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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 20/01/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 742/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17548/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da società ricorrente S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20133T0018550000012020007 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente. Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 2 di Roma, un avviso di liquidazione notificato il 5.8.2024 di € 119,15, in relazione all'imposta di registro anno 2020 afferente il contratto di locazione anno 2013 serie 3T Numero_1.
La Parte ricorrente deduceva di aver già assolto all'imposta in data 28.2.2020 in sede di proroga del contratto ex art. 17 del Dpr n. 131/86, lamentando altresì il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, e la quietenza di versamento.
Si costituiva l'Ufficio, che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, riconoscendo l'avvenuto versamento del tributo dovuto.
Con memoria del 29.12.2025, Parte ricorrente si associava alla richiesta di estinzione dell'Ufficio, convenendo sulla compensazione delle spese.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, per quanto esposto in premessa, sussiste il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, come espresso concordemente dalle Parti, che hanno altresì convenuto sulla compensazione delle spese, che in tal senso è deliberata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
IO Cuppone
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17548/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da società ricorrente S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20133T0018550000012020007 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 174/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente. Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 2 di Roma, un avviso di liquidazione notificato il 5.8.2024 di € 119,15, in relazione all'imposta di registro anno 2020 afferente il contratto di locazione anno 2013 serie 3T Numero_1.
La Parte ricorrente deduceva di aver già assolto all'imposta in data 28.2.2020 in sede di proroga del contratto ex art. 17 del Dpr n. 131/86, lamentando altresì il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, e la quietenza di versamento.
Si costituiva l'Ufficio, che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, riconoscendo l'avvenuto versamento del tributo dovuto.
Con memoria del 29.12.2025, Parte ricorrente si associava alla richiesta di estinzione dell'Ufficio, convenendo sulla compensazione delle spese.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, per quanto esposto in premessa, sussiste il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, come espresso concordemente dalle Parti, che hanno altresì convenuto sulla compensazione delle spese, che in tal senso è deliberata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
IO Cuppone