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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/11/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 264/2024 RGAC
C O R T E D' A P P E L L O di Reggio Calabria Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr.re Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 264/2024, vertente tra
, (C.F.: ), nato l'[...] a [...], residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Messina, via Archimede n. 15\C, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria via Nicola Giunta n.
33, presso lo studio dell'avv.to Lorenzo Fascì che lo rappresenta e difende (PEC:
; Email_1 appellante
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Pio XI^ n. 98\c, Controparte_1 presso lo studio dell'avv.to Pangallo Sebastiano dal quale è rappresentata e difesa (PEC: ; Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 215/2024 R. Sent., emessa dal Tribunale di Reggio Calabria,
I^ Sezione Civile, pubblicata il 19.02.2024, notificata in data 08/16.04.2024, a conclusione del procedimento n. 1201\2019 R.G.
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
Con nota del, il rappresentante dell' ha Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al ruolo in data 7.11.2019, impugnava il provvedimento Parte_1 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria che così disponeva: - “dichiara la separazione personale dei coniugi e con addebito a quest'ultimo; - dichiara il non Controparte_1 Parte_1 luogo a provvedere in ordine alla domanda di affidamento dei figli della coppia in quanto maggiorenni;
- ordina a di corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1 l'importo di euro 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei 2 figli maggiorenni (euro 400,00 per ciascun figlio, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro i primi 5 giorni di ciascun mese, ponendo, altresì, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria;
- assegna la casa coniugale a;
- condanna al Controparte_1 Parte_1 pagamento delle spese di lite per le ragioni di cui in parte motiva, liquidabili nella somma pari ad euro 3.000,00 oltre IVA e CPA, come per legge se dovuti.”
In particolare, egli si doleva della circostanza che la separazione fosse stata a lui addebitata e che a suo carico fosse stato stabilito un contributo troppo esoso per il mantenimento dei figli, peraltro entrambi da tempo maggiorenni ed iscritti ad un corso universitario triennale che non avevano concluso, chiedeva quindi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In ordine alla pronuncia di addebito, osservava che nessun atto di violenza fisica aveva perpetrato nei confronti della ma che tra loro vi erano stati soltanto dei litigi verbali (cfr. dichiarazioni Pt_2 rese da : “ho assistito a litigi tra i miei genitori”; ed ancora: “non posso riferire Testimone_1 episodi di violenza ma di liti verbali”), rilevava che la sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti emessa a suo carico era stata da lui impugnata ed era ancora pendente il giudizio di appello. In ogni caso, osservava, non vi era prova alcuna che tali condotte avessero determinato l'intollerabilità della convivenza. A riprova di ciò, la circostanza che negli accordi precedentemente intercorsi tra i coniugi, non andati a buon fine, non vi fosse alcun cenno a tali eventi.
In ordine al mantenimento, osservava che il Tribunale era andato anche ultra petita, stabilendo un importo superiore a quello richiesto dalla che, nella fase delle trattative volte ad una CP_1 definizione consensuale della azione di separazione, aveva richiesto un contributo economico per i figli pari ad euro 600,00. Ancora, osservava parte appellante, avuto riguardo all'età dei due figli ( , nato il [...], e , nato l'[...]) ed alla circostanza che fossero iscritti ad Per_1 Tes_1 un corso di laurea triennale senza alcun profitto, alcun contributo sarebbe loro dovuto, quanto meno rispetto al figlio maggiore di età, in considerazione dell'orientamento della più recente giurisprudenza, secondo cui “è configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno, laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica dai genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro offerte (Cass. n.
4765/2002; n. 1830/2011; n. 7970/2013), ovvero abbia dimostrato colpevole inerzia prorogando il percorso di studi senza alcun rendimento (nella fattispecie la Corte, con sentenza n. 1585/2014, ha escluso il diritto al mantenimento del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa, ancorché saltuaria, e "non frequentava con profitto il corso di laurea a cui risultava formalmente iscritto da più di 8 anni").” La circostanza che i due ragazzi non avessero completato il corso di laurea di durata triennale e non avessero cercato alcuna attività lavorativa, doveva essere considerata al fine di eliminare e/o ridurre l'onere contributivo posto a suo carico.
Concludeva chiedendo che fosse annullata la dichiarazione di addebito della colpa della intervenuta crisi coniugale pronunciata in suo danno, che fosse ritenuto non più dovuto l'assegno di mantenimento precedentemente stabilito in favore di entrambi i figli, o quantomeno quello stabilito in favore del figlio a far data dalla richiesta formulata in sede di comparsa Testimone_1 conclusionale e\o dal venir meno della condizione legittimante, rideterminare in € 150,00 l'assegno in suo favore per il periodo precedente, in subordine ridurre l'importo dell'assegno dovuto per i figli tenendo presente il parametro costituito dal reddito del coniuge obbligato. Con atto depositato il 15 novembre 2024, rilevava la tardività della Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione udienza rispetto al termine stabilito con il decreto presidenziale (ed infatti con decreto presidenziale del 27.05.2024 era stata fissata l'udienza del 25.11.2024, assegnando a parte ricorrente il termine del 20.07.2024 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, tuttavia la notifica era stata tardivamente effettuata da parte ricorrente, essendo stata eseguita in data 14.10.2024)
Osservava altresì che, seppur in tema di procedimento di impugnazione con rito camerale, l'inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza non ha alcun effetto preclusivo, in difetto di spontanea costituzione del resistente all'udienza fissata nel decreto, è necessario fissare altro termine (ex plurimis Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 08/06/2016, n. 11770; Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 6432/16), ciò perché, se la notificazione senza rispetto dei termini a comparire non pregiudica la corretta instaurazione del contraddittorio, in ogni caso pregiudica e limita i tempi utili all'esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 9408/2018 cit.).
Con ordinanza dell'8.02.2025, la Corte, rilevato che la notifica dell'atto di gravame, pur non essendo stata eseguita nel termine stabilito con decreto presidenziale, era comunque avvenuta 45 giorni prima dell'udienza fissata e, dunque, entro il termine previsto dalla legge per i procedimenti sommari di cognizione, ritenuto che alcuna lesione al diritto di difesa si fosse verificato, respingeva l'eccezione sollevata dalla ed accoglieva parzialmente l'istanza di sospensione della provvisoria Pt_2 esecuzione della sentenza impugnata, disponendo che dovesse corrispondere Parte_1
a titolo di mantenimento metà dell'importo stabilito con la sentenza impugnata.
Con memoria del 21 marzo 2025, osservava che era stata costretta ad iniziare Parte_3 il procedimento di separazione poiché l'odierno appellante, durante il matrimonio, spesso manteneva degli atteggiamenti prevaricatori, denigratori, e alle volte anche violenti, nei confronti non solo della moglie, ma anche dei figli, tanto da avere subito un procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia posto in essere nei confronti del figlio . Tes_1
Rilevava altresì che dall'istruttoria avvenuta nel procedimento di primo grado, era emerso come l'unione coniugale fosse terminata a causa delle condotte poste in essere dal e che non fosse Pt_1 emersa nel corso del giudizio alcuna altra ragione fondante la disgregazione del nucleo familiare.
