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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 26/01/2026, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 326/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IST.AUT IRES-ALTRO 2017
- DINIEGO IST.AUT IVA-ALTRO 2017
- DINIEGO IST.AUT IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4208/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante Sig. Nominativo_1, ha presentato ricorso, notificato in data 27 dicembre 2024, avverso l'atto, notificato in data 25 novembre 2024, con il quale l'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale I di Milano ha respinto l'istanza di autotutela presentata dalla società ricorrente in merito all'avviso di accertamento (n. T9B032100426/2024) per l'anno 2017, notificato in data 8/03/2024.
La ricorrente contesta il rigetto della istanza di autotutela sulla base dei seguenti profili:
- la scadenza dei termini per l'accertamento dell'anno d'imposta 2017 in ragione del fatto che non opererebbe alcuna proroga di 85 giorni (causa Covid) per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre 2023, notificati dagli Uffici nel 2024;
- la violazione dei principi affermati dagli artt. 24 e 53 della Costituzione tesi a non comprimere il diritto alla difesa dei contribuenti e a non obbligare gli stessi ad effettuare pagamenti non dovuti;
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art 6-bis della L. 212/2000 e degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sotto il profilo dell'omessa o apparente motivazione per difetto di contraddittorio anticipato con la conseguente nullità dell'avviso di accertamento;
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109 del D.P.R. 917/1986 ritenendo deducibili i costi sostenuti nell'anno 2017 in relazione alle fatture emesse da Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l., per i quali ritiene di aver dimostrato sia di averli sostenuti nonché l'inerenza e la certezza;
- la violazione e/o falsa applicazione di quanto disposto dell'art. 19 del D.P.R. 633/72 per mancato riconoscimento della detrazione IVA avendo la ricorrente prodotto il Registro IVA acquisti, che dimostrerebbe la legittima detrazione dell'IVA per l'anno 2017.
- la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento non pregiudicherebbe la posizione della contribuente alla luce dell'art. 97 Cost., dell'art. 2 del D.M. 37/97 e della Circolare n. 198/S del 05.08.98, mai modificata, data l'affermazione del principio dell'annullamento del provvedimento quando, sostanzialmente, al di là di ogni arido formalismo, è risultato illegittimo e, comunque, errato e lesivo del diritto del cittadino all'agevolazione prevista per legge.
Chiede, pertanto, in via preliminare, di dichiarare la nullità o l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
T9B032100426/2024, per decadenza dei termini di accertamento per l'anno d'imposta 2017, scaduti il
31.12.2023; in via principale: di dichiarare l'illegittimità del diniego di annullamento in autotutela per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, di procedere all'annullamento dell'avviso di accertamento n.
T9B032100426/2024 notificato l'08.03.2024 relativo all'anno di imposta 2017 nonché ogni atto presupposto, connesso, conseguente ed accessorio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata telematicamente, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente.
In particolare, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui vengono rilevati vizi che non riguardano l'atto formalmente impugnato (il diniego di autotutela), ma l'avviso di accertamento sotteso (n.
T9B032100426/2024), già definitivo.
Ritiene, poi, legittimo il diniego di autotutela opposto dall'Ufficio e corretta l'applicazione della preclusione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.
Chiede, pertanto, in via preliminare di dichiarare i motivi di ricorso sub I e III inammissibili per violazione dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992; in via principale, di rigettare il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria in data 17 aprile 2025 la ricorrente contrasta le argomentazioni difensive dell'Ufficio, ribadisce la legittimità delle eccezioni tese a contrastare il rigetto della istanza di autotutela e insiste per l'accoglimento delle domande formulate in rcorso.
Alla pubblica udienza dell'11 novembre 2025, sono presenti per la ricorrente l'avv. Difensore_1 e l'avv. Difensore_2 nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato dalla contribuente.
