infondatezza di quell'accusa, che fa decorrere l'appartenenza del ricorrente all'associazione criminosa dal 31 ottobre 2013 trascurando il fatto che egli è stato assolto, in quella data, da una 2 precedente accusa analoga, per cui non può esserci alcuna continuazione con una condotta precedente, e il nuovo reato può essere stato commesso solo dopo la cessazione dello stato di detenzione del ricorrente. Inoltre nell'ordinanza impugnata non sono stati indicati comportamenti negativi che il ricorrente avrebbe tenuto durante la detenzione, ma solo condotte ipoteticamente tenute dopo la sua scarcerazione. Questa motivazione contrasta con quella dell'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza, il quale aveva invece fondato il diniego del beneficio anche riferendosi ad un'appartenenza all'associazione protrattasi nel corso della carcerazione. Il Tribunale non ha risposto alla doglianza sul punto, ed ha fondato il diniego, anche per i semestri precedenti, solo sulla condotta che il ricorrente avrebbe tenuto dopo la sua scarcerazione, applicando il principio della retrodatazione del diniego stesso. Questa motivazione è errata, perché l'applicazione del beneficio non dipende da una valutazione retrospettiva circa l'effettivo recupero del detenuto, e la valutazione non può derivare dalla mera commissione di reati dopo la scarcerazione, ma deriva dalla condotta tenuta durante la carcerazione e dalla positiva partecipazione al trattamento rieducativo. Il beneficio avrebbe dovuto essere concesso, pertanto, per i semestri antecedenti alla scarcerazione. Per i semestri successivi, relativi al 2021/2022, il beneficio deve essere concesso perché la buona condotta carceraria dimostra una nuova adesione al trattamento rieducativo, così come il trattamento precedente aveva impedito la nuova commissione del reato associativo durante la detenzione. In ogni caso, l'ordinanza è errata perché il Tribunale, fondando il diniego solo sulle condotte tenute dopo la scarcerazione, avrebbe dovuto motivare in modo rafforzato il diniego anche per i semestri precedenti ad essa, indicando cioè le ragioni per cui la condotta tenuta successivamente riverberi effetti negativi anche sui periodi precedenti, essendo vietata una valutazione globale e unitaria di tutti i semestri richiesti. Infine, sono stati travisati gli elementi probatori che dimostrerebbero l'appartenenza del ricorrente ad un'associazione criminale, con specifico riferimento alle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, indicati nell'ordinanza cautelare, e ad un incontro con il capo-clan, avvenuto solo per caso. L'ordinanza cautelare, poi, contiene solo addebiti provvisori, che non hanno il valore di un accertamento giudiziale, e che non impediscono al giudice della sorveglianza un autonomo giudizio sulla loro rilevanza per la concessione del beneficio richiesto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 1.1. Costituisce un principio consolidato di questa Corte quello secondo cui «Ai fini della concessione della liberazione anticipata, quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere, commettendo gravi reati, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta dei soggetto, a nulla rilevando l'assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti» (Sez. 1, n. 18012 del 20/03/2004, Rv. 227977; Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120). La motivazione dell'ordinanza impugnata, che fonda sulle condotte contestate al ricorrente, in particolare su quelle che avrebbe tenuto dopo la scarcerazione, la valutazione negativa per i semestri antecedenti ad esse, applica correttamente tale principio, ritenendo che tale comportamento, che sarebbe stato tenuto sin dai primi giorni dopo la scarcerazione, dimostri che la sua adesione all'opera rieducativa, durante il periodo detentivo, è stata solo formale ed apparente, e non ha effettivamente portato al suo allontanamento dalle logiche criminali. Questa motivazione, oltre che conforme ai principi giurisprudenziali, risulta logica e approfondita, avendo il Tribunale valutato la peculiare gravità dei reati che sono stati contestati al detenuto come commessi dopo la sua scarcerazione, tale da dimostrare il mantenimento, da parte sua, di una piena adesione a condotte mafiose, e l'inefficacia dell'opera rieducativa svolta sino ad allora. La motivazione è logica e non contraddittoria anche nella parte in cui la valutazione negativa viene estesa ai semestri di detenzione successivi alla esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, nuovamente iniziati nel giugno 2021, a seguito dell'arresto del ricorrente dopo un periodo di latitanza. Secondo il Tribunale, infatti, la gravità dei predetti comportamenti, che sarebbero stati tenuti dopo un lungo periodo di detenzione durante il quale il detenuto ha tenuto una condotta corretta ed ha apparentemente partecipato all'opera rieducativa, impone di valutare non sufficiente, per concedere il beneficio richiesto, la buona condotta intramuraria, che tuttora egli sta tenendo, e impone di ritenere necessari elementi ulteriori e più specifici che dimostrino una adesione effettiva, e non solo meramente formale, al trattamento rieducativo. 