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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2025, n. 34925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34925 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC SS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza EL 28/05/2025 EL TRIB. LIBERTA' di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere AN SI;
lette le conclusioni scritte EL Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Birritteri, con cui ha chiesto il rigetto EL ricorso. In data 17 settembre 2025 la difesa ha inoltrato le proprie conclusioni scritte, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1.L’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale Ordinario di Torino in funzione di Giudice EL Riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Verbania nei confronti di CC SS, indagato per i ELitti di cui agli artt. 476 e 375 cod. pen. commessi, in concorso con altri, in qualità di DA EL Comune di Macugnaga. Egli sarebbe stato protagonista EL preconfezionamento di una falsa ordinanza comunale, volta a legittimare ex post l’esecuzione di lavori urbanistici non assistiti dalle Penale Sent. Sez. 5 Num. 34925 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/09/2025 2 2 necessarie autorizzazioni, così da realizzare la particolare forma di frode nell’ambito EL processo penale. 2.Il ricorso si è affidato ad un singolo motivo, che si è soffermato sulla mancanza o manifesta illogicità ELla motivazione EL provvedimento e sull’assunta inosservanza ELle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 292 e all’art. 275 cod. proc. pen.. Si lamenta che l’ordinanza EL Tribunale EL Riesame non si sia confrontata con le specifiche doglianze ELla difesa, mosse in ordine alla mancata valutazione, da parte EL primo giudice, ELla sussistenza ELle esigenze cautelari, ELl’adeguatezza e proporzionalità ELla misura imposta e ELla sua non sostituibilità con una misura più mite. In particolare, si fa presente come la misura EL divieto di dimora sarebbe stata idonea a fronteggiare le esigenze cautelari, in ragione ELla già intervenuta sospensione dalla carica di DA EL CC e ELla interruzione “di fatto” dei rapporti con il proprio entourage. Sotto il profilo ELla proporzionalità ELla misura poi, si è criticata la mancata considerazione, da parte EL Collegio, ELl’età avanzata e ELle condizioni di salute ELl’indagato. 3.In data 15 settembre 2025 la Procura ELla Repubblica di Verbania ha trasmesso copia di atti EL procedimento penale, con nota di precisazione ELl’ulteriore mutamento EL regime de libertate applicato all’indagato. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. E' jus receptum , alla stregua ELla costante linea interpretativa di questo giudice di vertice, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali ELle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione ELle caratteristiche soggettive ELl'indagato, ivi compreso l'apprezzamento ELle esigenze cautelari e ELle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile EL giudice cui è stata chiesta l'applicazione ELla misura cautelare, nonché EL Tribunale EL riesame (Sez. 2, n. 9212 EL 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 EL 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame ELl'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione ELle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità ELle argomentazioni rispetto al fine 3 3 giustificativo EL provvedimento (Sez. 5, n. 5719 EL 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 EL 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 2.Ebbene, il motivo di ricorso, concentrato sul profilo di sussistenza ELle esigenze cautelari e, più estesamente, sul rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità ELla misura coercitiva applicata, è in parte generico – perché puramente ripropositivo ELle doglianze già enunciate dinanzi al Tribunale ELla fase incidentale, che vi ha fornito congrua ed esauriente replica – in partte non consentito in sede di legittimità e nel resto comunque inaccoglibile. La norma di cui all'art.274 lett.c) cod. proc. pen. si riferisce alla probabile reiterazione di reati "ELla stessa specie", che offendono, cioè, lo stesso bene giuridico o si rivelino ELla medesima natura, non già soltanto alla commissione degli specifici reati per i quali si procede (ex multis, sez.6, n. 28459 EL 17/06/2025, Nostro, n.m.; Sez. 5, n. 70 EL 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403; Sez. 6, n. 47887 EL 25/09/2019, L, Rv. 277392; Sez. 5, n. 52301 EL 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444; sez.2, n. 1993 EL 10/04/2000, Piras, Rv. 215901; sez. 3, n. 1957 EL 06/05/1997, Pirazzini, Rv. 208387), come ha ben puntualizzato l’ordinanza impugnata;
inoltre, il requisito ELl'attualità EL pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel ELitto e richiede, invece, da parte EL giudice ELla cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata ELla fattispecie concreta, che tenga conto ELle modalità realizzative ELla condotta, ELla personalità EL soggetto e EL contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, che esula dalle facoltà EL giudice (ex multis tra le più recenti Sez. 5, n. 11250 EL 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 1, n. 14840 EL 22/01/2020, Oliviero, Rv. 279122; Sez. 5, n. 1154 EL 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 3, n. 9041 EL 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 EL 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991). In altri termini, il requisito ELl'attualità EL pericolo di reiterazione EL reato non va equiparato all'imminenza EL pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità EL periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base ELla vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale ELl'indagato, ovvero ELla presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto ELla effettività EL pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, Sentenza n. 5054 EL 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). Come evidenziato, con proposizioni attente e circostanziate, dall’ordinanza impugnata, la vicenda fattuale consente di esaltare, in concreto, l’allarme sociale scaturito dallo spregiudicato contegno tenuto dal primo cittadino EL paese, gravato da pregiudizi penali, che non si è fatto scrupolo di far fronte all’imminenza e alla formalizzazione di contestazioni amministrative provenienti dai superiori enti pubblici conseguenti all’accertamento di un intervento urbanistico abusivo, perché privo ELle autorizzazioni di legge, con la commissione di gravi reati – peraltro 4 4 molto vicini, nel tempo, all’intervento cautelare - non disdegnando, dinanzi alle accuse mosse dal pubblico ministero, di discolparsi con altrettanta disinvoltura, coinvolgendo ed attribuendo ai “più stretti collaboratori per i quali ha mostrato netto disprezzo” tutte le responsabilità per “fatti e condotte dipese unicamente da lui” (pag.6 e 7). Analogamente, a riguardo EL requisito ELl’attualità e ELla specificità EL pericolo d’inquinamento probatorio, il Tribunale EL riesame ha fatto buon governo EL principio di diritto secondo il quale in tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità ELla prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l'applicazione ELle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola ELl'"id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo ELla prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (sez.6,29477 EL 23/03/2017, P.M. in proc. Giorgi, Rv. 270561; sez. 6, n. 1460 EL 19/04/1995, Papa, Rv. 202984). La perniciosità per la conservazione e l’apprensione ELle fonti di prova deve, peraltro, essere concretamente correlata alla personalità o alle condotte illecite poste in essere ELl'indagato (sez.6, n. 29477 EL 23/03/2017, Giorgi, cit.; sez. 3 n. 40535 EL 12/10/2007, Russo, Rv. 237556) e non può essere desunta apoditticamente dal ruolo che l'indagato riveste nell'organizzazione pubblica (sez. 6, n. 69 ELl'1/01/1995, Cerciello, Rv. 201071). E la valutazione EL pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato ELle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità ELla prova non si esaurisce all'atto ELla chiusura ELle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione ELle fonti dichiarative, in vista ELla loro assunzione dibattimentale (sez.2, 3135 EL 09/12/2022, Forte, Rv. 284052; in termini, Sez. 5, n. 6793 EL 07/01/2015, M., Rv. 262687; Sez. 5, n. 1958 EL 26/11/2010, dep. 2011, Podlech, Rv. 249093; Sez. 3, n. 41116 EL 13/09/2022, Catorina, non mass.; Sez. 1, n. 12732 EL 20/10/2021, Barbaríno, non mass.). Ed invero, in un contesto di interdipendenza tra il requisito de quo e la descrizione ELla natura ELle condotte illecite EL ricorrente, il Tribunale EL riesame ha compiutamente dato conto, anche in proiezione dibattimentale, ELl’influente personalità EL prevenuto e ELle sue potenzialità di condizionamento ELl’agire dei dipendenti comunali preposti al servizio, convinti a collaborare nella predisposizione di atti pubblici artefatti, strumentali, tra l’altro, proprio al conseguimento di finalità elusive e di compromissione ELla genuinità di documenti di rilevanza probatoria. Inconsistenti, ridotti a note di dissenso e comunque recessivi si rivelano, pertanto, gli argomenti di confutazione opposti dal ricorrente, come l’avvenuta sospensione dalla carica di DA, o la presunta (e solo assunta) “recisione” dei rapporti con i coindagati;
mentre le necessità esistenziali e sanitarie connesse all’età ed ai problemi di salute, sulla cui entità e gravità nulla è stato precisato e documentato, possono essere affrontate con le autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di restrizione, di volta in volta rilasciate dall’autorità giudiziaria 5 5 competente, in linea con i criteri di contemperamento tra i bisogni primari ELla persona, di comunicazione e di sanità, e le esigenze cautelari, scolpiti dalla giurisprudenza di legittimità (sez.3, n. 34235 EL 15/10/2010, Gatti, Rv. 248228). 2.1. Quanto ai parametri di adeguatezza e proporzionalità ELla misura degli arresti domiciliari, consta a questo collegio di legittimità che, nelle more ELla celebrazione ELl’udienza odierna, ovvero in data 10 luglio 2025, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania abbia sostituito la misura coercitiva domiciliare con quella EL divieto di dimora nel Comune di Macugnaga, espressamente invocata nel procedimento di riesame e sulla cui conformità ed opportunità si è spesa ed ha insistito ampiamente la difesa con le specifiche articolazioni EL ricorso per cassazione. L'impugnazione presuppone la perdurante efficacia ELl'ordinanza originaria, salvo che il ricorrente non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi ELl'eventuale pronuncia favorevole ai fini ELla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, come nel caso di specie non è avvenuto (ex multis Sez. U, n. 7931 EL 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002; Sez. 6, n. 49861 EL 02/10/2018, Procopio, Rv. 27431). E’ venuta meno, pertanto, almeno sotto tale aspetto, l’attualità ELl’interesse alla coltivazione EL ricorso avverso la genesi ELla misura restrittiva (sez. U n. 6624 EL 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251624), a prescindere dal rilievo EL postumo ripristino, in data 24 luglio 2025, ELl’originaria e più severa misura, per effetto di aggravamento EL quadro esigenziale, ai sensi ELl’art. 299 comma 4 cod. proc. pen., sopravvenuto mutamento de libertate che può essere eventualmente oggetto di un’autonoma opzione impugnativa. Si tratta, peraltro, di valutazione rafforzata dalla lettura degli atti trasmessi dalla segreteria ELla Procura ELla Repubblica di Verbania, che ha documentato l’operata, ulteriore sostituzione in mitius ELla misura custodiale domiciliare con quella EL divieto di dimora nel Comune di Macugnaga, in data 5 settembre 2025. 3. Ai sensi ELl’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto EL ricorso, consegue la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese EL procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Così deciso in Roma, 24/09/2024 Il consigliere estensore Il Presidente AN SI LU EL 6 6
lette le conclusioni scritte EL Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Luigi Birritteri, con cui ha chiesto il rigetto EL ricorso. In data 17 settembre 2025 la difesa ha inoltrato le proprie conclusioni scritte, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1.L’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale Ordinario di Torino in funzione di Giudice EL Riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Verbania nei confronti di CC SS, indagato per i ELitti di cui agli artt. 476 e 375 cod. pen. commessi, in concorso con altri, in qualità di DA EL Comune di Macugnaga. Egli sarebbe stato protagonista EL preconfezionamento di una falsa ordinanza comunale, volta a legittimare ex post l’esecuzione di lavori urbanistici non assistiti dalle Penale Sent. Sez. 5 Num. 34925 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/09/2025 2 2 necessarie autorizzazioni, così da realizzare la particolare forma di frode nell’ambito EL processo penale. 2.Il ricorso si è affidato ad un singolo motivo, che si è soffermato sulla mancanza o manifesta illogicità ELla motivazione EL provvedimento e sull’assunta inosservanza ELle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 292 e all’art. 275 cod. proc. pen.. Si lamenta che l’ordinanza EL Tribunale EL Riesame non si sia confrontata con le specifiche doglianze ELla difesa, mosse in ordine alla mancata valutazione, da parte EL primo giudice, ELla sussistenza ELle esigenze cautelari, ELl’adeguatezza e proporzionalità ELla misura imposta e ELla sua non sostituibilità con una misura più mite. In particolare, si fa presente come la misura EL divieto di dimora sarebbe stata idonea a fronteggiare le esigenze cautelari, in ragione ELla già intervenuta sospensione dalla carica di DA EL CC e ELla interruzione “di fatto” dei rapporti con il proprio entourage. Sotto il profilo ELla proporzionalità ELla misura poi, si è criticata la mancata considerazione, da parte EL Collegio, ELl’età avanzata e ELle condizioni di salute ELl’indagato. 3.In data 15 settembre 2025 la Procura ELla Repubblica di Verbania ha trasmesso copia di atti EL procedimento penale, con nota di precisazione ELl’ulteriore mutamento EL regime de libertate applicato all’indagato. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. E' jus receptum , alla stregua ELla costante linea interpretativa di questo giudice di vertice, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali ELle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione ELle caratteristiche soggettive ELl'indagato, ivi compreso l'apprezzamento ELle esigenze cautelari e ELle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile EL giudice cui è stata chiesta l'applicazione ELla misura cautelare, nonché EL Tribunale EL riesame (Sez. 2, n. 9212 EL 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 EL 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame ELl'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione ELle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità ELle argomentazioni rispetto al fine 3 3 giustificativo EL provvedimento (Sez. 5, n. 5719 EL 2019, Rea, non massimata;
Sez. 6, n. 2146 EL 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 2.Ebbene, il motivo di ricorso, concentrato sul profilo di sussistenza ELle esigenze cautelari e, più estesamente, sul rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità ELla misura coercitiva applicata, è in parte generico – perché puramente ripropositivo ELle doglianze già enunciate dinanzi al Tribunale ELla fase incidentale, che vi ha fornito congrua ed esauriente replica – in partte non consentito in sede di legittimità e nel resto comunque inaccoglibile. La norma di cui all'art.274 lett.c) cod. proc. pen. si riferisce alla probabile reiterazione di reati "ELla stessa specie", che offendono, cioè, lo stesso bene giuridico o si rivelino ELla medesima natura, non già soltanto alla commissione degli specifici reati per i quali si procede (ex multis, sez.6, n. 28459 EL 17/06/2025, Nostro, n.m.; Sez. 5, n. 70 EL 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403; Sez. 6, n. 47887 EL 25/09/2019, L, Rv. 277392; Sez. 5, n. 52301 EL 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444; sez.2, n. 1993 EL 10/04/2000, Piras, Rv. 215901; sez. 3, n. 1957 EL 06/05/1997, Pirazzini, Rv. 208387), come ha ben puntualizzato l’ordinanza impugnata;
inoltre, il requisito ELl'attualità EL pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel ELitto e richiede, invece, da parte EL giudice ELla cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata ELla fattispecie concreta, che tenga conto ELle modalità realizzative ELla condotta, ELla personalità EL soggetto e EL contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, che esula dalle facoltà EL giudice (ex multis tra le più recenti Sez. 5, n. 11250 EL 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 1, n. 14840 EL 22/01/2020, Oliviero, Rv. 279122; Sez. 5, n. 1154 EL 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 3, n. 9041 EL 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 EL 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991). In altri termini, il requisito ELl'attualità EL pericolo di reiterazione EL reato non va equiparato all'imminenza EL pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità EL periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base ELla vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale ELl'indagato, ovvero ELla presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto ELla effettività EL pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, Sentenza n. 5054 EL 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). Come evidenziato, con proposizioni attente e circostanziate, dall’ordinanza impugnata, la vicenda fattuale consente di esaltare, in concreto, l’allarme sociale scaturito dallo spregiudicato contegno tenuto dal primo cittadino EL paese, gravato da pregiudizi penali, che non si è fatto scrupolo di far fronte all’imminenza e alla formalizzazione di contestazioni amministrative provenienti dai superiori enti pubblici conseguenti all’accertamento di un intervento urbanistico abusivo, perché privo ELle autorizzazioni di legge, con la commissione di gravi reati – peraltro 4 4 molto vicini, nel tempo, all’intervento cautelare - non disdegnando, dinanzi alle accuse mosse dal pubblico ministero, di discolparsi con altrettanta disinvoltura, coinvolgendo ed attribuendo ai “più stretti collaboratori per i quali ha mostrato netto disprezzo” tutte le responsabilità per “fatti e condotte dipese unicamente da lui” (pag.6 e 7). Analogamente, a riguardo EL requisito ELl’attualità e ELla specificità EL pericolo d’inquinamento probatorio, il Tribunale EL riesame ha fatto buon governo EL principio di diritto secondo il quale in tema di misure cautelari personali, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità ELla prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., per l'applicazione ELle stesse, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola ELl'"id quod plerumque accidit", che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo ELla prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (sez.6,29477 EL 23/03/2017, P.M. in proc. Giorgi, Rv. 270561; sez. 6, n. 1460 EL 19/04/1995, Papa, Rv. 202984). La perniciosità per la conservazione e l’apprensione ELle fonti di prova deve, peraltro, essere concretamente correlata alla personalità o alle condotte illecite poste in essere ELl'indagato (sez.6, n. 29477 EL 23/03/2017, Giorgi, cit.; sez. 3 n. 40535 EL 12/10/2007, Russo, Rv. 237556) e non può essere desunta apoditticamente dal ruolo che l'indagato riveste nell'organizzazione pubblica (sez. 6, n. 69 ELl'1/01/1995, Cerciello, Rv. 201071). E la valutazione EL pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato ELle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità ELla prova non si esaurisce all'atto ELla chiusura ELle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione ELle fonti dichiarative, in vista ELla loro assunzione dibattimentale (sez.2, 3135 EL 09/12/2022, Forte, Rv. 284052; in termini, Sez. 5, n. 6793 EL 07/01/2015, M., Rv. 262687; Sez. 5, n. 1958 EL 26/11/2010, dep. 2011, Podlech, Rv. 249093; Sez. 3, n. 41116 EL 13/09/2022, Catorina, non mass.; Sez. 1, n. 12732 EL 20/10/2021, Barbaríno, non mass.). Ed invero, in un contesto di interdipendenza tra il requisito de quo e la descrizione ELla natura ELle condotte illecite EL ricorrente, il Tribunale EL riesame ha compiutamente dato conto, anche in proiezione dibattimentale, ELl’influente personalità EL prevenuto e ELle sue potenzialità di condizionamento ELl’agire dei dipendenti comunali preposti al servizio, convinti a collaborare nella predisposizione di atti pubblici artefatti, strumentali, tra l’altro, proprio al conseguimento di finalità elusive e di compromissione ELla genuinità di documenti di rilevanza probatoria. Inconsistenti, ridotti a note di dissenso e comunque recessivi si rivelano, pertanto, gli argomenti di confutazione opposti dal ricorrente, come l’avvenuta sospensione dalla carica di DA, o la presunta (e solo assunta) “recisione” dei rapporti con i coindagati;
mentre le necessità esistenziali e sanitarie connesse all’età ed ai problemi di salute, sulla cui entità e gravità nulla è stato precisato e documentato, possono essere affrontate con le autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di restrizione, di volta in volta rilasciate dall’autorità giudiziaria 5 5 competente, in linea con i criteri di contemperamento tra i bisogni primari ELla persona, di comunicazione e di sanità, e le esigenze cautelari, scolpiti dalla giurisprudenza di legittimità (sez.3, n. 34235 EL 15/10/2010, Gatti, Rv. 248228). 2.1. Quanto ai parametri di adeguatezza e proporzionalità ELla misura degli arresti domiciliari, consta a questo collegio di legittimità che, nelle more ELla celebrazione ELl’udienza odierna, ovvero in data 10 luglio 2025, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verbania abbia sostituito la misura coercitiva domiciliare con quella EL divieto di dimora nel Comune di Macugnaga, espressamente invocata nel procedimento di riesame e sulla cui conformità ed opportunità si è spesa ed ha insistito ampiamente la difesa con le specifiche articolazioni EL ricorso per cassazione. L'impugnazione presuppone la perdurante efficacia ELl'ordinanza originaria, salvo che il ricorrente non abbia manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi ELl'eventuale pronuncia favorevole ai fini ELla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, come nel caso di specie non è avvenuto (ex multis Sez. U, n. 7931 EL 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002; Sez. 6, n. 49861 EL 02/10/2018, Procopio, Rv. 27431). E’ venuta meno, pertanto, almeno sotto tale aspetto, l’attualità ELl’interesse alla coltivazione EL ricorso avverso la genesi ELla misura restrittiva (sez. U n. 6624 EL 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251624), a prescindere dal rilievo EL postumo ripristino, in data 24 luglio 2025, ELl’originaria e più severa misura, per effetto di aggravamento EL quadro esigenziale, ai sensi ELl’art. 299 comma 4 cod. proc. pen., sopravvenuto mutamento de libertate che può essere eventualmente oggetto di un’autonoma opzione impugnativa. Si tratta, peraltro, di valutazione rafforzata dalla lettura degli atti trasmessi dalla segreteria ELla Procura ELla Repubblica di Verbania, che ha documentato l’operata, ulteriore sostituzione in mitius ELla misura custodiale domiciliare con quella EL divieto di dimora nel Comune di Macugnaga, in data 5 settembre 2025. 3. Ai sensi ELl’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto EL ricorso, consegue la condanna EL ricorrente al pagamento ELle spese EL procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Così deciso in Roma, 24/09/2024 Il consigliere estensore Il Presidente AN SI LU EL 6 6