CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore
SCANDURRA DONATELLA, Giudice
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1614/2021 depositato il 07/12/2021
proposto da
I.c.a. - Imposte AL AF - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 127/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PARMA sez. 3 e pubblicata il 05/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 127 del 10.02.2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Parma ha accolto i ricorsi di Resistente_1. contro gli avvisi di accertamento per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità relativi al 2018, emessi da I.C.A. S.r.l., condannando quest'ultima alle spese di lite € 1.800 oltre accessori. Avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello, ICA S.r.l. contestando il mancato pagamento dell'imposta per insegne e segnaletica dell'ufficio postale e una freccia stradale per un totale di € 321. l giudice di primo grado ha accolto la posizione di Resistente_1, riconoscendo al cartello finalità esclusivamente informativa, dimensioni conformi e assenza di contenuto promozionale, rilevando anche l'installazione comunale e la funzione di pubblico servizio richiamando la Risoluzione Finanze n. 48/E/1996. Resistente_1 ha pagato solo la quota dovuta per legge e ha impugnato l'accertamento limitatamente al cartello su palo in Indirizzo_1, sostenendone la non imponibilità ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 507/93 e dell'art. 17 (esenzione per avvisi inferiori a mezzo metro). Resistente_1 sostiene che il cartello, conforme al Codice della Strada è esente dall'imposta perchè non ha scopo publicitario, ma serve solo ad informare gli utenti circa la presenza dell'ufficio. ICA ha impugnato la sentenza di Parma sostenendo che le frecce installate da Resistente_1. non sono equiparabili ai segnali stradali previsti dal Codice della Strada e pertanto sono soggette all'imposta comunale sulla pubblicità. Secondo ICA, Resistente_1 opera in regime di libero mercato e deve rispettare le stesse norme fiscali delle altre imprese, comprese quelle pubblicitarie. La giurisprudenza riconosce come pubblicità tutte le forme di comunicazione idonee a far conoscere l'attività o i servizi di un'azienda, inclusa la segnaletica direzionale, salvo specifiche esenzioni per avvisi esposti nelle immediate vicinanze dell'attività. Di contro,
Resistente_1 sostiene che i segnali hanno solo funzione di localizzazione del servizio pubblico e non scopi promozionali, sottolinea la natura pubblicistica dei servizi offerti e il rispetto delle dimensioni normative dei cartelli. ICA, evidenzia il ritorno pubblicitario del cartello derivante dalla diffusione visiva dei messaggi, ribadendo che solo gli avvisi posti vicino al punto vendita o quelli relativi alla localizzazione dei servizi di pubblica utilità sono esenti dall'imposta.a conferma della tesi favorevole alla tassazione dei cartelli, l
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di ICA è accolto. La Cassazione si è orientata confermando che anche la segnaletica che indica aziende svolge funzione pubblicitaria e ha evidenziato la funzione svolta da Resistente_1 che offre sia servizi universali regolati, sia servizi commerciali in concorrenza. di qui l'orientamento prevalente a favore della tassabilità delle frecce stradali con la scritta “Resistente_1” che identificano l'impresa e il luogo di fruizione di servizi accessibili al pubblico. Non si applica l'esenzione prevista dalla legge poiché i cartelli non sono collocati vicino agli uffici postali. L'appello è stato accolto, con condanna di Resistente_1. al pagamento delle spese processuali pari complessivamente a euro 725,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, accoglie l'appello, conferma gli avvisi impugnati e condanna Resistente_1. al pagamento delle spese processuali, quantificate complessivamente in euro 725,00
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore
SCANDURRA DONATELLA, Giudice
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1614/2021 depositato il 07/12/2021
proposto da
I.c.a. - Imposte AL AF - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 127/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PARMA sez. 3 e pubblicata il 05/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 127 del 10.02.2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Parma ha accolto i ricorsi di Resistente_1. contro gli avvisi di accertamento per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità relativi al 2018, emessi da I.C.A. S.r.l., condannando quest'ultima alle spese di lite € 1.800 oltre accessori. Avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello, ICA S.r.l. contestando il mancato pagamento dell'imposta per insegne e segnaletica dell'ufficio postale e una freccia stradale per un totale di € 321. l giudice di primo grado ha accolto la posizione di Resistente_1, riconoscendo al cartello finalità esclusivamente informativa, dimensioni conformi e assenza di contenuto promozionale, rilevando anche l'installazione comunale e la funzione di pubblico servizio richiamando la Risoluzione Finanze n. 48/E/1996. Resistente_1 ha pagato solo la quota dovuta per legge e ha impugnato l'accertamento limitatamente al cartello su palo in Indirizzo_1, sostenendone la non imponibilità ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 507/93 e dell'art. 17 (esenzione per avvisi inferiori a mezzo metro). Resistente_1 sostiene che il cartello, conforme al Codice della Strada è esente dall'imposta perchè non ha scopo publicitario, ma serve solo ad informare gli utenti circa la presenza dell'ufficio. ICA ha impugnato la sentenza di Parma sostenendo che le frecce installate da Resistente_1. non sono equiparabili ai segnali stradali previsti dal Codice della Strada e pertanto sono soggette all'imposta comunale sulla pubblicità. Secondo ICA, Resistente_1 opera in regime di libero mercato e deve rispettare le stesse norme fiscali delle altre imprese, comprese quelle pubblicitarie. La giurisprudenza riconosce come pubblicità tutte le forme di comunicazione idonee a far conoscere l'attività o i servizi di un'azienda, inclusa la segnaletica direzionale, salvo specifiche esenzioni per avvisi esposti nelle immediate vicinanze dell'attività. Di contro,
Resistente_1 sostiene che i segnali hanno solo funzione di localizzazione del servizio pubblico e non scopi promozionali, sottolinea la natura pubblicistica dei servizi offerti e il rispetto delle dimensioni normative dei cartelli. ICA, evidenzia il ritorno pubblicitario del cartello derivante dalla diffusione visiva dei messaggi, ribadendo che solo gli avvisi posti vicino al punto vendita o quelli relativi alla localizzazione dei servizi di pubblica utilità sono esenti dall'imposta.a conferma della tesi favorevole alla tassazione dei cartelli, l
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di ICA è accolto. La Cassazione si è orientata confermando che anche la segnaletica che indica aziende svolge funzione pubblicitaria e ha evidenziato la funzione svolta da Resistente_1 che offre sia servizi universali regolati, sia servizi commerciali in concorrenza. di qui l'orientamento prevalente a favore della tassabilità delle frecce stradali con la scritta “Resistente_1” che identificano l'impresa e il luogo di fruizione di servizi accessibili al pubblico. Non si applica l'esenzione prevista dalla legge poiché i cartelli non sono collocati vicino agli uffici postali. L'appello è stato accolto, con condanna di Resistente_1. al pagamento delle spese processuali pari complessivamente a euro 725,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, accoglie l'appello, conferma gli avvisi impugnati e condanna Resistente_1. al pagamento delle spese processuali, quantificate complessivamente in euro 725,00