Art. 24-bis. (( (Clausola di salvaguardia). )) ((1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento cosi' come determinata dagli articoli 15 e 16, comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano alle predette regioni e province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale))
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15 agosto 2012
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6 luglio 2023
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7 giugno 2025
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Giurisprudenza • 16
- 1. Corte Cost., sentenza 07/05/2015, n. 75Provvedimento: […] La Regione impugna anche l'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012 che espressamente esclude dall'operatività della clausola di salvaguardia le disposizioni impugnate, così compromettendo l'autonomia delle Regioni speciali. […] In tale accordo è previsto che la Regione rinunci, fra gli altri, ai ricorsi aventi ad oggetto gli artt. 15, comma 22, e 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, e l'art. 1, commi 131 e 132, della legge n. 228 del 2012. […]Leggi di più...
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