CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 27009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27009 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE nel procedimento a carico di: AS DO nato il [...] avverso l'ordinanza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG FELICETrA MARINELLI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Trieste ha rigettato la richiesta, avanzata dal Procuratore generale, di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a ON AS con le sentenze emesse: - a) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, in data 20 novembre 2015, confermata dalla Corte di Appello di Trieste, irrevocabile il 23 febbraio 2018; - b) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, in data 15 giugno 2016, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza del 15 febbraio 2018, irrevocabile il 2 luglio 2018; Penale Sent. Sez. 1 Num. 27009 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 A ragione della decisione osserva: - quanto alla sentenza sub a), non ricorre alcuna delle cause di revoca della sospensione condizionale della pena previste dall'art. 168 cod. pen., tenuto conto che tutti i reati oggetto delle ulteriori sentenze sono stati consumati in epoca precedente alla data di irrevocabilità di quella che ha concesso il beneficio di cui è stata chiesta la revoca e che la somma delle pene inflitte con tali sentenze e la pena inflitta con sentenza del GUP del Tribunale di Trieste in esame, non supera il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. Inoltre, essendo stata la seconda delle sospensioni concesse, non risulta violato neanche il disposto dell'art. 164, comma 4, cod. pen.; - quanto alla sentenza sub b), non è possibile verificare per la "mancata trasmissione degli atti relativi al procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza, richiesti dalla Corte sin dal 25 maggio 2022" se il beneficio è stato concesso o meno per errore , così da rendere rilevabile la causa di revoca ex art. 168, comma 3, cod. pen. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge. Lamenta che la Corte territoriale non abbia revocato il beneficio concesso con la sentenza sub a) erroneamente frazionando i precedenti penali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 168, primo comma n. 2, cod. pen. così da pervenire ad una sua valutazione isolata dalle altrei trascurando che, in ogni caso, il prevenuto ha riportato ben quattro condanne a pena sospesa e che la revoca di alcune di esse non poteva non avere effetti anche sulle altre. Con riferimento alla sentenza sub b), evidenzia che il rigetto non costituisce l'esito di una valutazione sull'infondatezza nel merito della richiesta ma, per esplicita ammissione del giudicante, la conseguenza dell'omessa verifica delle risultanze processuali dovuta a un inadempimento della cancelleria.
P.Q.M.
Il ricorso è fondato. 1. Il rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub a) è stata giustificata in via esclusiva con la considerazione che tutti i reati oggetto delle ulteriori sentenze sono stati consumati in epoca precedente alla data di irrevocabilità di quella che ha concesso il beneficio di cui è stata chiesta la revoca e che la somma delle pene inflitte con tali sentenze 2 e la pena inflitta con sentenza del GUP del Tribunale di Trieste in esame, non supera il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. Si tratta di argomentazione, oltre che basata in fatto su dati solo genericamente indicati e comunque incontrollabili posto che né nell'ordinanza/né negli atti inseriti nel fascicolo trasmesso a questo Ufficio sono menzionate le date di consumazione dei reati giudicati con le sentenze di condanna prese in considerazione, incompleta ed erronea. Dimentica, in particolare, la Corte territoriale che la revoca della sospensione condizionale, a mente dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. si realizza di diritto quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata sentenza di condanna a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen., sempreché tale ultima sentenza diventi irrevocabile «entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza». Tale termine, che, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato, è, secondo il disposto dell'art. 163, primo comma, cod. pen., di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione (tra le altre, Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal Stanislaw, Rv. 274333 - 01; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036). Onde verificare se vi sia stato o meno il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., vanno considerate tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione (Sez. 1, n. 7520 del 4 07/11/2019, dep. 2020, Cusimano, n. m.; Sez. 1, n. 42814 del 25/10/2016, dep. 2017, Sarnelli, n. m.; Sez. 1, n. 28865 del 11/07/2009, Sanna, n. m.; Sez. 1, n. 44620 del 11/11/2008, Urracci, Rv. 241570; Sez. 1, n. 4863 del 24/10/1996, De Biase, Rv. 206062). Anche la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall'art. 163, primo comma, cod. pen. deve essere cumulata a tutte quelle precedenti sospese condizionalmente, anche se inflitte con più sentenze, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda i limiti fissati (Sez. 1, n. 41315 del 14/11/2006, Cani, Rv. 235682). 1.1. Il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. è, tuttavia, irrilevante se al condannato sono state già concesse due sospensioni condizionali della pena. In tale ipotesi deve, comunque, procedersi alla revoca dei benefici in precedenza concessi indipendentemente dalla circostanza che la pena irrogata per l'ulteriore reato commesso, sommata alle pene precedentemente sospese, superi o meno il limite di due anni. In tal senso depone il chiaro disposto dell'art. 168, primo 3 comma, cod. pen. che, nel prevedere limiti e condizioni alla revocabilità della sospensione condizionale della pena, fa espressamente "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.". Ciò implica che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando sia stata concessa per più di una volta ovvero per più di due volte nel caso previsto dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen. (da ultimo Sez. 1, n. 48158 del 18/11/2008, P.M. in proc. Curti, Rv. 243177 - 01) In siffatte ipotesi la revoca è adottabile anche da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. a meno che le cause ostative alla concessione del beneficio fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio di cognizione (fra le altre, Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv, 272832). 2. Il secondo motivo, relativo alla denegata revoca del beneficio concesso con la sentenza sub by, è parimenti fondato. La Corte territoriale, come correttamente evidenziato dal ricorrente, avrebbe dovuto compiere la verifica documentale da essa stessa ritenuta imprescindibile ed imposta dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite già richiamata, non assumendo alcun rilievo la mancata trasmissione degli atti da parte della competente cancelleria. 3. Alla stregua di queste considerazioni, Il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste che dovrà esaminare la richiesta di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi a FF nelle due sentenze indicate in premessa, attenendosi ai rammentati principi e colmando le lacune istruttorie e motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG FELICETrA MARINELLI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Trieste ha rigettato la richiesta, avanzata dal Procuratore generale, di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a ON AS con le sentenze emesse: - a) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, in data 20 novembre 2015, confermata dalla Corte di Appello di Trieste, irrevocabile il 23 febbraio 2018; - b) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, in data 15 giugno 2016, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza del 15 febbraio 2018, irrevocabile il 2 luglio 2018; Penale Sent. Sez. 1 Num. 27009 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 A ragione della decisione osserva: - quanto alla sentenza sub a), non ricorre alcuna delle cause di revoca della sospensione condizionale della pena previste dall'art. 168 cod. pen., tenuto conto che tutti i reati oggetto delle ulteriori sentenze sono stati consumati in epoca precedente alla data di irrevocabilità di quella che ha concesso il beneficio di cui è stata chiesta la revoca e che la somma delle pene inflitte con tali sentenze e la pena inflitta con sentenza del GUP del Tribunale di Trieste in esame, non supera il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. Inoltre, essendo stata la seconda delle sospensioni concesse, non risulta violato neanche il disposto dell'art. 164, comma 4, cod. pen.; - quanto alla sentenza sub b), non è possibile verificare per la "mancata trasmissione degli atti relativi al procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza, richiesti dalla Corte sin dal 25 maggio 2022" se il beneficio è stato concesso o meno per errore , così da rendere rilevabile la causa di revoca ex art. 168, comma 3, cod. pen. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge. Lamenta che la Corte territoriale non abbia revocato il beneficio concesso con la sentenza sub a) erroneamente frazionando i precedenti penali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 168, primo comma n. 2, cod. pen. così da pervenire ad una sua valutazione isolata dalle altrei trascurando che, in ogni caso, il prevenuto ha riportato ben quattro condanne a pena sospesa e che la revoca di alcune di esse non poteva non avere effetti anche sulle altre. Con riferimento alla sentenza sub b), evidenzia che il rigetto non costituisce l'esito di una valutazione sull'infondatezza nel merito della richiesta ma, per esplicita ammissione del giudicante, la conseguenza dell'omessa verifica delle risultanze processuali dovuta a un inadempimento della cancelleria.
P.Q.M.
Il ricorso è fondato. 1. Il rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub a) è stata giustificata in via esclusiva con la considerazione che tutti i reati oggetto delle ulteriori sentenze sono stati consumati in epoca precedente alla data di irrevocabilità di quella che ha concesso il beneficio di cui è stata chiesta la revoca e che la somma delle pene inflitte con tali sentenze 2 e la pena inflitta con sentenza del GUP del Tribunale di Trieste in esame, non supera il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. Si tratta di argomentazione, oltre che basata in fatto su dati solo genericamente indicati e comunque incontrollabili posto che né nell'ordinanza/né negli atti inseriti nel fascicolo trasmesso a questo Ufficio sono menzionate le date di consumazione dei reati giudicati con le sentenze di condanna prese in considerazione, incompleta ed erronea. Dimentica, in particolare, la Corte territoriale che la revoca della sospensione condizionale, a mente dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. si realizza di diritto quando, per un reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, sia pronunciata sentenza di condanna a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen., sempreché tale ultima sentenza diventi irrevocabile «entro il termine del periodo di esperimento a partire dalla data di passaggio in giudicato della prima sentenza». Tale termine, che, riferito alla sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale, ne suppone, pertanto, il passaggio in giudicato, è, secondo il disposto dell'art. 163, primo comma, cod. pen., di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione (tra le altre, Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal Stanislaw, Rv. 274333 - 01; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Mazzilli, Rv. 253368; Sez. 4, n. 45716 del 11/11/2008, Peruzzini, Rv. 242036). Onde verificare se vi sia stato o meno il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., vanno considerate tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell'arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione (Sez. 1, n. 7520 del 4 07/11/2019, dep. 2020, Cusimano, n. m.; Sez. 1, n. 42814 del 25/10/2016, dep. 2017, Sarnelli, n. m.; Sez. 1, n. 28865 del 11/07/2009, Sanna, n. m.; Sez. 1, n. 44620 del 11/11/2008, Urracci, Rv. 241570; Sez. 1, n. 4863 del 24/10/1996, De Biase, Rv. 206062). Anche la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall'art. 163, primo comma, cod. pen. deve essere cumulata a tutte quelle precedenti sospese condizionalmente, anche se inflitte con più sentenze, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda i limiti fissati (Sez. 1, n. 41315 del 14/11/2006, Cani, Rv. 235682). 1.1. Il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. è, tuttavia, irrilevante se al condannato sono state già concesse due sospensioni condizionali della pena. In tale ipotesi deve, comunque, procedersi alla revoca dei benefici in precedenza concessi indipendentemente dalla circostanza che la pena irrogata per l'ulteriore reato commesso, sommata alle pene precedentemente sospese, superi o meno il limite di due anni. In tal senso depone il chiaro disposto dell'art. 168, primo 3 comma, cod. pen. che, nel prevedere limiti e condizioni alla revocabilità della sospensione condizionale della pena, fa espressamente "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.". Ciò implica che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando sia stata concessa per più di una volta ovvero per più di due volte nel caso previsto dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen. (da ultimo Sez. 1, n. 48158 del 18/11/2008, P.M. in proc. Curti, Rv. 243177 - 01) In siffatte ipotesi la revoca è adottabile anche da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. a meno che le cause ostative alla concessione del beneficio fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio di cognizione (fra le altre, Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv, 272832). 2. Il secondo motivo, relativo alla denegata revoca del beneficio concesso con la sentenza sub by, è parimenti fondato. La Corte territoriale, come correttamente evidenziato dal ricorrente, avrebbe dovuto compiere la verifica documentale da essa stessa ritenuta imprescindibile ed imposta dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite già richiamata, non assumendo alcun rilievo la mancata trasmissione degli atti da parte della competente cancelleria. 3. Alla stregua di queste considerazioni, Il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste che dovrà esaminare la richiesta di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi a FF nelle due sentenze indicate in premessa, attenendosi ai rammentati principi e colmando le lacune istruttorie e motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente