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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/12/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3086 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ) NQ DI GE- Parte_1 C.F._1
RE DI CO (C.F. ), elet- Pt_2 C.F._2
tivamente domiciliato in VIA ROSARIO SALVO n. 12 TERMINI IMERE-
SE, presso lo studio dell'avv. SALEMI LUCREZIA NADIA, che lo rappre- senta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
27/11/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO lecontainer Con ricorso depositato il 24/07/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito sfavorevole alla minore, per l'accertamento della inva- lidità con diritto all'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data di pre- sentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documenta-
[...]
zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Dalla disamina della documentazione riportata agli atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la minore è allo stato attuale affetta da: Epilessia focale in trat- tamento con levitiracetam;
Disturbo dell'apprendimento di natura non intellettiva in attuale piano educativo personalizzato in ambito scolasti- co da Ottobre del 2024
Le suddette menomazioni nel loro complesso SONO di entità tale da rendere il soggetto in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di frequenza
a far data da Ottobre del 2024 per le motivazioni riportate nelle considerazioni” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data di deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o parti. lecontainer Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalida con diritto all'indennità di Parte_3
frequenza con decorrenza dal mese di ottobre 2024; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 19/12/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3086 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ) NQ DI GE- Parte_1 C.F._1
RE DI CO (C.F. ), elet- Pt_2 C.F._2
tivamente domiciliato in VIA ROSARIO SALVO n. 12 TERMINI IMERE-
SE, presso lo studio dell'avv. SALEMI LUCREZIA NADIA, che lo rappre- senta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
27/11/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO lecontainer Con ricorso depositato il 24/07/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito sfavorevole alla minore, per l'accertamento della inva- lidità con diritto all'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data di pre- sentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documenta-
[...]
zione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Dalla disamina della documentazione riportata agli atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico si evince che la minore è allo stato attuale affetta da: Epilessia focale in trat- tamento con levitiracetam;
Disturbo dell'apprendimento di natura non intellettiva in attuale piano educativo personalizzato in ambito scolasti- co da Ottobre del 2024
Le suddette menomazioni nel loro complesso SONO di entità tale da rendere il soggetto in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di frequenza
a far data da Ottobre del 2024 per le motivazioni riportate nelle considerazioni” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data di deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o parti. lecontainer Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalida con diritto all'indennità di Parte_3
frequenza con decorrenza dal mese di ottobre 2024; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 19/12/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile