TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 5616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5616 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. 7985/2019 R.G.
N. 9254/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte ai NN. 7985/2019 e 9254/2021 R.G., riunite, promosse da:
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GALANTE VITO NICOLA
e dall'avv. POLETTO EDOARDO, attrice, contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
DE GESSICA, convenuta, con la chiamata in causa di
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
IA IC, terzo chiamato, in punto: azione di responsabilità.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
pagina 1 di 19 Come da foglio depositato telematicamente:
“NEL MERITO:
Con riferimento al procedimento principale n. 7985/2019 R.G
- accertata e dichiarata la responsabilità della signora in relazione Controparte_1 all'appropriazione indebita e alle condotte omissive e commissive attinenti alla tenuta della contabilità e all'assolvimento degli adempimenti fiscali e previdenziali, e comunque di ogni altra violazione, così come descritta in atti, condannarla alla restituzione a favore della società cooperativa attrice della somma € 17.324,80= oltre ad interessi moratori da ogni singolo atto appropriativo e rivalutazione monetaria;
- accertati i fatti e le conseguenti responsabilità della convenuta, così come descritto al punto sub. 1 del petitum dell'atto di citazione notificato in data 24 luglio 2019, condannarla a rimborsare e\o tenere manlevata la società cooperativa attrice da tutte le somme che fossero imposte a titolo di sanzione e interessi dall'Agenzia delle Entrate,
Inps, IN in connessione col periodo in cui la sig.ra ha esclusivamente Parte_2 amministrato la società, ossia dalla sua costituzione del 28 gennaio 2015 sino alle sue dimissioni, avvenute l'8 maggio 2017.
Con riferimento al procedimento riunito n. 9254/2021 R.G.
- Accertata e dichiarata la responsabilità della sig.r in relazione alle Controparte_1 condotte omissive e commissive attinenti alla tenuta della contabilità e dell'assolvimento degli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali, e comunque di ogni altra violazione, così come descritta in narrativa, condannarla al rimborso in favore della società cooperativa attrice della somma € 15.451,27= oltre a interessi moratori e rivalutazione monetaria, ovvero, in via subordinata, la diversa somma accertata in sede d'istruttoria.
- accertati i fatti e le conseguenti responsabilità della convenuta, così come descritto al punto sub. 1 del petitum, condannarla a rimborsare e\o tenere manlevata la società cooperativa attrice da tutte le somme che fossero imposte a titolo di sanzione e interessi dall'Agenzia delle Entrate, Inps, IN in connessione col periodo in cui la sig.r CP_1 ha esclusivamente amministrato la società, ossia dalla sua costituzione del 28 gennaio
2015 sino alle sue dimissioni, avvenute l'8 maggio 2017.
IN OGNI CASO:
- compenso giudiziale da Avvocato e spese di lite interamente diffusi, oltre al rimborso pagina 2 di 19 forfettario per le spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta per entrambi i giudizi riuniti.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si richiamano i documenti allegati e si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già contenute negli atti di citazione notificati (rispettivamente in data 24 luglio
2019 in riferimento al procedimento 7985/2019 RG e in data 17 dicembre 2021 in riferimento al procedimento 9254/2021 RG) e nelle memorie ex articolo 183 c.p.c., sesto comma, n. 2 (depositate rispettivamente in data 28 aprile 2021 in riferimento al procedimento 7985/2019 RG e in data 11 settembre 2023 in riferimento al procedimento
9254/2021 RG) e n. 3 (depositate rispettivamente in data 20 maggio 2021 in riferimento al procedimento 7985/2019 RG e in data 02 ottobre 2023 in riferimento al procedimento
9254/2021 RG), anche al fine del rigetto delle richieste istruttorie avversarie”.
Conclusioni dalla convenuta : Controparte_1
Come da foglio depositato telematicamente:
“precisano le conclusioni come segue:
1.rigettarsi tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
In primo subordine
2.per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto accertarsi e dichiararsi che il sig.
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], è stato amministratore di fatto della società
C.f. attualmente con sede in Verona, Controparte_3 P.IVA_1
Viale della Repubblica, n. 6, dalla data di costituzione della stessa (dal 28.01.2015)
e sino alla data di nomina, anche formale, ad amministratore, occorsa in data,
08.05.2017;
3.per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto, accertarsi e dichiararsi la totale ed esclusiva responsabilità del sig. , quale unico causalmente Controparte_2 ricollegabile ad azioni omissive e/o commissive attinenti alla amministrazione della società attrice, dovendosi intendere estese allo stesso le domande dalla stessa formulate al n. 1 e 2 dell'atto introduttivo del presente giudizio;
in secondo subordine, per il mancato accoglimento delle domande sub 1 e 3
4.per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto, accertarsi e dichiararsi la concorrente e solidale responsabilità del terzo chiamato, quale Controparte_2
pagina 3 di 19 amministratore di fatto della società attrice, con la convenuta, per qualsiasi danno causalmente ricollegabile ad azioni omissive e/o commissive attinenti alla amministrazione della società attrice, dovendosi intendere estese allo stesso le domande dalla stessa formulate al n. 1 e 2 dell'atto introduttivo del presente giudizio;
5.graduarsi, nei rapporti interni tra convenuta e terzo chiamato in causa, CP_2
, quale amministratore di fatto della società attrice, le responsabilità degli
[...] stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c.;
In ogni caso
6.con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfetario e ad IVA e
CPA”.
Conclusioni del terzo chiamato : Controparte_2
Non sono state precisate.
Si riportano le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. depositata nel fascicolo n. 7985/2019 R.G.:
“1) Previo accertamento della responsabilità personale di nei fatti a Controparte_1 lei addebitati addebitati dalla Cooperativa Coo. Per. Agire respingersi ogni domanda ex adverso dedotta.
2) Spese di causa rifuse”.
Si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo n. 9254/2021 R.G.:
“1) Previo riconoscimento che la sig.ra era l'unica amministratrice di Controparte_1 diritto e di fatto della COO.PER. AGIRE soc. coop considerandola così l'unica ed esclusiva responsabile dei fatti contestatigli e , conseguentemente, respingersi ogni domanda da questa proposta in quanto infondata in fatto e in diritto .
2) Spese di causa rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le cause riunite in epigrafe indicate hanno ad oggetto l'azione di responsabilità proposta da (di seguito: ) contro Parte_1 Parte_1
la sig.ra , amministratore unico dell'attrice dalla data di costituzione Controparte_1
(12.2.2015) all'8.5.2017.
pagina 4 di 19 ha dedotto a fondamento dell'azione di responsabilità due addebiti, Parte_1
premettendo che la convenuta avrebbe confessato la fondatezza degli stessi con dichiarazione resa all'atto delle sue dimissioni, presentate all'assemblea dei soci dell'8.5.2017 e contenuta nel verbale dell'assemblea, sottoscritto dalla . CP_1
Il primo addebito ha ad oggetto la distrazione della somma complessiva di € 27.424,80, di cui € 5.746,18 dalla cassa contanti ed € 21.678,62 dal conto corrente della società.
Sul punto, l'attrice ha dedotto, in particolare, che:
- la convenuta aveva accesso in via esclusiva al conto corrente della società, compresa la gestione tramite internet banking;
- dall'esame dei movimenti del conto corrente è emerso che dal 1.10.2015 sino a tutto il
2016 la avrebbe eseguito numerosi prelievi per spese personali, anche in CP_1 favore del suo compagno (sig. , quali il canone di locazione dell'unità Per_1
immobiliare dove viveva, la spesa presso supermercati, il saldo di un campeggio e attività ricreative;
- a seguito della scoperta, avvenuta a febbraio 2017, la convenuta, riconoscendo la propria responsabilità, ha restituito la somma di € 10.100,00 con tre distinti bonifici datati 2.3.2017, 27.3.2017 e 31.3.2017;
- il danno, pertanto, sarebbe pari ad € 17.324,80.
Il secondo addebito ha ad oggetto inadempimenti fiscali e previdenziali, emersi a seguito di una verifica condotta sulla contabilità e sui cassetti fiscale e previdenziale successivamente alla cessazione della dalla carica di amministratore. CP_1
In particolare, imputa alla convenuta le seguenti violazioni: Parte_1
- mancata tenuta dei registri IVA e mancato versamento dell'IVA a debito per un ammontare pari ad € 15.434,22;
- mancata presentazione delle dichiarazioni annuali IVA;
- indebita compensazione IVA;
- mancata redazione e presentazione dei bilanci degli esercizi 2015 e 2016;
- mancata presentazione del modello UNICO per gli anni 2015 e 2016;
- mancata presentazione dei modelli 770 per gli anni 2015 e 2016;
- mancato versamento delle ritenute come sostituto d'imposta;
- mancata presentazione delle autoliquidazioni INAIL per le annualità 2015-2016 e pagina 5 di 19 2016-2017;
- mancati versamenti dei premi INAIL per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- mancata presentazione dei prospetti per le retribuzioni dei dipendenti Pt_3
da agosto 2016;
- versamento parziale dei contributi tramite utilizzazione di un credito IVA risultato poi inesistente;
- mancata predisposizione modelli CU per gli anni 2015 e 2016;
- mancata vidimazione dei cedolini paga.
L'attrice ha dedotto, altresì, che al momento della costituzione della società la CP_1 si era spesa ai soci quale consulente del lavoro, nonostante non fosse iscritta all'albo e che, anche per tale ragione, la convenuta era stata nominata amministratore.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, al momento dell'introduzione del giudizio n. 7985/2019 aveva dedotto che le irregolarità sopra elencate Parte_1
avrebbero potuto determinare l'applicazione di sanzioni a suo carico e si era limitata a chiedere la condanna generica della al rimborso di tutte le sanzioni pecuniarie CP_1
che fossero state successivamente comminate dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.
Successivamente, l'attrice ha introdotto il giudizio n. 9254/2021 R.G. allegando i medesimi inadempimenti fiscali e previdenziali sopra elencati e prospettando di aver ricevuto in data 4.10.2021 la notifica della cartella di pagamento n.
12220200004216132000 dall'Agenzia delle Entrate per la somma di € 15.451,27, derivante da IVA dovuta per l'anno 2015, interessi e sanzioni e compensata con crediti ritenuti insussistenti.
, dunque, ha prospettato quale danno la somma portata dalla cartella Parte_1
di pagamento, oltre agli interessi e alla rivalutazione, insistendo, tuttavia, anche per l'accoglimento di una domanda di condanna generica analoga a quella formulata nel giudizio n. 7985/2019 R.G.
Ha concluso, pertanto, nel senso sopra indicato.
La convenuta si è costituita in entrambi i giudizi, dichiarando in primo luogo di voler revocare ex art. 2732 c.c. la confessione risultante dal verbale dell'assemblea dell'8.5.2017, in ragione del fatto che le dichiarazioni rese in quella sede sarebbero state pagina 6 di 19 frutto di minacce e violenze subite da lei e dal ad opera di componenti del Per_1
direttivo del Controparte_4
Sotto quest'ultimo profilo, ha precisato, infatti, che la cooperativa era stata creata per creare opportunità di lavoro per aderenti e simpatizzanti del Controparte_4
che erano disoccupati o comunque in situazioni di difficoltà.
In secondo luogo, ha prospettato che l'attrice era stata amministrata di fatto dal sig.
che aveva gestito tutti i rapporti tra e i Controparte_2 Parte_1 committenti e i fornitori, e che dunque le condotte allegate dall'attrice dovevano essere imputate a lui in via esclusiva o quantomeno quale corresponsabile;
sotto quest'ultimo profilo, ha precisato di aver sempre agito su ordine o istruzioni del e che, CP_2 pertanto, nulla potrebbe esserle imputato, chiedendo di essere autorizzata a chiamarlo in causa.
In terzo luogo, la ha variamente contestato le pretese dell'attrice, sostenendo CP_1
che i prelievi sarebbero stati giustificati da esigenze della società o a fronte di spese anticipate da lei o dal compagno e di essere stata impossibilitata a porre in essere gli adempimenti fiscali e contributivi che ha lamentato essere stati Parte_1
omessi perché il e altri soggetti avevano asportato la documentazione CP_2
contabile.
Infine, quanto al giudizio n. 9254/2021 R.G., ha eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per la somma di € 15.451,27, oltre interessi e rivalutazione e della produzione documentale della cartella di pagamento.
La convenuta ha insistito, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito in entrambe le cause anche il , CP_2
contestando la qualità di amministratore di fatto e negando ogni coinvolgimento nelle irregolarità gestorie lamentate da , prospettando un'esclusiva Parte_1
responsabilità della in relazione agli addebiti oggetto di causa. CP_1
Ha insistito, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Le due cause sono state riunite e istruite con prova per testi, e quindi trattenute in decisione all'esito dell'udienza del 21.1.2025, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come sopra.
***
pagina 7 di 19 Sulla necessità di nomina del curatore speciale
Nel costituirsi in giudizio n. 7985/2019 R.G., la convenuta ha prospettato la necessità di nominare all'attrice un curatore speciale, in considerazione del potenziale conflitto di interessi in capo al , che era sia il legale rappresentante pro tempore di CP_2
al momento dell'introduzione della causa sia terzo chiamato con Parte_1
domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva o concorrente.
L'istanza deve ritenersi superata, poiché con atto del 6.2.2020 l'attrice ha nominato quale proprio nuovo legale rappresentante pro tempore il sig. (cfr. doc. Controparte_5
n. 11 attrice nel giudizio n. 7985/2019 R.G.), che ha rilasciato nuova procura alle liti per conto di allo stesso procuratore, dimessa in giudizio in data 30.3.2020, Parte_1 prima della celebrazione dell'udienza di prima comparizione delle parti.
La nomina quale legale rappresentante dell'attrice di un soggetto diverso dal , CP_2
invero, ha fatto venir meno la situazione di potenziale conflitto di interessi, cosicché non era e non è più necessario nominare a un curatore speciale. Parte_1
***
Sulla valenza del contenuto del verbale dell'assemblea dei soci dell'8.5.2017
L'attrice sostiene che la avrebbe confessato la sussistenza degli addebiti CP_1
gestori con la seguente dichiarazione resa in occasione delle dimissioni presentate all'assemblea dei soci dell'8.5.2017 e riportata nel verbale della stessa, sottoscritto anche dalla stessa convenuta: “Il Presidente illustra l'ordine del giorno e espone all'assemblea i motivi che hanno portato alle proprie dimissioni: inadempienze burocratiche da parte della stessa Presidente , nonché prelievi/pagamenti non Controparte_1 giustificati di fondi della cooperativa da parte della stessa, la quale con il presente verbale si assume la responsabilità oggettiva e soggettiva che ciò ha comportato o comporterà in futuro” (cfr. doc. n. 3 attore nel fascicolo del giudizio n. 7985/2019 R.G.).
Sul punto, deve ritenersi che tale dichiarazione non possa essere presa in considerazione quale confessione delle irregolarità gestorie allegate da in questa sede né possa essere altrimenti utilizzata a fini probatori, Parte_1
poiché essa ha un contenuto assolutamente generico, non essendo specificato né in che cosa consistono le “inadempienze burocratiche” né il momento in cui i prelievi erano avvenuti né il loro importo.
pagina 8 di 19 Conseguentemente, non è nemmeno necessario affrontare la questione della fondatezza della revoca di tale dichiarazione prospettata dalla convenuta e si può prescindere dall'accertamento della sussistenza dei fatti di violenza prospettati dalla alle CP_1
pagg. 7 e 8 della comparsa di costituzione depositata nel giudizio n. 7985/2019 R.G. e nella denuncia-querela dimessa sub doc. n. 6 nel medesimo procedimento.
***
Sull'addebito n. 1: distrazioni di somme dalla cassa contanti e dal conto corrente
In punto di diritto, si deve ricordare che la responsabilità degli amministratori nei confronti della società per il compimento di atti lesivi dell'integrità del patrimonio sociale ha natura contrattuale, e che pertanto la società che agisce contro gli amministratori può limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito) e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell'amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.
Di conseguenza, con specifico riferimento alla responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società senza una specifica giustificazione, la società che agisca per il risarcimento del danno potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale (cfr., ex multis, Trib. Milano, sez. impresa, 20 aprile 2023, n. 3218).
Per quanto concerne le distrazioni oggetto di causa, l'attrice ha dimostrato la qualità di amministratore della nel periodo in cui sono avvenuti i fatti contestati CP_1
producendo nel fascicolo n. 7985/2019 R.G. sub doc. nn. 1 e 3 la visura della società e la delibera assembleare di sostituzione della convenuta dalla qualità di amministratore.
ha, altresì, puntualmente allegato l'inadempimento, lamentando il Parte_1
prelievo dalla cassa contanti della somma di € 5.746,18 e dal conto corrente sociale dell'importo di € 21.678,92 e dimettendo sub doc. n. 5 del fascicolo n. 7985/2019 R.G. i partitari dei conti “Spese non documentate” e “Altri crediti v/soci” e gli estratti conto in cui questi i prelievi dal conto corrente sono stati registrati.
Per converso, la non ha specificamente contestato il quantum dei prelievi CP_1
pagina 9 di 19 effettuati e non ha soddisfatto il proprio onere di allegazione e di prova.
In primo luogo, la convenuta non ha in alcun modo giustificato il pagamento di € 750,00 eseguito in data 29.6.2016 per il camping village, il bonifico di € 465,00 eseguito in data
23.12.2016 in favore di tale e il prelievo dal conto corrente della somma di € Per_2
250,00 eseguito in data 9.8.2016 con la causale “Gardaland”.
In secondo luogo, alcune delle giustificazioni di cui alle pagg. 15 e 16 della comparsa di costituzione depositata nel giudizio n. 7985/2019 R.G. riguardano operazioni che in realtà non rientrano tra quelle contestate dall'attrice, e dunque sono irrilevanti ai fini Contr del decidere, come i pagamenti in favore del Notaio al a Dueffe Sport, a Per_3
e allo . Controparte_7 Parte_4
In terzo luogo, le altre giustificazioni fornite dalla sono generiche e comunque CP_1 sprovviste di prova, poiché:
- le spese asseritamente anticipate dalla o dal suo compagno non CP_1 Per_1
hanno formato oggetto di specifica allegazione, con indicazione della data in cui sono stati sostenuti tali oneri e della loro correlazione con i prelievi eseguiti, né sono state provate;
- il pagamento di € 1.500,00 in favore della sig.ra eseguito in data Controparte_8
17.3.2017 dalla convenuta e di cui al doc. n. 11 dimesso dalla nel fascicolo n. CP_1
7985/2019 R.G., quand'anche pertinente rispetto all'attività di , non Parte_1 costituisce un'idonea giustificazione, poiché i prelievi contestati alla convenuta sono stati dalla stessa eseguiti in data anteriore e comunque la non indica quali CP_1 tra i molteplici prelevamenti contestati dall'attrice costituirebbero un rimborso del pagamento da lei eseguito in favore della per conto della cooperativa;
CP_8
- non vi è alcuna prova che le fatture di CE.NA.S.P. s.p.a. depositate dalla convenuta sub doc. n. 12 nel fascicolo n. 7985/2019 R.G. siano state pagate dalla , né la CP_1
convenuta specifica quali tra i prelievi contestati da sarebbero Parte_1
riferibili alle somme da lei asseritamente anticipate per il pagamento di tali fatture;
- il pagamento della somma di € 549,29 eseguito dalla in favore di CP_1 [...] con causale “SALDO FT. N. 1647/VA DEL 30/11/2016” di cui al doc. n. 15 Parte_5
dimesso dalla convenuta nel fascicolo n. 7985/2019 R.G. non costituisce un'idonea giustificazione, poiché i prelievi contestati sono stati eseguiti dalla in data CP_1
pagina 10 di 19 anteriore e comunque anche in questo caso la convenuta non indica quali tra i molteplici prelevamenti contestati dall'attrice sarebbero riferibili al pagamento da lei eseguito in favore della;
Parte_5
- i capitoli di prova per testi da n. 4 a 8 e n. 11 articolati nella memoria n. 2 depositata dalla nel fascicolo n. 7985/2019 R.G. sono stati dichiarati inammissibili dal CP_1
giudice istruttore in quanto generici e, in sede di precisazione delle conclusioni, i procuratori della convenuta non hanno insistito per la loro ammissione, con conseguente implicita rinuncia alle istanze istruttorie.
Sotto altro profilo, come si avrà modo di dire infra, l'asserito ruolo di amministratore di fatto del non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità della CP_2
, poiché, quand'anche si voglia ritenere dimostrato che il terzo chiamato sia CP_1 stato amministratore di fatto:
- la convenuta è stata pur sempre l'autrice materiale dei prelievi (circostanza non contestata), anche perché era in possesso delle credenziali di accesso al conto corrente (circostanza non contestata e, comunque, acclarata all'esito dell'istruttoria testimoniale, cfr. dichiarazioni rese sul punto dalla teste all'udienza del Tes_1
7.5.2024);
- non è stata comunque raggiunta la prova che i prelievi contestati dall'attrice siano stati autorizzati o ordinati dal;
CP_2
- in ogni caso, anche laddove le operazioni contestate da fossero Parte_1 state autorizzate dal terzo chiamato, la convenuta, quale amministratore di diritto, avrebbe dovuto astenersi dall'effettuarle, poiché l'amministratore di diritto deve comunque evitare che soggetti terzi si immischino nella gestione sociale e deve salvaguardare l'integrità del patrimonio della società, evitando di utilizzare somme e beni della società per scopi personali;
- la , per liberarsi da ogni responsabilità, avrebbe dovuto specificamente CP_1
allegare e dimostrare che il terzo chiamato le aveva imposto di eseguire i prelievi e che ella non aveva alcun margine di scelta rispetto a tale imposizione, e ciò per ogni singola operazione contestata da in questa sede, ma tale prova è Parte_1
mancata.
Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno è fondata e che, tenuto conto pagina 11 di 19 che la convenuta ha restituito prima dell'instaurazione del giudizio l'importo di €
10.100,00 (cfr. doc. n. 4 attrice nel fascicolo n. 7985/2019 R.G.), la va CP_1
condannata a versare a la somma di € 17.324,80, oltre rivalutazione e Parte_1
interessi.
La rivalutazione dovrà essere calcolata sugli importi dei singoli prelievi, dalla data di esecuzione della singola operazione alla data della pronuncia della presente sentenza, imputando inoltre le somme già restituite dalla ai prelievi eseguiti in epoca più CP_1 remota ex art. 1193 c.c. (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, 13 maggio 2024, n. 1772).
Gli interessi dovranno essere calcolati al tasso legale sugli importi dei singoli prelievi progressivamente rivalutati di anno in anno dalla data di esecuzione del singolo prelievo alla data della pronuncia della presente sentenza.
La somma di € 17.324,80, aumentata della rivalutazione e degli interessi legali come sopra calcolati, sarà produttiva di ulteriori interessi legali dalla data della pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo.
***
Sull'addebito n. 2: inadempimenti fiscali e previdenziali
L'attrice imputa alla convenuta la commissione di una serie di irregolarità fiscali e previdenziali, che già si sono partitamente evidenziate sopra.
Gli inadempimenti fiscali e previdenziali non sono di per sé fonte di responsabilità risarcitoria, ma soltanto se e nella misura in cui determinano a carico della società un maggior aggravio di costi o di debiti, e quindi, tipicamente, in relazione alle sanzioni, agli interessi passivi e ai costi di riscossione di cui la società è gravata a seguito dell'emissione di atti di accertamento della violazione e di riscossione coattiva da parte degli enti competenti (Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali, agenti della riscossione, ecc.).
In relazione all'addebito in questione, ha formulato diverse domande Parte_1
risarcitorie.
Nel giudizio n. 7985/2019, dopo aver esposto che “Le violazioni della normativa fiscale e previdenziale cui è soggetta la cooperativa determineranno con ogni probabilità, considerata l'entità delle omissioni e illeciti ( ad esempio, aver compensato indebitamente crediti Iva inesistenti), gravatorie sanzioni a carico della compagine pagina 12 di 19 sociale che saranno in ogni modo tempestivamente allegate nel corso del giudizio, ovvero imputate alla convenuta in separato procedimento per risarcimento del danno”, predicato una responsabilità della per i “danni economici che deriveranno in CP_1 seguito alle prevedibili sanzioni comminate dal Fisco e dagli enti pubblici - INPS e
INAIL”, e dichiarato il proprio interesse ad “ottenere condanna generica della convenuta al rimborso di tutte le sanzioni pecuniarie che fossero in futuro comminate dall'Agenzia delle Entrate, dall'Inps e dall'IN in connessione con il periodo di gestione della A.U., ossia dalla costituzione della cooperativa, avvenuta in data 28 gennaio 2015, sino alle dimissioni della rassegnate in data 8 maggio 2017”, ha CP_1 Parte_1 formulato la seguente domanda:
“accertati i fatti e le conseguenti responsabilità della convenuta, così come descritto al punto sub. 1 del petitum, condannarsi la convenuta a rimborsare e\o tenere manlevata la societ attrice di tutte le somme che fossero imposte a titolo di sanzione e Parte_1
interessi dall'Agenzia delle Entrate, Inps, IN in connessione al periodo in cui la sig.ra ha esclusivamente amministrato la società, ossia dalla sua costituzione del 28 Parte_2 gennaio 2015 sino alle sue dimissioni, avvenute l'8 maggio 2017”(cfr. pagg. 8, 10, 11, 13 e
15 dell'atto di citazione).
A tal proposito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 278 c.p.c. la condanna generica presuppone che sia “già accertata la sussistenza di un diritto, ma [sia] ancora controversa la quantità della somma dovuta” e che, dunque, vi sia la prova dell'an debeatur, ossia, con specifico riferimento all'obbligazione di risarcimento del danno, la prova dell'esistenza del pregiudizio e un'incertezza esclusivamente sotto il profilo del quantum.
Nel caso di specie, l'attrice non chiede la condanna alla refusione di un danno già verificatosi ma di incerta quantificazione, ma di un danno che, per sua stessa ammissione, è meramente ipotetico e futuro, dipendendo dalla notifica da parte degli enti competenti di avvisi di accertamento o di cartelle esattoriali, di cui però non è stata data prova nel giudizio n. 7985/2019 R.G.
Né, si precisa, è possibile procedere al mero accertamento della sussistenza delle violazioni fiscali e contributive allegate da , poiché l'attrice non chiede Parte_1 tale accertamento in via autonoma, ma soltanto in via strumentale e strettamente pagina 13 di 19 connessa alla domanda di condanna, senza allegare alcun interesse ad ottenere una pronuncia dichiarativa svincolata da quella di condanna.
La domanda, dunque, va rigettata.
Nel giudizio n. 9254/2021 R.G. chiede che la convenuta sia condannata Parte_1
a risarcirle il danno nella misura di € 15.451,27, oltre interessi moratori e rivalutazione, prospettando e documentando di aver ricevuto in data 4.10.2021 dall'
[...]
una cartella di pagamento portante tale importo per “Recupero Controparte_9 credito di imposta anno 2016”, iscritto a ruolo “a ruolo a seguito di avviso di recupero del credito d'imposta numero T6ZCRCL00008/2019 notificato il 25/09/2019” (cfr. docc. nn. 7
e 14 attrice fascicolo n. 9254/2021 R.G.).
Tale domanda, tuttavia, deve essere dichiarata inammissibile, poiché, come correttamente osservato dalla , è volta ad ottenere il risarcimento di un danno CP_1
che avrebbe potuto essere allegato, richiesto e documentato nei termini di preclusione assertiva e istruttoria nel giudizio n. 7985/2019 R.G.
È documentale, infatti, che aveva ricevuto nel settembre 2019 un Parte_1
avviso di accertamento relativo alla medesima pretesa creditoria che successivamente è stata oggetto della cartella di pagamento n. 12220200004216132000, come si evince dalla motivazione del recupero (“Dal controllo su modelli di pagamento unificato F24, acquisiti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria … risulta l'utilizzo di importi a credito in compensazione … Tale credito IVA è riferito all'anno 2015 … i crediti utilizzati sono inesistenti poiché per tale periodo di non risulta presentata la dichiarazione
Modello Iva relativa agli anni 2015”) e dall'importo portato dall'avviso di accertamento
(cfr. doc. n. 13 attrice fascicolo n. 9254/2021 R.G.).
Se così è, allora, l'attrice avrebbe potuto e dovuto chiedere il risarcimento di tale danno nel giudizio n. 7985/2019 R.G., specificando la propria domanda al più tardi entro il termine per il deposito nella memoria n. 1 in tale giudizio, che scadeva il giorno 2.4.2021
e dimettendo l'avviso di accertamento entro il termine per il deposito della memoria n. 2
(3.5.2021, poiché il 2.5.2021 era domenica), poiché l'avviso di accertamento era già un atto di per sé idoneo a dimostrare la prospettiva certa di un danno per effetto delle irregolarità fiscali rimproverate alla convenuta.
, invece, entro i termini sopra indicati non ha né precisato la propria Parte_1
pagina 14 di 19 domanda né prodotto l'avviso di accertamento nel fascicolo n. 7985/2019 R.G., ma ha aspettato la notifica della cartella di pagamento, per poi introdurre il giudizio n.
9254/2021 R.G. e chiedere il risarcimento del danno previa riunione delle cause.
La domanda di risarcimento del danno, tuttavia, è inammissibile, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è possibile proporre in un secondo giudizio domande o eccezioni dalle quali si è decaduti in un giudizio anteriormente proposto, poiché, diversamente opinando, da un lato risulterebbe possibile eludere la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, e dall'altro resterebbe sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione (cfr. Cass. n.
22342/2019 e n. 18808/2021).
Infine, nel giudizio n. 9254/2021 R.G. l'attrice formula una domanda di condanna generica che però deve essere rigettata per le ragioni già esposte con riguardo alla domanda di condanna generica proposta nella causa n. 7985/2019 R.G., esattamente sovrapponibile.
***
Sulle domande proposte dalla nei confronti del CP_1 CP_2
Per quanto concerne le domande proposte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato deve essere innanzitutto precisato che non sussiste un interesse della ad ottenere un accertamento autonomo della qualità di amministratore di fatto CP_1 del , poiché la convenuta chiede tale accertamento soltanto al fine di ottenere CP_2
l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del terzo chiamato nella causazione dei danni di cui ha chiesto il risarcimento e, per la sola Parte_1
ipotesi della ritenuta sussistenza di una responsabilità concorrente, per l'accertamento della graduazione delle rispettive colpe.
Tali domande della convenuta, naturalmente, vanno esaminate con esclusivo riguardo al primo addebito e non al secondo, poiché le domande risarcitorie relative a quest'ultimo sono state rigettate in rito o nel merito.
Ciò chiarito, la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del va CP_2 rigettata, poiché, anche a voler ammettere che egli fosse effettivamente un pagina 15 di 19 amministratore di fatto di , la avrebbe dovuto dimostrare, Parte_1 CP_1 come si è detto, che ella era una mera longa manus del ed era stata costretta CP_2
dallo stesso ad eseguire tali prelievi, senza alcuna alternativa e possibilità di autonomia decisionale, e ciò per ogni singolo prelievo oggetto di contestazione.
Tale prova, tuttavia, non è stata raggiunta, ma, anzi, è stato acclarato che la convenuta era in possesso delle credenziali di internet banking del conto corrente sociale (cfr. dichiarazioni rese sul punto dalla teste all'udienza del 7.5.2024) ed è stata Tes_1
l'autrice materiale delle operazioni.
Ne consegue che non si potrebbe comunque ragionare di una responsabilità esclusiva del terzo chiamato, ma, al più, di una responsabilità solamente concorrente del medesimo, a condizione che sia dimostrata la qualità di amministratore di fatto e la sussistenza di un suo contributo causale nei singoli episodi di prelievo, nel senso che tali operazioni siano state ad esempio ordinate, approvate, agevolate o comunque favorite da una sua condotta attiva o omissiva che sia anche connotata da dolo o colpa.
Nel presente giudizio non è stata raggiunta la prova nemmeno di tali circostanze, innanzitutto perché dalla prova per testi è emerso che i committenti si interfacciavano con la per quanto concerne i lavori da eseguire, i corrispettivi e le tempistiche CP_1
di pagamento e così anche i soggetti ai quali subappaltava i lavori e i Parte_1 servizi che le venivano affidati (cfr. le dichiarazioni rese dal teste all'udienza Tes_2 del 7.5.2024 e dai testi e all'udienza del 24.9.2024). Tes_3 Tes_4 Tes_5
Non vi è prova, dunque, che il si presentasse all'esterno quale figura di CP_2 riferimento della cooperativa, esercitando le prerogative tipiche degli amministratori con i clienti e i fornitori, che invece si rapportavano con la convenuta e vedevano nella stessa la persona di riferimento con cui concordare le condizioni contrattuali.
Né può indurre a conclusioni diverse la corrispondenza dimessa dalla sub doc. CP_1
n. 8 del fascicolo n. 7895/2021, sia perché la stessa deve essere letta alla luce delle dichiarazioni resi dai testi sopra richiamati in merito al ruolo della convenuta, sia perché, se è ben vero che nella corrispondenza coi fornitori e coi clienti compariva anche il , è altresì vero che anche la era coinvolta negli scambi di CP_2 CP_1
corrispondenza ed era messa a conoscenza, chiaramente nella veste di legale rappresentante dell'attrice.
pagina 16 di 19 Infine, si deve rilevare che dall'esame della corrispondenza non emerge chiaramente che il terzo chiamato esercitasse con continuità i poteri direttivi, gestori e di rappresentanza tipici dell'amministratore, ma solo che il veniva messo a CP_2
conoscenza delle dinamiche della cooperativa.
Sotto altro profilo, quand'anche si volesse riconoscere in capo al terzo chiamato la qualità di amministratore di fatto, non sarebbe comunque possibile ravvisare una sua responsabilità nemmeno concorrente, poiché:
- l'asserita intromissione del riguarderebbe esclusivamente la scelta e i CP_2 rapporti con i clienti e i fornitori e, dunque, degli aspetti estranei all'ambito in cui si sono verificate le condotte censurate;
- non vi è prova che il terzo chiamato fosse o potesse essere a conoscenza delle singole operazioni di prelievo contestate alla convenuta, che aveva le credenziali di internet banking;
- non vi è nemmeno prova che il abbia in qualche modo favorito, approvato o CP_2
ordinato le condotte appropriative poste in essere dalla . CP_1
Ne consegue che le domande proposte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato devono essere respinte.
***
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La , pertanto, va condannata a rifondere all'attrice le spese del giudizio n. CP_1
7985/2019 R.G., con liquidazione dei compensi secondo quanto previsto dal D.M. n.
55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, tenuto conto dell'importo del risarcimento del danno che è stato riconosciuto, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
Per converso, va condannata a rifondere alla convenuta le spese del Parte_1
giudizio n. 9254/2021 R.G. fino alla riunione, con applicazione, quanto ai compensi, di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, tenuto conto del valore della domanda risarcitoria dichiarata inammissibile e ritenuta l'irrilevanza ai fini dell'attività difensiva della domanda di condanna generica.
pagina 17 di 19 Si applicano valori prossimi ai minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e istruttoria, tenuto conto che il giudizio è stato riunito a quello n. 7985/2019 R.G. all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e che le difese ripropongono sostanzialmente quelle già proposte nel giudizio proposto per primo.
La va condannata a rifondere al le spese di entrambi i giudizi, CP_1 CP_2
secondo i medesimi criteri sopra richiamati.
In assenza di nota spese, le anticipazioni dell'attore sono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa;
nulla, invece, viene riconosciuto alla convenuta a titolo di anticipazioni, poiché il contributo unficato versato si riferisce ad una chiamata in causa infondata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause riunite nn. 7985/2019 e 9254/2021 R.G. promosse da contro Parte_1 CP_1
e con la chiamata in causa di , ogni altra diversa
[...] Controparte_2
domanda ed eccezione respinta:
1) condanna la convenuta a versare all'attrice la somma di € 17.324,80, oltre rivalutazione e interessi calcolati come in motivazione;
2) rigetta le domande di condanna generica proposte dall'attrice;
3) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno per la somma di €
15.451,27, oltre interessi moratori e rivalutazione, proposta dall'attrice nel giudizio n.
9254/2021 R.G.;
4) rigetta le domande proposte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato;
5) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite del giudizio n. 7985/2019
R.G., che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, € 1.073,55 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
6) condanna la convenuta a rifondere al terzo chiamato le spese di lite del giudizio n.
7985/2019 R.G., che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
7) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite del giudizio n. 9254/2021
R.G. maturate fino alla riunione, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per pagina 18 di 19 legge;
8) condanna la convenuta a rifondere al terzo chiamato le spese di lite del giudizio n.
9254/2021 R.G. maturate fino alla riunione, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Venezia, 19 novembre 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Lina Tosi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
N. 7985/2019 R.G.
N. 9254/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte ai NN. 7985/2019 e 9254/2021 R.G., riunite, promosse da:
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GALANTE VITO NICOLA
e dall'avv. POLETTO EDOARDO, attrice, contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
DE GESSICA, convenuta, con la chiamata in causa di
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
IA IC, terzo chiamato, in punto: azione di responsabilità.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attrice:
pagina 1 di 19 Come da foglio depositato telematicamente:
“NEL MERITO:
Con riferimento al procedimento principale n. 7985/2019 R.G
- accertata e dichiarata la responsabilità della signora in relazione Controparte_1 all'appropriazione indebita e alle condotte omissive e commissive attinenti alla tenuta della contabilità e all'assolvimento degli adempimenti fiscali e previdenziali, e comunque di ogni altra violazione, così come descritta in atti, condannarla alla restituzione a favore della società cooperativa attrice della somma € 17.324,80= oltre ad interessi moratori da ogni singolo atto appropriativo e rivalutazione monetaria;
- accertati i fatti e le conseguenti responsabilità della convenuta, così come descritto al punto sub. 1 del petitum dell'atto di citazione notificato in data 24 luglio 2019, condannarla a rimborsare e\o tenere manlevata la società cooperativa attrice da tutte le somme che fossero imposte a titolo di sanzione e interessi dall'Agenzia delle Entrate,
Inps, IN in connessione col periodo in cui la sig.ra ha esclusivamente Parte_2 amministrato la società, ossia dalla sua costituzione del 28 gennaio 2015 sino alle sue dimissioni, avvenute l'8 maggio 2017.
Con riferimento al procedimento riunito n. 9254/2021 R.G.
- Accertata e dichiarata la responsabilità della sig.r in relazione alle Controparte_1 condotte omissive e commissive attinenti alla tenuta della contabilità e dell'assolvimento degli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali, e comunque di ogni altra violazione, così come descritta in narrativa, condannarla al rimborso in favore della società cooperativa attrice della somma € 15.451,27= oltre a interessi moratori e rivalutazione monetaria, ovvero, in via subordinata, la diversa somma accertata in sede d'istruttoria.
- accertati i fatti e le conseguenti responsabilità della convenuta, così come descritto al punto sub. 1 del petitum, condannarla a rimborsare e\o tenere manlevata la società cooperativa attrice da tutte le somme che fossero imposte a titolo di sanzione e interessi dall'Agenzia delle Entrate, Inps, IN in connessione col periodo in cui la sig.r CP_1 ha esclusivamente amministrato la società, ossia dalla sua costituzione del 28 gennaio
2015 sino alle sue dimissioni, avvenute l'8 maggio 2017.
IN OGNI CASO:
- compenso giudiziale da Avvocato e spese di lite interamente diffusi, oltre al rimborso pagina 2 di 19 forfettario per le spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta per entrambi i giudizi riuniti.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si richiamano i documenti allegati e si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già contenute negli atti di citazione notificati (rispettivamente in data 24 luglio
2019 in riferimento al procedimento 7985/2019 RG e in data 17 dicembre 2021 in riferimento al procedimento 9254/2021 RG) e nelle memorie ex articolo 183 c.p.c., sesto comma, n. 2 (depositate rispettivamente in data 28 aprile 2021 in riferimento al procedimento 7985/2019 RG e in data 11 settembre 2023 in riferimento al procedimento
9254/2021 RG) e n. 3 (depositate rispettivamente in data 20 maggio 2021 in riferimento al procedimento 7985/2019 RG e in data 02 ottobre 2023 in riferimento al procedimento
9254/2021 RG), anche al fine del rigetto delle richieste istruttorie avversarie”.
Conclusioni dalla convenuta : Controparte_1
Come da foglio depositato telematicamente:
“precisano le conclusioni come segue:
1.rigettarsi tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.
In primo subordine
2.per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto accertarsi e dichiararsi che il sig.
(C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], è stato amministratore di fatto della società
C.f. attualmente con sede in Verona, Controparte_3 P.IVA_1
Viale della Repubblica, n. 6, dalla data di costituzione della stessa (dal 28.01.2015)
e sino alla data di nomina, anche formale, ad amministratore, occorsa in data,
08.05.2017;
3.per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto, accertarsi e dichiararsi la totale ed esclusiva responsabilità del sig. , quale unico causalmente Controparte_2 ricollegabile ad azioni omissive e/o commissive attinenti alla amministrazione della società attrice, dovendosi intendere estese allo stesso le domande dalla stessa formulate al n. 1 e 2 dell'atto introduttivo del presente giudizio;
in secondo subordine, per il mancato accoglimento delle domande sub 1 e 3
4.per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto, accertarsi e dichiararsi la concorrente e solidale responsabilità del terzo chiamato, quale Controparte_2
pagina 3 di 19 amministratore di fatto della società attrice, con la convenuta, per qualsiasi danno causalmente ricollegabile ad azioni omissive e/o commissive attinenti alla amministrazione della società attrice, dovendosi intendere estese allo stesso le domande dalla stessa formulate al n. 1 e 2 dell'atto introduttivo del presente giudizio;
5.graduarsi, nei rapporti interni tra convenuta e terzo chiamato in causa, CP_2
, quale amministratore di fatto della società attrice, le responsabilità degli
[...] stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c.;
In ogni caso
6.con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a rimborso forfetario e ad IVA e
CPA”.
Conclusioni del terzo chiamato : Controparte_2
Non sono state precisate.
Si riportano le conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. depositata nel fascicolo n. 7985/2019 R.G.:
“1) Previo accertamento della responsabilità personale di nei fatti a Controparte_1 lei addebitati addebitati dalla Cooperativa Coo. Per. Agire respingersi ogni domanda ex adverso dedotta.
2) Spese di causa rifuse”.
Si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo n. 9254/2021 R.G.:
“1) Previo riconoscimento che la sig.ra era l'unica amministratrice di Controparte_1 diritto e di fatto della COO.PER. AGIRE soc. coop considerandola così l'unica ed esclusiva responsabile dei fatti contestatigli e , conseguentemente, respingersi ogni domanda da questa proposta in quanto infondata in fatto e in diritto .
2) Spese di causa rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le cause riunite in epigrafe indicate hanno ad oggetto l'azione di responsabilità proposta da (di seguito: ) contro Parte_1 Parte_1
la sig.ra , amministratore unico dell'attrice dalla data di costituzione Controparte_1
(12.2.2015) all'8.5.2017.
pagina 4 di 19 ha dedotto a fondamento dell'azione di responsabilità due addebiti, Parte_1
premettendo che la convenuta avrebbe confessato la fondatezza degli stessi con dichiarazione resa all'atto delle sue dimissioni, presentate all'assemblea dei soci dell'8.5.2017 e contenuta nel verbale dell'assemblea, sottoscritto dalla . CP_1
Il primo addebito ha ad oggetto la distrazione della somma complessiva di € 27.424,80, di cui € 5.746,18 dalla cassa contanti ed € 21.678,62 dal conto corrente della società.
Sul punto, l'attrice ha dedotto, in particolare, che:
- la convenuta aveva accesso in via esclusiva al conto corrente della società, compresa la gestione tramite internet banking;
- dall'esame dei movimenti del conto corrente è emerso che dal 1.10.2015 sino a tutto il
2016 la avrebbe eseguito numerosi prelievi per spese personali, anche in CP_1 favore del suo compagno (sig. , quali il canone di locazione dell'unità Per_1
immobiliare dove viveva, la spesa presso supermercati, il saldo di un campeggio e attività ricreative;
- a seguito della scoperta, avvenuta a febbraio 2017, la convenuta, riconoscendo la propria responsabilità, ha restituito la somma di € 10.100,00 con tre distinti bonifici datati 2.3.2017, 27.3.2017 e 31.3.2017;
- il danno, pertanto, sarebbe pari ad € 17.324,80.
Il secondo addebito ha ad oggetto inadempimenti fiscali e previdenziali, emersi a seguito di una verifica condotta sulla contabilità e sui cassetti fiscale e previdenziale successivamente alla cessazione della dalla carica di amministratore. CP_1
In particolare, imputa alla convenuta le seguenti violazioni: Parte_1
- mancata tenuta dei registri IVA e mancato versamento dell'IVA a debito per un ammontare pari ad € 15.434,22;
- mancata presentazione delle dichiarazioni annuali IVA;
- indebita compensazione IVA;
- mancata redazione e presentazione dei bilanci degli esercizi 2015 e 2016;
- mancata presentazione del modello UNICO per gli anni 2015 e 2016;
- mancata presentazione dei modelli 770 per gli anni 2015 e 2016;
- mancato versamento delle ritenute come sostituto d'imposta;
- mancata presentazione delle autoliquidazioni INAIL per le annualità 2015-2016 e pagina 5 di 19 2016-2017;
- mancati versamenti dei premi INAIL per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- mancata presentazione dei prospetti per le retribuzioni dei dipendenti Pt_3
da agosto 2016;
- versamento parziale dei contributi tramite utilizzazione di un credito IVA risultato poi inesistente;
- mancata predisposizione modelli CU per gli anni 2015 e 2016;
- mancata vidimazione dei cedolini paga.
L'attrice ha dedotto, altresì, che al momento della costituzione della società la CP_1 si era spesa ai soci quale consulente del lavoro, nonostante non fosse iscritta all'albo e che, anche per tale ragione, la convenuta era stata nominata amministratore.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, al momento dell'introduzione del giudizio n. 7985/2019 aveva dedotto che le irregolarità sopra elencate Parte_1
avrebbero potuto determinare l'applicazione di sanzioni a suo carico e si era limitata a chiedere la condanna generica della al rimborso di tutte le sanzioni pecuniarie CP_1
che fossero state successivamente comminate dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.
Successivamente, l'attrice ha introdotto il giudizio n. 9254/2021 R.G. allegando i medesimi inadempimenti fiscali e previdenziali sopra elencati e prospettando di aver ricevuto in data 4.10.2021 la notifica della cartella di pagamento n.
12220200004216132000 dall'Agenzia delle Entrate per la somma di € 15.451,27, derivante da IVA dovuta per l'anno 2015, interessi e sanzioni e compensata con crediti ritenuti insussistenti.
, dunque, ha prospettato quale danno la somma portata dalla cartella Parte_1
di pagamento, oltre agli interessi e alla rivalutazione, insistendo, tuttavia, anche per l'accoglimento di una domanda di condanna generica analoga a quella formulata nel giudizio n. 7985/2019 R.G.
Ha concluso, pertanto, nel senso sopra indicato.
La convenuta si è costituita in entrambi i giudizi, dichiarando in primo luogo di voler revocare ex art. 2732 c.c. la confessione risultante dal verbale dell'assemblea dell'8.5.2017, in ragione del fatto che le dichiarazioni rese in quella sede sarebbero state pagina 6 di 19 frutto di minacce e violenze subite da lei e dal ad opera di componenti del Per_1
direttivo del Controparte_4
Sotto quest'ultimo profilo, ha precisato, infatti, che la cooperativa era stata creata per creare opportunità di lavoro per aderenti e simpatizzanti del Controparte_4
che erano disoccupati o comunque in situazioni di difficoltà.
In secondo luogo, ha prospettato che l'attrice era stata amministrata di fatto dal sig.
che aveva gestito tutti i rapporti tra e i Controparte_2 Parte_1 committenti e i fornitori, e che dunque le condotte allegate dall'attrice dovevano essere imputate a lui in via esclusiva o quantomeno quale corresponsabile;
sotto quest'ultimo profilo, ha precisato di aver sempre agito su ordine o istruzioni del e che, CP_2 pertanto, nulla potrebbe esserle imputato, chiedendo di essere autorizzata a chiamarlo in causa.
In terzo luogo, la ha variamente contestato le pretese dell'attrice, sostenendo CP_1
che i prelievi sarebbero stati giustificati da esigenze della società o a fronte di spese anticipate da lei o dal compagno e di essere stata impossibilitata a porre in essere gli adempimenti fiscali e contributivi che ha lamentato essere stati Parte_1
omessi perché il e altri soggetti avevano asportato la documentazione CP_2
contabile.
Infine, quanto al giudizio n. 9254/2021 R.G., ha eccepito l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per la somma di € 15.451,27, oltre interessi e rivalutazione e della produzione documentale della cartella di pagamento.
La convenuta ha insistito, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito in entrambe le cause anche il , CP_2
contestando la qualità di amministratore di fatto e negando ogni coinvolgimento nelle irregolarità gestorie lamentate da , prospettando un'esclusiva Parte_1
responsabilità della in relazione agli addebiti oggetto di causa. CP_1
Ha insistito, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Le due cause sono state riunite e istruite con prova per testi, e quindi trattenute in decisione all'esito dell'udienza del 21.1.2025, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come sopra.
***
pagina 7 di 19 Sulla necessità di nomina del curatore speciale
Nel costituirsi in giudizio n. 7985/2019 R.G., la convenuta ha prospettato la necessità di nominare all'attrice un curatore speciale, in considerazione del potenziale conflitto di interessi in capo al , che era sia il legale rappresentante pro tempore di CP_2
al momento dell'introduzione della causa sia terzo chiamato con Parte_1
domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva o concorrente.
L'istanza deve ritenersi superata, poiché con atto del 6.2.2020 l'attrice ha nominato quale proprio nuovo legale rappresentante pro tempore il sig. (cfr. doc. Controparte_5
n. 11 attrice nel giudizio n. 7985/2019 R.G.), che ha rilasciato nuova procura alle liti per conto di allo stesso procuratore, dimessa in giudizio in data 30.3.2020, Parte_1 prima della celebrazione dell'udienza di prima comparizione delle parti.
La nomina quale legale rappresentante dell'attrice di un soggetto diverso dal , CP_2
invero, ha fatto venir meno la situazione di potenziale conflitto di interessi, cosicché non era e non è più necessario nominare a un curatore speciale. Parte_1
***
Sulla valenza del contenuto del verbale dell'assemblea dei soci dell'8.5.2017
L'attrice sostiene che la avrebbe confessato la sussistenza degli addebiti CP_1
gestori con la seguente dichiarazione resa in occasione delle dimissioni presentate all'assemblea dei soci dell'8.5.2017 e riportata nel verbale della stessa, sottoscritto anche dalla stessa convenuta: “Il Presidente illustra l'ordine del giorno e espone all'assemblea i motivi che hanno portato alle proprie dimissioni: inadempienze burocratiche da parte della stessa Presidente , nonché prelievi/pagamenti non Controparte_1 giustificati di fondi della cooperativa da parte della stessa, la quale con il presente verbale si assume la responsabilità oggettiva e soggettiva che ciò ha comportato o comporterà in futuro” (cfr. doc. n. 3 attore nel fascicolo del giudizio n. 7985/2019 R.G.).
Sul punto, deve ritenersi che tale dichiarazione non possa essere presa in considerazione quale confessione delle irregolarità gestorie allegate da in questa sede né possa essere altrimenti utilizzata a fini probatori, Parte_1
poiché essa ha un contenuto assolutamente generico, non essendo specificato né in che cosa consistono le “inadempienze burocratiche” né il momento in cui i prelievi erano avvenuti né il loro importo.
pagina 8 di 19 Conseguentemente, non è nemmeno necessario affrontare la questione della fondatezza della revoca di tale dichiarazione prospettata dalla convenuta e si può prescindere dall'accertamento della sussistenza dei fatti di violenza prospettati dalla alle CP_1
pagg. 7 e 8 della comparsa di costituzione depositata nel giudizio n. 7985/2019 R.G. e nella denuncia-querela dimessa sub doc. n. 6 nel medesimo procedimento.
***
Sull'addebito n. 1: distrazioni di somme dalla cassa contanti e dal conto corrente
In punto di diritto, si deve ricordare che la responsabilità degli amministratori nei confronti della società per il compimento di atti lesivi dell'integrità del patrimonio sociale ha natura contrattuale, e che pertanto la società che agisce contro gli amministratori può limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito) e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell'amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.
Di conseguenza, con specifico riferimento alla responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società senza una specifica giustificazione, la società che agisca per il risarcimento del danno potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale (cfr., ex multis, Trib. Milano, sez. impresa, 20 aprile 2023, n. 3218).
Per quanto concerne le distrazioni oggetto di causa, l'attrice ha dimostrato la qualità di amministratore della nel periodo in cui sono avvenuti i fatti contestati CP_1
producendo nel fascicolo n. 7985/2019 R.G. sub doc. nn. 1 e 3 la visura della società e la delibera assembleare di sostituzione della convenuta dalla qualità di amministratore.
ha, altresì, puntualmente allegato l'inadempimento, lamentando il Parte_1
prelievo dalla cassa contanti della somma di € 5.746,18 e dal conto corrente sociale dell'importo di € 21.678,92 e dimettendo sub doc. n. 5 del fascicolo n. 7985/2019 R.G. i partitari dei conti “Spese non documentate” e “Altri crediti v/soci” e gli estratti conto in cui questi i prelievi dal conto corrente sono stati registrati.
Per converso, la non ha specificamente contestato il quantum dei prelievi CP_1
pagina 9 di 19 effettuati e non ha soddisfatto il proprio onere di allegazione e di prova.
In primo luogo, la convenuta non ha in alcun modo giustificato il pagamento di € 750,00 eseguito in data 29.6.2016 per il camping village, il bonifico di € 465,00 eseguito in data
23.12.2016 in favore di tale e il prelievo dal conto corrente della somma di € Per_2
250,00 eseguito in data 9.8.2016 con la causale “Gardaland”.
In secondo luogo, alcune delle giustificazioni di cui alle pagg. 15 e 16 della comparsa di costituzione depositata nel giudizio n. 7985/2019 R.G. riguardano operazioni che in realtà non rientrano tra quelle contestate dall'attrice, e dunque sono irrilevanti ai fini Contr del decidere, come i pagamenti in favore del Notaio al a Dueffe Sport, a Per_3
e allo . Controparte_7 Parte_4
In terzo luogo, le altre giustificazioni fornite dalla sono generiche e comunque CP_1 sprovviste di prova, poiché:
- le spese asseritamente anticipate dalla o dal suo compagno non CP_1 Per_1
hanno formato oggetto di specifica allegazione, con indicazione della data in cui sono stati sostenuti tali oneri e della loro correlazione con i prelievi eseguiti, né sono state provate;
- il pagamento di € 1.500,00 in favore della sig.ra eseguito in data Controparte_8
17.3.2017 dalla convenuta e di cui al doc. n. 11 dimesso dalla nel fascicolo n. CP_1
7985/2019 R.G., quand'anche pertinente rispetto all'attività di , non Parte_1 costituisce un'idonea giustificazione, poiché i prelievi contestati alla convenuta sono stati dalla stessa eseguiti in data anteriore e comunque la non indica quali CP_1 tra i molteplici prelevamenti contestati dall'attrice costituirebbero un rimborso del pagamento da lei eseguito in favore della per conto della cooperativa;
CP_8
- non vi è alcuna prova che le fatture di CE.NA.S.P. s.p.a. depositate dalla convenuta sub doc. n. 12 nel fascicolo n. 7985/2019 R.G. siano state pagate dalla , né la CP_1
convenuta specifica quali tra i prelievi contestati da sarebbero Parte_1
riferibili alle somme da lei asseritamente anticipate per il pagamento di tali fatture;
- il pagamento della somma di € 549,29 eseguito dalla in favore di CP_1 [...] con causale “SALDO FT. N. 1647/VA DEL 30/11/2016” di cui al doc. n. 15 Parte_5
dimesso dalla convenuta nel fascicolo n. 7985/2019 R.G. non costituisce un'idonea giustificazione, poiché i prelievi contestati sono stati eseguiti dalla in data CP_1
pagina 10 di 19 anteriore e comunque anche in questo caso la convenuta non indica quali tra i molteplici prelevamenti contestati dall'attrice sarebbero riferibili al pagamento da lei eseguito in favore della;
Parte_5
- i capitoli di prova per testi da n. 4 a 8 e n. 11 articolati nella memoria n. 2 depositata dalla nel fascicolo n. 7985/2019 R.G. sono stati dichiarati inammissibili dal CP_1
giudice istruttore in quanto generici e, in sede di precisazione delle conclusioni, i procuratori della convenuta non hanno insistito per la loro ammissione, con conseguente implicita rinuncia alle istanze istruttorie.
Sotto altro profilo, come si avrà modo di dire infra, l'asserito ruolo di amministratore di fatto del non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità della CP_2
, poiché, quand'anche si voglia ritenere dimostrato che il terzo chiamato sia CP_1 stato amministratore di fatto:
- la convenuta è stata pur sempre l'autrice materiale dei prelievi (circostanza non contestata), anche perché era in possesso delle credenziali di accesso al conto corrente (circostanza non contestata e, comunque, acclarata all'esito dell'istruttoria testimoniale, cfr. dichiarazioni rese sul punto dalla teste all'udienza del Tes_1
7.5.2024);
- non è stata comunque raggiunta la prova che i prelievi contestati dall'attrice siano stati autorizzati o ordinati dal;
CP_2
- in ogni caso, anche laddove le operazioni contestate da fossero Parte_1 state autorizzate dal terzo chiamato, la convenuta, quale amministratore di diritto, avrebbe dovuto astenersi dall'effettuarle, poiché l'amministratore di diritto deve comunque evitare che soggetti terzi si immischino nella gestione sociale e deve salvaguardare l'integrità del patrimonio della società, evitando di utilizzare somme e beni della società per scopi personali;
- la , per liberarsi da ogni responsabilità, avrebbe dovuto specificamente CP_1
allegare e dimostrare che il terzo chiamato le aveva imposto di eseguire i prelievi e che ella non aveva alcun margine di scelta rispetto a tale imposizione, e ciò per ogni singola operazione contestata da in questa sede, ma tale prova è Parte_1
mancata.
Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno è fondata e che, tenuto conto pagina 11 di 19 che la convenuta ha restituito prima dell'instaurazione del giudizio l'importo di €
10.100,00 (cfr. doc. n. 4 attrice nel fascicolo n. 7985/2019 R.G.), la va CP_1
condannata a versare a la somma di € 17.324,80, oltre rivalutazione e Parte_1
interessi.
La rivalutazione dovrà essere calcolata sugli importi dei singoli prelievi, dalla data di esecuzione della singola operazione alla data della pronuncia della presente sentenza, imputando inoltre le somme già restituite dalla ai prelievi eseguiti in epoca più CP_1 remota ex art. 1193 c.c. (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, 13 maggio 2024, n. 1772).
Gli interessi dovranno essere calcolati al tasso legale sugli importi dei singoli prelievi progressivamente rivalutati di anno in anno dalla data di esecuzione del singolo prelievo alla data della pronuncia della presente sentenza.
La somma di € 17.324,80, aumentata della rivalutazione e degli interessi legali come sopra calcolati, sarà produttiva di ulteriori interessi legali dalla data della pronuncia della presente sentenza al saldo effettivo.
***
Sull'addebito n. 2: inadempimenti fiscali e previdenziali
L'attrice imputa alla convenuta la commissione di una serie di irregolarità fiscali e previdenziali, che già si sono partitamente evidenziate sopra.
Gli inadempimenti fiscali e previdenziali non sono di per sé fonte di responsabilità risarcitoria, ma soltanto se e nella misura in cui determinano a carico della società un maggior aggravio di costi o di debiti, e quindi, tipicamente, in relazione alle sanzioni, agli interessi passivi e ai costi di riscossione di cui la società è gravata a seguito dell'emissione di atti di accertamento della violazione e di riscossione coattiva da parte degli enti competenti (Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali, agenti della riscossione, ecc.).
In relazione all'addebito in questione, ha formulato diverse domande Parte_1
risarcitorie.
Nel giudizio n. 7985/2019, dopo aver esposto che “Le violazioni della normativa fiscale e previdenziale cui è soggetta la cooperativa determineranno con ogni probabilità, considerata l'entità delle omissioni e illeciti ( ad esempio, aver compensato indebitamente crediti Iva inesistenti), gravatorie sanzioni a carico della compagine pagina 12 di 19 sociale che saranno in ogni modo tempestivamente allegate nel corso del giudizio, ovvero imputate alla convenuta in separato procedimento per risarcimento del danno”, predicato una responsabilità della per i “danni economici che deriveranno in CP_1 seguito alle prevedibili sanzioni comminate dal Fisco e dagli enti pubblici - INPS e
INAIL”, e dichiarato il proprio interesse ad “ottenere condanna generica della convenuta al rimborso di tutte le sanzioni pecuniarie che fossero in futuro comminate dall'Agenzia delle Entrate, dall'Inps e dall'IN in connessione con il periodo di gestione della A.U., ossia dalla costituzione della cooperativa, avvenuta in data 28 gennaio 2015, sino alle dimissioni della rassegnate in data 8 maggio 2017”, ha CP_1 Parte_1 formulato la seguente domanda:
“accertati i fatti e le conseguenti responsabilità della convenuta, così come descritto al punto sub. 1 del petitum, condannarsi la convenuta a rimborsare e\o tenere manlevata la societ attrice di tutte le somme che fossero imposte a titolo di sanzione e Parte_1
interessi dall'Agenzia delle Entrate, Inps, IN in connessione al periodo in cui la sig.ra ha esclusivamente amministrato la società, ossia dalla sua costituzione del 28 Parte_2 gennaio 2015 sino alle sue dimissioni, avvenute l'8 maggio 2017”(cfr. pagg. 8, 10, 11, 13 e
15 dell'atto di citazione).
A tal proposito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 278 c.p.c. la condanna generica presuppone che sia “già accertata la sussistenza di un diritto, ma [sia] ancora controversa la quantità della somma dovuta” e che, dunque, vi sia la prova dell'an debeatur, ossia, con specifico riferimento all'obbligazione di risarcimento del danno, la prova dell'esistenza del pregiudizio e un'incertezza esclusivamente sotto il profilo del quantum.
Nel caso di specie, l'attrice non chiede la condanna alla refusione di un danno già verificatosi ma di incerta quantificazione, ma di un danno che, per sua stessa ammissione, è meramente ipotetico e futuro, dipendendo dalla notifica da parte degli enti competenti di avvisi di accertamento o di cartelle esattoriali, di cui però non è stata data prova nel giudizio n. 7985/2019 R.G.
Né, si precisa, è possibile procedere al mero accertamento della sussistenza delle violazioni fiscali e contributive allegate da , poiché l'attrice non chiede Parte_1 tale accertamento in via autonoma, ma soltanto in via strumentale e strettamente pagina 13 di 19 connessa alla domanda di condanna, senza allegare alcun interesse ad ottenere una pronuncia dichiarativa svincolata da quella di condanna.
La domanda, dunque, va rigettata.
Nel giudizio n. 9254/2021 R.G. chiede che la convenuta sia condannata Parte_1
a risarcirle il danno nella misura di € 15.451,27, oltre interessi moratori e rivalutazione, prospettando e documentando di aver ricevuto in data 4.10.2021 dall'
[...]
una cartella di pagamento portante tale importo per “Recupero Controparte_9 credito di imposta anno 2016”, iscritto a ruolo “a ruolo a seguito di avviso di recupero del credito d'imposta numero T6ZCRCL00008/2019 notificato il 25/09/2019” (cfr. docc. nn. 7
e 14 attrice fascicolo n. 9254/2021 R.G.).
Tale domanda, tuttavia, deve essere dichiarata inammissibile, poiché, come correttamente osservato dalla , è volta ad ottenere il risarcimento di un danno CP_1
che avrebbe potuto essere allegato, richiesto e documentato nei termini di preclusione assertiva e istruttoria nel giudizio n. 7985/2019 R.G.
È documentale, infatti, che aveva ricevuto nel settembre 2019 un Parte_1
avviso di accertamento relativo alla medesima pretesa creditoria che successivamente è stata oggetto della cartella di pagamento n. 12220200004216132000, come si evince dalla motivazione del recupero (“Dal controllo su modelli di pagamento unificato F24, acquisiti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria … risulta l'utilizzo di importi a credito in compensazione … Tale credito IVA è riferito all'anno 2015 … i crediti utilizzati sono inesistenti poiché per tale periodo di non risulta presentata la dichiarazione
Modello Iva relativa agli anni 2015”) e dall'importo portato dall'avviso di accertamento
(cfr. doc. n. 13 attrice fascicolo n. 9254/2021 R.G.).
Se così è, allora, l'attrice avrebbe potuto e dovuto chiedere il risarcimento di tale danno nel giudizio n. 7985/2019 R.G., specificando la propria domanda al più tardi entro il termine per il deposito nella memoria n. 1 in tale giudizio, che scadeva il giorno 2.4.2021
e dimettendo l'avviso di accertamento entro il termine per il deposito della memoria n. 2
(3.5.2021, poiché il 2.5.2021 era domenica), poiché l'avviso di accertamento era già un atto di per sé idoneo a dimostrare la prospettiva certa di un danno per effetto delle irregolarità fiscali rimproverate alla convenuta.
, invece, entro i termini sopra indicati non ha né precisato la propria Parte_1
pagina 14 di 19 domanda né prodotto l'avviso di accertamento nel fascicolo n. 7985/2019 R.G., ma ha aspettato la notifica della cartella di pagamento, per poi introdurre il giudizio n.
9254/2021 R.G. e chiedere il risarcimento del danno previa riunione delle cause.
La domanda di risarcimento del danno, tuttavia, è inammissibile, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non è possibile proporre in un secondo giudizio domande o eccezioni dalle quali si è decaduti in un giudizio anteriormente proposto, poiché, diversamente opinando, da un lato risulterebbe possibile eludere la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, e dall'altro resterebbe sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione (cfr. Cass. n.
22342/2019 e n. 18808/2021).
Infine, nel giudizio n. 9254/2021 R.G. l'attrice formula una domanda di condanna generica che però deve essere rigettata per le ragioni già esposte con riguardo alla domanda di condanna generica proposta nella causa n. 7985/2019 R.G., esattamente sovrapponibile.
***
Sulle domande proposte dalla nei confronti del CP_1 CP_2
Per quanto concerne le domande proposte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato deve essere innanzitutto precisato che non sussiste un interesse della ad ottenere un accertamento autonomo della qualità di amministratore di fatto CP_1 del , poiché la convenuta chiede tale accertamento soltanto al fine di ottenere CP_2
l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorrente del terzo chiamato nella causazione dei danni di cui ha chiesto il risarcimento e, per la sola Parte_1
ipotesi della ritenuta sussistenza di una responsabilità concorrente, per l'accertamento della graduazione delle rispettive colpe.
Tali domande della convenuta, naturalmente, vanno esaminate con esclusivo riguardo al primo addebito e non al secondo, poiché le domande risarcitorie relative a quest'ultimo sono state rigettate in rito o nel merito.
Ciò chiarito, la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva del va CP_2 rigettata, poiché, anche a voler ammettere che egli fosse effettivamente un pagina 15 di 19 amministratore di fatto di , la avrebbe dovuto dimostrare, Parte_1 CP_1 come si è detto, che ella era una mera longa manus del ed era stata costretta CP_2
dallo stesso ad eseguire tali prelievi, senza alcuna alternativa e possibilità di autonomia decisionale, e ciò per ogni singolo prelievo oggetto di contestazione.
Tale prova, tuttavia, non è stata raggiunta, ma, anzi, è stato acclarato che la convenuta era in possesso delle credenziali di internet banking del conto corrente sociale (cfr. dichiarazioni rese sul punto dalla teste all'udienza del 7.5.2024) ed è stata Tes_1
l'autrice materiale delle operazioni.
Ne consegue che non si potrebbe comunque ragionare di una responsabilità esclusiva del terzo chiamato, ma, al più, di una responsabilità solamente concorrente del medesimo, a condizione che sia dimostrata la qualità di amministratore di fatto e la sussistenza di un suo contributo causale nei singoli episodi di prelievo, nel senso che tali operazioni siano state ad esempio ordinate, approvate, agevolate o comunque favorite da una sua condotta attiva o omissiva che sia anche connotata da dolo o colpa.
Nel presente giudizio non è stata raggiunta la prova nemmeno di tali circostanze, innanzitutto perché dalla prova per testi è emerso che i committenti si interfacciavano con la per quanto concerne i lavori da eseguire, i corrispettivi e le tempistiche CP_1
di pagamento e così anche i soggetti ai quali subappaltava i lavori e i Parte_1 servizi che le venivano affidati (cfr. le dichiarazioni rese dal teste all'udienza Tes_2 del 7.5.2024 e dai testi e all'udienza del 24.9.2024). Tes_3 Tes_4 Tes_5
Non vi è prova, dunque, che il si presentasse all'esterno quale figura di CP_2 riferimento della cooperativa, esercitando le prerogative tipiche degli amministratori con i clienti e i fornitori, che invece si rapportavano con la convenuta e vedevano nella stessa la persona di riferimento con cui concordare le condizioni contrattuali.
Né può indurre a conclusioni diverse la corrispondenza dimessa dalla sub doc. CP_1
n. 8 del fascicolo n. 7895/2021, sia perché la stessa deve essere letta alla luce delle dichiarazioni resi dai testi sopra richiamati in merito al ruolo della convenuta, sia perché, se è ben vero che nella corrispondenza coi fornitori e coi clienti compariva anche il , è altresì vero che anche la era coinvolta negli scambi di CP_2 CP_1
corrispondenza ed era messa a conoscenza, chiaramente nella veste di legale rappresentante dell'attrice.
pagina 16 di 19 Infine, si deve rilevare che dall'esame della corrispondenza non emerge chiaramente che il terzo chiamato esercitasse con continuità i poteri direttivi, gestori e di rappresentanza tipici dell'amministratore, ma solo che il veniva messo a CP_2
conoscenza delle dinamiche della cooperativa.
Sotto altro profilo, quand'anche si volesse riconoscere in capo al terzo chiamato la qualità di amministratore di fatto, non sarebbe comunque possibile ravvisare una sua responsabilità nemmeno concorrente, poiché:
- l'asserita intromissione del riguarderebbe esclusivamente la scelta e i CP_2 rapporti con i clienti e i fornitori e, dunque, degli aspetti estranei all'ambito in cui si sono verificate le condotte censurate;
- non vi è prova che il terzo chiamato fosse o potesse essere a conoscenza delle singole operazioni di prelievo contestate alla convenuta, che aveva le credenziali di internet banking;
- non vi è nemmeno prova che il abbia in qualche modo favorito, approvato o CP_2
ordinato le condotte appropriative poste in essere dalla . CP_1
Ne consegue che le domande proposte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato devono essere respinte.
***
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La , pertanto, va condannata a rifondere all'attrice le spese del giudizio n. CP_1
7985/2019 R.G., con liquidazione dei compensi secondo quanto previsto dal D.M. n.
55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, tenuto conto dell'importo del risarcimento del danno che è stato riconosciuto, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi.
Per converso, va condannata a rifondere alla convenuta le spese del Parte_1
giudizio n. 9254/2021 R.G. fino alla riunione, con applicazione, quanto ai compensi, di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, tenuto conto del valore della domanda risarcitoria dichiarata inammissibile e ritenuta l'irrilevanza ai fini dell'attività difensiva della domanda di condanna generica.
pagina 17 di 19 Si applicano valori prossimi ai minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e istruttoria, tenuto conto che il giudizio è stato riunito a quello n. 7985/2019 R.G. all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e che le difese ripropongono sostanzialmente quelle già proposte nel giudizio proposto per primo.
La va condannata a rifondere al le spese di entrambi i giudizi, CP_1 CP_2
secondo i medesimi criteri sopra richiamati.
In assenza di nota spese, le anticipazioni dell'attore sono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa;
nulla, invece, viene riconosciuto alla convenuta a titolo di anticipazioni, poiché il contributo unficato versato si riferisce ad una chiamata in causa infondata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause riunite nn. 7985/2019 e 9254/2021 R.G. promosse da contro Parte_1 CP_1
e con la chiamata in causa di , ogni altra diversa
[...] Controparte_2
domanda ed eccezione respinta:
1) condanna la convenuta a versare all'attrice la somma di € 17.324,80, oltre rivalutazione e interessi calcolati come in motivazione;
2) rigetta le domande di condanna generica proposte dall'attrice;
3) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno per la somma di €
15.451,27, oltre interessi moratori e rivalutazione, proposta dall'attrice nel giudizio n.
9254/2021 R.G.;
4) rigetta le domande proposte dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato;
5) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite del giudizio n. 7985/2019
R.G., che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, € 1.073,55 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
6) condanna la convenuta a rifondere al terzo chiamato le spese di lite del giudizio n.
7985/2019 R.G., che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
7) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite del giudizio n. 9254/2021
R.G. maturate fino alla riunione, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per pagina 18 di 19 legge;
8) condanna la convenuta a rifondere al terzo chiamato le spese di lite del giudizio n.
9254/2021 R.G. maturate fino alla riunione, che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Venezia, 19 novembre 2025
Il Giudice estensore dott. Fabio Doro
Il Presidente dott.ssa Lina Tosi
pagina 19 di 19