4 1.2. Il ricorrente contesta, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza non ha valutato l'infondatezza delle accuse contenute nell'ordinanza di custodia, e non ha effettuato una valutazione autonoma degli elementi a base della stessa, benché questa contenga solo addebiti provvisori, che non impediscono al giudice della sorveglianza un autonomo giudizio sulla loro fondatezza e sulla rilevanza per la concessione del beneficio richiesto. Questa Corte, però, ha da tempo stabilito che «Nel procedimento di sorveglianza ben possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale. In quella sede, infatti, ciò che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso - prescindendo dall'accertamento giudiziale delle sue responsabilità - sia meritevole dei benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Rv. 21512). Il Tribunale di sorveglianza, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, ha valutato la rilevanza degli elementi evidenziati dal tribunale del riesame nel confermare l'ordinanza cautelare, sottolineando che le accuse derivano, oltre che dai collaboratori di giustizia, anche da intercettazioni effettuate dopo la scarcerazione del ricorrente stesso e dall'accertamento di un contatto diretto tra questi e il capo-clan. Ha, quindi, con valutazione autonoma ritenuto che tali elementi forniscano gravi indizi della partecipazione ad un'associazione criminosa di tipo mafioso, che il ricorrenti?. avrebbe ripreso immediatamente dopo essere stato scarcerato, pur sottolineando che la sua valutazione è solo «incidentale e allo stato degli atti» (vedi Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Rv. 206774). Anche sotto tale profilo, quindi, la motivazione dell'ordinanza impugnata è approfondita e logica, nonché priva dei vizi lamentati dal ricorrente. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16519 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 07 giugno 2023 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato il reclamo proposto da AG Papaìanni avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Rovigo ha respinto la sua richiesta di liberazione anticipata con riferimento a nove semestri, di cui sette relativi agli anni tra il 2013 e il 2017, e due, in parte, dal 2021 al 2022. Secondo il Tribunale di sorveglianza il diniego è corretto in quanto, nonostante la condotta carceraria esente da rilievi tenuta in tutti i periodi di detenzione, in data 12/12/2019 il detenuto, all'epoca latitante, è stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro accusandolo dei delitti di cui all'art. 416- bis cod.pen., con ruolo di co-organizzatore di un'associazione di 'ndrangheta, e all'art. 629 cod.pen., con condotta in atto dal 31/10/2013 e perdurante al momento di emissione della misura cautelare. Tale vicenda, a parere del Tribunale di sorveglianza, dimostra la mancata partecipazione del detenuto all'opera rieducativa, e rende impossibile una prognosi positiva. Il Tribunale ha ritenuto che la decisione del tribunale del riesame, che ha respinto il ricorso contro l'ordinanza cautelare evidenziando indizi che dimostrerebbero quanto meno la ripresa di un'attività criminale, da parte dell'istante, subito dopo la sua scarcerazione avvenuta nel 2017, riverbera effetti sui semestri antecedenti ed anche su quelli successivi, per i quali la concessione del beneficio richiederebbe evidenze specifiche e ulteriori di un'adesione non solo formale al trattamento rieducativo. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso AG NN, per mezzo del suo difensore avv. Valerio Spigarelli, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. Il reclamo contestava la mancanza, nell'ordinanza del magistrato di sorveglianza, di una valutazione specifica degli indici rivelatori di una mancata adesione al trattamento rieducativo per ciascuno dei nove semestri per i quali il beneficio era stato negato, e il Tribunale di sorveglianza non ha colmato tale lacuna, adeguandosi completamente alla decisione del magistrato di sorveglianza e quindi fondando il diniego esclusivamente sull'ordinanza custodiale emessa dal g.i.p. del Tribunale di Catanzaro. Il Tribunale non ha, però, valutato l'infondatezza di quell'accusa, che fa decorrere l'appartenenza del ricorrente all'associazione criminosa dal 31 ottobre 2013 trascurando il fatto che egli è stato assolto, in quella data, da una 2 precedente accusa analoga, per cui non può esserci alcuna continuazione con una condotta precedente, e il nuovo reato può essere stato commesso solo dopo la cessazione dello stato di detenzione del ricorrente. Inoltre nell'ordinanza impugnata non sono stati indicati comportamenti negativi che il ricorrente avrebbe tenuto durante la detenzione, ma solo condotte ipoteticamente tenute dopo la sua scarcerazione. Questa motivazione contrasta con quella dell'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza, il quale aveva invece fondato il diniego del beneficio anche riferendosi ad un'appartenenza all'associazione protrattasi nel corso della carcerazione. Il Tribunale non ha risposto alla doglianza sul punto, ed ha fondato il diniego, anche per i semestri precedenti, solo sulla condotta che il ricorrente avrebbe tenuto dopo la sua scarcerazione, applicando il principio della retrodatazione del diniego stesso. Questa motivazione è errata, perché l'applicazione del beneficio non dipende da una valutazione retrospettiva circa l'effettivo recupero del detenuto, e la valutazione non può derivare dalla mera commissione di reati dopo la scarcerazione, ma deriva dalla condotta tenuta durante la carcerazione e dalla positiva partecipazione al trattamento rieducativo. Il beneficio avrebbe dovuto essere concesso, pertanto, per i semestri antecedenti alla scarcerazione. Per i semestri successivi, relativi al 2021/2022, il beneficio deve essere concesso