Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
visto il proprio provvedimento del 14 aprile 2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 30 aprile 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7170/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
, nato a [...] il [...], anche in proprio, e , Parte_1 Parte_2
n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore , nato a Persona_1
Palermo il 06.11.2007, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonino Bongiorno, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORI
contro n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, Piazza Unità d'Italia n. 4, presso
CONVENUTA
Oggetto: lesione personale
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) rigetta la domanda proposta da in proprio e n.q. e da Parte_1 Parte_2
n.q. contro la n.q. di impresa designata per la
[...] Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, con atto di citazione notificato il 17 maggio 2022;
2) condanna in proprio e n.q. e n.q. al pagamento Parte_1 Parte_2
in favore della convenuta delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2022, e , il primo Parte_1 Parte_2
anche in proprio ed entrambi n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1
convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la n.q. di impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”
(d'ora innanzi denominata soltanto n.q.), chiedendone la condanna al risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali (per spese mediche) e non patrimoniali (sub specie di danno biologico) patiti dal minore , nella misura da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione Persona_1 monetaria, nonché del danno patrimoniale patito da n.q. di proprietario per i Parte_1
danni alla bicicletta elettrica coinvolta nel sinistro.
Esponevano, infatti, che:
1) in data 02.02.2021, alle ore 20:15 circa, in Palermo, stava percorrendo il Persona_1
C.so TO EM, con direzione di marcia verso il mare, alla guida di una bicicletta elettrica a due posti con telaio n. EUR2019012, sulla quale viaggiava anche il minore Per_2
n.q. di trasportato, quando, giunto in prossimità del civico n. 31/B, poco prima
[...]
dell'Istituto Nautico, veniva superato a sinistra da un'autovettura di piccole dimensioni di colore grigio che, rientrando nella carreggiata con manovra verso destra, tagliava la strada alla suddetta bicicletta elettrica e la colpiva sul lato sinistro, provocando la caduta del conducente e del passeggero, i quali battevano contro dei paletti ubicati sul marciapiedi che si estendeva lungo la carreggiata;
2) l'autovettura investitrice, lungi dal prestare soccorso, si dava alla fuga ad altissima velocità e rimaneva, così, non identificata;
3) a causa dell'urto, il minore riportava lesioni personali, per le quali Persona_1
veniva trasportato a mezzo ambulanza del 118 presso il P.S. dell'Ospedale Villa Sofia -
Cervello di Palermo;
4) per effetto del sinistro, subiva danni non patrimoniali e, precisamente, Persona_1
un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 13%, da inabilità temporanea assoluta di gg. 10 e da inabilità temporanea parziale di gg. 80, di cui 30
gg. al 75%, 30 gg. al 50% e 20 gg. al 25%;
5) subiva, altresì, un danno patrimoniale per spese mediche sostenute di € 350,00,
mentre subiva danni patrimoniali alla bicicletta elettrica di sua proprietà Parte_1
coinvolta nel sinistro medesimo;
La ritualmente costituitasi, eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di CP_2
legittimazione passiva, evidenziando l'assenza di prova in ordine al coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto non identificato.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'an (anche sotto il profilo dell'effettiva verificazione del fatto storico) che al quantum, e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del processo, assunte le prove orali ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la discussione orale e, all'esito, posta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Ciò premesso, deve darsi atto, in primo luogo, della proponibilità in rito della domanda, avendo gli attori provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla e alla CP_2
Consap, a norma dell'art. 287 C.d.A., mediante lettera del 13.04.2021 (vedi documento n. 16 allegato all'atto di citazione) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Passando, quindi, all'esame delle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta, giova rilevare che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva viene fondata dalla stessa sul difetto dei presupposti di cui all'art. 283 D.Lvo n.209/2005, lettera a) (sinistro cagionato da veicolo non identificato), questione che attiene, piuttosto, al merito della controversia e non alla legittimazione passiva, la quale deve ritenersi sussistente in base alla prospettazione di parte attrice.
Nel merito, la domanda attorea è infondata.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide – e in conformità alle regole di ripartizione dell'onere della prova, “In tema di intervento del Fondo di garanzia
per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett.a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro
cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare
il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le
modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del
conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (in termini la massima di Cass.
civ. n.10540/2023; conforme Cass. civ. n. 10484/2001 e n. 10762/1992). Nel caso di specie, gli attori non hanno assolto tale onere probatorio.
La deposizione del teste , infatti, non può ritenersi attendibile, perché presenta Testimone_1
delle incongruenze sia nei suoi contenuti sia in rapporto agli altri elementi acquisiti al processo.
Il teste , pur avendo confermato le circostanze dedotte nei capitoli di prova contraddistinti Tes_1
con i numeri da 1 a 8 di cui gli è stata data lettura (capitoli 1) Vero è il giorno 02.02.2021 alle ore 19:30
circa mi trovavo in C.so TO EM (Palermo) in prossimità del civico n. 31/B, poco prima dell'Istituto
Nautico; 2)Vero è che vedevo un'autovettura di piccole dimensioni, di colore grigio, percorrere il C.so TO
EM direzione di marcia mare, che dopo avere effettuato il sorpasso di una bicicletta elettrica a due posti,
grigio opaco, con a bordo due ragazzini, rientrava nella carreggiata con manovra verso destra;
3) Vero è che
nell'effettuare tale manovra l'autovettura tagliava la strada alla bicicletta elettrica colpendola sul lato anteriore
sinistro; 4) Vero è che per effetto dell'urto la bicicletta elettrica, cadeva sull'asfalto unita-mente al conducente
ed al passeggero, sul lato destro, battendo sui paletti posti sul marciapiede che si estende lungo la carreggiata.5)
Vero è che la vettura investitrice si dava alla fuga verso il Foro Italico, quindi con direzione mare. 6) Vero è
che non ho fatto in tempo a vedere e/o segnare il numero di targa della vettura investitrice né altri passanti
hanno avuto modo di fermare il veicolo predetto;
7) Vero è che il giovane accusava subito dolori Persona_1
alla gamba destra e qualcuno chiamava il 118 e la Polizia Municipale, che io però non ho visto arri-vare, in
quanto mi sono fermato sul posto dell'incidente sino all'arrivo del padre, chiamato dal ragazzo investito, a cui
riferivo di avere assistito al sinistro ed a cui ho dato i miei dati. 8) Vero è che l'altro giovane che era a bordo
della bicicletta elettrica non veniva condotto in ospedale in quanto non appariva avere bisogno di cure.)
precisava sul capitolo 2, 5, 7 e 8, rispettivamente, che:
ADR: 2) “Al momento del sinistro io mi trovavo a fare una passeggiata piedi poiché sono custode- portiere
dell'istituto Nautico di Palermo e quindi sono solito fare delle passeggiate lì in zona. Ricordo che camminavo
su Corso TO EM ed ho visto la macchina che mi veniva di fronte che superava la bicicletta e che
mentre si rimetteva nella propria corsia urtava la ruota anteriore della bicicletta e per questo il conducente
della bici perdeva l'equilibrio e cadeva a terra;
l'auto però non si è fermata. Non sono riuscito a vedere se il
conducente era un uomo o una donna. Io mi trovavo ad una distanza di pochi metri ed ero nel marciapiede
opposto; ADR: 5) l'autovettura ha proseguito la sua marcia. Non sono riuscito a prendere la targa perché mentre mi
ero concentrato a vedere i passeggeri della bici che cadevano a terra.
ADR: 7) sono rimasto sui luoghi fino all'arrivo del padre che è stato chiamato dal ragazzino non so chi ha
chiamato l'ambulanza perché si sono fermate diverse persone. Ricordo che solo il ragazzino che guidava la bici
si è fatto male, mentre il ragazzo che stava dietro non accusava nessun dolore. La bici è caduta a destra ed il
ragazzo aveva dolore alla gamba destra.
ADR: io fino ad oggi non ho rilasciato alcuna dichiarazione ad Autorità, né sono mai stato contattato per
essere sentito.
ADR: non ricordo che piovesse erano le ore 19,30. I conducenti della bici non avevano il casco” (vedi verbale di udienza del 15 gennaio 2024).
Ora, per quanto attiene ai profili di inattendibilità intrinseca della suddetta deposizione, la circostanza riferita dal teste, secondo cui l'auto avrebbe urtato la bicicletta sulla ruota anteriore, è
oggettivamente inverosimile, ciò in base al punto di osservazione del teste (marciapiede “opposto”
rispetto alla corsia di marcia in cui si sarebbe verificato l'urto) e della dinamica descritta di sorpasso dell'auto pirata e reimmissione nella corsia di marcia della bicicletta, in quanto, nell'eseguire la manovra ascrittagli, l'autovettura pirata si sarebbe inevitabilmente frapposta tra il teste - posto di fronte - e la stessa bicicletta, impedendo al teste la visuale sull'asserito urto che, necessariamente,
avrebbe dovuto interessare la fiancata posteriore destra dell'auto e la ruota della bici, entrambe non visibili dalla prospettiva del teste.
Appare poi singolare che il teste abbia potuto vedere un particolare così dettagliato (urto sulla ruota anteriore) e non sia, invece, riuscito, né a capire se alla guida del veicolo pirata vi fosse un uomo o una donna, né ad individuare il numero di targa.
Inoltre, come si è già detto, le dichiarazioni del teste appaiono in evidente contrasto con ulteriori elementi oggettivi desumibili dal compendio documentale in atti.
A tal proposito viene in rilievo, anzitutto, il rapporto redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sui luoghi, che da un lato non è idoneo a fornire prova della dinamica ivi descritta, in quanto espressamente ricostruita traendo spunto dalle dichiarazioni rese dal protagonista ( ), Persona_1
dall'altro, però, fornisce elementi (coperti da fede privilegiata, in quanto riferiti a fatti direttamente rilevati dagli agenti) che inducono a dubitare della veridicità della deposizione fornita dal teste.
Ci si riferisce, in primo luogo, alla indicata presenza sui luoghi del sinistro della pattuglia dei
Carabinieri di piazza Marina (cfr. Rapporto Polizia Municipale, doc. n. 12 allegato alla citazione,
sotto la voce “Annotazioni” si attesta che “Sul luogo del sinistro era presente la pattuglia CC piazza
Marina”), alla quale il teste non ha fatto alcun riferimento e a cui non ha, evidentemente, reso alcuna dichiarazione utile alla ricostruzione della dinamica, pur avendo, in tesi, assistito al sinistro e, in particolare, all'urto tra i veicoli nello stesso coinvolti.
Appare, invero, quanto meno singolare che, nell'immediatezza dei fatti ed in presenza di forze dell'ordine sui luoghi (Carabinieri), il teste oculare abbia reso dichiarazioni sull'andamento del sinistro al padre del soggetto danneggiato e non, invece, alle stesse forze dell'ordine dei Carabinieri.
D'altra parte, le dichiarazioni spontanee del testimone oculare alla P.M. non sono Testimone_1
state rese nella immediatezza dei fatti o nei giorni successivi, ma sono state inoltrate il 07.04.2021,
ossia a distanza di due mesi dal fatto a cura del procuratore incaricato di parte attrice (cfr. doc. n. 13
allegato alla citazione).
In secondo luogo, dal medesimo rapporto emerge l'assenza di striature sul lato sinistro dello scudo della bicicletta elettrica (in corrispondenza della sede in cui si sarebbe verificato l'asserito urto) e soltanto la presenza rottura di un pezzo di plastica dello scudo, del quale però non vi era alcuna traccia sui luoghi del sinistro, ciò che appare incompatibile con il verificarsi di un urto ed induce, altresì, a ritenere che la dichiarazione resa dal teste in ordine al concretizzarsi dell'urto con la ruota della bicicletta elettrica sia stata dettata dal tentativo di rendere compatibile la dinamica descritta con l'assenza di danni sulla bicicletta elettrica riscontrata dalla P.M..
La deposizione del teste, inoltre, appare in contrasto con altri due elementi oggettivi desumibili dal compendio probatorio in atti, costituiti dalla trascrizione della telefonata al 118 e dal verbale del
Pronto Soccorso dell'Ospedale “Villa Sofia – Cervello”. Nella trascrizione della telefonata al 118, allegata alla comparsa di risposta di si CP_2
legge infatti che il chiamante riferisce all'operatore quanto segue: “C'è un ragazzo con la gamba
spezzata... Piazza Marina angolo corso TO EM… era con il motore sarebbe caduto da solo…”.
È evidente che, dall'esame del contenuto della chiamata, emerge una dinamica ben diversa da quella riferita dal teste, a nulla rilevando che la telefonata sia stata fatta dal Carabiniere della
Centrale Operativa, piuttosto che direttamente dal Carabiniere di pattuglia presente sul luogo del sinistro, essendo certo che, in entrambi i casi, le notizie riferite all'operatore del 118 provengono da quelle di chi è indubbiamente intervenuto sul posto nell'immediatezza del sinistro, tanto da poter raccogliere verosimilmente dai presenti e dalla stessa persona lesa, le prime notizie sull'accaduto.
Tale dinamica, inoltre, è coerente con la descrizione del sinistro fatta dallo stesso minore danneggiato in sede di anamnesi – e, pertanto, nell'immediatezza del fatto allo stesso occorso –
presso il P.S. dell'Ospedale “Villa Sofia – Cervello”, costituente altro elemento di prova con il quale la deposizione del teste si pone in insanabile contrasto. Tes_1
In tale sede, infatti, risulta che il minore (cfr. pag. 1 del documento n. 1 allegato alla Persona_1
citazione) ha riferito che “intorno alle ore 20.00, in Corso TO EM mentre era alla guida di una
bici elettrica, a causa di un veicolo che cercava di sorpassarlo, ha perso il controllo del mezzo e ha urtato contro
un paletto spartitraffico”.
Lo stesso danneggiato, dunque, diversamente da quanto fatto in sede di dichiarazioni spontanee
(che tuttavia sono state redatte e inoltrate alla Polizia Municipale diverso tempo dopo i fatti, cfr. doc.
n. 13 allegato alla citazione), nell'immediatezza del fatto ha riferito non già di essere stato urtato da un'autovettura, bensì di aver “perso il controllo del mezzo” a causa di un'autovettura che cercava di sorpassarlo, omettendo qualsiasi riferimento all'effettivo verificarsi di un urto ed illustrando,
pertanto, una dinamica del fatto ben diversa da quella descritta in citazione e confermata dal teste.
Né può ritenersi che dal verbale del P.S. sopra citato emergano comunque, in considerazione del riferito tentativo di sorpasso da parte di un'autovettura, elementi di prova in senso favorevole agli odierni attori, atteso che le dichiarazioni ivi contenute, oltre a descrivere una dinamica diversa da quella assunta in atto di citazione, non contengono riferimenti alla violazione, da parte della medesima autovettura, di norme o regole di prudenza poste dal Codice della Strada e non consentono, pertanto, di accertare profili di colpa riferibili alla condotta di guida posta in essere dalla stessa autovettura.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio tra l'attore e la nq. seguono la soccombenza Controparte_1
e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.147/2022, tenuto conto del valore della domanda proposta (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi (studio, introduttiva,
istruttoria/trattazione, decisionale).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno, infine, poste definitivamente a carico di parte attrice.
Palermo, 30 aprile 2025.
IL GIUDICE
Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.