Occorre, anzitutto, evidenziare che l'atto impugnato nel presente giudizio è il diniego all'istanza di tutela, presentata dalla società contribuente ai sensi dell'art. 10 quater della L. 212/00, istanza alla quale la ricorrente ha allegato la documentazione richiesta dall'Ufficio in sede di questionario, documentazione che la stessa ricorrente non ha messo a disposizione dell'Ufficio nel termine richiesto. L'Ufficio, pertanto, anche in ragione di quanto disposto dall'art. 32 del D.P.R. 600/72, scaduto il termine indicato alla contribuente per fornire tutta la documentazione necessaria per chiarire la propria posizione fiscale, ha notificato in data 8 marzo 2024
l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2017, avviso che non è stato impugnato dalla contribuente nel termine di legge e che, pertanto, è divenuto definitivo.
La ricorrente afferma, senza fornire una specifica prova, che a fronte di interventi di natura organizzativa e societaria avvenuti nel periodo dal 2020 al 2022, nel 2024 ha avuto delle difficoltà nel dare riscontro alle
PEC ricevute dall'Ufficio (Questionario e avviso di accertamento).
In tale contesto, al fine di riaprire i termini ormai scaduti per impugnare l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2017, invoca la tutela prevista dall'art. 10 quater della L. 212/00 e, in particolare, quanto disposto dalla lett. G) della medesima norma che prevede l'intervento dell'Ufficio nell'ipotesi di “manifesta illegittimità dell'atto” in “mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.”
È noto che il Legislatore ha introdotto, nella L. 212/2000, l'art. 10-quater, in vigore dal 18 gennaio 2024, il quale disciplina e riforma l'istituto dell'autotutela tributaria obbligatoria e prevede l'obbligo a carico dell'Amministrazione finanziaria di intervenire e annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione (o di rinunciarvi), anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, laddove sussistano casi di manifesta illegittimità dell'atto, previsti dallo stesso articolo, tra cui, come detto l'ipotesi di cui alla lett. G).
Orbene, fatte queste generali premesse, nel caso di specie non si ravvisa alcuna delle ipotesi previste dall'art. 10-quater della L. 212/2000, che regola l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria da parte della
Amministrazione Finanziaria. L'Ufficio ha correttamente emesso il diniego all'istanza di autotutela in ragione della preclusione di cui agli artt. 32 del D.P.R. 600/1973, in ragione del fatto che la contribuente non ha dato seguito nel termine indicato dall'Ufficio alla richiesta di natura documentale formulata da quest'ultimo. La ricostruzione di parte ricorrente non è, invero, corretta, laddove prospetta la configurazione di una ipotesi di autotutela obbligatoria, facendola ricadere sotto la lett. G). L'art. 10-quater della L. 212/2000 è proponibile in tutti quei casi in cui l'errore è manifesto;
deve, pertanto, esservi una evidenza oggettiva della non debenza del tributo, senza alcuna necessità di valutazioni di tipo sostanziale e senza alcuna possibilità di formulare eccezioni, al fine di riaprire i termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, ormai spirati attesa la mancata proposizione del ricorso. Nella fattispecie, invece, il (tardivo) deposito, da parte della società contribuente, della documentazione richiesta con il Questionario non comporta necessariamente la non debenza del tributo, dovendosi comunque verificare nel merito il rispetto dei requisiti di inerenza e competenza dei costi di cui alle fatture contestate dall'Ufficio.
Nel caso in esame, non sussiste, pertanto, l'errore manifesto addotto dalla parte ricorrente nell'istanza di autotutela, né alcun automatismo può farsi discendere dalla mera presentazione della documentazione a suo tempo richiesta dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, si osserva che non si rileva alcuna omissione dovuta a cause non imputabili al contribuente che possa legittimare l'attivazione dell'istituto dell'annullamento in autotutela.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che l'Ufficio abbia correttamente respinto l'istanza di autotutela obbligatoria presentata dalla contribuente non sussistendone i presupposti previsti dalla legge e che non si possa in questo giudizio esaminare le eccezioni tutte sollevate dalla ricorrente, avverso l'avviso di accertamento il cui debito tributario si è già cristallizzato allorquando, nonostante la regolare notifica del medesimo atto – circostanza non contestata dalla contribuente –, quest'ultima non lo abbia impugnato nei termini previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 546/92.
