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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 767/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - RA
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230001626791000 362,82 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.05.2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
, impugnava la cartella di pagamento nr. 299 2023 00016267 91 000 di euro 362,82, notificata a mezzo del servizio postale in data 19.01.2024 deducendo la illegittimità della pretesa tributaria per mancanza del presupposto impositivo stante il pregresso trasferimento di proprietà dell'autovettura. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria è limitata alle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, nonché le sovrimposte, le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Nel caso di specie, l'atto impugnato scaturisce dal mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).
Tali somme hanno natura di sanzione amministrativa e non costituiscono "entrata tributaria".
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. ex multis
Cass. SS.UU. n. 7822/2020 e n. 21642/2021), l'opposizione alla cartella di pagamento emessa per il recupero di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada appartiene alla giurisdizione del
Giudice Ordinario.
Nello specifico, la competenza per materia spetta al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria in favore del Giudice di Pace territorialmente competente.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, stante la natura processuale della pronuncia.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in RA addì 02.02.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 767/2024 depositato il 15/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - RA
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920230001626791000 362,82 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.05.2024, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
, impugnava la cartella di pagamento nr. 299 2023 00016267 91 000 di euro 362,82, notificata a mezzo del servizio postale in data 19.01.2024 deducendo la illegittimità della pretesa tributaria per mancanza del presupposto impositivo stante il pregresso trasferimento di proprietà dell'autovettura. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria è limitata alle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, nonché le sovrimposte, le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Nel caso di specie, l'atto impugnato scaturisce dal mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).
Tali somme hanno natura di sanzione amministrativa e non costituiscono "entrata tributaria".
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. ex multis
Cass. SS.UU. n. 7822/2020 e n. 21642/2021), l'opposizione alla cartella di pagamento emessa per il recupero di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada appartiene alla giurisdizione del
Giudice Ordinario.
Nello specifico, la competenza per materia spetta al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011.
Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte di Giustizia Tributaria in favore del Giudice di Pace territorialmente competente.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, stante la natura processuale della pronuncia.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in RA addì 02.02.2026
Il Giudice Monocratico