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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8621/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 23 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8621/2018
r.g.a.c., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di allegata all'atto di appello depositato P.IVA_1
telematicamente in data 27/12/2018, dall'avv. Giuseppe Ursone, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Alessandro Miccoli, in Pollena Trocchia (Na), alla via Salvatore
Fusco n. 43;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: , rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla CP_1 C.F._1
comparsa di costituzione depositata in Cancelleria in data 23.04.2019, dall'avv. Giuseppina
Giugliano, unitamente alla quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano (Na), alla via
Rossilli n. 58;
- APPELLATA -
E
Procedimento N. 8621/2018 R.G. - Sentenza - Pag. 1
Parte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3543/2018 in materia di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola, e la società CP_1 Parte_2
nelle rispettive qualità di proprietaria e compagnia di assicurazione Parte_1
del veicolo Fiat Panda targato DL198HA al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale verificatosi il 12 maggio 2014, alle ore 21,13 circa.
A fondamento della propria pretesa l'attrice dedusse che, mentre si trovava a piedi in San Giuseppe
Vesuviano (Na) alla via G. Amendola, con direzione via Pianillo, era stata investita dal veicolo Fiat
Panda, riportando lesioni personali tali da essere accompagnata presso il pronto soccorso del P.O.
Villa Malta di Sarno.
2. Nella contumacia della responsabile civile ed in contraddittorio con la compagnia di assicurazione convenuta, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 3543/2018, premessa la proponibilità dell'azione avendo l'attrice assolto l'onere della preventiva costituzione in mora sulla stessa incombente e la sussistenza della legittimazione processuale delle parti, accolse la domanda ritenendo provata alla luce dell'escussione dell'unico teste addotto da parte attrice l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore e condannò, dunque, in solido i convenuti al risarcimento delle lesioni patite dalla liquidato nella misura di euro 1.176,00, con il carico CP_1
degli interessi e delle spese processuali.
3. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello la società Parte_1 denunciando l'omessa pronuncia della sentenza su un punto decisivo della controversia per avere il primo giudice completamente trascurato l'eccezione sollevata dalla compagnia di assicurazioni circa l'incompatibilità della dinamica del sinistro prospettata in citazione e le risultanze della scatola nera installata sul veicolo presunto investitore, che dimostrerebbero che al momento del sinistro lo stesso si trovava in un luogo (via Giuseppe Verdi in Poggiomarino) completamente
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diverso da quello teatro dell'investimento (via Giovanni Amendola in San Giuseppe Vesuviano).
Con un separato motivo di doglianza ha attaccato la liquidazione del danno riconosciuta in favore dell'attrice per non avere la stessa provato i danni subiti in conseguenza del sinistro, sì da rendere inammissibile una eventuale consulenza medica d'ufficio.
Ha, quindi, concluso per la integrale riforma della sentenza impugnata, anche in punto di spese di lite, chiedendo la restituzione delle somme pagate in esecuzione della stessa.
4. Ha resistito all'appello sostenendo l'inapplicabilità alla specie della nuova CP_1 formulazione dell'art. 145 bis Cod. Ass., in mancanza della espressa previsione della sua portata retroattiva e comunque la irrilevanza delle risultanze della scatola nera di cui ha prospettato diversi profili di illegittimità costituzionale. Argomentando infine sulla piena attendibilità del teste escusso, ha insistito perla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc o in subordine per il rigetto, e, in via ulteriormente gradata, per la limitazione al minimo del risarcimento, vinte le spese con distrazione.
5. Nessuno si è costituito in giudizio per . Parte_2
6. Acquisito il fascicolo della precedente fase, la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni al 30 giugno 2020, poi differita dapprima al 17 marzo 2022 e poi al 19 gennaio 2023. Indi, nel subentro dello scrivente magistrato (insediatosi a far data dal 14 giugno 2022), all'udienza del 24 ottobre 2023 è stato disposto il rinvio della causa alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio a Parte_2 dispetto della regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello perfezionatasi nei suoi confronti a mani proprie il 3.01.2019.
2. Sempre in via preliminare va affermata l'ammissibilità e la tempestività dell'appello in quanto proposto con atto di citazione spedito per la notifica in data 27 dicembre 2018, nel pieno rispetto del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. ed iscritto al ruolo il 28.12.2018.
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3. Ed ancora, deve darsi atto che risultano inesorabilmente coperte dal giudicato le affermazioni contenute nell'impugnata sentenza relative alla proponibilità della domanda risarcitoria avanzata da e alla dimostrazione della legittimazione processuale delle parti coinvolte in lite, in CP_1
quanto non oggetto di specifica censura.
4. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
4.1. L'appellante ha innanzitutto denunciato l'omessa pronuncia della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia per avere il primo giudice completamente tralasciato di valutare le risultanze del dispositivo satellitare installato a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro.
Giova, in diritto, rammentare che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (v. Cass. n. 10583/2019, n. 28308/2017 d n.
7653/2012). L'omessa pronuncia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto.
Ora, la questione delle risultanze della scatola nera montata sull'autovettura investitrice non integra un'eccezione, ma una mera argomentazione in iure che il giudice di pace avrebbe dovuto esaminare in quanto investito dalla odierna appellante/convenuta in primo grado della pretesa efficacia di prova legale del dispositivo di cui trattasi. Ne consegue che la mancata considerazione delle risultanze della scatola nera da parte del primo giudice non integrando una ipotesi di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. non inficia di nullità la sentenza, ma comporta la necessità di verificarne la correttezza alla luce delle argomentazioni difensive svolte dalla Pt_1
Ebbene, pur tenendo conto delle stesse, l'esito decisorio cui è giunto il primo giudice si rileva corretto.
La premessa in iure è costituita dalla legge 4 agosto 2017 n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017, che in un'ottica di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti nel settore assicurativo, ha
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introdotto, nell'ambito del codice delle assicurazioni private, l'art. 145 bis che testualmente recita “
Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
È noto il contrasto interpretativo esistente sulla portata di detta norma, circa la sua irretroattività e quanto alla questione del valore da assegnare ai risultati in ipotesi di sinistri commessi, come nella specie, antecedentemente alla entrata in vigore della norma in esame, laddove alcuni interpreti ritengono che in tal caso la norma legittimerebbe l'uso dei tabulati della scatola nera come presunzione semplice da considerare unitamente al restante quadro probatorio.
Sul punto si è espressa una recente sentenza della Corte di Cassazione (16 maggio 2024 n. 13725), rilevando come il valore di prova legale attribuito dall'art. 145 bis c.p.c. d.lgs. 209/2005 alle risultanze della scatola nera non sia predicabile rispetto a dispositivi, come lo si ribadisce nella specie, già installati prima dell'entrata in vigore della legge (il 4 agosto 2017).
I giudici di legittimità hanno evidenziato che poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.
Una volta escluso il valore di prova legale delle risultanze della scatola nera installata sulla Fiat
Panda di proprietà di , le stesse devono essere degradate a mero indizio, che in quanto Parte_2
isolato non può essere qualificato in termini di certezza con riferimento alla circostanza che al momento del sinistro il veicolo si trovasse in luogo (via Giuseppe Verdi in Poggiomarino) diverso da quello teatro dell'investimento (Via Amendola in San Giuseppe Vesuviano).
Tale indizio appare recessivo rispetto alle univoche risultanze processuali emerse in primo grado che, anche alla luce di una rilettura delle stesse, conducono alla certa affermazione del verificarsi dell'incidente per l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Panda e dell'esistenza del nesso eziologico tra l'investimento e le lesioni subite.
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Non sussiste, infatti, nel racconto testimoniale reso dalla sorella dell'attrice, unica testimone escussa la contraddittorietà e lacunosità evidenziata dalla difesa della compagnia di assicurazione.
Come è noto, non può farsi discendere la valutazione di inattendibilità della teste unicamente dal rapporto di parentela che la lega alla danneggiata (sorella), senza passare al vaglio le deposizioni rese.
Ed invero, se è innegabile che l'attendibilità delle suddette dichiarazioni deve essere esaminata con particolare rigore, non può giungersi ad un giudizio di intrinseca inattendibilità alla luce del rapporto di parentela con la parte in causa, ma occorre ponderare la loro coerenza intrinseca ed estrinseca.
Nella specie, la teste ha raccontato in maniera lineare e priva di contraddizioni che nel mese di maggio dell'anno 2015, alle ore 21:00 circa in San Giuseppe Vesuviano, alla via G. Amendola, mentre passeggiava insieme alla sorella, con direzione via Pianillo, una macchina modello Panda di colore bianco, condotta da una signora uscì da un vicoletto posto a destra rispetto al senso di marcia da loro percorso, colpendo la sul lato destro. Ha specificato che nel cadere la sorella CP_1 avvertì subito dolore alla mano e principalmente al polso destro e che la conducente dell'auto investitrice si fermò a prestare soccorso e si rese disponibile a trasportare la danneggiata in ospedale, che si rifiutò credendo di non aver riportato lesioni gravi, per poi decidere di farsi accompagnare in secondo momento all'ospedale di Sarno dal figlio.
Il fatto poi che la teste non ricordasse con esattezza il giorno dell'incidente, la targa del veicolo investitore e la esatta identificazione del conducente dello stesso (pur avendo affermato che si trattasse di una signora) costituiscono elementi marginali che non si può pretendere che il testimone ricordi, anche in considerazione del tempo trascorso tra il verificarsi del sinistro e la resa testimonianza.
Milita poi in senso conforme alla prospettazione di parte attrice il referto rilasciato dal reparto di pronto soccorso del P.O. dello stesso giorno in cui si è verificato il sinistro, in un orario con lo stesso compatibile, nel quale risulta dichiarata la circostanza che il riferito trauma al polso destro era stato causato da un incidente in strada.
Alla luce delle esposte considerazioni il motivo di appello in esame non può che essere rigettato.
4.2. Infondato è anche il motivo di doglianza a mezzo del quale l'appellante, non mettendo in alcun
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modo in discussione la quantificazione dei danni operata in via equitativa dal giudice di pace senza l'espletamento di una consulenza medica d'ufficio, sostiene l'insussistenza del diritto della CP_1
ad essere risarcita per non avere la stessa dimostrato di aver subito danni fisici in conseguenza del sinistro né quantificato gli stessi mediante una perizia di parte (per poi sostenere contraddittoriamente che la stessa sarebbe priva di autonomo valore probatorio: vedi pag 12, terzo cpv, punti a) b) e c) dell'atto di appello).
L'assunto censuratorio appare smentito dalle emergenze in atti. Ed invero, è rimasto acclarato all'esito dell'espletata istruttoria orale (della cui piena attendibilità si è sopra detto), che in conseguenza dell'investimento del 24 maggio 2015, riportò lesioni al polso destro. CP_1
La circostanza è ulteriormente provata dal referto di Pronto Soccorso dal quale risulta diagnosticata una contusione al polso giudicata guaribile in cinque giorni e dai certificati medici in atti.
A fronte di tali dati oggettivi e senza che fosse affatto necessaria la allegazione di una consulenza medica di parte, della cui inconsistenza probatoria la stessa parte appellante si mostra consapevole, trattandosi di un mero atto difensivo sia pure di contenuto tecnico (v. tra le tante Cass. n.
16552/2015), il giudice di pace ha riconosciuto il solo danno biologico da invalidità temporanea ed
è giunto alla valutazione equitativa dello stesso in base ai criteri dettati dalla legge 5 marzo 2001 n.
257.
Il danno biologico è, per espressa definizione legislativa, “la lesione della integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale”. Vi è pertanto danno biologico quando la lesione della integrità psico-fisica sia “suscettibile di valutazione medico legale”.
Dunque, il giudice deve giungere alla determinazione di tale danno mediante una valutazione medico legale. La via più naturale è quella di svolgere una consulenza medico legale, ma il giudice può anche effettuare direttamente tale valutazione, a condizione che basi la sua scelta su di un fondamento medico legale (cfr. Cass. n. 5473/2011). Tale condizione nella specie risulta correttamente assolta avendo il giudice a quo esplicitato i criteri posti a fondamento della liquidazione in alcun modo messi in discussione con l'atto di gravame.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata anche in punto di spese di lite.
5. Il rigetto dell'appello reca con sé quello della domanda alla restituzione delle somme pagate in
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esecuzione della sentenza di primo grado.
6. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e vengono liquidate, in assenza del deposito di specifica notula, nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi (in ragione del lieve discostamento del valore della causa rispetto ai minimi dello scaglione di riferimento compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato), previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al succ. D.M. 147/2022, esclusa la non espletata fase istruttoria.
6.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore del difensore antistatario dell'appellata costituita, avv. Giuseppina Giugliano, la quale dichiarandosi distrattaria ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
6.2. Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e l'appellata , non avendo la stessa Parte_2
svolto attività difensiva in questa sede.
6.3. Il rigetto del gravame e la sua introduzione in epoca successiva al 30 gennaio 2013 costituiscono i presupposti per dare atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore del Parte_1
procuratore antistatario della parte appellata costituita avv. Giuseppina Giugliano, le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 852,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.
13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012.
Nola, 23.01.2025 Il Giudice- (dott. ssa Donatella Cennamo)
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