Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01964/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01863/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2024, proposto da:
DR NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Baldiserra, Giovanni Pulice, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Baldiserra in Lamezia Terme, c.da Pigna Mazzei 31;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 261/2024 emessa dal Tribunale Civile di Lamezia Terme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. RO EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza n. 261/2024, passata in giudicato, il Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente la Carta Docente, con assegnazione in essa delle somme spettanti l’anno scolastico 2022/2023;
- nonostante la richiesta di accredito della somma, la resistente p.a. è rimasta inerte, cosicché il ricorrente ha proposto l’ actio iudicati , chiedendo l’integrale l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta ;
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., il gravame è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.;
- l’esponente il 4.06.2024 ha notificato la pronuncia all’indirizzo di posta certificata dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, completa di codice fiscale e annualità per le quali è stato riconosciuto il contributo;
- l’intimato Ministero deve pertanto eseguire la sentenza n. 261/2024 del Tribunale di Lamezia Terme secondo le prescrizioni in essa contenute, entro in termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro (ex plurimis T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
Ritenuto infine che:
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di ottemperare alla sentenza n. 261/2024 del Tribunale di Lamezia Terme nel senso di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta un dirigente o funzionario individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 300,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione ai difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR AS, Presidente
RO EV, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO EV | AR AS |
IL SEGRETARIO