Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 10/04/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00755/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico De Tommaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
della graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la regione Veneto, di cui al D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023, approvata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. -OMISSIS-del 09.04.2025, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente il punteggio spettante per i titoli posseduti e documentati;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, il bando di concorso di cui al D.D.G. del 18 dicembre 2023, n. 2788, la Tabella A allegata al D.M. 13 ottobre 2022, n. 194, e i verbali della Commissione esaminatrice, ove e nella parte in cui siano lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. MO MP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La prof.ssa -OMISSIS- presentava, in data 17 gennaio 2024, domanda di partecipazione al concorso nazionale per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n. 2788/2023, optando per la Regione Veneto.
2. Superate con esito positivo le prove scritta e orale, riportando rispettivamente i punteggi di 71/100 e 86/100, la Commissione attribuiva alla ricorrente punti 6,75 per i titoli, collocandola al 57° posto della graduatoria finale con punteggio complessivo pari a 163,75 punti, come da D.D.G. USR Veneto n. 1108 del 9 aprile 2025.
3. La ricorrente presentava ricorso lamentando la mancata valutazione di due titoli:
a) l’incarico di Funzione Strumentale per l’a.s. 2015/2016, posseduto ma non dichiarato nell’apposita sezione della domanda;
b) l’incarico di componente esterno del Comitato di valutazione dei docenti per gli a.s. 2015/16, 2016/17 e 2017/18, dichiarato nel campo “NOTE” del modulo telematico.
4. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, depositava apposita relazione nella quale deduceva l’infondatezza delle doglianze evidenziando, quanto al primo titolo, la violazione dell’obbligo dichiarativo imposto dal bando e dei principi di autoresponsabilità e par condicio; quanto al secondo, che la sezione B.7, relativa proprio all’incarico di componente dei Comitati di valutazione, era presente nel modello telematico, come comprovato dalla produzione di sei domande di altri candidati che avevano regolarmente inserito il titolo nella sezione dedicata e ai quali il punteggio era stato attribuito.
5. La causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 26 marzo 2026 ed ivi trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Per quanto concerne il titolo di Funzione Strumentale (B.6), la ricorrente chiede che venga valutato nonostante l’omessa indicazione nella sezione dedicata della domanda, invocando, al riguardo, il principio del soccorso istruttorio.
Tali considerazioni, tuttavia, si scontrano con il consolidato orientamento per cui, nelle procedure comparative di massa, il dovere di attivare il soccorso istruttorio è recessivo rispetto agli obblighi di correttezza e di autoresponsabilità gravanti sui concorrenti, nonché rispetto alla tutela della par condicio (così, Consiglio di Stato, Sentenza n. 7118/2025). Non è, quindi, consentito sanare omissioni dichiarative imputabili al candidato mediante fasi successive di produzione documentale.
Invero, in presenza di una previsione chiara circa gli obblighi di compilazione, l'Amministrazione non può essere onerata della correzione di errori materiali nella domanda, quando ciò comporterebbe la rimessione in termini del candidato con alterazione della competizione.
Nella specie, il titolo B.6 non è stato dichiarato nella domanda telematica e la successiva produzione documentale non può essere utilizzata per colmare l’omissione. L’errore dichiarativo è imputabile alla concorrente, e non emergono elementi che, alla luce dei principi sopra richiamati, possano giustificare una deroga.
Il motivo relativo al titolo B.6 deve pertanto essere respinto.
6.2. Quanto all’ulteriore titolo la cui valutazione è stata omessa, la ricorrente ha inserito la relativa dichiarazione nel campo “NOTE” della domanda.
Tuttavia, dall’esame della documentazione prodotta dall’Amministrazione emerge che la sezione B.7 – dedicata proprio a tale tipologia di incarico – era parte integrante del modello telematico, come dimostrano le domande di altri concorrenti, le quali mostrano espressamente l’esistenza del campo B.7 con campi strutturati per anno, data di inizio incarico, istituzione e numero dell’atto di conferimento.
La ricorrente, diversamente da tali candidati, non ha utilizzato la sezione dedicata e ha invece riportato l’informazione nelle NOTE, senza rispettare la struttura richiesta dal modello per l’attribuzione di punteggio. L’Amministrazione, nella relazione, afferma che il modulo telematico prevedeva la sezione B.7 e che la corretta compilazione era possibile, come dimostrato dalle domande acquisite a campione, sicché l’omessa dichiarazione nel campo appropriato è imputabile esclusivamente alla ricorrente ai sensi del principio di autoresponsabilità nelle procedure selettive.
Alla luce del consolidato orientamento richiamato, la cui portata generale si estende all’evidenza anche alle omissioni di compilazione delle sezioni predisposte dal sistema informatico, non può riconoscersi rilevanza sanante alla collocazione del titolo nelle NOTE.
In un modello telematico standardizzato, infatti, la dichiarazione in sezioni diverse da quelle previste non consente alla Commissione di procedere alla valutazione, senza che ciò integri vizio di istruttoria, gravando sul candidato l’onere di utilizzare correttamente la modulistica resa disponibile, specie quando – come nella specie – altri concorrenti hanno correttamente adoperato la sezione B.7.
Anche tale motivo deve pertanto essere respinto.
7. Pertanto, stante l’infondatezza dei motivi addotti a sostegno del ricorso, quest’ultimo deve essere respinto.
8. Considerata la particolarità della vicenda, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida OL, Presidente
MO MP, Primo Referendario, Estensore
Andrea DI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO MP | Ida OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.