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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/12/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1266/2023 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, P.IVA: elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Cosenza, via Ugo Cavalcanti, presso lo studio dell'avv. Andrea Borsani, che la rappresentata e difende in virtù della procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
LO , CF. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Chiara Orilio ed elettivamente domiciliato presso il studio, sito in Paola (CS), alla via Pitagora, 47.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'atto di appello.
L'appello è fondato e va accolto.
1.1. Sulla inammissibilità dell'opposizione promossa dal contribuente in primo grado, eccepita dall . Controparte_2
La doglianza è fondata e va accolta.
L ha proposto appello avverso la sentenza n. 530/2023 (relativa al Pt_1 Parte_1
fascicolo n. R.G. 656/2023) emessa dal Giudice di Pace di Paola, depositata e notificata in cancelleria il 7.8.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione promossa da
[...]
avverso il sollecito di pagamento n. 003028AQ22000000723, Parte_2
dell'importo di € 241,00, ritenendo prescritto il diritto del ad ottenere Controparte_3
il pagamento della fornitura dell'acqua potabile per l'anno 2014.
In primo luogo, la parte appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, il Giudice del gravame dichiarasse inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'opposizione proposta in primo grado dal contribuente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto avente ad oggetto un mero sollecito bonario di pagamento, privo del carattere di esecutività e di lesività e, dunque, non autonomamente impugnabile, emesso al solo scopo di provocare l'adempimento spontaneo del destinatario.
Costituitosi in giudizio, il ha dedotto in via principale e assorbente, Parte_2
l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento, in quanto contenente una pretesa creditoria ben definita a carico del contribuente tale da fondare l'interesse a promuovere un'azione di tutela.
L'appello è fondato, risultando meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso proposto dall'appellante, attesa l'improcedibilità/improponibilità dell'azione proposta in primo grado ex art. 615 c.p.c. per mancanza del titolo esecutivo.
Occorre anzitutto premettere che l'art. 154 del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) definisce la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato.
pagina 2 di 6 Da tale definizione legislativa si ricava che la fornitura di acqua, pur presentando indubbia rilevanza pubblicistica, è erogata a fronte di proventi (tariffe) che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione;
sicché, la tariffa del servizio idrico integrato non può essere ricondotta nell'alveo degli atti impositivi di natura tributaria ma, trattandosi di corrispettivo dovuto per la fruizione di un servizio pubblico qual è l'erogazione di acqua e la depurazione di acque reflue, rinviene la propria regolamentazione nelle norme di diritto privato.
In questo senso si è espressa Corte costituzionale con la sentenza n. 335/2008 secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza […]”.
Ebbene, la natura pacificamente privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente implica che la riscossione della relativa tariffa sia assoggettata alla disciplina generale dettata in materia e contenuta nel D.lgs. n. 46/1999 (abrogato dal d.lgs. n. 33/2025 ma ancora in vigore fino al 1.1.2026 e, quindi, applicabile al caso di specie ratione temporis), il cui art. 21 dispone che, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge e salvo quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate di cui all'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva. In particolare, il richiamato articolo 17 prevede che possa essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 152/2006.
Proprio il richiamo operato dall'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 all'art. 17 della medesima fonte normativa, contenente il riferimento alla tariffa del servizio idrico integrato, è indicativo della volontà del legislatore di assoggettare la riscossione della suddetta pagina 3 di 6 tariffa alla disciplina della riscossione mediante ruolo sul presupposto per cui la pretesa creditoria risulti da titolo avente efficacia esecutiva.
Ad analoga conclusione è giunta anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa – salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999 – mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva” (così Cass. n. 3530/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, non vi è prova dell'emissione di un valido titolo esecutivo legittimante la procedura di riscossione dei canoni idrici richiesti dall'Agenzia dell'Entrate e Riscossione, nell'interesse del (fornitura dell'acqua Controparte_3
potabile per l'anno 2014 da parte di ). Parte_2
Invero, risulta agli atti che l ha emesso nei confronti Controparte_2
dell'opposto, nell'interesse dell'ente creditore, un mero sollecito di pagamento dell'importo di € 241,00 per il servizio idrico integrato erogato nell'anno 2014, privo dell'indicazione del numero di ruolo (non essendo l'iscrizione ancora avvenuta), nonché della intimazione ad adempiere e dell'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (sul contenuto degli atti della riscossione v. art. 1, comma 792, L. n. 160/2019).
Tale atto, dunque, in quanto privo di efficacia esecutiva e di lesività della sfera giuridica del contribuente, non può ritenersi autonomamente impugnabile, sicché va dichiarata inammissibile l'opposizione promossa da ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Parte_2
per carenza di interesse ad agire.
Invero, per come chiarito da autorevole giurisprudenza di legittimità, “l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla
pagina 4 di 6 lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito” (Cass., Sez. Un., n. 34388/2022).
L'accoglimento del primo motivo di appello rende superflua l'indagine sulla fondatezza delle ulteriori doglianze pure formulate dalla parte appellante.
In definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza n. 530/2023 del Giudice di
Pace di depositata il 7 agosto 2023, nell'ambito del procedimento n. R.G. CP_3
656/2023, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione promossa ex art. 615 c.p.c. da avverso il sollecito di pagamento n. 003028AQ22000000723 e, per Parte_2
carenza di interesse ad agire.
2. Spese di lite
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna dell'appellato, in ragione del principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., alla refusione, in favore dell'appellante, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore che ne he fatto richiesta, delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario.
In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 147 del 13/08/2022, ridotti alla metà e con esclusione della fase istruttoria per il secondo grado, tenuto conto, in applicazione dell'art. 4 del citato decreto, dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura della controversia, nonché delle complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Giova, infatti, ricordare che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. VI del 19.10.2016 del 21205, nonché, in senso pagina 5 di 6 conforme, Cass. civ. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. civ. sez. un. n. 17406 del
12.10.2012, Cass. civ. sez. I n. 17059 del 3.8.2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 530/2023 del
Giudice di Pace di , depositata in data 7 agosto 2023, dichiara CP_3
inammissibile l'opposizione ex art. 615 promossa da Parte_2
, avverso il sollecito di pagamento n. 003028AQ22000000723 emesso
[...]
dall'AGENZIA DELL'ENTRATE - RISCOSSIONE;
2. condanna , al pagamento in favore dell'AGENZIA Parte_2
DELL'ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 102,50 per il primo grado di giudizio, di cui € 102,50 per compensi ed € 0,00 per esborsi, ed in complessivi € 332,50 per il secondo grado di giudizio, di cui € 332,50, per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, somme da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Paola, 27.11.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi AR)
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