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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ON TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3210/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MEREU Parte_1 C.F._1
EF
PARTE ATTRICE contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), CP_2 C.F._3
(C.F.: ) CP_3 C.F._4
(C.F.: ), CP_4 C.F._5
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
− ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. pronunciare la Sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così all'attrice la proprietà relativa all'unità immobiliare sita in US (SU) alla Via Di Vittorio n. 15, facente parte di un maggior fabbricato, come di seguito composta:
pagina 1 di 4 un appartamento ad uso civile abitazione sito al piano terra, del maggior fabbricato alla Via
Di Vittorio n. 15, composto da ingresso, disimpegno, soggiorno-cucina, una camera, un bagno, veranda, lavanderia, ripostiglio e cortile;
detta unità immobiliare risulta così censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
US: - sezione B, foglio 8, Part. 4220, Sub. 4 Cat. A/4.”
− Precisare altresì che, come specificato in atto introduttivo, il diritto di proprietà della quota pari ad ¼ in capo ai signori , e dovrà Controparte_1 CP_2 CP_3 essere trasferito pieno e perfetto, mentre la residua quota pari ad ¼ in capo alla signora dovrà essere trasferita per la sola nuda proprietà, mantenendo ella Parte_2 medesima vita sua natural durante il diritto di usufrutto.
In ogni caso condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della precedente mediazione, in caso di loro opposizione.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso che in data Parte_1
25.01.2022 aveva sottoscritto in qualità di promissaria acquirente, con i signori CP_1 promittenti venditori e tra loro fratelli, un contratto preliminare di compravendita relativo ad immobile sito in US (SU) alla Via Di Vittorio n. 15, facente censito nel
Catasto dei Fabbricati alla - sezione B, foglio 8, Part. 4220, Sub. 4, Cat. A/4;
che il prezzo veniva fissato in € 60.000,00, pari a € 15.000,00 in favore di ogni comproprietario;
che la attrice versava, dinanzi al notaio, l'importo di € 15.000,00 ciascuno con assegno bancario in favore di , e;
Controparte_1 CP_2 CP_3
che con riferimento alla quota di , che vendeva non la piena proprietà della CP_4 quota, ma solo la nuda proprietà della stessa, tenendo per sé medesima l'usufrutto vita sua natural durante, il prezzo veniva fissato nella misura di € 1.000,00 (mille/00), regolarmente versate con assegno bancario all'atto del preliminare;
che i promittenti venditori rilasciavano, con la sottoscrizione del preliminare, ampia e totale quietanza di saldo per il pagamento ricevuto e si impegnavano ad espletare tutte le pratiche necessarie al fine di rendere possibile la stipula del rogito;
pagina 2 di 4 che nel preliminare i promittenti venditori fornivano tutte le dichiarazioni di legge in ordine alla conformità dei beni;
che nonostante questi abbiano incassato per intero il prezzo, nonostante i numerosi solleciti, sia per le vie brevi sia a mezzo legale, non si erano resi disponibili a sottoscrivere il contratto;
che essendo pacifico l'incasso totale del prezzo ed il mancato rogito;
tutto quanto ciò premesso, conviene gli stessi in giudizio instando per la emanazione di sentenza ex art. 2932 c.c. nel giudizio così incardinato nessuno si costituiva per i convenuti, regolarmente notiziati.
Seguivano plurimi rinvii per avvicendamento giudici.
La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025,
in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di Cagliari di data
8.10.2025.
La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al
28.10.2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
La attrice, rilevando di aver stipulato contratto preliminare di compravendita di un immobile e di aver, altresì, corrisposto l'intero prezzo dell'immobile, insta per la emanazione di decisione ex art. 2932 c.c., che tenga cioè conto del contratto non concluso.
La norma invocata prevede:
“Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”.
Sussiste pertanto il suo diritto ad agire invocando la previsione medesima per ottenere sentenza sostitutiva del contratto.
Come è noto, l'art. 2932 comma secondo cod. civ. stabilisce, inoltre, che nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà la parte non inadempiente per ottenere pagina 3 di 4 l'accoglimento della domanda, deve fare offerta del prezzo.
Nel caso di specie, non vi è necessità si di dover versare un prezzo residuo, posto che già in sede di preliminare la ha già versato ,con assegno bancario e pertanto con mezzo Pt_1 tracciabile, (le cui copie sono prodotte in atti in allegato al preliminare) tutto il prezzo dovuto, posto che i convenuti hanno rilasciato ampia quietanza, nell'atto.
La domanda pertanto non può che essere accolta con la precisazione che permane in capo a l'usufrutto per la quota di un quarto. CP_4
Alla soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per 3 fasi processuali (esclusa cioè la fase istruttoria), tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra
€ 52.000 e € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: trasferisce ex art. 2932 cod. civ. la piena proprietà dei ¾ e la nuda proprietà sul restante quarto di proprietà di dell'immobile sito in US (SU) alla Via Di CP_4
Vittorio n. 15, costituito da: un appartamento ad uso civile abitazione sito al piano terra, del maggior fabbricato alla Via
Di Vittorio n. 15, composto da ingresso, disimpegno, soggiorno-cucina, una camera, un bagno, veranda, lavanderia, ripostiglio e cortile, censita nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di US: - sezione B, foglio 8, Part. 4220, Sub. 4 Cat. A/4; dispone che in capo a permanga l'usufrutto sulla quota di ¼. CP_4
Condanna altresì i convenuti in solido fra loro, a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in misura pari al contributo unificato e alla marca di € 27,00 per anticipazioni, per spese ed € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 5 novembre 2025
Il Giudice
ON TE
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ON TE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3210/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MEREU Parte_1 C.F._1
EF
PARTE ATTRICE contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
(C.F.: ), CP_2 C.F._3
(C.F.: ) CP_3 C.F._4
(C.F.: ), CP_4 C.F._5
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
− ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. pronunciare la Sentenza d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo così all'attrice la proprietà relativa all'unità immobiliare sita in US (SU) alla Via Di Vittorio n. 15, facente parte di un maggior fabbricato, come di seguito composta:
pagina 1 di 4 un appartamento ad uso civile abitazione sito al piano terra, del maggior fabbricato alla Via
Di Vittorio n. 15, composto da ingresso, disimpegno, soggiorno-cucina, una camera, un bagno, veranda, lavanderia, ripostiglio e cortile;
detta unità immobiliare risulta così censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
US: - sezione B, foglio 8, Part. 4220, Sub. 4 Cat. A/4.”