perché la buona condotta carceraria dimostra una nuova adesione al trattamento rieducativo, così come il trattamento precedente aveva impedito la nuova commissione del reato associativo durante la detenzione. In ogni caso, l'ordinanza è errata perché il Tribunale, fondando il diniego solo sulle condotte tenute dopo la scarcerazione, avrebbe dovuto motivare in modo rafforzato il diniego anche per i semestri precedenti ad essa, indicando cioè le ragioni per cui la condotta tenuta successivamente riverberi effetti negativi anche sui periodi precedenti, essendo vietata una valutazione globale e unitaria di tutti i semestri richiesti. Infine, sono stati travisati gli elementi probatori che dimostrerebbero l'appartenenza del ricorrente ad un'associazione criminale, con specifico riferimento alle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, indicati nell'ordinanza cautelare, e ad un incontro con il capo-clan, avvenuto solo per caso. L'ordinanza cautelare, poi, contiene solo addebiti provvisori, che non hanno il valore di un accertamento giudiziale, e che non impediscono al giudice della sorveglianza un autonomo giudizio sulla loro rilevanza per la concessione del beneficio richiesto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 1.1. Costituisce un principio consolidato di questa Corte quello secondo cui «Ai fini della concessione della liberazione anticipata, quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere, commettendo gravi reati, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta dei soggetto, a nulla rilevando l'assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il condannato deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti» (Sez. 1, n. 18012 del 20/03/2004, Rv. 227977; Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120). La motivazione dell'ordinanza impugnata, che fonda sulle condotte contestate al ricorrente, in particolare su quelle che avrebbe tenuto dopo la scarcerazione, la valutazione negativa per i semestri antecedenti ad esse, applica correttamente tale principio, ritenendo che tale comportamento, che sarebbe stato tenuto sin dai primi giorni dopo la scarcerazione, dimostri che la sua adesione all'opera rieducativa, durante il periodo detentivo, è stata solo formale ed apparente, e non ha effettivamente portato al suo allontanamento dalle logiche criminali. Questa motivazione, oltre che conforme ai principi giurisprudenziali, risulta logica e approfondita, avendo il Tribunale valutato la peculiare gravità dei reati che sono stati contestati al detenuto come commessi dopo la sua scarcerazione, tale da dimostrare il mantenimento, da parte sua, di una piena adesione a condotte mafiose, e l'inefficacia dell'opera rieducativa svolta sino ad allora. La motivazione è logica e non contraddittoria anche nella parte in cui la valutazione negativa viene estesa ai semestri di detenzione successivi alla esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, nuovamente iniziati nel giugno 2021, a seguito dell'arresto del ricorrente dopo un periodo di latitanza. Secondo il Tribunale, infatti, la gravità dei predetti comportamenti, che sarebbero stati tenuti dopo un lungo periodo di detenzione durante il quale il detenuto ha tenuto una condotta corretta ed ha apparentemente partecipato all'opera rieducativa, impone di valutare non sufficiente, per concedere il beneficio richiesto, la buona condotta intramuraria, che tuttora egli sta tenendo, e impone di ritenere necessari elementi ulteriori e più specifici che dimostrino una adesione effettiva, e non solo meramente formale, al trattamento rieducativo. 4 1.2. Il ricorrente contesta, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza non ha valutato l'infondatezza delle accuse contenute nell'ordinanza di custodia, e non ha effettuato una valutazione autonoma degli elementi a base della stessa, benché questa contenga solo addebiti provvisori, che non impediscono al giudice della sorveglianza un autonomo giudizio sulla loro fondatezza e sulla rilevanza per la concessione del beneficio richiesto. Questa Corte, però, ha da tempo stabilito che «Nel procedimento di sorveglianza ben possono essere valutati fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale. In quella sede, infatti, ciò che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine di stabilire se lo stesso - prescindendo dall'accertamento giudiziale delle sue responsabilità - sia meritevole dei benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Rv. 21512). Il Tribunale di sorveglianza, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, ha valutato la rilevanza degli elementi evidenziati dal tribunale del riesame nel confermare l'ordinanza cautelare, sottolineando che le accuse derivano, oltre che dai collaboratori di giustizia, anche da intercettazioni effettuate dopo la scarcerazione del ricorrente stesso e dall'accertamento di un contatto diretto tra questi e il capo-clan. Ha, quindi, con valutazione autonoma ritenuto che tali elementi forniscano gravi indizi della partecipazione ad un'associazione criminosa di tipo mafioso, che il ricorrenti?. avrebbe ripreso immediatamente dopo essere stato scarcerato, pur sottolineando che la sua valutazione è solo «incidentale e allo stato degli atti» (vedi Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Rv. 206774). Anche sotto tale profilo, quindi, la motivazione dell'ordinanza impugnata è approfondita e logica, nonché priva dei vizi lamentati dal ricorrente. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente