Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 26/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 36/2026/M
Giudizio n. 46631REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EM RO
rappresentata, ai sensi dell’art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46631 del registro di segreteria, proposto da OMISSIS, nato a [...], il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, contro l’Inps, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariateresa Nasso e contro il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dal Col. amm. Lorenzo Graticola.
Udite, nella pubblica udienza del 16 febbraio 2026, tenuta con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l’avvocata Serena Spedo su delega degli avvocati Francesco Leone e Simona Fell per il ricorrente, nonché l’avvocata Mariateresa Nasso per l’Inps. Nessuno presente per il Ministero della Difesa.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 4 agosto 2025 OMISSIS, Carabiniere in pensione dall’OMISSIS, ricorre contro l’Inps e il Ministero della Difesa chiedendo il ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il periodo calcolato in quota A.
1.1. Premette che percepisce una pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata con il sistema di calcolo misto, non avendo al OMISSIS maturato 18 anni di anzianità retributiva.
Evidenzia di aver trasmesso all’Inps e al Comando dell’Arma dei Carabinieri, in data 11 giugno 2025, un’istanza di ricalcolo con applicazione del coefficiente di cui all’art. 54 sopra richiamato, con contestuale diffida.
1.2. Lamenta che il trattamento pensionistico gli sia stato liquidato con applicazione, per il calcolo della quota A, dell’aliquota di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, meno favorevole di quella di cui all’art. 54 alla quale ritiene di avere diritto, non integralmente, ma ai fini del calcolo, quindi del coefficiente del 2,445% per ogni anno utile.
1.3. A supporto della propria pretesa richiama giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, la sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni riunite. Inoltre, ricorda l’art. 1 della legge n. 234/2021 per il quale al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile in possesso, alla data del OMISSIS, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione della aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
1.4. Nel rassegnare le conclusioni chiede che sia accertato il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con attribuzione dell’aliquota del 2,445% per la quota A, con conseguente adeguamento del trattamento corrente e corresponsione degli arretrati, maggiorati da interessi e rivalutazione su ciascun rateo nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
2. In data 17 dicembre 2025 si è costituito il Ministero della Difesa, depositando una memoria.
2.1. Innanzitutto, ricostruisce i fatti.
Ricorda che il ricorrente è beneficiario di pensione ordinaria in forza di un decreto definitivo del OMISSIS, applicato e notificatogli dall’Inps in data OMISSIS. Inoltre, che il sig. OMISSIS ha presentato istanza finalizzata ad ottenere il beneficio oggetto del ricorso in data OMISSIS. Infine, che il Centro nazionale amministrativo dell’Arma dei Carabinieri in data OMISSIS ha inviato all’odierno ricorrente una nota con la quale lo ha informato del rigetto dell’istanza e, conseguentemente, che non avrebbe proceduto a riliquidare il trattamento pensionistico in godimento.
2.2. Preliminarmente, eccepisce il carattere irrituale della notifica del ricorso trasmesso al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma, nonché al Centro nazionale amministrativo dell’Arma e non, invece, all’Avvocatura di Stato competente per territorio, come previsto dall’art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 per le Amministrazioni dello Stato.
2.3. Eccepisce, quindi, la decadenza dall’esercizio dell’azione per mancato rispetto del termine triennale di cui all’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973. Afferma che, qualora la fattispecie non rientrasse nella disciplina di cui agli artt. 204 e 205, costituirebbe un errore di diritto per il quale sarebbe esclusa ogni tipo di revoca o modifica del provvedimento definitivo.
2.4. Da ultimo, aggiunge che la posizione di cui sopra è stata confermata dal Ministero della Difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva, in risposta a un quesito proposto in riferimento a un caso analogo.
2.5. Nel rassegnare le conclusioni, chiede:
- preliminarmente, che sia accertata l’irritualità della notifica, per errata in individuazione del soggetto destinatario abilitato a riceverla, con conseguente dichiarazione della nullità della stessa;
- in via principale, il rigetto del ricorso nel merito;
- in via gradata, in caso di accoglimento del ricorso, che sia dichiarata la prescrizione quinquennale.
Con condanna del ricorrente alle spese.
3. Con memoria depositata in data 5 febbraio 2026 si è costituito in giudizio l’Inps che, preliminarmente, ricorda che, in qualità di ordinatore secondario di spesa, ha applicato i decreti di pensione ordinaria emessi dal Ministero della Difesa.
3.1. In via preliminare, poiché il trattamento pensionistico è stato liquidato al ricorrente a decorrere dal 12.2.2004, eccepisce la prescrizione di ogni pretesa relativa al quinquennio antecedente la notifica del ricorso giudiziario.
3.2. Eccepisce altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l’eventuale liquidazione del beneficio richiesto spetterebbe alla competenza esclusiva del datore di lavoro.
3.3. Nel rassegnare le conclusioni:
- eccepisce la prescrizione di ogni pretesa relativa al quinquennio anteriore la notifica del ricorso giudiziario;
- chiede che sia dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva.
Spese come per legge.
4. Nel corso dell’udienza del 16 febbraio 2026 l’avvocata del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
L’avvocata dell’Inps ha evidenziato che in casi analoghi l’Istituto procede in autotutela alla riliquidazione; tuttavia, nell’odierna fattispecie tale attività è stata posta in essere in quanto la competenza alla riliquidazione spetta al Ministero della Difesa. Pertanto, ha insistito nell’eccepire il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto.
DIRITTO
1. In via preliminare dev’essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’Inps in quanto ordinatore secondario di spesa.
Quest’ultima circostanza, infatti, non priva l’Inps d’interesse alla soluzione della controversia, giacché competente per la messa in pagamento delle somme richieste. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere (cfr. Sez. Giur.Emilia-Romagna, sent. n. 93/2023) che le attribuzioni di “ordinatore principale e secondario di spesa” costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica Amministrazione, non rilevante ai fini della legittimazione passiva.
2. Sempre in via preliminare dev’essere respinta l’eccezione di nullità della notifica, formulata dal Ministero della Difesa, in quanto effettuata nei confronti dell’Arma dei Carabinieri anziché dell’Avvocatura generale dello Stato, in violazione dell’art. 11, R.D. n. 1611/1933.
La nullità, infatti, risulta sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., come da granitica giurisprudenza di questa Corte (da ultima, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 476/2025) in ragione dell’avvenuta costituzione in giudizio del Ministero stesso, a mezzo del Comando generale dei Carabinieri, che ha spiegato le proprie difese nel merito della causa, non limitandosi a far valere esclusivamente la dedotta nullità.
3. Altresì infondata è l’eccezione di decadenza dell’azione sollevata dal Ministero della Difesa.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che il termine triennale di decadenza di cui all’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 è da riferirsi esclusivamente all’istanza amministrativa intesa ad ottenere, dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso provvedimento, e che non può essere invece esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti, anche in ragione dell’eccezionalità della norma, che non ne consente un’interpretazione analogica (da ultimo, C. conti, Sez. I Giur. app., sent. n. 94/2024).
In merito ai limiti posti dall’ordinamento all’errore di diritto, questi riguardano solo gli errori commessi dall’ente a svantaggio del pensionato e non anche se fatti valere da quest’ultimo a tutela della propria posizione pensionistica (cfr. C. conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 232/2020). Ne consegue che l’errore di diritto può comportare la modifica della liquidazione della pensione e non soggiace alla disciplina degli artt. 203, 204 e 205 d.P.R. n. 1092/1973.
4. Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento.
4.1. La legge n. 335/1995, all’art. 1, comma 13, ha fatto salva, in regime transitorio, la liquidazione della pensione “secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo” (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell’anzianità contributiva e dell’aliquota di rendimento), in favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di oltre diciotto anni.
Per i dipendenti i quali, come l’odierno ricorrente, alla medesima data avevano un’anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è stato invece attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in forza del quale la quota di pensione relativa all’anzianità acquisita anteriormente al 31 dicembre 1995 è stata calcolata secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota riferita all’anzianità successivamente maturata è stata computata secondo il sistema contributivo (cfr., art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).
L’art. 54 del d.P.R. 1092/1973 stabilisce ai primi due commi che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
4.2. La questione relativa all’applicabilità del primo comma dell’art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 è stata affrontata dalle Sezioni riunite di questa Corte in sede di decisione di questione di massima, con la sentenza n. 1, del 4 gennaio 2021. All’esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del d.P.R. n.1092/1973, in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma previdenziale della legge n. 335/1995, le Sezioni riunite hanno affermato il principio di diritto per cui “La ‘quota retributiva’ della pensione da liquidarsi con il sistema ‘misto’, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.”.
Successivamente, le Sezioni riunite, con sentenza n. 12, del 9 settembre 2021, hanno affermato il seguente ulteriore principio di diritto: “La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.
4.3. Questo Giudice non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso dalle Sezioni riunite con la sentenza da ultimo menzionata e dalla giurisprudenza successiva che ha graniticamente applicato detto principio.
5. Per quanto sopra esposto, l’odierno ricorrente ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, mediante ricalcolo della quota disciplinata con il sistema retributivo sulla base dell’aliquota del 44%, tuttavia considerata pro quota utilizzando, per ogni anno di servizio utile maturato al 31.12.1995, il coefficiente del 2,44%.
Il ricorrente ha altresì diritto agli arretrati, costituiti dalle differenze dei ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno.
Occorre, infine, dichiarare l’intervenuta prescrizione per i ratei anteriori al quinquennio che precede il 30.9.2021, data di invio al Comando dei Carabinieri dell’istanza finalizzata ad ottenere il beneficio oggetto del ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
- respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Inps;
- respinge l’eccezione di nullità della notifica sollevata dal Ministero della Difesa;
- respinge l’eccezione di decadenza dall’azione;
- accoglie il ricorso e dichiara il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulle quote calcolate con il sistema retributivo, dell’aliquota annua del 2,44% per ogni anno utile, con conseguente diritto agli arretrati, costituiti dalle differenze dei ratei pregressi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo l’indice FOI/ISTAT;
- dichiara la prescrizione dei ratei pensionistici anteriori al quinquennio che precede l’istanza del 30.9.2021;
- condanna le parti convenute al rimborso delle spese di giudizio, da dividersi tra loro in parti uguali, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00 euro), oltre al rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del predetto compenso. Oneri secondo legge.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 febbraio 2026.
Il Giudice Cons. Riccardo Patumi
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 26 febbraio 2026 Il Direttore della Segreteria dr. UR Macerola
(f.to digitalmente)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 26 febbraio 2026 Il Direttore di Segreteria dr. UR Macerola
(f.to digitalmente)