Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01859/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03197/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3197 del 2024, proposto da
La Sonrisa S.p.A., Ipol S.p.A., Pol.Fra. S.a.s. di PO OS & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Fortunato, Alberto Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant’Antonio Abate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
avverso e per l’annullamento
a – della delibera di G.C. n. 61 del 23.04.2024, successivamente conosciuta, avente ad oggetto. “Acquisizione al patrimonio comunale disponibile del complesso immobiliare denominato “Grand Hotel la Sonrisa” a seguito di confisca ex art. 44, comma 2, del DPR n. 380/2001 – valutazione e stima del compendio al fine dell’inserimento nel piano delle valorizzazioni immobiliari”;
b – del provvedimento prot. n. 14286 del 23.04.2024, successivamente comunicato, con il quale il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Sant’Antonio Abate ha chiesto il pagamento dell’importo di € 74.698,17 a titolo di indennità di occupazione sine titulo per il periodo 15 febbraio 30 aprile 2024 nonché l’importo di € 29.879,27 per ogni mese successivo;
c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Antonio Abate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI GR D'RI e uditi nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna il provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Sant’Antonio Abate prot. n. 14286 del 23.04.2024, con il quale - in conseguenza della acquisizione al patrimonio comunale disponibile del complesso immobiliare denominato “Grand Hotel la Sonrisa”, a seguito di confisca ex art. 44, comma 2, del DPR n. 380/2001 - è stato intimato il pagamento dell’importo di € 74.698,17 a titolo di indennità di occupazione sine titulo per il periodo 15 febbraio 30 aprile 2024 nonché l’importo di € 29.879,27 per ogni mese successivo; tanto nelle more di una determinazione definitiva del valore da demandarsi “a professionalità esterne all’ente non avendo l’ufficio gli strumenti per la giusta quantificazione”.
Viene inoltre contestata la legittimità della presupposta Delibera di G.C. 61 del 23.04.2024, con la quale, si è disposto di addivenire alla valutazione e stima del compendio al fine dell’inserimento nel piano delle valorizzazioni immobiliari, in quanto non strumentale per le finalità dell’ente, nonché al fine della determinazione del canone di occupazione mensile da versare al Comune di Sant’Antonio Abate, nelle more della immissione in possesso del bene.
2. Il ricorso è articolato in vari motivi di doglianze per eccesso di potere e violazione di legge contestandosi la debenza di un canone di occupazione in quanto, da un lato, non sarebbe possibile ritenere i beni in oggetto già confiscati ovvero acquisiti al patrimonio comunale e, quindi, chiedere un canone per la relativa occupazione, e, dall’altro, la disposta quantificazione provvisoria delle spettanze richieste sarebbe, in tesi, del tutto erronea e priva di adeguati parametri valutativi.
3. Si è costituito il Comune di Sant’Antonio Abbate che ha eccepito in primo luogo il difetto di giurisdizione.
4. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In limine va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dalla difesa comunale.
Essa è da ritenersi fondata.
Invero, oggetto della odierna controversia è la contestazione del pagamento di un’indennità per l’occupazione sine titulo conseguente alla intervenuta acquisizione al patrimonio dell’ente a seguito di confisca per lottizzazione abusiva del complesso immobiliare di proprietà dei ricorrenti e, dunque, afferisce a una pretesa patrimoniale, relativa a posizioni di diritto e di obbligo delle parti e non a posizioni di interesse legittimo.
La giurisdizione di questo giudice amministrativo va dunque declinata, trattandosi di una fattispecie in cui, a fronte di una determinazione che costituisce esercizio di un potere vincolato, la posizione giuridica soggettiva del ricorrente assume pacificamente la consistenza di diritto soggettivo, la cui lesione è pertanto devoluta, anche ai fini della eventuale prosecuzione in parte qua del giudizio ex art. 11 c.p.a., alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. anche ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a., ex multis T.A.R. Toscana, III, 26.4.2012, n. 839; T.A.R. Lazio, Latina, I, 28.3.2011, n. 294; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 11 marzo 2021, n.1625; V, 3.10.2007, n. 8855; Cons. Stato, VI, 5.4.2006, n. 1775).
6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
7. La decisione in rito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, per gli effetti dell’art. 11 c.p.a., e dichiara che la stessa è devoluta al giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI LA MA, Presidente
RI GR D'RI, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GR D'RI | RI LA MA |
IL SEGRETARIO