Assumeva ancora la ricorrente che il , dopo avere abbandonato il domicilio domestico, non Pt_1 aveva più contribuito alle spese straordinarie riguardanti i figli e si era appropriato anche di un indennizzo corrisposto ad uno di loro, a seguito di un incidente subito, acquistando una moto d'epoca. Ancora, per delineare il comportamento tenuto dall'uomo, rilevava che l'autovettura Alfa Romeo, di proprietà del ma da lui attribuita in uso alla era stata denunciata rubata da Pt_1 Pt_2 quest'ultimo dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale, ciò aveva comportato non pochi problemi alla di utilizzarla. Parte_4
In ordine al quantum del contributo economico, ella osservava di avere uno stipendio netto di circa € 1.000 mensili e di dovere fare fronte, con esso, all'esigenze proprie e dei due figli. Per tale motivo aveva dovuto fare ricorso a numerosi prestiti, per cui osservava che una riduzione del contributo di mantenimento, avrebbe consistenti ripercussioni sulla stabilità economica dell'intero nucleo familiare e, soprattutto, sui figli e . Tes_1 Per_1
Concludeva chiedendo di confermare integralmente la sentenza impugnata o in subordine, nell'ipotesi in cui fosse riformato e/o diminuito il contributo previsto a titolo di mantenimento, che non fosse disposta una cifra inferiore a 600 euro.
MOTIVI DELLA DECISIONE Sull'addebito della separazione.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui i maltrattamenti - da intendersi come violenze non solo fisiche ma anche morali - che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un vulnus di tale gravità rispetto ai doveri coniugali da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 19/02/2018, n. 3925;
Cass. Civ. 7 aprile 2005, n. 7321).
Nel caso specifico, risulta dagli atti che è stato condannato a due anni di Parte_1 reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni della moglie e di entrambi i figli della coppia, sebbene con sentenza non definitiva.
Oltre a tale dato documentale, che l'odierno appellante abbia posto in essere una condotta vessatoria nei confronti della emerge altresì dall'esame delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi Pt_2 nel corso del giudizio di primo grado.
Ed infatti, il figlio maggiore della coppia escusso nell'ambito del Testimone_1 giudizio di primo grado, ha riferito di episodi reiterati nel tempo, ascrivibili a condotte maltrattanti.
Egli ha reso anche dichiarazioni favorevoli al padre, con ciò rafforzando la credibilità del suo narrato, affermando di non avere assistito ad episodi di violenza fisica tra i suoi genitori, ma di avere udito minacce e di avere visto un episodio di danneggiamento: “io ho assistito a litigi tra i miei genitori, non posso riferire episodi di violenza, ma di liti verbali particolarmente accese;
ricordo in particolare che una volta mio padre si arrabbiò talmente tanto da rompere una porta, se non ricordo male quella del bagno. Non posso dire di avere assistito ad episodi di percosse, ma di minacce proferite da mio padre nei confronti di mia madre e a volte anche nei confronti di noi figli e di mia nonna.” Al riguardo aggiungeva: “ricordo che le liti erano frequenti e molto accese. ricordo che mia madre andava via di casa, si allontanava per qualche ora, per calmarsi;
non è mai capitato che si allontanasse per giorni” Precisava di avere sporto querela nei confronti del padre per un episodio di aggressione ai suoi danni, avvenuto all'incirca quattro anni prima rispetto alla data della sua escussione e che, dopo tale episodio, si era allontanato dalla casa familiare unitamente alla madre ed al fratello: “specifico in verità che tutti ci siamo allontanati da casa successivamente all'episodio di aggressione di mio padre nei miei confronti, andando a vivere dalla nonna io, mia mamma, mio fratello ed il cane;
li siamo rimasti per circa un anno, forse qualcosa in più. Siamo tornati poi in casa quando mio padre era stato allontanato per il procedimento penale e non è mai più rientrato. Era circa il 2019”. Riferiva che la nonna materna talvolta interveniva in seguito a queste discussioni: “si è capitato che in conseguenza di queste liti venisse a casa mia nonna, chiamata da mia madre. Ricordo che a volte è intervenuto anche mio nonno, ma non ricordo altro”.
, figlio minore della coppia, riferiva: “sono stato presente a vari episodi di Persona_2 lite tra i miei genitori, le liti erano molto animate, alle volte anche violente rispetto agli oggetti in casa e verbalmente violente. Mio padre era violento contro le cose, una volta ha sfondato con un calcio la porta del bagno”. Aggiungeva di avere intuito, pur senza avere mai assistito e senza avere ricevuto confidenze al riguardo, che in qualche occasione la madre era stata picchiata: “da che io ho memoria ricordo che i miei genitori sono sempre stati molto litigiosi. Ho dedotto però che anche se non ero presente personalmente, mia madre ha subito degli schiaffi da parte di mio padre. Mi accorgevo che mia madre aveva subito delle aggressioni fisiche da come io la vedevo, ma non me l'ha mai confidato. Mia madre piangeva e comunque da una stanza all'altra io sentivo dei rumori che mi facevano presumere che il litigio stesse degenerando;
questi litigi erano frequenti non di rado degeneravano in aggressioni”. Riferiva, ancora, dell'episodio di violenza di cui era stato vittima il fratello: “ricordo un episodio di violenza nei confronti di mio fratello, prima che andassimo via di casa a vivere da mia nonna. In quell'occasione mio padre ha chiesto a me di dire a mio fratello di fare andare via un suo Tes_1 amico da casa;
io l'ho detto a e lui non l'ha presa bene, da qui è scaturita una lite e mio Tes_1 padre ha cacciato di casa mio fratello, minacciandolo e intimandogli di andare via. Mio padre ha cercato di mettergli le mani al collo, ma non è riuscito ad afferrarlo. Mio fratello è andato via cercando di fare andare via anche me, senza riuscirci. Tuttavia la sera stessa mio padre mi ha accompagnato a casa di mia nonna”. Specificava che la madre a volta si allontanava dalla casa coniugale allo scopo di allentare la tensione:
“io ricordo che molto spesso i miei genitori litigavano e mia mamma si allontanava di casa anche portandoci con lei”; “Si allontanava da casa per calmare l'atmosfera che era molto tesa. Ricordo che anche mio padre se ne è andato a volte;
preciso che dopo l'episodio di aggressione di mio fratello, io, mia mamma e mio fratello siamo andati a vivere con mia nonna, e li siamo rimasti circa un anno”. Riferiva, infine, “in occasione dei litigi ricordo che a volte veniva mia nonna che conosceva la situazione perché gliela raccontava mia mamma. Non ricordo che siano mai intervenuti altri”.
, madre di narrava anche di episodi di violenza fisica CP_3 Parte_3 perpetrati nei confronti della figlia e dei nipoti, (“è vero che più volte ha percosso Parte_1 mia figlia ed anche i miei nipoti, a volte anche io le prendevo perché mi intromettevo per dividerli;
questo accedeva per futili motivi, cioè discussioni quotidiane. Per percosse intendo schiaffi e cioè botte sulla testa. Non siamo mai andati al pronto soccorso, però si trattava di “botte” per le quali avevamo poi conseguenze fisiche, cioè dolori.”) Confermava l'episodio dell'aggressione avvenuta ai danni del nipote e riferiva ancora di Tes_1 essere stata presente in più episodi: “mia figlia tutte le volte che accadevano questi episodi mi chiamava ed io intervenivo, anche perché abito vicino”.
Nel quadro così delineato, emerge un contesto in cui la prosecuzione della convivenza assume connotati di assoluta intollerabilità: le liti frequenti, le minacce, gli episodi di violenza, anche soltanto nei confronti degli oggetti, si collocano certamente in tale contesto ed evidentemente non consentono una serena prosecuzione della vita in comune. L'assunto difensivo dell'odierno appellante, secondo cui si trattava soltanto di litigi verbali, con conseguente ascrivibilità ad entrambi i coniugi, non ha trovato riscontro nell'attività istruttoria esperita. Ed infatti, sebbene i testi abbiano riferito di litigi verbali, hanno fatto altresì riferimento a minacce profferite ai danni della oltre ad episodi di violenza fisica, talvolta rivolti contro Pt_2 la donna, in altre occasioni nei confronti di oggetti.
Del resto, in tali termini depone anche a trascrizione del verbale dell'udienza penale nella quale in qualità di imputato, ha reso il proprio esame. Parte_1
Tale verbale, prodotto nel giudizio di gravame, è utilizzabile ai fini della decisione. Ed infatti, secondo il costante orientamento dei giudici di legittimità, il rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di divorzio e di separazione personale, essendo caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, esclude la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2006, n.1179; Cass. civ., sez. I, 06 luglio 2004,
n.12309). Pertanto, deve ritenersi ammissibile anche una produzione documentale al di fuori degli stretti limiti dettati dall'art. 345 c.p.c., purché sia garantito il diritto dell'altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale e quindi il principio del contraddittorio (cf. Cass. civ., sez. I, 13 aprile 2012, n.5876; Cass. civ., 27 maggio 2005, n.11319; Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2003,
n.8547).
Ne corso dell'esame, che nel riferirsi alla tilizzava la locuzione Parte_1 Pt_2
“la signora”, ha ammesso di essersi rivolto al figlio, in occasione dell'ultimo litigio, minacciandolo di morte (testualmente dicendogli “ti ammazzo”), nonché di avere usato violenza contro gli oggetti, durante gli alterchi avvenuti con la ex moglie, in un'occasione lanciando il telefono cellulare dell'appellata.
Non emerge quindi né quella limitata gravità a cui fa riferimento l'appellante allorquando descrive esclusivamente ad episodi confinati nell'ambito di discussioni orali, né la reciprocità dei comportamenti violenti.
Neppure può condividersi quanto da lui osservato in merito al fatto che non sia stato adeguatamente provato che tale comportamento, ove reputato contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, sia stato la causa del fallimento della convivenza. La circostanza che la on ne abbia fatto menzione nel corso delle trattative volte ad una Pt_2 composizione bonaria della vicenda non può certo assumere rilevanza, poiché non era quella la sede opportuna – volta appunto ad una definizione bonaria - per valutare la condotta dell'uomo e stabilire se essa fosse tale da determinare l'addebitabilità della separazione. Quanto alla prova dell'esistenza del nesso di causalità, emerge proprio dalle deposizioni testimoniali che, a seguito dell'ultimo episodio di violenza agito nei confronti del figlio maggiore, l'intero nucleo familiare abbia abbandonato la casa familiare e vi abbia fatto ritorno solo dopo l'allontanamento dell'appellante, ciò a riprova della ritenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ne consegue che il motivo di appello non può essere accolto e la sentenza impugnata deve, sul punto, essere confermata.
Sull'assegno di mantenimento
Ulteriore motivo dell'impugnazione proposta è che l'assegno di mantenimento posto a carico di ed in favore dei figli, oltre ad essere sproporzionato rispetto alle sue capacità Parte_1 economiche, non è dovuto in ragione dell'età di questi ultimi e della circostanza che gli stessi non abbiano tempestivamente ultimato il loro percorso di studi.
Il motivo è fondato.
Sul punto, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia, “I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
La giurisprudenza della Corte di cassazione è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. In motivazione, la Corte si è espressa in tali termini: “Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica – precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa.”
Ribadisce la Corte che “L'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto” ed ancora:
“Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”: che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.”
Nel caso di specie, e hanno intrapreso un percorso di Testimone_1 Persona_2 studi universitari, iscrivendosi entrambi alla facoltà di infermieristica, corso di laurea della durata triennale.
Con note del 23 giugno 2025, ha depositato dei certificati rilasciati Parte_1 dall'Università degli studi di Catanzaro, dai quali risulta che nell'anno Testimone_1 accademico 2023/2024, era iscritto, per la sesta volta, al terzo anno fuori corso del corso di laurea di infermieristica. iscritto nell'anno accademico 2021-2022 al medesimo corso di Persona_2 laurea, ha presentato istanza di rinuncia agli studi in data 4 agosto 2022.
