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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/12/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1249 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Altri istituti e leggi speciali
IL TRIBUNALE DI SIENA In persona del Giudice Unico Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA Nella causa in grado d'appello iscritta al n. 1249/24 R.G. vertente tra
(P. IVA ) con sede in Corridonia 62014 Parte_1 P.IVA_1
(MC) alla Via del Lavoro 139, Concessionario della riscossione delle entrate degli enti locali (ex artt. 52 e ss. del D.Lgs. 446/97, iscritto al n. 43 Albo Ministeriale – D.M. 289/2000) rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Tiberi (C.F. ; P.IVA: del Foro di Macerata e con lui C.F._1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso la sede della in Corridonia Parte_1
62014 (MC) alla Via del Lavoro 139, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione in appello ex art 83 c.p.c. APPELLANTE CONTRO nato a [...] il [...], C.F. CP_1
residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Cinzia Gravina, sito in Siena, via dei Montanini n. 87 (C. F. ,), che lo rappresenta e C.F._3 difende giusta procura alle liti rilasciata con atto separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione APPELLATO
avente ad oggetto: appello a sentenza giudice di pace
All'udienza del 2/10/2025 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti sulle conclusioni delle parti
PER L'APPELLANTE : “Conclusioni
“Piaccia l'Ill.mo Tribunale di Siena, riformare l'impugnata decisione rigettata ogni
Pagina 1 domanda ed eccezione avversaria e in accoglimento del presente appello:
- in via pregiudiziale e nel merito - accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure in quanto non ha rilevato e dichiarato la nullità e/o inammissibilità dell'atto di comparsa in riassunzione per non essere stata la stessa notificata nei termini dell'art. 367 cp.c. e per essere incorsa la parte nella violazione degli artt. 46 c.c. e artt. 145 c.p.c. e 149 bis c.p.c. In ogni modo la notifica deve essere considerata nulla atteso anche il combinato disposto degli artt. 160 c.p.c. e art. 157 co. 1 e 2 c.p.c. e art. 156 c.p.c. tenuto conto che l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo considerato che nessuna notifica è stata indirizzata alla sede legale della che peraltro aveva eletto domicilio insieme al legale Parte_1 presso la sede sociale e per l'effetto riformare integralmente la la sentenza n. 129/2024 emessa dal Giudice di Pace di Siena nel procedimento n. 2758/2022 RG notificata in data 15/05/2024 causa tra CP_1
(c.f. e (P. IVA ) C.F._2 Parte_1 P.IVA_1
- in subordine disporre la integrazione documentale ex art. 153 c.p.c. per i fatti di cui in narrativa
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo e in iudicando commesso dal giudice di prime cure per i fatti di cui in narrativa per aver erroneamente indicato che nel caso di specie si sia maturata la prescrizione quinquennale e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 129/2024 emessa dal Giudice di Pace di Siena nel procedimento n. 2758/2022 RG notificata in data 15/05/2024 causa tra (c.f. CP_1
e (P. IVA ) C.F._2 Parte_1 P.IVA_1
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per error in iudicando commesso dal giudice di primo grado per non avere confermato e dichiarato la legittimità e la fondatezza dell'operato della e per l'effetto Parte_1 riformare l'impugnata decisione così come sopra meglio indicato. In via Principale: nel merito respingere il ricorso e per l'effetto:
- confermare e dichiarare la debenza di quanto richiesto per numero Parte_2 fattura BOLLE-2014141832 anno rif. 2012 data emissione fattura 18/08/2014 per € 1.972,72
numero fattura BOLLE-2014146148 anno rif. 2012 data emissione Parte_2 fattura 28/08/2014 per € 1.111,06 sollecitate con atto n. SOL/5-2018- Parte_3
547notificato il 10/03/2018 e dichiarare impedita ogni prescrizione e /o decadenza e per l'effetto dichiarare tali atti efficaci e definitivi;
- confermare e dichiarare la legittimità e la fondatezza dell'operato della
[...]
dichiarare in termini l'ingiunzione di pagamento N. ING/2-2018-547 Parte_1
DEL 11/06/2018 e dal valore di atto interruttivo di ogni prescrizione e decadenza e dovuta dal sig. (c.f. la somma così come CP_1 C.F._2 ivi richiesta;
- disporre la ripetizione delle spese di lite già versate dalla Parte_1
Pagina 2 - condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CNAP come per legge.
- in subordine compensare le spese tra le parti.