− Precisare altresì che, come specificato in atto introduttivo, il diritto di proprietà della quota pari ad ¼ in capo ai signori , e dovrà Controparte_1 CP_2 CP_3 essere trasferito pieno e perfetto, mentre la residua quota pari ad ¼ in capo alla signora dovrà essere trasferita per la sola nuda proprietà, mantenendo ella Parte_2 medesima vita sua natural durante il diritto di usufrutto.
In ogni caso condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e della precedente mediazione, in caso di loro opposizione.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso che in data Parte_1
25.01.2022 aveva sottoscritto in qualità di promissaria acquirente, con i signori CP_1 promittenti venditori e tra loro fratelli, un contratto preliminare di compravendita relativo ad immobile sito in US (SU) alla Via Di Vittorio n. 15, facente censito nel
Catasto dei Fabbricati alla - sezione B, foglio 8, Part. 4220, Sub. 4, Cat. A/4;
che il prezzo veniva fissato in € 60.000,00, pari a € 15.000,00 in favore di ogni comproprietario;
che la attrice versava, dinanzi al notaio, l'importo di € 15.000,00 ciascuno con assegno bancario in favore di , e;
Controparte_1 CP_2 CP_3
che con riferimento alla quota di , che vendeva non la piena proprietà della CP_4 quota, ma solo la nuda proprietà della stessa, tenendo per sé medesima l'usufrutto vita sua natural durante, il prezzo veniva fissato nella misura di € 1.000,00 (mille/00), regolarmente versate con assegno bancario all'atto del preliminare;
che i promittenti venditori rilasciavano, con la sottoscrizione del preliminare, ampia e totale quietanza di saldo per il pagamento ricevuto e si impegnavano ad espletare tutte le pratiche necessarie al fine di rendere possibile la stipula del rogito;
pagina 2 di 4 che nel preliminare i promittenti venditori fornivano tutte le dichiarazioni di legge in ordine alla conformità dei beni;
che nonostante questi abbiano incassato per intero il prezzo, nonostante i numerosi solleciti, sia per le vie brevi sia a mezzo legale, non si erano resi disponibili a sottoscrivere il contratto;
che essendo pacifico l'incasso totale del prezzo ed il mancato rogito;
tutto quanto ciò premesso, conviene gli stessi in giudizio instando per la emanazione di sentenza ex art. 2932 c.c. nel giudizio così incardinato nessuno si costituiva per i convenuti, regolarmente notiziati.
Seguivano plurimi rinvii per avvicendamento giudici.
La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L.
117/2025,
in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di Cagliari di data
8.10.2025.
La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al
28.10.2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
La attrice, rilevando di aver stipulato contratto preliminare di compravendita di un immobile e di aver, altresì, corrisposto l'intero prezzo dell'immobile, insta per la emanazione di decisione ex art. 2932 c.c., che tenga cioè conto del contratto non concluso.
La norma invocata prevede:
“Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”.
Sussiste pertanto il suo diritto ad agire invocando la previsione medesima per ottenere sentenza sostitutiva del contratto.
Come è noto, l'art. 2932 comma secondo cod. civ. stabilisce, inoltre, che nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà la parte non inadempiente per ottenere pagina 3 di 4 l'accoglimento della domanda, deve fare offerta del prezzo.
Nel caso di specie, non vi è necessità si di dover versare un prezzo residuo, posto che già in sede di preliminare la ha già versato ,con assegno bancario e pertanto con mezzo Pt_1 tracciabile, (le cui copie sono prodotte in atti in allegato al preliminare) tutto il prezzo dovuto, posto che i convenuti hanno rilasciato ampia quietanza, nell'atto.
La domanda pertanto non può che essere accolta con la precisazione che permane in capo a l'usufrutto per la quota di un quarto. CP_4
Alla soccombenza di parte convenuta segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per 3 fasi processuali (esclusa cioè la fase istruttoria), tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra
€ 52.000 e € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: trasferisce ex art. 2932 cod. civ. la piena proprietà dei ¾ e la nuda proprietà sul restante quarto di proprietà di dell'immobile sito in US (SU) alla Via Di CP_4
Vittorio n. 15, costituito da: un appartamento ad uso civile abitazione sito al piano terra, del maggior fabbricato alla Via
Di Vittorio n. 15, composto da ingresso, disimpegno, soggiorno-cucina, una camera, un bagno, veranda, lavanderia, ripostiglio e cortile, censita nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di US: - sezione B, foglio 8, Part. 4220, Sub. 4 Cat. A/4; dispone che in capo a permanga l'usufrutto sulla quota di ¼. CP_4
Condanna altresì i convenuti in solido fra loro, a rimborsare a le spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in misura pari al contributo unificato e alla marca di € 27,00 per anticipazioni, per spese ed € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 5 novembre 2025
Il Giudice
ON TE
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