Sul punto, parte appellata assume che il solo dato anagrafico non possa automaticamente essere dimostrazione dell'aver raggiunto un'indipendenza economica che possa escludere, a priori, il diritto a vedersi corrisposto un contributo da parte del genitore a titolo di mantenimento. Osserva come il Supremo Collegio, abbia rilevato che “Nel valutare il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, il giudice deve considerare anche eventuali problemi di salute e situazioni familiari conflittuali che possono influire negativamente sulla capacità del figlio di raggiungere l'autonomia economica, al fine di un giudizio equo e ponderato sulle attuali esigenze del figlio ai sensi degli artt. 337 ter, comma 4, e 337 septies c.c.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/09/2024, n. 24391).
Rileva che la situazione familiare e personale vissuta da ed , ed in particolare i Tes_1 Per_1 conflitti tra i genitori, le condotte aggressive e violente, hanno inciso pesantemente sulla loro crescita e formazione, nonché sulla possibilità di affrontare serenamente il proprio percorso di studi.
Osserva peraltro come, nel caso in cui il contributo al loro mantenimento dovesse essere ridotto, entrambi dovrebbero interrompere il percorso universitario e cercare occasioni lavorative (anche non confacenti con le loro aspirazioni), perché il reddito della non consentirebbe loro di CP_1 mantenersi.
L'assunto difensivo non è condivisibile. Innanzi tutto, non è in alcun modo dimostrato che i figli della coppia abbiano subito, per effetto della peculiare situazione familiare, delle ripercussioni tali da condizionare lo svolgimento del loro percorso di studio.
Peraltro, il ricorso per la separazione è stato proposto nel 2019, allorquando era studente Tes_1 universitario ed frequentava l'ultimo anno del Liceo Artistico in Reggio Calabria. Non sono Per_1 documentate difficoltà scolastiche in quel periodo od in quello precedente, né risulta provato altro genere di difficoltà psicologiche dei ragazzi. Non può dunque ritenersi che, nel periodo successivo alla separazione dei coniugi, cioè proprio allorquando i figli hanno smesso di subire il clima di tensione derivante dalla difficile convivenza, siano insorte in loro difficoltà tali da impedirgli di proseguire gli studi o di immettersi nel circuito lavorativo.
Ancora, dagli atti emerge come abbia inteso rinunciare alla prosecuzione degli studi Per_1 nell'agosto 2022: è quindi trascorso un congruo lasso di tempo dalla proposizione del gravame e, dunque, dalla domanda di modifica delle condizioni economiche (non potendo a tal fine considerarsi la domanda formulata nel giudizio di primo in sede di comparsa conclusionale perché tardiva) che, anche in considerazione dell'età del giovane (14.11.2000), avrebbe potuto consentirgli di attivarsi e di reperire un'attività lavorativa.
Analoghe considerazioni possono essere fatte nei confronti di (11.02.1996) in ragione Tes_1 dell'età.
Per tali ragioni, in parziale accoglimento del gravame, deve essere revocato l'obbligo di mantenimento posto a carico di a favore dei figli ed dal Parte_1 Tes_1 Per_1 momento della domanda formulata con la proposizione del giudizio di appello.
Spese del procedimento
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del doppio grado del giudizio, le stesse vanno dichiarate integralmente compensate fra le parti, previa conferma della relativa disposizione adottata per il primo grado, in considerazione della soccombenza reciproca (Cass. sez. un. 2022/n. 32061).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 1058/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, I^ Sezione Civile così provvede.
1) In parziale accoglimento dell'appello, revoca l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore dei figli ed Parte_1 Tes_1
dal momento della domanda formulata con la proposizione del giudizio di appello. Per_1
2) Rigetta nel resto.
3) Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così è deciso, nella camera di consiglio svoltasi da remoto il 21.11.2025 La Cons. rel. dott.ssa Federica Rende
La Presidente
dott.ssa Patrizia MORABITO