PER L'APPELLATO “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena: preliminarmente: a)rigettare l'istanza di rimessioni in termini, in quanto infondata non essendo dimostrata la mancata notifica dell'atto di riassunzione;
b)accertare e dichiarare la decadenza dal diritto alla riscossione e la prescrizione delle annualità richieste;
nel merito: dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello, ai sensi degli artt. 342, 434 e 348bis c.p.c., poiché infondato in fatto e in diritto, oltre che generico e non motivato e, in rigetto delle richieste ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Siena, dott.ssa Elena Mereu, n. 129/2024 pubblicata il 05.04.2024, nella causa R.G. n. 2758/2022 e la illegittimità della ingiunzione di pagamento , notificata il Parte_4
05.07.2018. In ogni caso, condannare, altresì, l'odierno appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, tenuto conto del comportamento processuale finora tenuto e della temerarietà della lite.
Causa rimessa in decisione : 3.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. senza l'esposizione dello svolgimento del processo .
In rito deve osservarsi che parte appellante , benchè assegnati i termini per il deposito degli scritti finali non ha inteso avvalersene , salvo poi depositare una vera e propria memoria difensiva in sede di note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza per la remissione della causa in decisione . L'udienza di remissione in decisione non è udienza di discussione ma è unicamente volta alla richiesta di assegnazione della causa in decisione avendo le parti già dovuto illustrare le proprie difese nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica
, soggette peraltro a termini perentori.
La memoria depositata dall'appellante in data 2.10.2025 deve essere dichiarata inammissibile così come le note difensive depositate per l'appellato , che ha tuttavia ritualmente depositato la comparsa conclusionale .
L'appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace di Siena è del tutto infondato .
1. Con il primo motivo di appello lamenta che erroneamente Parte_1 il Giudice di Pace avrebbe considerato valida la riassunzione ( a seguito di giudizio davanti alla Commissione Tributaria che dichiarava il difetto di giurisdizione e indicava come giudice competente il Giudice di Pace di Siena) e quindi deciso la causa nella contumacia dell'odierna appellante . Il motivo è infondato.
Pagina 3 Nel caso di specie per il giudizio davanti al Giudice di Pace a norma degli artt. 170 c.p.c. e. 125 disp. att. c.p.c. la riassunzione è stata correttamente effettuata mediante notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore della parte costituito .Come risulta dalla produzione documentale di parte appellata, fin dal giudizio di primo grado, la notifica, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario e considerata l'indicazione del Servizio “ seguimi” di
[...]
per l'indirizzo del difensore Avv.to Simone Tiberi , era rinnovata , su Pt_5 autorizzazione del Giudice di pace , a mezzo PEC, in data 14.11.2022, al difensore della – elezione di domicilio contenuta nella Parte_1 sentenza della Commissione tributaria di Firenze) invio del quale non può disconoscersi il ricevimento in ragione dello strumento usato rispetto al quale
, come noto, in assenza di contestazioni ( nella specie assenti) sul procedimento notificatorio , il valore giuridico della trasmissione è garantito dal rispetto dell'intera procedura fissata dagli artt. 4, 6 e 9 del d.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82 del 2005, i quali configurano un sistema che garantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l'integrità e l'autenticità delle ricevute.
E considerando che al medesimo invio tramite PEC il difensore abbia risposto, ancor meno ricorrerebbero i presupposti per la rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., che presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. ( Cfr Cass n. 4034 del 17/02/2025 tra le ultime)
2. Con il secondo motivo l'appellante contesta la pronuncia del Giudice di prime cure che ha riconosciuto maturata l'eccezione di prescrizione. Anche tale motivo è infondato. Correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale che pacificamente opera nella specie(non vi è contestazione sul punto tra le parti) posto che l'intimazione per Tia1 e Tia2 anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, è stata notificata il 05.07.2018, preceduta da un sollecito di pagamento il 10.03.2018. La pretesa era già prescritta quindi al momento del sollecito di pagamento.
Nessun atto interruttivo della prescrizione è stato prodotto
Ogni altra questione rimane assorbita . L'appello dev'essere rigettato e integralmente confermata la sentenza di primo grado.
3.Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, per fase di studio , introduttiva , e decisoria sulla base del valore della domanda sono poste a carico dell'appellante .
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata
Pagina 4 del Giudice di Pace di Siena 2) Pone a carico dell'appellante il pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell'appellato in € 1701,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a. come per legge
Così deciso in Siena il 2 .12.2025 Il Giudice ( Marianna Serrao)
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 5
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica Altri istituti e leggi speciali
IL TRIBUNALE DI SIENA In persona del Giudice Unico Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA Nella causa in grado d'appello iscritta al n. 1249/24 R.G. vertente tra
(P. IVA ) con sede in Corridonia 62014 Parte_1 P.IVA_1
(MC) alla Via del Lavoro 139, Concessionario della riscossione delle entrate degli enti locali (ex artt. 52 e ss. del D.Lgs. 446/97, iscritto al n. 43 Albo Ministeriale – D.M. 289/2000) rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Tiberi (C.F. ; P.IVA: del Foro di Macerata e con lui C.F._1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso la sede della in Corridonia Parte_1
62014 (MC) alla Via del Lavoro 139, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione in appello ex art 83 c.p.c. APPELLANTE CONTRO nato a [...] il [...], C.F. CP_1
residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. Cinzia Gravina, sito in Siena, via dei Montanini n. 87 (C. F. ,), che lo rappresenta e C.F._3 difende giusta procura alle liti rilasciata con atto separato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione APPELLATO
avente ad oggetto: appello a sentenza giudice di pace
All'udienza del 2/10/2025 la causa era rimessa in decisione sulle seguenti sulle conclusioni delle parti
PER L'APPELLANTE : “Conclusioni
“Piaccia l'Ill.mo Tribunale di Siena, riformare l'impugnata decisione rigettata ogni
Pagina 1 domanda ed eccezione avversaria e in accoglimento del presente appello:
- in via pregiudiziale e nel merito - accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo commesso dal giudice di prime cure in quanto non ha rilevato e dichiarato la nullità e/o inammissibilità dell'atto di comparsa in riassunzione per non essere stata la stessa notificata nei termini dell'art. 367 cp.c. e per essere incorsa la parte nella violazione degli artt. 46 c.c. e artt. 145 c.p.c. e 149 bis c.p.c. In ogni modo la notifica deve essere considerata nulla atteso anche il combinato disposto degli artt. 160 c.p.c. e art. 157 co. 1 e 2 c.p.c. e art. 156 c.p.c. tenuto conto che l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo considerato che nessuna notifica è stata indirizzata alla sede legale della che peraltro aveva eletto domicilio insieme al legale Parte_1 presso la sede sociale e per l'effetto riformare integralmente la la sentenza n. 129/2024 emessa dal Giudice di Pace di Siena nel procedimento n. 2758/2022 RG notificata in data 15/05/2024 causa tra CP_1
(c.f. e (P. IVA ) C.F._2 Parte_1 P.IVA_1
- in subordine disporre la integrazione documentale ex art. 153 c.p.c. per i fatti di cui in narrativa
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per l'error in procedendo e in iudicando commesso dal giudice di prime cure per i fatti di cui in narrativa per aver erroneamente indicato che nel caso di specie si sia maturata la prescrizione quinquennale e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 129/2024 emessa dal Giudice di Pace di Siena nel procedimento n. 2758/2022 RG notificata in data 15/05/2024 causa tra (c.f. CP_1
e (P. IVA ) C.F._2 Parte_1 P.IVA_1
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per error in iudicando commesso dal giudice di primo grado per non avere confermato e dichiarato la legittimità e la fondatezza dell'operato della e per l'effetto Parte_1 riformare l'impugnata decisione così come sopra meglio indicato. In via Principale: nel merito respingere il ricorso e per l'effetto:
- confermare e dichiarare la debenza di quanto richiesto per numero Parte_2 fattura BOLLE-2014141832 anno rif. 2012 data emissione fattura 18/08/2014 per € 1.972,72
numero fattura BOLLE-2014146148 anno rif. 2012 data emissione Parte_2 fattura 28/08/2014 per € 1.111,06 sollecitate con atto n. SOL/5-2018- Parte_3
547notificato il 10/03/2018 e dichiarare impedita ogni prescrizione e /o decadenza e per l'effetto dichiarare tali atti efficaci e definitivi;
- confermare e dichiarare la legittimità e la fondatezza dell'operato della
[...]
dichiarare in termini l'ingiunzione di pagamento N. ING/2-2018-547 Parte_1
DEL 11/06/2018 e dal valore di atto interruttivo di ogni prescrizione e decadenza e dovuta dal sig. (c.f. la somma così come CP_1 C.F._2 ivi richiesta;
- disporre la ripetizione delle spese di lite già versate dalla Parte_1
Pagina 2 - condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CNAP come per legge.
- in subordine compensare le spese tra le parti.
PER L'APPELLATO “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena: preliminarmente: a)rigettare l'istanza di rimessioni in termini, in quanto infondata non essendo dimostrata la mancata notifica dell'atto di riassunzione;
b)accertare e dichiarare la decadenza dal diritto alla riscossione e la prescrizione delle annualità richieste;
nel merito: dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello, ai sensi degli artt. 342, 434 e 348bis c.p.c., poiché infondato in fatto e in diritto, oltre che generico e non motivato e, in rigetto delle richieste ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Siena, dott.ssa Elena Mereu, n. 129/2024 pubblicata il 05.04.2024, nella causa R.G. n. 2758/2022 e la illegittimità della ingiunzione di pagamento , notificata il Parte_4
05.07.2018. In ogni caso, condannare, altresì, l'odierno appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, tenuto conto del comportamento processuale finora tenuto e della temerarietà della lite.
Causa rimessa in decisione : 3.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. senza l'esposizione dello svolgimento del processo .
In rito deve osservarsi che parte appellante , benchè assegnati i termini per il deposito degli scritti finali non ha inteso avvalersene , salvo poi depositare una vera e propria memoria difensiva in sede di note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza per la remissione della causa in decisione . L'udienza di remissione in decisione non è udienza di discussione ma è unicamente volta alla richiesta di assegnazione della causa in decisione avendo le parti già dovuto illustrare le proprie difese nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica
, soggette peraltro a termini perentori.
La memoria depositata dall'appellante in data 2.10.2025 deve essere dichiarata inammissibile così come le note difensive depositate per l'appellato , che ha tuttavia ritualmente depositato la comparsa conclusionale .
L'appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace di Siena è del tutto infondato .
1. Con il primo motivo di appello lamenta che erroneamente Parte_1 il Giudice di Pace avrebbe considerato valida la riassunzione ( a seguito di giudizio davanti alla Commissione Tributaria che dichiarava il difetto di giurisdizione e indicava come giudice competente il Giudice di Pace di Siena) e quindi deciso la causa nella contumacia dell'odierna appellante . Il motivo è infondato.
Pagina 3 Nel caso di specie per il giudizio davanti al Giudice di Pace a norma degli artt. 170 c.p.c. e. 125 disp. att. c.p.c. la riassunzione è stata correttamente effettuata mediante notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore della parte costituito .Come risulta dalla produzione documentale di parte appellata, fin dal giudizio di primo grado, la notifica, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario e considerata l'indicazione del Servizio “ seguimi” di
[...]
per l'indirizzo del difensore Avv.to Simone Tiberi , era rinnovata , su Pt_5 autorizzazione del Giudice di pace , a mezzo PEC, in data 14.11.2022, al difensore della – elezione di domicilio contenuta nella Parte_1 sentenza della Commissione tributaria di Firenze) invio del quale non può disconoscersi il ricevimento in ragione dello strumento usato rispetto al quale
, come noto, in assenza di contestazioni ( nella specie assenti) sul procedimento notificatorio , il valore giuridico della trasmissione è garantito dal rispetto dell'intera procedura fissata dagli artt. 4, 6 e 9 del d.P.R. n. 68 del 2005 e dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82 del 2005, i quali configurano un sistema che garantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l'integrità e l'autenticità delle ricevute.
E considerando che al medesimo invio tramite PEC il difensore abbia risposto, ancor meno ricorrerebbero i presupposti per la rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., che presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. ( Cfr Cass n. 4034 del 17/02/2025 tra le ultime)
2. Con il secondo motivo l'appellante contesta la pronuncia del Giudice di prime cure che ha riconosciuto maturata l'eccezione di prescrizione. Anche tale motivo è infondato. Correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale che pacificamente opera nella specie(non vi è contestazione sul punto tra le parti) posto che l'intimazione per Tia1 e Tia2 anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, è stata notificata il 05.07.2018, preceduta da un sollecito di pagamento il 10.03.2018. La pretesa era già prescritta quindi al momento del sollecito di pagamento.
Nessun atto interruttivo della prescrizione è stato prodotto
Ogni altra questione rimane assorbita . L'appello dev'essere rigettato e integralmente confermata la sentenza di primo grado.
3.Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, per fase di studio , introduttiva , e decisoria sulla base del valore della domanda sono poste a carico dell'appellante .
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata
Pagina 4 del Giudice di Pace di Siena 2) Pone a carico dell'appellante il pagamento delle spese processuali liquidate in favore dell'appellato in € 1701,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a. come per legge
Così deciso in Siena il 2 .12.2025 Il Giudice ( Marianna Serrao)
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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