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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 581/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nel procedimento deciso all'udienza del 10.12.2025
PROMOSSO DA
Parte_1
avv. TRESCA Matteo, Via Firenze 291 - Pescara
CONTRO
CP_1
avv.ti DE MARZO Manuela e DI GREGORIO Pier Paolo, c/o , V.le Marconi 334 - Pescara CP_1
OGGETTO: REVISIONE INDENNIZZO/RENDITA
Conclusioni: come da verbale in data 10.12.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.3.2025 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo la revisione, per aggravamento, del grado di inabilità già riconosciuto in sede amministrativa (6%) per tendinopatia bilaterale alle spalle, come da istanza in data 28.3.2023 (che aveva fatto seguito ad una precedente istanza di aggravamento in data 27.6.2022) ed il conseguente adeguamento dell'indennizzo ovvero della rendita di legge. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. Deduceva in particolare che “In realtà il 28.03.2023 l'odierno ricorrente ebbe a proporre opposizione amministrativa avverso gli esiti della revisione richiesta il 27.06.2022, come da documentazione depositata, revisione che faceva seguito ad altra del 29.11.2019, conclusasi con provvedimento del 18.03.2021 che portava il complessivo grado di inabilità per CP_1 tendinopatia alle spalle e discopatia dal 6% al 14% (in atti). Tale successiva revisione del 27.06.2022 si concluse, dopo varie vicende, con provvedimento di rigetto del 07.08.2024 CP_1 (in atti). Dunque del tutto corretto appare tale ultimo provvedimento, che costituisce l'oggetto del presente giudizio, considerato che l'art. 13 del D.Lgs. 38/2000 stabilisce che la revisione dell'indennizzo in capitale può avvenire una sola volta e, nel caso di specie, era già avvenuta col richiamato e precedente provvedimento del 18.03.2021. Né erano state, in occasione di tale CP_1 seconda revisione, accertate condizioni fisiche invalidanti pari o superiori al 16%, tali cioè da dare diritto alla costituzione di rendita.” Era espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi in data odierna, avuta luogo la discussione della causa, la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale letta in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che all'udienza del 4.6.2025 è stata disposta CTU medico legale limitatamente all'accertamento di un eventuale aggravamento che determini una invalidità pari almeno al 16%, alla data della domanda di revisione del 27.6.2022. Infatti l'art.13 (Danno biologico) D.Lgs.38/2000 dispone al comma 4 che “4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione”. Va richiamato l'ultimo provvedimento del 18.3.2021, che aveva compiuto il seguente CP_1 accertamento:
• “E' STATO ACCERTATO UN PEGGIORAMENTO DELLE SUE CONDIZIONI. POICHE' A SUO TEMPO LE E' STATO CORRISPOSTO L'INDENNIZZO IN CAPITALE SPETTANTE IN BASE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE, LE VIENE EROGATA LA DIFFERENZA DOVUTA. LA MENOMAZIONE DELLA INTEGRITA' PSICO-FISICA E' LA SEGUENTE: limitazione ai gradi estremi di spalla sinistra;
accenno di limitazione della spalla sinistra;
GRADO ACCERTATO: 006% GRADO COMPLESSIVO: 014%”.
