TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/09/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
DOTT. GIOVANNI DI GIORGIO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO CIRMA GIUDICE
DOTT.SSA MARIA DE VIVO GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 322 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, su ricorso proposto da:
(CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. Alessio Bozzetto (C.F. , con domicilio come in atti;
C.F._1
- Ricorrente - per ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, della liquidazione controllata di
, (c.f. ), con sede in NT P.IVA_2
Frattamaggiore, alla via Fleming n. 25;
Resistente non costituita – letto il ricorso con cui ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
e, in subordine, della liquidazione controllata nei confronti di NT
;
[...] esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato all'istruttoria; ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40, comma 7, D.lgs. n. 14/2019 mediante inserimento nell'area web, e stante l'esito negativo della notifica a mezzo pec per causa imputabile al destinatario (dalla ricevuta di mancata consegna in atti emerge, infatti, che la casella di cui all'indirizzo pec risultante registro delle imprese è inibita alla ricezione). È, inoltre, rispettato il termine a comparire ex artt. 40, comma 7 e 41, comma 2, D.lgs. n. 14/2019, essendo l'inserimento nell'area web avvenuto in data 7.08.2025, a fronte dell'udienza di comparizione fissata all'11.09.2025; rilevata la competenza del Tribunale adito, dal momento che la resistente ha sede legale in Frattamaggiore
e non vi sono elementi da cui desumere che abbia altrove il centro principale dei propri interessi;
ritenuto che
non sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, dal momento che dalla documentazione in atti non risultano superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2 co.1 lett. d) D.lgs.
n. 14/2019, per come richiamato dall'art. 121 D.lgs. n. 14/2019; rilevato che, infatti, i bilanci depositati relativi agli esercizi 2022 – 2024 recano valori dell'attivo e dei ricavi inferiori alle predette soglie, ed una debitoria ben inferiore ad euro 500.000,00, senza che il valore rappresentativo dei predetti bilanci possa dirsi inficiato dall'asserita omessa identificazione del debito nei confronti dell'odierna ricorrente, trattandosi di debito accertato solo con sentenza di primo grado emessa nel mese di marzo 2024, appellata dalla odierna resistente (per come esposto nel ricorso) e considerato che nel bilancio finale di liquidazione al 2024 è appostata una voce per “altri debiti” pari a circa euro
86.000,00, non del tutto incoerente rispetto alle scritture private dei riconoscimento del debito in atti;
rilevato, inoltre, che i debiti certificati dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, considerati unitamente a quello verso l'odierna ricorrente, risultano di molto inferiori alla soglia di euro 500.000,00; ritenuto, in definitiva, che dalle risultanze procedimentali emerga il mancato superamento delle soglie dimensionali ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, nondimeno, che debba trovare accoglimento la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, dal momento che:
- sussiste la legittimazione attiva dell'odierna ricorrente, sulla scorta della sentenza n. 4812/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 14.03.2024, di condanna della resistente al pagamento di euro
141.372,96;
- sussiste lo stato di insolvenza della resistente, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da sentenza n. 4812/2024 emessa dal Tribunale di Roma il 14.03.2024, di condanna della resistente al pagamento di euro 141.372,96, la cui esecutività non risulta sospesa;
lo stato di decozione risulta inoltre confermato dal bilancio finale di liquidazione, chiuso con una debitoria di circa euro 160.000,00, nonché dalla sussistenza di debiti iscritti a ruolo per diverse decine di migliaia di euro, come risultante dagli estratti di ruolo trasmessi da Agenzia delle Entrate – Riscossione. Gli elementi quantitativi e qualitativi indicati nel loro insieme, pertanto, portano a ritenere la sussistenza della incapacità patrimoniale della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in modo non transitorio;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 268, comma 2, D.lgs. n. 14/2019; ritenuto, per tutto quanto esposto, che sussistano i presupposti previsti dall'art. 268 D.lgs. 14/2019 per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti dell'odierna resistente e rilevata l'assenza di domande di accesso a procedure o strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
letto l'art. 270 D.lgs. 14/2019,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di NT
, (c.f. , con sede in Frattamaggiore, alla via Fleming n. 25;
[...] P.IVA_2
NOMINA giudice delegato il dott. Antonio Cirma e liquidatore il dott. Valentino Sibilio;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendica o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e la trascrizione della sentenza su eventuali beni immobili o beni mobili registrati dei debitori;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e, ove sia svolta attività d'impresa, presso il registro delle imprese, su impulso del liquidatore.
Così deciso in Aversa, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025
Il Giudice estensore dott.ssa Maria De Vivo
Il Presidente dott. Giovanni Di Giorgio