In ragione di quanto sopra, la Corte respinge il ricorso.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese legali liquidate in € 5.000,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese per € 5.000,00.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 11 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
LU De RO GI CO
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IST.AUT IRES-ALTRO 2017
- DINIEGO IST.AUT IVA-ALTRO 2017
- DINIEGO IST.AUT IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4208/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Come riportate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del legale rappresentante Sig. Nominativo_1, ha presentato ricorso, notificato in data 27 dicembre 2024, avverso l'atto, notificato in data 25 novembre 2024, con il quale l'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale I di Milano ha respinto l'istanza di autotutela presentata dalla società ricorrente in merito all'avviso di accertamento (n. T9B032100426/2024) per l'anno 2017, notificato in data 8/03/2024.
La ricorrente contesta il rigetto della istanza di autotutela sulla base dei seguenti profili:
- la scadenza dei termini per l'accertamento dell'anno d'imposta 2017 in ragione del fatto che non opererebbe alcuna proroga di 85 giorni (causa Covid) per gli accertamenti in scadenza ordinaria al 31 dicembre 2023, notificati dagli Uffici nel 2024;
- la violazione dei principi affermati dagli artt. 24 e 53 della Costituzione tesi a non comprimere il diritto alla difesa dei contribuenti e a non obbligare gli stessi ad effettuare pagamenti non dovuti;
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art 6-bis della L. 212/2000 e degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sotto il profilo dell'omessa o apparente motivazione per difetto di contraddittorio anticipato con la conseguente nullità dell'avviso di accertamento;
- la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109 del D.P.R. 917/1986 ritenendo deducibili i costi sostenuti nell'anno 2017 in relazione alle fatture emesse da Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l., per i quali ritiene di aver dimostrato sia di averli sostenuti nonché l'inerenza e la certezza;
- la violazione e/o falsa applicazione di quanto disposto dell'art. 19 del D.P.R. 633/72 per mancato riconoscimento della detrazione IVA avendo la ricorrente prodotto il Registro IVA acquisti, che dimostrerebbe la legittima detrazione dell'IVA per l'anno 2017.
- la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento non pregiudicherebbe la posizione della contribuente alla luce dell'art. 97 Cost., dell'art. 2 del D.M. 37/97 e della Circolare n. 198/S del 05.08.98, mai modificata, data l'affermazione del principio dell'annullamento del provvedimento quando, sostanzialmente, al di là di ogni arido formalismo, è risultato illegittimo e, comunque, errato e lesivo del diritto del cittadino all'agevolazione prevista per legge.
Chiede, pertanto, in via preliminare, di dichiarare la nullità o l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
T9B032100426/2024, per decadenza dei termini di accertamento per l'anno d'imposta 2017, scaduti il
31.12.2023; in via principale: di dichiarare l'illegittimità del diniego di annullamento in autotutela per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, di procedere all'annullamento dell'avviso di accertamento n.
T9B032100426/2024 notificato l'08.03.2024 relativo all'anno di imposta 2017 nonché ogni atto presupposto, connesso, conseguente ed accessorio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, costituitasi in giudizio con comparsa regolarmente depositata telematicamente, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive della ricorrente.
In particolare, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui vengono rilevati vizi che non riguardano l'atto formalmente impugnato (il diniego di autotutela), ma l'avviso di accertamento sotteso (n.
T9B032100426/2024), già definitivo.
Ritiene, poi, legittimo il diniego di autotutela opposto dall'Ufficio e corretta l'applicazione della preclusione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.
Chiede, pertanto, in via preliminare di dichiarare i motivi di ricorso sub I e III inammissibili per violazione dell'art. 19, comma 3, e dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992; in via principale, di rigettare il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria in data 17 aprile 2025 la ricorrente contrasta le argomentazioni difensive dell'Ufficio, ribadisce la legittimità delle eccezioni tese a contrastare il rigetto della istanza di autotutela e insiste per l'accoglimento delle domande formulate in rcorso.
Alla pubblica udienza dell'11 novembre 2025, sono presenti per la ricorrente l'avv. Difensore_1 e l'avv. Difensore_2 nonché il rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato dalla contribuente.
Occorre, anzitutto, evidenziare che l'atto impugnato nel presente giudizio è il diniego all'istanza di tutela, presentata dalla società contribuente ai sensi dell'art. 10 quater della L. 212/00, istanza alla quale la ricorrente ha allegato la documentazione richiesta dall'Ufficio in sede di questionario, documentazione che la stessa ricorrente non ha messo a disposizione dell'Ufficio nel termine richiesto. L'Ufficio, pertanto, anche in ragione di quanto disposto dall'art. 32 del D.P.R. 600/72, scaduto il termine indicato alla contribuente per fornire tutta la documentazione necessaria per chiarire la propria posizione fiscale, ha notificato in data 8 marzo 2024
l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2017, avviso che non è stato impugnato dalla contribuente nel termine di legge e che, pertanto, è divenuto definitivo.
La ricorrente afferma, senza fornire una specifica prova, che a fronte di interventi di natura organizzativa e societaria avvenuti nel periodo dal 2020 al 2022, nel 2024 ha avuto delle difficoltà nel dare riscontro alle
PEC ricevute dall'Ufficio (Questionario e avviso di accertamento).
In tale contesto, al fine di riaprire i termini ormai scaduti per impugnare l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2017, invoca la tutela prevista dall'art. 10 quater della L. 212/00 e, in particolare, quanto disposto dalla lett. G) della medesima norma che prevede l'intervento dell'Ufficio nell'ipotesi di “manifesta illegittimità dell'atto” in “mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.”
È noto che il Legislatore ha introdotto, nella L. 212/2000, l'art. 10-quater, in vigore dal 18 gennaio 2024, il quale disciplina e riforma l'istituto dell'autotutela tributaria obbligatoria e prevede l'obbligo a carico dell'Amministrazione finanziaria di intervenire e annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione (o di rinunciarvi), anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi, laddove sussistano casi di manifesta illegittimità dell'atto, previsti dallo stesso articolo, tra cui, come detto l'ipotesi di cui alla lett. G).
Orbene, fatte queste generali premesse, nel caso di specie non si ravvisa alcuna delle ipotesi previste dall'art. 10-quater della L. 212/2000, che regola l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria da parte della
Amministrazione Finanziaria. L'Ufficio ha correttamente emesso il diniego all'istanza di autotutela in ragione della preclusione di cui agli artt. 32 del D.P.R. 600/1973, in ragione del fatto che la contribuente non ha dato seguito nel termine indicato dall'Ufficio alla richiesta di natura documentale formulata da quest'ultimo. La ricostruzione di parte ricorrente non è, invero, corretta, laddove prospetta la configurazione di una ipotesi di autotutela obbligatoria, facendola ricadere sotto la lett. G). L'art. 10-quater della L. 212/2000 è proponibile in tutti quei casi in cui l'errore è manifesto;
deve, pertanto, esservi una evidenza oggettiva della non debenza del tributo, senza alcuna necessità di valutazioni di tipo sostanziale e senza alcuna possibilità di formulare eccezioni, al fine di riaprire i termini di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, ormai spirati attesa la mancata proposizione del ricorso. Nella fattispecie, invece, il (tardivo) deposito, da parte della società contribuente, della documentazione richiesta con il Questionario non comporta necessariamente la non debenza del tributo, dovendosi comunque verificare nel merito il rispetto dei requisiti di inerenza e competenza dei costi di cui alle fatture contestate dall'Ufficio.
Nel caso in esame, non sussiste, pertanto, l'errore manifesto addotto dalla parte ricorrente nell'istanza di autotutela, né alcun automatismo può farsi discendere dalla mera presentazione della documentazione a suo tempo richiesta dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, si osserva che non si rileva alcuna omissione dovuta a cause non imputabili al contribuente che possa legittimare l'attivazione dell'istituto dell'annullamento in autotutela.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che l'Ufficio abbia correttamente respinto l'istanza di autotutela obbligatoria presentata dalla contribuente non sussistendone i presupposti previsti dalla legge e che non si possa in questo giudizio esaminare le eccezioni tutte sollevate dalla ricorrente, avverso l'avviso di accertamento il cui debito tributario si è già cristallizzato allorquando, nonostante la regolare notifica del medesimo atto – circostanza non contestata dalla contribuente –, quest'ultima non lo abbia impugnato nei termini previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 546/92.
In ragione di quanto sopra, la Corte respinge il ricorso.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese legali liquidate in € 5.000,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese per € 5.000,00.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 11 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
LU De RO GI CO