Il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti nonchè di diretti e specifici accertamenti, è pervenuto alla conclusione che le suenunciate patologie di origine professionale, da cui è affetta la parte ricorrente, determinano un grado di inabilità lavorativa quantificabile nella misura già accertata in sede amministrativa. Nella relazione il CTU ha in via preliminare reso le seguenti condivisibili precisazioni:
• “Questo CTU ritiene anzitutto necessaria una precisazione. Sulla base di quanto scritto nelle comunicazioni in atti, quel 6% riconosciuto dall'Ente assicuratore sembrerebbe relativo CP_1 soltanto alla spalla sinistra, giacchè vi si legge che la menomazione accertata è stata
“limitazione ai gradi estremi di spalla sinistra, accenno di limitazione della spalla sinistra”. A fondato parere di questo CTU in realtà tale trascrizione cela un evidentissimo errore materiale, poiché non è logicamente ammissibile che, in una stessa valutazione funzionale di un singolo distretto corporeo (in questo caso la spalla sinistra), si esprimano due diverse entità di menomazione, cioè da una parte “ai gradi estremi” e dall'altra “accenno di limitazione” e due valutazioni distinte;
oltretutto una limitazione ai gradi estremi o addirittura un accenno a limitazione di una spalla giustificherebbe un grado di menomazione nettamente inferiore al 6% riconosciuto dall' . È dunque evidente che quel 6% si riferisse ad entrambe le spalle e, CP_1 d'altronde, la malattia professionale in discussione, denunciata e riconosciuta nel 2011, era
“tendinopatia bilaterale alle spalle”, come riportato anche in ricorso;
dunque, tenendo conto dell'errore materiale su rilevato, appare evidente che quanto riconosciuto dall' fosse CP_1 relativo alle due spalle e non solo alla sinistra. E dal momento che, sia dagli esami strumentali e sia dalle stesse certificazioni prodotte a sostegno del ricorso, si evince che entrambe le spalle erano interessate da tendinopatia del sovraspinoso (la destra più della sinistra), ne deriva che, in realtà, la menomazione “limitazione ai gradi estremi di spalla sinistra” fosse riferita alla spalla destra, mentre la limitazione “accenno di limitazione della spalla sinistra” riguardasse proprio la spalla sinistra. Quanto sopra si evince ed appare confermato dalle relazioni di visite accertative espletate dall' (prodotte a questo CTU dall'ufficio sanitario e che si CP_1 CP_1 allegano per amore di verità), nelle quali in effetti si legge “… Lesioni: tendinite del sovraspinoso a destra grado 3%, minima tendinite del sovraspinoso a sinistra 3%”. Da queste stesse relazioni, tra l'altro, risulta che l'intervenuta maggiorazione del grado complessivo di danno biologico dal 12% al 14% è derivato dall'aumentato grado del danno (dal 6% all' 8%) per un'altra pregressa tecnopatia riconosciuta, ossia “discopatie lombosacali”, non oggetto del presente procedimento”.
Il CTU ha in quindi reso le seguenti conclusioni:
• “(…) Come indicato nel quesito posto dal magistrato nel verbale dell'udienza del 4/6/2025, compito del sottoscritto è accertare “un eventuale aggravamento che determini una invalidità pari ad almeno il 16% alla data della domanda di revisione del 27/6/2022”, epoca in cui, come detto, il ricorrente era già lavorativamente inattivo da 3 anni. Ebbene, considerando l'attuale modestia delle turbe funzionali della spalla sinistra, che non è stata interessata dagli esiti neurologici dell'ictus cerebrale, e visto che tali turbe funzionali appaiono in accordo con le modeste alterazioni evidenziate dall'ecografia del 2019, anno della cessazione dell'attività lavorativa, appare fondato ritenere che anche la spalla destra non abbia potuto subire apprezzabili modifiche peggiorative rapportabili al lavoro svolto;
non è infatti medico- legalmente concepibile che possa essersi verificato un rilevante peggiora= mento solo a carico della spalla destra, quando appunto dal 2019 è cessata ogni noxa lavorativa. Si ripete che il notevole quadro disfunzionale riscontrato nella spalla destra deriva in larghissima misura da esiti distrofici e neurologici conseguenti all'ictus cerebrale e oggettivamente non è compatibile con le limitate alterazioni evidenziate dall'ecografia del 2019. Sulla scorta delle considerazioni sopra evidenziate e dei riscontri clinici e strumentali, in particolare considerando l'oggettiva modestia delle alterazioni a carico delle spalle rilevate sia dall'ecografia del 3/8/2019 che dalla RMN del 6/5/2022, risulta quindi fondato ritenere che le menomazioni a carico della spalla destra e della spalla sinistra, alla data della domanda di revisione ricordata, appaiono congruamente ascrivibili ciascuna al cod. 224 della tabella del D.M. n. 119/2000 (che attiene a casi di limitazione funzionale di spalla ai gradi estremi), con valutazione 3%; valutazione che appare congrua sia alla luce dell'entità modesta delle alterazioni tendinopatiche del sovraspinoso strumentalmente evidenziate dai ricordati accertamenti e sia in base a criterio analogico, tenendo conto in particolare che per casi ben più gravi di patologia di spalla, come quello contemplato al cod. tabellare 226, per una instabilità media dell'articolazione della spalla è previsto un danno biologico del 6% (spalla dell'arto dominante) e del 5% (spalla dell'arto non dominante). Considerando inoltre il danno biologico già riconosciuto per la pregressa tecnopatia rappresentata da discopatie lombosacrali, danno valutato dapprima in misura del 6% ed infine dell' 8%, il danno biologico complessivo presente alla data della domanda di revisione del 27/6/2022 era ed è valutabile nella misura del 14%. In definitiva, sulla scorta di quanto accertato e di tutte le considerazioni sopra esposte, questo CTU ritiene di poter esprimere le seguenti CONCLUSIONI IN RISPOSTA AI QUESITI. Alla data della domanda di revisione del 27/6/2022 il danno biologico permanente derivante dalla riconosciuta tendinopatia delle spalle era valutabile congruamente in misura del sei% e, stante il riconosciuto danno in misura dell'otto% per altra tecnopatia, non oggetto del presente procedimento, il grado complessivo di danno biologico permanente era valutabile nella misura percentuale del quattordici%.”;
Ritiene il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni, adeguatamente motivate. Il ricorso va dunque rigettato. Non trattandosi di domanda manifestamente infondata e temeraria, né proposta con mala fede o colpa grave, la parte attrice non può essere onerata delle spese del giudizio, malgrado la soccombenza (cfr. Corte Cost. n. 134/1994 ed art.152 disp. att. c.p.c., considerato il reddito risultante in atti). Le spese di ctu vengono poste pertanto ad integrale carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede: rigetta il ricorso proposto da contro l' ; Parte_1 CP_1 dichiara non dovuto, ex art.152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese della procedura;
CP_1 pone ad integrale carico dell' le spese di ctu, come separatamente liquidate. CP_1
Così deciso in Pescara in data 10.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Andrea Pulini)
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione nel procedimento deciso all'udienza del 10.12.2025
PROMOSSO DA
Parte_1
avv. TRESCA Matteo, Via Firenze 291 - Pescara
CONTRO
CP_1
avv.ti DE MARZO Manuela e DI GREGORIO Pier Paolo, c/o , V.le Marconi 334 - Pescara CP_1
OGGETTO: REVISIONE INDENNIZZO/RENDITA
Conclusioni: come da verbale in data 10.12.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.3.2025 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo la revisione, per aggravamento, del grado di inabilità già riconosciuto in sede amministrativa (6%) per tendinopatia bilaterale alle spalle, come da istanza in data 28.3.2023 (che aveva fatto seguito ad una precedente istanza di aggravamento in data 27.6.2022) ed il conseguente adeguamento dell'indennizzo ovvero della rendita di legge. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. Deduceva in particolare che “In realtà il 28.03.2023 l'odierno ricorrente ebbe a proporre opposizione amministrativa avverso gli esiti della revisione richiesta il 27.06.2022, come da documentazione depositata, revisione che faceva seguito ad altra del 29.11.2019, conclusasi con provvedimento del 18.03.2021 che portava il complessivo grado di inabilità per CP_1 tendinopatia alle spalle e discopatia dal 6% al 14% (in atti). Tale successiva revisione del 27.06.2022 si concluse, dopo varie vicende, con provvedimento di rigetto del 07.08.2024 CP_1 (in atti). Dunque del tutto corretto appare tale ultimo provvedimento, che costituisce l'oggetto del presente giudizio, considerato che l'art. 13 del D.Lgs. 38/2000 stabilisce che la revisione dell'indennizzo in capitale può avvenire una sola volta e, nel caso di specie, era già avvenuta col richiamato e precedente provvedimento del 18.03.2021. Né erano state, in occasione di tale CP_1 seconda revisione, accertate condizioni fisiche invalidanti pari o superiori al 16%, tali cioè da dare diritto alla costituzione di rendita.” Era espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi in data odierna, avuta luogo la discussione della causa, la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale letta in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che all'udienza del 4.6.2025 è stata disposta CTU medico legale limitatamente all'accertamento di un eventuale aggravamento che determini una invalidità pari almeno al 16%, alla data della domanda di revisione del 27.6.2022. Infatti l'art.13 (Danno biologico) D.Lgs.38/2000 dispone al comma 4 che “4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione”. Va richiamato l'ultimo provvedimento del 18.3.2021, che aveva compiuto il seguente CP_1 accertamento:
• “E' STATO ACCERTATO UN PEGGIORAMENTO DELLE SUE CONDIZIONI. POICHE' A SUO TEMPO LE E' STATO CORRISPOSTO L'INDENNIZZO IN CAPITALE SPETTANTE IN BASE ALLA PRECEDENTE VALUTAZIONE, LE VIENE EROGATA LA DIFFERENZA DOVUTA. LA MENOMAZIONE DELLA INTEGRITA' PSICO-FISICA E' LA SEGUENTE: limitazione ai gradi estremi di spalla sinistra;
accenno di limitazione della spalla sinistra;
GRADO ACCERTATO: 006% GRADO COMPLESSIVO: 014%”.
Il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti nonchè di diretti e specifici accertamenti, è pervenuto alla conclusione che le suenunciate patologie di origine professionale, da cui è affetta la parte ricorrente, determinano un grado di inabilità lavorativa quantificabile nella misura già accertata in sede amministrativa. Nella relazione il CTU ha in via preliminare reso le seguenti condivisibili precisazioni:
• “Questo CTU ritiene anzitutto necessaria una precisazione. Sulla base di quanto scritto nelle comunicazioni in atti, quel 6% riconosciuto dall'Ente assicuratore sembrerebbe relativo CP_1 soltanto alla spalla sinistra, giacchè vi si legge che la menomazione accertata è stata
“limitazione ai gradi estremi di spalla sinistra, accenno di limitazione della spalla sinistra”. A fondato parere di questo CTU in realtà tale trascrizione cela un evidentissimo errore materiale, poiché non è logicamente ammissibile che, in una stessa valutazione funzionale di un singolo distretto corporeo (in questo caso la spalla sinistra), si esprimano due diverse entità di menomazione, cioè da una parte “ai gradi estremi” e dall'altra “accenno di limitazione” e due valutazioni distinte;
oltretutto una limitazione ai gradi estremi o addirittura un accenno a limitazione di una spalla giustificherebbe un grado di menomazione nettamente inferiore al 6% riconosciuto dall' . È dunque evidente che quel 6% si riferisse ad entrambe le spalle e, CP_1 d'altronde, la malattia professionale in discussione, denunciata e riconosciuta nel 2011, era
“tendinopatia bilaterale alle spalle”, come riportato anche in ricorso;
dunque, tenendo conto dell'errore materiale su rilevato, appare evidente che quanto riconosciuto dall' fosse CP_1 relativo alle due spalle e non solo alla sinistra. E dal momento che, sia dagli esami strumentali e sia dalle stesse certificazioni prodotte a sostegno del ricorso, si evince che entrambe le spalle erano interessate da tendinopatia del sovraspinoso (la destra più della sinistra), ne deriva che, in realtà, la menomazione “limitazione ai gradi estremi di spalla sinistra” fosse riferita alla spalla destra, mentre la limitazione “accenno di limitazione della spalla sinistra” riguardasse proprio la spalla sinistra. Quanto sopra si evince ed appare confermato dalle relazioni di visite accertative espletate dall' (prodotte a questo CTU dall'ufficio sanitario e che si CP_1 CP_1 allegano per amore di verità), nelle quali in effetti si legge “… Lesioni: tendinite del sovraspinoso a destra grado 3%, minima tendinite del sovraspinoso a sinistra 3%”. Da queste stesse relazioni, tra l'altro, risulta che l'intervenuta maggiorazione del grado complessivo di danno biologico dal 12% al 14% è derivato dall'aumentato grado del danno (dal 6% all' 8%) per un'altra pregressa tecnopatia riconosciuta, ossia “discopatie lombosacali”, non oggetto del presente procedimento”.
Il CTU ha in quindi reso le seguenti conclusioni:
• “(…) Come indicato nel quesito posto dal magistrato nel verbale dell'udienza del 4/6/2025, compito del sottoscritto è accertare “un eventuale aggravamento che determini una invalidità pari ad almeno il 16% alla data della domanda di revisione del 27/6/2022”, epoca in cui, come detto, il ricorrente era già lavorativamente inattivo da 3 anni. Ebbene, considerando l'attuale modestia delle turbe funzionali della spalla sinistra, che non è stata interessata dagli esiti neurologici dell'ictus cerebrale, e visto che tali turbe funzionali appaiono in accordo con le modeste alterazioni evidenziate dall'ecografia del 2019, anno della cessazione dell'attività lavorativa, appare fondato ritenere che anche la spalla destra non abbia potuto subire apprezzabili modifiche peggiorative rapportabili al lavoro svolto;
non è infatti medico- legalmente concepibile che possa essersi verificato un rilevante peggiora= mento solo a carico della spalla destra, quando appunto dal 2019 è cessata ogni noxa lavorativa. Si ripete che il notevole quadro disfunzionale riscontrato nella spalla destra deriva in larghissima misura da esiti distrofici e neurologici conseguenti all'ictus cerebrale e oggettivamente non è compatibile con le limitate alterazioni evidenziate dall'ecografia del 2019. Sulla scorta delle considerazioni sopra evidenziate e dei riscontri clinici e strumentali, in particolare considerando l'oggettiva modestia delle alterazioni a carico delle spalle rilevate sia dall'ecografia del 3/8/2019 che dalla RMN del 6/5/2022, risulta quindi fondato ritenere che le menomazioni a carico della spalla destra e della spalla sinistra, alla data della domanda di revisione ricordata, appaiono congruamente ascrivibili ciascuna al cod. 224 della tabella del D.M. n. 119/2000 (che attiene a casi di limitazione funzionale di spalla ai gradi estremi), con valutazione 3%; valutazione che appare congrua sia alla luce dell'entità modesta delle alterazioni tendinopatiche del sovraspinoso strumentalmente evidenziate dai ricordati accertamenti e sia in base a criterio analogico, tenendo conto in particolare che per casi ben più gravi di patologia di spalla, come quello contemplato al cod. tabellare 226, per una instabilità media dell'articolazione della spalla è previsto un danno biologico del 6% (spalla dell'arto dominante) e del 5% (spalla dell'arto non dominante). Considerando inoltre il danno biologico già riconosciuto per la pregressa tecnopatia rappresentata da discopatie lombosacrali, danno valutato dapprima in misura del 6% ed infine dell' 8%, il danno biologico complessivo presente alla data della domanda di revisione del 27/6/2022 era ed è valutabile nella misura del 14%. In definitiva, sulla scorta di quanto accertato e di tutte le considerazioni sopra esposte, questo CTU ritiene di poter esprimere le seguenti CONCLUSIONI IN RISPOSTA AI QUESITI. Alla data della domanda di revisione del 27/6/2022 il danno biologico permanente derivante dalla riconosciuta tendinopatia delle spalle era valutabile congruamente in misura del sei% e, stante il riconosciuto danno in misura dell'otto% per altra tecnopatia, non oggetto del presente procedimento, il grado complessivo di danno biologico permanente era valutabile nella misura percentuale del quattordici%.”;
Ritiene il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni, adeguatamente motivate. Il ricorso va dunque rigettato. Non trattandosi di domanda manifestamente infondata e temeraria, né proposta con mala fede o colpa grave, la parte attrice non può essere onerata delle spese del giudizio, malgrado la soccombenza (cfr. Corte Cost. n. 134/1994 ed art.152 disp. att. c.p.c., considerato il reddito risultante in atti). Le spese di ctu vengono poste pertanto ad integrale carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede: rigetta il ricorso proposto da contro l' ; Parte_1 CP_1 dichiara non dovuto, ex art.152 disp. att. c.p.c., il rimborso all' delle spese della procedura;
CP_1 pone ad integrale carico dell' le spese di ctu, come separatamente liquidate. CP_1
Così deciso in Pescara in data 10.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Andrea Pulini)